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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10649 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA-I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Paola Giovene di
Girasole, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025 nella causa iscritta al n. 10147 R.G. dell'anno 2025, e vertente
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Silecchia, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, via Alessandria n. 88, per mandato in atti;
ricorrente
e
in persona del Dirigente generale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana CP_1
Giordano, per procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via
AR CA n. 29; resistente nonché
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliata in Nola, alla via Costantinopoli n. 191, presso lo studio dell'avv. Luisa Romano, per mandato in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.3.25 e ritualmente notificato alle resistenti, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023
9040637688 000 notificatale il 20.2.25, limitatamente alla parte riferita alla complessiva CP_ somma di € 13.600,02, afferenti contributi dovuti all' e relative sanzioni, di cui agli avvisi di addebito: n. 397 2017 00082915870008291587 000 presuntamente notificato il 29.9.2017, riferito a contributi IVS per l'anno 2016 e relativi interessi e sanzioni, per € 5.400,16; n. 397
2018 0011138683 000 presuntamente notificato il 18.07.2018, riferito a contributi IVS per l'anno 2017 e relativi interessi e sanzioni, per € 3.969,58; n. 397 2018 0027067260 000
1 presuntamente notificato il 16.01.2019, riferito a contributi IVS per l'anno 2018 e relativi interessi e sanzioni, per € 2.586,82; n. 397 2019 0007284527 000 presuntamente notificato il
22.07.2019, riferito a contributi IVS per l'anno 2018 e relativi interessi e sanzioni, per €
1.643,46.
L'istante ha eccepito la nullità e la non debenza della somme di cui all'intimazione di pagamento, per mancata notifica di atti interruttivi nel quinquennio successivo alla presunta notifica degli avvisi di addebito. Ha quindi chiesto dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti annullando l'intimazione di pagamento.
Si è costituita , subentrata a titolo universale, ai sensi Controparte_2 dell'art. 1, comma 3, D.L. 22.10.16 n. 193 convertito in legge dalla l.
1.12.16 n. 225, in tutti i rapporti attivi e passivi di rilevando l'infondatezza delle Controparte_3 doglianze relative alla mancata notifica di atti interruttivi ed alla prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione. CP_ Anche l' si è costituito eccependo l'inammissibilità della domanda e la sua infondatezza.
Quindi, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta delle parti, all'esito dell'udienza del
25.9.24 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va innanzitutto rilevato come, conformemente a quanto ribadito da Cass. civ., sez. lav.,
18.11.2004, n. 21863 (in senso analogo, in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex L. 689/1991, si vedano tra le ultime Cass. sez. lav., 30.11.09 n. 25208; Cass., sez. lav.,
8.7.2008 n. 18691; Cass. civ., sez. I, 18.7.2005, n. 15149; Cass. civ., sez. lav., 26.3.2004, n.
6119; Cass. civ., sez. I, 28.11.2003 n. 18207; Cass. civ., sez. I, 20.7.2001 n. 9912) – il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di
2 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.).
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, contro l' iscrizione a ruolo di crediti per contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati nei termini di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, il debitore che intenda contestarne l'intervenuta prescrizione in epoca antecedente la notifica della cartella può proporre opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva. Tale opposizione deve essere proposta dinanzi al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Ciò posto, nel caso in esame, parte ricorrente eccepisce l'estinzione dei crediti di cui agli avvisi di addebito per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione ed alla notifica del titolo e del ruolo, sicchè trattasi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamata dall'art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, che non prevede alcun termine, e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Va poi affermata la tardività delle doglianze di parte ricorrente circa la mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, fatta valere CP_ solo nelle note autorizzate, a fronte della produzione da parte dell' dei relativi atti di notifica. Ed infatti le ragioni contenute nel ricorso riguardano esclusivamente la prescrizione
3 maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito riportati nell'intimazione di pagamento opposta, notifica che non è stata messa in discussione dall'istante nel ricorso, e che quindi non può più essere contestata, essendo il decaduto da siffatta possibilità. Parte_1
Ciò posto, non ha adeguatamente documentato di Controparte_4 aver notificato al ricorrente, in riferimento a tutti i suddetti avvisi di addebito, atti interruttivi antecedenti l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, che è stata notificata solo il 20.2.25 (doc. 2 prod. ricorr. e doc. 4 prod. Ader).
Quanto ai presunti precedenti atti interruttivi allegati da questa non ha fornito CP_5 alcuna prova dell'avvenuta notifica del sollecito di pagamento n. 097 2019 90357364652000 del 28.6.2019, che il ricorrente contesta di aver ricevuto (doc. 6 prod. Ader).
Parimenti, non ha adeguatamente provato il regolare perfezionamento della notifica CP_5
a mezzo raccomandata postale del 29.5.23, restituita al mittente il 10.7.23 per compiuta giacenza, non essendo indicato nella apposita sezione il motivo della mancata consegna, e mancando la prova in giudizio dell'avviso di ricevimento della seconda raccomandata informativa (doc. 4 prod. Ader). Laddove è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. SS.UU. 15.4.2021 n. 10012).
Infine, non può tenersi conto della notifica a mezzo messo comunale dell'avviso di intimazione di pagamento del 13.9.2023, avvenuta in assenza del destinatario, mancando la prova in giudizio della spedizione della seconda raccomandata informativa dell'avviso di
4 notifica mediante deposito presso la casa comunale e della ricezione della stessa, ed avendo il ricorrente contestato di aver ricevuto il relativo atto (doc. 4 prod. Ader).
Sicchè, in definitiva, con l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, notificata il 20.2.25, ha utilmente interrotto la prescrizione successiva alla notifica CP_5 dell'avviso di addebito n. 397 2019 0007284527 000, notificato il 22.07.2019, tenendo conto del disposto dell'art. 37, c. 2, d.l. 18/2020, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23.02.2020 al 30.06. 2020 (per un totale di 129 giorni), e dell'art. 11, c. 9, d.l.
183/2020, che ha sospeso i medesimi termini dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (per un totale di
182 giorni); sicchè il termine finale di prescrizione deve essere determinato aggiungendo al termine ordinario quinquennale i due periodi di sospensione sopra indicati, per un periodo totale aggiuntivo di 311 giorni.
Quanto agli altri tre avvisi di addebito, considerando la proroga del termine di 311 giorni di cui alle summenzionate disposizioni legislative, il termine di prescrizione quinquennale dell'avviso di addebito n. 397 2017 00082915870008291587 000 di € 5.400,16 notificato il
29.09.2017, scaduto il 29.9.2022, risulta prorogato al 5.8.2023; il termine di prescrizione quinquennale dell'avviso di addebito n. 397 2018 0011138683 000 di € 3.969,58 notificato il
18.07.2018, scaduto il 18.7.2023 risulta prorogato al 23.5.2024; il termine di prescrizione quinquennale dell'avviso di addebito n. 397 2018 0027067260 000 di € 2.586,82 notificato il
16.12019, scaduto il 16.1.2024, risulta prorogato al 21.11.2024. Tutti i suddetti debiti erano dunque prescritti alla data del 15-20 febbraio 2025 di notifica dell'intimazione n. 097 2023
9040637688 000, che è successiva al quinquennio, anche considerando la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale ID innanzi richiamata.
Va poi rilevato come abbia altresì dedotto che i crediti previdenziali in questione CP_5 non sarebbero prescritti, in considerazione della normativa speciale ID – 19, che, con l'art. 68 d.l. 18/2020, ha disposto la sospensione dei termini nel periodo intercorrente tra l'8 marzo
2020 ed il 31 agosto 2021, (pari a 542 giorni), sospensione che si applica anche alla attività di notificazione e di riscossione, con richiamo all'art.12 c1 d.lgs.159/2015. In particolare, il legislatore ha previsto a più riprese la sospensione dei termini di notifica e di riscossione dei
5 carichi fiscali, per il complessivo periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, con i seguenti interventi normativi: cd. Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) proroga della sospensione dall'8.03.2020 al 31.05.2020; cd. Decreto IO (D.L. n. 34/2020) proroga della sospensione fino al
31.08.2020; cd. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) proroga della sospensione fino al
15.10.2020 D.L.125/2020 proroga della sospensione fino al 31.12.2020; D.L. n. 183 del 2020 proroga della sospensione fino al 28.02.2021; cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) proroga della sospensione fino al 30.04.2021; cd. Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021) proroga finale della sospensione fino al 31.08.2021.
Deve tuttavia osservarsi come la ratio sottesa alla sospensione in questione sia costituita dall'opportunità di evitare di procedere all'attività di riscossione dei debiti fiscali in scadenza tra l'8.03.2020 e il 31.08.2021, in un periodo in cui il contribuente, a causa della pandemia in corso, si trovavano in una situazione di difficoltà a far fronte ai propri debiti.
Siffatta ratio non può evidentemente ritenersi valida anche per i debiti fiscali in scadenza, come quelli oggetto del presente giudizio, successivamente al 31.8.21, data dell'ultima proroga.
L'opposizione va quindi accolta limitatamente agli avvisi di addebito n. 397 2017
00082915870008291587 000 di € 5.400,16 notificato il 29.09.2017, n. 397 2018 0011138683
000 di € 3.969,58 notificato il 18.07.2018, e n. 397 2018 0027067260 000 di € 2.586,82 notificato il 16.12019, e rigettata per l'avviso di addebito n. 397 2019 0007284527 000 di €
1.643,46, notificato il 22.07.2019.
Le spese seguono la soccombenza in misura di tre quarti nei confronti dell' cui è CP_5 addebitabile la mancata interruzione della prescrizione e si compensano per il residuo tra il CP_ ricorrente e l mentre si compensano integralmente nei confronti dell' Esse si CP_5 liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda: dichiara prescritto il credito di € 11.956,56, di cui all'intimazione di pagamento n. 097 CP_ 2023 9040637688 000 notificata il 20.2.25, afferente contributi dovuti dal ricorrente all' e relative sanzioni, di cui agli avvisi di addebito n. 397 2017 00082915870008291587 000 di €
6 5.400,16 notificato il 29.09.2017, n. 397 2018 0011138683 000 di € 3.969,58 notificato il
18.07.2018, e n. 397 2018 0027067260 000 di € 2.586,82 notificato il 16.12019; rigetta per il resto la domanda;
condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di tre quarti dei CP_5 compensi di lite a favore del ricorrente, che liquida, per l'intero, in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa tra il ricorrente CP_ ed il restante quarto;
compensa le spese tra il ricorrente e l' CP_5
Roma, 23 ottobre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Paola Giovene di
Girasole, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025 nella causa iscritta al n. 10147 R.G. dell'anno 2025, e vertente
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Silecchia, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, via Alessandria n. 88, per mandato in atti;
ricorrente
e
in persona del Dirigente generale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana CP_1
Giordano, per procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via
AR CA n. 29; resistente nonché
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliata in Nola, alla via Costantinopoli n. 191, presso lo studio dell'avv. Luisa Romano, per mandato in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.3.25 e ritualmente notificato alle resistenti, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023
9040637688 000 notificatale il 20.2.25, limitatamente alla parte riferita alla complessiva CP_ somma di € 13.600,02, afferenti contributi dovuti all' e relative sanzioni, di cui agli avvisi di addebito: n. 397 2017 00082915870008291587 000 presuntamente notificato il 29.9.2017, riferito a contributi IVS per l'anno 2016 e relativi interessi e sanzioni, per € 5.400,16; n. 397
2018 0011138683 000 presuntamente notificato il 18.07.2018, riferito a contributi IVS per l'anno 2017 e relativi interessi e sanzioni, per € 3.969,58; n. 397 2018 0027067260 000
1 presuntamente notificato il 16.01.2019, riferito a contributi IVS per l'anno 2018 e relativi interessi e sanzioni, per € 2.586,82; n. 397 2019 0007284527 000 presuntamente notificato il
22.07.2019, riferito a contributi IVS per l'anno 2018 e relativi interessi e sanzioni, per €
1.643,46.
L'istante ha eccepito la nullità e la non debenza della somme di cui all'intimazione di pagamento, per mancata notifica di atti interruttivi nel quinquennio successivo alla presunta notifica degli avvisi di addebito. Ha quindi chiesto dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti annullando l'intimazione di pagamento.
Si è costituita , subentrata a titolo universale, ai sensi Controparte_2 dell'art. 1, comma 3, D.L. 22.10.16 n. 193 convertito in legge dalla l.
1.12.16 n. 225, in tutti i rapporti attivi e passivi di rilevando l'infondatezza delle Controparte_3 doglianze relative alla mancata notifica di atti interruttivi ed alla prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione. CP_ Anche l' si è costituito eccependo l'inammissibilità della domanda e la sua infondatezza.
Quindi, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta delle parti, all'esito dell'udienza del
25.9.24 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va innanzitutto rilevato come, conformemente a quanto ribadito da Cass. civ., sez. lav.,
18.11.2004, n. 21863 (in senso analogo, in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex L. 689/1991, si vedano tra le ultime Cass. sez. lav., 30.11.09 n. 25208; Cass., sez. lav.,
8.7.2008 n. 18691; Cass. civ., sez. I, 18.7.2005, n. 15149; Cass. civ., sez. lav., 26.3.2004, n.
6119; Cass. civ., sez. I, 28.11.2003 n. 18207; Cass. civ., sez. I, 20.7.2001 n. 9912) – il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di
2 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.).
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, contro l' iscrizione a ruolo di crediti per contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati nei termini di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, il debitore che intenda contestarne l'intervenuta prescrizione in epoca antecedente la notifica della cartella può proporre opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva. Tale opposizione deve essere proposta dinanzi al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Ciò posto, nel caso in esame, parte ricorrente eccepisce l'estinzione dei crediti di cui agli avvisi di addebito per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione ed alla notifica del titolo e del ruolo, sicchè trattasi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamata dall'art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, che non prevede alcun termine, e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Va poi affermata la tardività delle doglianze di parte ricorrente circa la mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, fatta valere CP_ solo nelle note autorizzate, a fronte della produzione da parte dell' dei relativi atti di notifica. Ed infatti le ragioni contenute nel ricorso riguardano esclusivamente la prescrizione
3 maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito riportati nell'intimazione di pagamento opposta, notifica che non è stata messa in discussione dall'istante nel ricorso, e che quindi non può più essere contestata, essendo il decaduto da siffatta possibilità. Parte_1
Ciò posto, non ha adeguatamente documentato di Controparte_4 aver notificato al ricorrente, in riferimento a tutti i suddetti avvisi di addebito, atti interruttivi antecedenti l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, che è stata notificata solo il 20.2.25 (doc. 2 prod. ricorr. e doc. 4 prod. Ader).
Quanto ai presunti precedenti atti interruttivi allegati da questa non ha fornito CP_5 alcuna prova dell'avvenuta notifica del sollecito di pagamento n. 097 2019 90357364652000 del 28.6.2019, che il ricorrente contesta di aver ricevuto (doc. 6 prod. Ader).
Parimenti, non ha adeguatamente provato il regolare perfezionamento della notifica CP_5
a mezzo raccomandata postale del 29.5.23, restituita al mittente il 10.7.23 per compiuta giacenza, non essendo indicato nella apposita sezione il motivo della mancata consegna, e mancando la prova in giudizio dell'avviso di ricevimento della seconda raccomandata informativa (doc. 4 prod. Ader). Laddove è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. SS.UU. 15.4.2021 n. 10012).
Infine, non può tenersi conto della notifica a mezzo messo comunale dell'avviso di intimazione di pagamento del 13.9.2023, avvenuta in assenza del destinatario, mancando la prova in giudizio della spedizione della seconda raccomandata informativa dell'avviso di
4 notifica mediante deposito presso la casa comunale e della ricezione della stessa, ed avendo il ricorrente contestato di aver ricevuto il relativo atto (doc. 4 prod. Ader).
Sicchè, in definitiva, con l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, notificata il 20.2.25, ha utilmente interrotto la prescrizione successiva alla notifica CP_5 dell'avviso di addebito n. 397 2019 0007284527 000, notificato il 22.07.2019, tenendo conto del disposto dell'art. 37, c. 2, d.l. 18/2020, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23.02.2020 al 30.06. 2020 (per un totale di 129 giorni), e dell'art. 11, c. 9, d.l.
183/2020, che ha sospeso i medesimi termini dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (per un totale di
182 giorni); sicchè il termine finale di prescrizione deve essere determinato aggiungendo al termine ordinario quinquennale i due periodi di sospensione sopra indicati, per un periodo totale aggiuntivo di 311 giorni.
Quanto agli altri tre avvisi di addebito, considerando la proroga del termine di 311 giorni di cui alle summenzionate disposizioni legislative, il termine di prescrizione quinquennale dell'avviso di addebito n. 397 2017 00082915870008291587 000 di € 5.400,16 notificato il
29.09.2017, scaduto il 29.9.2022, risulta prorogato al 5.8.2023; il termine di prescrizione quinquennale dell'avviso di addebito n. 397 2018 0011138683 000 di € 3.969,58 notificato il
18.07.2018, scaduto il 18.7.2023 risulta prorogato al 23.5.2024; il termine di prescrizione quinquennale dell'avviso di addebito n. 397 2018 0027067260 000 di € 2.586,82 notificato il
16.12019, scaduto il 16.1.2024, risulta prorogato al 21.11.2024. Tutti i suddetti debiti erano dunque prescritti alla data del 15-20 febbraio 2025 di notifica dell'intimazione n. 097 2023
9040637688 000, che è successiva al quinquennio, anche considerando la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale ID innanzi richiamata.
Va poi rilevato come abbia altresì dedotto che i crediti previdenziali in questione CP_5 non sarebbero prescritti, in considerazione della normativa speciale ID – 19, che, con l'art. 68 d.l. 18/2020, ha disposto la sospensione dei termini nel periodo intercorrente tra l'8 marzo
2020 ed il 31 agosto 2021, (pari a 542 giorni), sospensione che si applica anche alla attività di notificazione e di riscossione, con richiamo all'art.12 c1 d.lgs.159/2015. In particolare, il legislatore ha previsto a più riprese la sospensione dei termini di notifica e di riscossione dei
5 carichi fiscali, per il complessivo periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, con i seguenti interventi normativi: cd. Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) proroga della sospensione dall'8.03.2020 al 31.05.2020; cd. Decreto IO (D.L. n. 34/2020) proroga della sospensione fino al
31.08.2020; cd. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) proroga della sospensione fino al
15.10.2020 D.L.125/2020 proroga della sospensione fino al 31.12.2020; D.L. n. 183 del 2020 proroga della sospensione fino al 28.02.2021; cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) proroga della sospensione fino al 30.04.2021; cd. Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021) proroga finale della sospensione fino al 31.08.2021.
Deve tuttavia osservarsi come la ratio sottesa alla sospensione in questione sia costituita dall'opportunità di evitare di procedere all'attività di riscossione dei debiti fiscali in scadenza tra l'8.03.2020 e il 31.08.2021, in un periodo in cui il contribuente, a causa della pandemia in corso, si trovavano in una situazione di difficoltà a far fronte ai propri debiti.
Siffatta ratio non può evidentemente ritenersi valida anche per i debiti fiscali in scadenza, come quelli oggetto del presente giudizio, successivamente al 31.8.21, data dell'ultima proroga.
L'opposizione va quindi accolta limitatamente agli avvisi di addebito n. 397 2017
00082915870008291587 000 di € 5.400,16 notificato il 29.09.2017, n. 397 2018 0011138683
000 di € 3.969,58 notificato il 18.07.2018, e n. 397 2018 0027067260 000 di € 2.586,82 notificato il 16.12019, e rigettata per l'avviso di addebito n. 397 2019 0007284527 000 di €
1.643,46, notificato il 22.07.2019.
Le spese seguono la soccombenza in misura di tre quarti nei confronti dell' cui è CP_5 addebitabile la mancata interruzione della prescrizione e si compensano per il residuo tra il CP_ ricorrente e l mentre si compensano integralmente nei confronti dell' Esse si CP_5 liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda: dichiara prescritto il credito di € 11.956,56, di cui all'intimazione di pagamento n. 097 CP_ 2023 9040637688 000 notificata il 20.2.25, afferente contributi dovuti dal ricorrente all' e relative sanzioni, di cui agli avvisi di addebito n. 397 2017 00082915870008291587 000 di €
6 5.400,16 notificato il 29.09.2017, n. 397 2018 0011138683 000 di € 3.969,58 notificato il
18.07.2018, e n. 397 2018 0027067260 000 di € 2.586,82 notificato il 16.12019; rigetta per il resto la domanda;
condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di tre quarti dei CP_5 compensi di lite a favore del ricorrente, che liquida, per l'intero, in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa tra il ricorrente CP_ ed il restante quarto;
compensa le spese tra il ricorrente e l' CP_5
Roma, 23 ottobre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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