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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1495/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1495/2023 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. CARETTA ADRIANO, Fabio CARETTA, Elisa CARETTA e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
CP_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. DALLA RIVA ROLANDO e DONAZZAN ODETTA e domiciliato presso la sede di CP_1
Vicenza resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 05/06/2025. Oggetto : Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. motivazione Premesso che:
- Con ricorso depositato in data 09/11/2023, il ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla percezione delle indennità previste dalla legge in materia di malattie professionali e infortuni sul lavoro, con conseguente condanna dell' ad erogare le relative prestazioni. Allegava CP_1
pagina 1 di 6 il ricorrente di avere svolto attività lavorativa presso Micra S.r.l. dal 1997 al 2003; presso Fongaro Giancarlo S.r.l. dal 2003 fino al 2008; e dal 2010 presso la ditta Bialpel S.r.l. di Arzignano, come operaio “addetto spaccatore”, con orario a tempo pieno (8h/die, cinque giorni la settimana, oltre al lavoro straordinario). Secondo il ricorrente, le mansioni a cui era addetto comportavano assunzione di posture incongrue ed esposizione a microtraumi ripetuti/pressione a carico dell'addome, ed avevano pertanto determinato l'occlusione delle arterie iliache comuni. Aveva quindi chiesto ad il CP_1 riconoscimento della malattia professionale, ottenendo tuttavia il rigetto dell'istanza per mancanza del nesso causale tra rischio lavorativo cui era stato esposto e malattia denunciata;
- l' , tempestivamente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 ribadendo la mancanza del nesso causale tra le patologie sofferte e le attività lavorative svolte;
- veniva svolta attività istruttoria acquisendo la testimonianza di colleghi di lavoro del ricorrente presso l'azienda e disponendo, all'esito, CTU medico legale sulla patologia denunciata, sulla riconducibilità della stessa alle mansioni lavorative svolte e sul grado di menomazione da esse determinato.
Ritenuto che:
- all'esito dell'istruttoria espletata, il ricorso deve essere accolto nei limiti definiti dalle conclusioni della espletata CTU, che ha confermato l'origine tecnopatica della patologia (occlusione delle arterie iliache comuni) e quantificato in misura inferiore alla prospettazione del ricorrente le menomazioni da essa derivate;
- le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente presso la datrice di lavoro BIALPEL sono state accertate tramite le testimonianze acquisite (v. verbali d'udienza del 19/09/2024 e del 7/11/2024). È emerso che per diversi anni il ricorrente, nello svolgere attività di addetto alla macchina spaccatrice, sottoponeva l'addome a pressione nell'operazione di caricamento delle pelli, al fine di tenderle e rallentarne il movimento. In particolare risultano significative le dichiarazioni rese dal teste , che ha riferito: Tes_1 <<confermo che la pelle doveva essere accompagnata durante il trascinamento all della macchina e ci avveniva con i due operai addetti sia le mani appoggiando>
pagina 2 di 6 le pelvi sul banco rallentavano il trascinamento e tendevano adeguatamente la pelle per fare in modo che entrasse nei rulli perfettamente tesa. Proprio per agevolare l'operazione di rallentamento, che veniva fatta appoggiando il bacino al banco, indossavamo una sorta di grembiule di cuoio che copriva la parte anteriore del corpo, e precisamente dalla pancia a metà coscia.>>. Concordi le dichiarazioni del teste FONGARO: che la pelle doveva essere accompagnata durante il trascinamento all'interno della macchina, trattenendola e tendendola sia con le mani sia, soprattutto, col bacino.>>. Anche i testi di parte resistente hanno confermato la circostanza che gli operai usassero anche la pressione del bacino per frenare le pelli (cfr. dichiarazioni di
: << confermo. L'azione frenante è svolta generalmente con le mani, anche se Tes_2 in alcune occasioni, soprattutto con le pelli più grandi, si usa anche l'addome per agevolare l'operazione. C'è comunque chi si aiuta con l'addome se le pelli non sono piccole, dipende un po' da come si trova meglio l'operaio. Non saprei quantificare la frequenza con cui questo capita. La spinta dell'addome viene utilizzata più frequentemente in fase di appoggio della pelle sul banco e di presa dei rulli, per evitare che scivoli giù prima di essere agganciata. L'abitudine dell'operatore fa comunque la differenza nella frequenza dell'uso dell'addome: ci sono operai che devono sostituire il grembiule di cuoio ogni sei mesi perché consumato, rispetto ad altri che lo sostituiscono ogni due anni. >> e di CP_2
:
[...] usare abitualmente le mani per rallentare le pelli, utilizzavano anche l'addome, su cui indossavano una sorta di grembiule di cuoio a protezione degli indumenti, considerato DPI. Ciò non era previsto dalle istruzioni, come detto, e pur non ritenendo tale pratica lesiva della salute degli addetti, quando mi capitava di vederlo fare richiamavo gli operai, perché è importante che seguano scrupolosamente le indicazioni fornite sulla modalità corretta di svolgimento delle mansioni.>>).
- Dette modalità di esecuzione delle mansioni, comportanti la sollecitazione ripetuta della zona addominale, sono state ritenute idonee a provocare la malattia riscontrata dal CTU.
- Quanto al nesso di causa tra i fatti accertati con l'istruttoria sopra sintetizzata e la malattia denunciata, infatti, la relazione peritale elaborata dal CTU dott. riconosciuta in capo al ricorrente la patologia indicata, l'ha Per_1 ritenuta riconducibile, quanto meno come fattore concausale, alle lavorazioni svolte. Afferma il CTU: “La particolarità del caso del sig. è che una persona Pt_1 affetta da arteriosclerosi ha generalmente le alterazioni delle arterie presenti diffusamente
pagina 3 di 6 nell'albero circolatorio, cioè in vari distretti corporei ed organi, alcune zone maggiormente interessate altre meno, mentre nel caso del periziando l'alterazione “occlusione arteriosa”, di natura arteriosclerotica, si è presentata solamente a livello dell'arteria iliaca comune, provocandone l'occlusione bilaterale, ovvero proprio a quel livello addominale dove, nel corso dell'attività lavorativa, poggiava premendole contro i macchinari le pelli da trattare. Non vi è infatti alcuna evidenza documentale che in altri tratti dell'albero circolatorio arteriosa vi siano o vi siano state quando il sig. svolgeva attività lavorativa, alterazioni di tipo Pt_1 aterosclerotiche.>>. Secondo il consulente, quindi, sulla base del criterio topografico (patologia localizzata - stranamente rispetto al consueto - solo a livello della biforcazione delle arterie iliache comuni, ovvero proprio a livello addominale dove il periziando poggiava e premeva le pelli nel corso dell'attività lavorativa), del criterio cronologico e di continuità fenomenologica (durata dell'esposizione alle sollecitazioni), del criterio di efficienza lesiva (per frequenza e intensità della sollecitazione) e del criterio di esclusione di altre cause (“la documentazione medica e la raccolta anamnestico-clinica dei dati non consente di identificare altre motivabili cause a cui riferire la patologia sofferta dal periziando, nel qual caso essa non sarebbe altro che l'espressione locale di una diffusa patologia arteriosclerotica. Ma così non risulta, potendosi al massimo affermare che l'attività lavorativa di spaccatore di pelli svolta dal sig. ha avuto un ruolo più che Pt_1 apprezzabilmente concausale nel manifestarsi e svilupparsi della patologia”), si può affermare che il ricorrente “è affetto da esiti di occlusione bilaterale dell'arteria iliaca comune (plurioperata) riferibile all'attività lavorativa svolta di spaccatore di pelli”.
- Dette conclusioni sono state confermate anche a seguito delle osservazioni formulate dal CTP dell' secondo cui la patologia sarebbe invece CP_1 riconducibile a cause estranee all'attività lavorativa (tabagismo e familiarità con patologie cardiovascolari).
- Il Consulente d'Ufficio ha quindi valutato il danno biologico permanente subito dal ricorrente per la suddetta patologia nella percentuale del 6%, facendo riferimento, per analogia, ai gradi di minore entità della “arteriopatia arti inferiori” di cui alle tabelle del D.M. 12.7.2000.
- Le sopra esposte valutazioni del CTU appaiono scevre da vizi logici e coerenti sia intrinsecamente sia con quanto emerso in sede di istruttoria, e di conseguenza le stesse giustificano l'accoglimento della domanda seppur con pagina 4 di 6 percentuale di invalidità in misura inferiore a quella indicata in ricorso.
- Deve infatti rilevarsi che l'individuazione del fattore concausale della patologia nella specifica modalità di espletamento della mansione (pressione dell'addome sulla pelle appoggiata al bordo della macchina spaccatrice), sulla base dei criteri illustrati dal CTU, risulta soddisfare lo standard probatorio richiesto in sede civile in tema di eziopatogenesi (c.d. “più probabile che non”), sul piano della probabilità logica, la quale, in mancanza di dati statistici (attesa la peculiarità del caso e la pacifica rarità dell'evento), può fondare in via esclusiva le conclusioni riportate (vedi in tal senso Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024, così massimata: “In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili).”). Nel caso in esame, le possibili cause alternative sono state escluse dal CTU sulla base del dato, incontestato, dell'atipicità della manifestazione di un'arteriosclerosi localizzata in un solo specifico distretto arterioso, quando invece, nella generalità dei casi, i fattori di rischio citati anche dal CTP di parte convenuta comportano la presenza di alterazioni arterio/aterosclerotiche a vari livelli dell'albero arterioso, pur con differenti intensità.
- Le spese di lite, che includono i documentati esborsi per l'attività del CTP, possono essere compensate nella misura del 20%, in considerazione della differenza tra la percentuale di invalidità di cui veniva richiesto l'accertamento in ricorso rispetto a quella accertata dal CTU (9% verso 6%).
La restante parte viene posta a carico dell' , così come è posto CP_1
pagina 5 di 6 definitivamente e integralmente a carico dell' il costo della CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa:
- Accerta il diritto del ricorrente alle prestazioni di legge previste dal D. Lgs n. 38/2000, in conseguenza della malattia professionale contratta a causa dell'attività lavorativa svolta (occlusione delle arterie iliache comuni), determinante un danno biologico permanente del 6%, e per l'effetto
- condanna il convenuto a corrispondere in favore del ricorrente il CP_1 relativo indennizzo per la menomazione dell'integrità psicofisica, previa liquidazione dello stesso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- compensate le spese di lite nella misura del 20%, condanna il convenuto alla rifusione della restante parte a favore del ricorrente, a tale CP_1 titolo liquidando per l'intero la somma di €. 4.600,00, di cui € 400,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari;
- pone i costi di CTU definitivamente ed integralmente a carico della parte resistente . CP_1
Vicenza, 05/06/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1495/2023 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. CARETTA ADRIANO, Fabio CARETTA, Elisa CARETTA e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
CP_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. DALLA RIVA ROLANDO e DONAZZAN ODETTA e domiciliato presso la sede di CP_1
Vicenza resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 05/06/2025. Oggetto : Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. motivazione Premesso che:
- Con ricorso depositato in data 09/11/2023, il ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla percezione delle indennità previste dalla legge in materia di malattie professionali e infortuni sul lavoro, con conseguente condanna dell' ad erogare le relative prestazioni. Allegava CP_1
pagina 1 di 6 il ricorrente di avere svolto attività lavorativa presso Micra S.r.l. dal 1997 al 2003; presso Fongaro Giancarlo S.r.l. dal 2003 fino al 2008; e dal 2010 presso la ditta Bialpel S.r.l. di Arzignano, come operaio “addetto spaccatore”, con orario a tempo pieno (8h/die, cinque giorni la settimana, oltre al lavoro straordinario). Secondo il ricorrente, le mansioni a cui era addetto comportavano assunzione di posture incongrue ed esposizione a microtraumi ripetuti/pressione a carico dell'addome, ed avevano pertanto determinato l'occlusione delle arterie iliache comuni. Aveva quindi chiesto ad il CP_1 riconoscimento della malattia professionale, ottenendo tuttavia il rigetto dell'istanza per mancanza del nesso causale tra rischio lavorativo cui era stato esposto e malattia denunciata;
- l' , tempestivamente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 ribadendo la mancanza del nesso causale tra le patologie sofferte e le attività lavorative svolte;
- veniva svolta attività istruttoria acquisendo la testimonianza di colleghi di lavoro del ricorrente presso l'azienda e disponendo, all'esito, CTU medico legale sulla patologia denunciata, sulla riconducibilità della stessa alle mansioni lavorative svolte e sul grado di menomazione da esse determinato.
Ritenuto che:
- all'esito dell'istruttoria espletata, il ricorso deve essere accolto nei limiti definiti dalle conclusioni della espletata CTU, che ha confermato l'origine tecnopatica della patologia (occlusione delle arterie iliache comuni) e quantificato in misura inferiore alla prospettazione del ricorrente le menomazioni da essa derivate;
- le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente presso la datrice di lavoro BIALPEL sono state accertate tramite le testimonianze acquisite (v. verbali d'udienza del 19/09/2024 e del 7/11/2024). È emerso che per diversi anni il ricorrente, nello svolgere attività di addetto alla macchina spaccatrice, sottoponeva l'addome a pressione nell'operazione di caricamento delle pelli, al fine di tenderle e rallentarne il movimento. In particolare risultano significative le dichiarazioni rese dal teste , che ha riferito: Tes_1 <<confermo che la pelle doveva essere accompagnata durante il trascinamento all della macchina e ci avveniva con i due operai addetti sia le mani appoggiando>
pagina 2 di 6 le pelvi sul banco rallentavano il trascinamento e tendevano adeguatamente la pelle per fare in modo che entrasse nei rulli perfettamente tesa. Proprio per agevolare l'operazione di rallentamento, che veniva fatta appoggiando il bacino al banco, indossavamo una sorta di grembiule di cuoio che copriva la parte anteriore del corpo, e precisamente dalla pancia a metà coscia.>>. Concordi le dichiarazioni del teste FONGARO: che la pelle doveva essere accompagnata durante il trascinamento all'interno della macchina, trattenendola e tendendola sia con le mani sia, soprattutto, col bacino.>>. Anche i testi di parte resistente hanno confermato la circostanza che gli operai usassero anche la pressione del bacino per frenare le pelli (cfr. dichiarazioni di
: << confermo. L'azione frenante è svolta generalmente con le mani, anche se Tes_2 in alcune occasioni, soprattutto con le pelli più grandi, si usa anche l'addome per agevolare l'operazione. C'è comunque chi si aiuta con l'addome se le pelli non sono piccole, dipende un po' da come si trova meglio l'operaio. Non saprei quantificare la frequenza con cui questo capita. La spinta dell'addome viene utilizzata più frequentemente in fase di appoggio della pelle sul banco e di presa dei rulli, per evitare che scivoli giù prima di essere agganciata. L'abitudine dell'operatore fa comunque la differenza nella frequenza dell'uso dell'addome: ci sono operai che devono sostituire il grembiule di cuoio ogni sei mesi perché consumato, rispetto ad altri che lo sostituiscono ogni due anni. >> e di CP_2
:
[...] usare abitualmente le mani per rallentare le pelli, utilizzavano anche l'addome, su cui indossavano una sorta di grembiule di cuoio a protezione degli indumenti, considerato DPI. Ciò non era previsto dalle istruzioni, come detto, e pur non ritenendo tale pratica lesiva della salute degli addetti, quando mi capitava di vederlo fare richiamavo gli operai, perché è importante che seguano scrupolosamente le indicazioni fornite sulla modalità corretta di svolgimento delle mansioni.>>).
- Dette modalità di esecuzione delle mansioni, comportanti la sollecitazione ripetuta della zona addominale, sono state ritenute idonee a provocare la malattia riscontrata dal CTU.
- Quanto al nesso di causa tra i fatti accertati con l'istruttoria sopra sintetizzata e la malattia denunciata, infatti, la relazione peritale elaborata dal CTU dott. riconosciuta in capo al ricorrente la patologia indicata, l'ha Per_1 ritenuta riconducibile, quanto meno come fattore concausale, alle lavorazioni svolte. Afferma il CTU: “La particolarità del caso del sig. è che una persona Pt_1 affetta da arteriosclerosi ha generalmente le alterazioni delle arterie presenti diffusamente
pagina 3 di 6 nell'albero circolatorio, cioè in vari distretti corporei ed organi, alcune zone maggiormente interessate altre meno, mentre nel caso del periziando l'alterazione “occlusione arteriosa”, di natura arteriosclerotica, si è presentata solamente a livello dell'arteria iliaca comune, provocandone l'occlusione bilaterale, ovvero proprio a quel livello addominale dove, nel corso dell'attività lavorativa, poggiava premendole contro i macchinari le pelli da trattare. Non vi è infatti alcuna evidenza documentale che in altri tratti dell'albero circolatorio arteriosa vi siano o vi siano state quando il sig. svolgeva attività lavorativa, alterazioni di tipo Pt_1 aterosclerotiche.>>. Secondo il consulente, quindi, sulla base del criterio topografico (patologia localizzata - stranamente rispetto al consueto - solo a livello della biforcazione delle arterie iliache comuni, ovvero proprio a livello addominale dove il periziando poggiava e premeva le pelli nel corso dell'attività lavorativa), del criterio cronologico e di continuità fenomenologica (durata dell'esposizione alle sollecitazioni), del criterio di efficienza lesiva (per frequenza e intensità della sollecitazione) e del criterio di esclusione di altre cause (“la documentazione medica e la raccolta anamnestico-clinica dei dati non consente di identificare altre motivabili cause a cui riferire la patologia sofferta dal periziando, nel qual caso essa non sarebbe altro che l'espressione locale di una diffusa patologia arteriosclerotica. Ma così non risulta, potendosi al massimo affermare che l'attività lavorativa di spaccatore di pelli svolta dal sig. ha avuto un ruolo più che Pt_1 apprezzabilmente concausale nel manifestarsi e svilupparsi della patologia”), si può affermare che il ricorrente “è affetto da esiti di occlusione bilaterale dell'arteria iliaca comune (plurioperata) riferibile all'attività lavorativa svolta di spaccatore di pelli”.
- Dette conclusioni sono state confermate anche a seguito delle osservazioni formulate dal CTP dell' secondo cui la patologia sarebbe invece CP_1 riconducibile a cause estranee all'attività lavorativa (tabagismo e familiarità con patologie cardiovascolari).
- Il Consulente d'Ufficio ha quindi valutato il danno biologico permanente subito dal ricorrente per la suddetta patologia nella percentuale del 6%, facendo riferimento, per analogia, ai gradi di minore entità della “arteriopatia arti inferiori” di cui alle tabelle del D.M. 12.7.2000.
- Le sopra esposte valutazioni del CTU appaiono scevre da vizi logici e coerenti sia intrinsecamente sia con quanto emerso in sede di istruttoria, e di conseguenza le stesse giustificano l'accoglimento della domanda seppur con pagina 4 di 6 percentuale di invalidità in misura inferiore a quella indicata in ricorso.
- Deve infatti rilevarsi che l'individuazione del fattore concausale della patologia nella specifica modalità di espletamento della mansione (pressione dell'addome sulla pelle appoggiata al bordo della macchina spaccatrice), sulla base dei criteri illustrati dal CTU, risulta soddisfare lo standard probatorio richiesto in sede civile in tema di eziopatogenesi (c.d. “più probabile che non”), sul piano della probabilità logica, la quale, in mancanza di dati statistici (attesa la peculiarità del caso e la pacifica rarità dell'evento), può fondare in via esclusiva le conclusioni riportate (vedi in tal senso Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024, così massimata: “In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili).”). Nel caso in esame, le possibili cause alternative sono state escluse dal CTU sulla base del dato, incontestato, dell'atipicità della manifestazione di un'arteriosclerosi localizzata in un solo specifico distretto arterioso, quando invece, nella generalità dei casi, i fattori di rischio citati anche dal CTP di parte convenuta comportano la presenza di alterazioni arterio/aterosclerotiche a vari livelli dell'albero arterioso, pur con differenti intensità.
- Le spese di lite, che includono i documentati esborsi per l'attività del CTP, possono essere compensate nella misura del 20%, in considerazione della differenza tra la percentuale di invalidità di cui veniva richiesto l'accertamento in ricorso rispetto a quella accertata dal CTU (9% verso 6%).
La restante parte viene posta a carico dell' , così come è posto CP_1
pagina 5 di 6 definitivamente e integralmente a carico dell' il costo della CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa:
- Accerta il diritto del ricorrente alle prestazioni di legge previste dal D. Lgs n. 38/2000, in conseguenza della malattia professionale contratta a causa dell'attività lavorativa svolta (occlusione delle arterie iliache comuni), determinante un danno biologico permanente del 6%, e per l'effetto
- condanna il convenuto a corrispondere in favore del ricorrente il CP_1 relativo indennizzo per la menomazione dell'integrità psicofisica, previa liquidazione dello stesso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- compensate le spese di lite nella misura del 20%, condanna il convenuto alla rifusione della restante parte a favore del ricorrente, a tale CP_1 titolo liquidando per l'intero la somma di €. 4.600,00, di cui € 400,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari;
- pone i costi di CTU definitivamente ed integralmente a carico della parte resistente . CP_1
Vicenza, 05/06/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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