TAR Venezia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 14
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta - Mancata adozione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP)

    Il motivo è infondato. Il PGIP è obbligatorio solo per comuni superiori a 20.000 abitanti, soglia non raggiunta dal Comune di Peschiera del Garda. Il regolamento comunale, con gli artt. 2 e 7, ha comunque perseguito una pianificazione simile a quella del PGIP. Le previsioni degli artt. 3 e 11 sono espressione del potere discrezionale dell'amministrazione, improntate a un'attenta ponderazione degli interessi in gioco (sicurezza stradale, idraulica, tutela beni culturali) e non violano l'art. 153 d.lgs. 42/2004, rafforzando la tutela dei beni culturali senza azzerare la libera iniziativa economica.

  • Rigettato
    Illegittimità aumento distanza minima impianti pubblicitari da altri impianti e dalla segnaletica stradale a 50 metri

    Il motivo è infondato. Le distanze previste dal DPR 495/1992 sono minime; gli enti proprietari possono stabilire distanze maggiori per garantire maggiore sicurezza. L'aumento delle distanze non viola la libera iniziativa economica, ma contempera tale diritto con altri interessi costituzionalmente protetti (sicurezza). Il regolamento indica tra le finalità la sicurezza stradale e idraulica. Le presunte contraddizioni sono solo apparenti e derivano da un apprezzamento discrezionale dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevole esercizio del potere discrezionale, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento

    Il motivo è infondato. Le regole disattese dalla ricorrente non sono ancorate a precisi riferimenti normativi e rilevano al più come parametro di valutazione della ragionevolezza delle scelte discrezionali. L'art. 10.5 del regolamento, richiamando l'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada e l'art. 53, comma 7, del relativo regolamento, non impedisce al Comune di utilizzare le norme statali come termini di riferimento ai fini della debenza del corrispettivo, dato che il canone unico patrimoniale sostituisce tali disposizioni solo a decorrere dal 2021.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, emessa il 5 gennaio 2026, riguardante il ricorso di una società contro il Comune di Peschiera del Garda. La ricorrente ha contestato la legittimità della deliberazione consiliare che approvava un nuovo regolamento sugli impianti pubblicitari, sostenendo che l'assenza di un piano generale degli impianti pubblicitari (PGIP) rendesse il regolamento stesso irragionevole e contraddittorio. Inoltre, ha sollevato questioni relative alla distanza minima richiesta per gli impianti pubblicitari e alla presunta violazione del principio di proporzionalità.

Il giudice ha respinto il ricorso, argomentando che il Comune non era obbligato ad adottare un PGIP, essendo al di sotto della soglia demografica prevista dalla legge. Ha evidenziato che il regolamento comunale era conforme alle esigenze di sicurezza stradale e tutela dei beni culturali, e che le scelte dell'amministrazione erano frutto di un'adeguata ponderazione degli interessi in gioco. Inoltre, ha ritenuto che le distanze minime stabilite non violassero il diritto di libera iniziativa economica, poiché miravano a garantire la sicurezza pubblica. La sentenza ha quindi confermato la legittimità del regolamento impugnato e condannato la ricorrente al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 14
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 14
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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