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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
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27 marzo 2019
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Art. 187. Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa 1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita';
b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;
c) registrazioni;
d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;
e) rinnovazioni;
f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.
f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione;
f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 5.
(( f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute.)) 2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.
3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.
a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita';
b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;
c) registrazioni;
d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;
e) rinnovazioni;
f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.
f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione;
f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 5.
(( f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute.)) 2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.
3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.
Commentari • 24
- 1. cos'è e come funzionaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 13 aprile 2020 · 7.2278733
[…] Effettuate tali verifiche l'ufficio pubblica la domanda nel Bollettino Ufficiale dei marchi d'impresa di cui all'articolo 187 del Codice della proprietà industriale e ritiene il marchio registrabile. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2025, n. 13154Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA 13154-25 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: ND AG AN FI IN PE - Presidente- -Relatore - MA CI ID LA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI NO nato a [...] il [...] Sent. n. sez. 341/2025 UP - 26/03/2025 R.G.N. 2615/2025 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IN PE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso, riportandosi alla memoria scritta, per il rigetto del ricorso. …Leggi di più...
- intercettazioni telefoniche·
- art. 81 cod. pen.·
- art. 609 cod. proc. pen.·
- art. 192 cod. proc. pen.·
- art. 141 codice della strada·
- inutilizzabilità delle intercettazioni·
- art. 368 cod. pen.·
- art. 369 cod. pen.·
- art. 62-bis cod. proc. pen.·
- art. 266 cod. proc. pen.·
- art. 133 cod. pen.·
- art. 270 cod. proc. pen.·
- art. 589-bis cod. pen.·
- art. 380 cod. proc. pen.·
- art. 15 Cost.