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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 13.6.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2177/2021 R.G.L. avente a oggetto “opposizione avverso avvisi di addebito”;
PROMOSSA DA
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 con l'Avv. Piergiorgio Finocchiaro;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
, con gli Avv.ti Floro Flori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana
[...]
Angela Marchese e Valentina Schillirò;
- opposti -
E
(già , in Controparte_3 Controparte_4 persona del rappresentante legale pro tempore, con l'Avv. Daniela Cannavò;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 12.4.2021, parte attrice ha promosso opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59320120004706877, n. 59320120005267107, n.
59320120006581235, n. 59320130002590003, n. 59320130005301858, n.
1 59320130006052936, n. 59320130006053037, n. 59320140002819145, n.
59320140008163817, n. 59320140009769275, n. 59320150000377874, n.
59320150000439641, n. 59320150004741501, n. 59320150004814378, n.
59320150005312841, n. 59320150005603060 e n. 59320150005741449, aventi a oggetto contributi previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni 2012-2015. CP_1
Deduce l'omessa o irrituale notifica degli avvisi di addebito;
l'intervenuta prescrizione ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995; la decadenza dell'ente impositore dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 D.Lgs. 46/1999; la nullità dei ruoli per carenza di sottoscrizione;
l'inadempimento da parte dell' dell'onere della prova del debito CP_1 contributivo;
l'illegittimità degli interessi e degli aggi esattoriali.
Con memoria difensiva depositata in data 24.1.2022, si sono costituiti in giudizio l e la formulando le seguenti conclusioni: “... - dichiarare CP_1 CP_2
l'acquiescenza, inoppugnabilità, inammissibilità, interruzione e rinuncia della/alla prescrizione di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
- dato atto della regolare notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa, dichiarare che la prescrizione quinquennale ex adverso eccepita non è maturata in relazione al periodo ad essa precedente e per l'effetto statuire l'esistenza e fondatezza dei suddetti crediti e la legittimità dei relativi avvisi di addebito, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze professionali. IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui
l'avversaria eccezione di prescrizione sia accolta in relazione al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito per cui è causa, porre le spese legali interamente a carico dell'ente esattoriale in epigrafe”.
Con memoria difensiva depositata in data 27.1.2022, si è costituita in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “...ritenere e Controparte_3 dichiarare l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza del termine di impugnazione;
in via subordinata, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto
e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla per il recupero coattivo del credito de quo e, in Controparte_4
coerenza, dichiarare con qualunque formula che essa non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad un'eventuale condanna alle spese, che andrà, in caso di esito negativo, posta esclusivamente a carico dell'ente Impositore, oggi pure convenuto”.
Con provvedimento del 12.5.2025 il presente provvedimento è stato assegnato allo scrivente magistrato.
2 Con ordinanza del 30.5.2025 la causa è stata rinviata all'odierna udienza al fine di
“…invitare le parti a interloquire specificamente in merito all'applicabilità dell'art. 12 co.
4 bis D.P.R. 602/1973 (come introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, conv. con mod. dalla l. 215/2021), anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 26283/2022, e alle relative conseguenze in rito […]” (cfr. ordinanza del
30.5.2025, cit.).
All'odierna udienza le parti presenti hanno discusso e concluso come da verbale in atti chiedendo la decisone della causa e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Inammissibilità.
2.1. Ciò posto, stante il carattere assorbente, l'opposizione è inammissibile (in tal senso, cfr. sentenze del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 3238/2022 emessa in data
29.9.2022 nel proc. n. 628/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda alle cui condivisibili motivazioni si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.; nello stesso senso cfr. altresì sentenze n. 1014/2023 emessa il 15.3.2023 nel proc. n. 2179/2021 R.G e n. 5686/2024 emessa il 17.12.2024 nel proc. n. 1410/2022 R.G.).
2.2. A tal proposito, deve evidenziarsi come la parte ricorrente abbia genericamente affermato in ricorso di essere venuta a conoscenza tramite gli estratti di ruolo prodotti dell'esistenza delle pretese contributive in esame, deducendo – tra l'altro – la “omessa e/o irrituale notifica degli avvisi di addebito impugnati” (cfr. pagg. 2 e 4 del ricorso).
La stessa ha eccepito – tra l'altro – l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi stante la mancata notificazione degli avvisi di addebito, la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999 e il difetto di prova del debito alcun atto del procedimento della riscossione avverso il quale, in funzione recuperatoria del diritto di contestare nel merito la pretesa, ha inteso agire.
2.3. Con riguardo alla possibilità per il contribuente di promuovere il giudizio di accertamento negativo della pretesa sulla scorta degli estratti di ruolo ha inciso il disposto dell'articolo 3-bis del D.L. 146/2021, convertito con mod. dalla l. n. 215/2021, che ha inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 il seguente co. 4 bis:
“l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n.
3 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
A seguito dell'intervento normativo in parola, la Suprema Corte ha chiarito che il legislatore ordinario, collocando la norma in parola nel corpus della disciplina tributaria
(comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973), ha inteso ribadire, ed anzi ponendosi in una più rigorosa prospettiva, i principi già affermati da Cass. 10 novembre 2016, n. 22946
(secondo cui “l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile… soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria;
diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”), aggiungendo che resta ferma l'impugnabilità del “ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione) (cfr. C. Cass. 7 marzo 2022 n. 7353).
Tale indirizzo è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno evidenziato come l'interesse ad agire deve essere sempre dimostrato dalla parte ricorrente e, avendo esso “…natura dinamica, rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti
(tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione…”, con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti
“perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass. Sez. Unite 6 settembre
2022 n. 26283, così massimata “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla
4 tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”; cfr. altresì
C. Cass. 10595/2023).
Sul punto, inoltre, con sentenza n. 190 del 17.10.2023 la Corte Costituzionale ha
“…1) dichiara[to] inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), così come modificato dall'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara[to] inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe” (cfr. C. Cost. 190/2023).
Infine, per quel che qui rileva, il suindicato comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R.
602/1973 è stato innovato e integrato dall'art. 12 D. Lgs. n. 110/2024 (in vigore dall'8.8.2024 al 31.12.2025), prevedendosi l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in ulteriori tre ipotesi e segnatamente: “...d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472” (con riguardo al periodo decorrente dall'1.1.2026, cfr. altresì analoga previsione contenuta nell'art. 91 co. 5 del D.Lgs.
33/2025).
2.4. Quanto sopra premesso, la parte ricorrente, anche a seguito del rinvio a tal fine disposto (cfr. ordinanza del 30.5.2025 e verbale di odierna udienza), non ha compiutamente allegato e dimostrato di trovarsi in alcuna delle specifiche situazioni in presenza delle quali il legislatore ha positivizzato la ricorrenza di un interesse ad agire (id est, a seguito del D.Lgs. 110/2024, dimostrazione di un pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo “…per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, oppure “…per la riscossione di somme
5 allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto”, o
“…per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”, o
“...nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”, o “...in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati”, o infine “...nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”).
Né, a tal fine, può assumere rilievo quanto già dedotto da parte ricorrente nelle proprie note (come da ultimo richiamate all'odierna udienza) in ordine al precedente ricorso proposto in data 13.1.2021 dalla di Catania per la Parte_2
dichiarazione di fallimento di essa società (cfr. pagg. 4 e 5 delle note del 7.4.2023 e doc. 1 ivi allegato), giacché – stante il carattere dirimente e siccome evidenziato dalla stessa parte ricorrente – “…In data 06.04.2021 [id est: prima dell'introduzione del presente procedimento] il Tribunale di Catania – Sez. Fallimentare, rilevato che il pubblico ministero istante ha rinunciato al ricorso e ritenuto che a seguito della novella dell'art. 6
l. fall., introdotta dal d.lgs. 5/2006, la dichiarazione d'ufficio di fallimento è preclusa al collegio emetteva decreto di archiviazione del procedimento…” (cfr. pag. 4 delle citate note del 7.4.2023; sul punto cfr. altresì successive note sino al 29.5.2025 e verbale di odierna udienza).
A fronte di ciò, infine, non risulta decisivo neppure quanto affermato dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 14012/2025, come richiamata da parte ricorrente all'odierna udienza con precipuo riguardo al punto 10.2. (id est: “…10.2. Posta l'applicabilità della previsione di cui al D.Lgs. n. 110/2024 ai giudizi pendenti, rileva questo Collegio che sussistono i presupposti per assimilare il dedotto interesse "ad evitare ovvero a revocare la declaratoria di fallimento" - nell'ipotesi si dovessero ritenere insussistenti i carichi tributari - all'interesse che affiora "nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019". […]”).
Ed infatti, stante il carattere assorbente, la citata pronuncia n. 14012/2025 della Corte di Cassazione ha riguardato la differente ipotesi in cui “Nelle more del giudizio” era stato dichiarato il fallimento della società ricorrente (cfr. ivi “fatti di causa” e punto 11 secondo cui “[…] il pregiudizio allegato dai ricorrenti origina proprio dall'apertura della procedura fallimentare, la quale nell'ipotesi di dimostrata inesistenza dei debiti tributi -
6 per l'omessa notifica delle cartelle esattoriali - non avrebbe condotto alla sentenza dichiarativa di fallimento”), mentre nella specie in data 6.4.2021 – e dunque prima dell'introduzione del presente procedimento – “…il Tribunale di Catania – Sez.
Fallimentare […] emetteva decreto di archiviazione del procedimento…” (cfr. pag. 4 delle citate note del 7.4.2023, cit.).
2.5. Stante quanto sopra e considerato che l'archiviazione del procedimento per la dichiarazione di fallimento del 6.4.2021 è intervenuta prima dell'instaurazione del presente giudizio in data 12.4.2021, nel caso in esame non appare dunque configurabile, né alla data di deposito del ricorso né alla data odierna, alcuna delle ipotesi in cui il richiamato art. 12 co. 4 bis D.P.R. 602/1973 (come da ultimo modificato dall'art. 12 D.Lgs. n. 110/2024) ha positivizzato la sussistenza di un interesse ad agire ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione avverso gli estratti di ruolo.
Ebbene, esclusi nella specie i casi specifici di “azione diretta” e considerato che, inoltre, parte ricorrente ha impugnato gli estratti di ruolo senza prospettare che i resistenti abbiano posto in essere in suo danno – dopo l'archiviazione del procedimento per la dichiarazione di fallimento – atti del procedimento della riscossione avverso i quali ella ha inteso reagire in funzione recuperatoria del diritto di contestare il merito della pretesa
(mentre l' e hanno depositato documentazione concernente la notifica degli CP_1 CP_5
avvisi di addebito impugnati e di successive intimazioni di pagamento, senza che ciò valga a conformare diversamente gli assunti attorei ai fini dell'interesse ad agire), la proposta impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
3. Spese.
Stante la novità normativa incidente sulla definizione del giudizio con una pronuncia in rito (di inammissibilità per difetto di interesse), le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 13 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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