Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 22.5.2025, svoltasi secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito telematico di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa recante il n. 6139/2024 R.G. vertente TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 residente in Casoria (NA), rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabiana Vigna Santo Dalmazio Tarantino, elettivamente domiciliato in Cosenza, piazza della Vittoria n. 16. RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato.
in persona del Dirigente e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in via Ponte della Maddalena n. 55. CP_2
Resistenti – contumaci FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 11.3.24, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Afragola IC 2 Castaldo- Nosengo (NA); di essere stato assunto dal convenuto con contratto CP_1 individuale di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica del 01/09/2012, in qualità di docente di scuola di I grado per l'insegnamento di chitarra, classe di concorso AB77; di essere stato precedentemente assunto dal con CP_1 plurimi contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2007/2008; di avere inoltrato domanda di ricostruzione carriera, ricevendo l'apposito decreto n.366 del 31/1/2019, con cui gli erano stati riconosciuti alla data dell'1.9.2013 un'anzianità di servizio di pre-ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 4 mesi 0 giorni 0, nonché un'anzianità di ruolo pari ad anni 0 mesi 4 giorni 0, per un'anzianità complessiva di anni 4 mesi 4 giorni 0; di essere stato collocato nella posizione stipendiale 0 corrispondente alla fascia 0-8 alla data dell'1.9.2013. Invocata la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/03/1999 ed allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 28 giugno 1999/70/CEE e il principio di non discriminazione tra insegnanti precari e insegnanti assunti a tempo indeterminato, con proprio diritto all'integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione carriera e, dunque, ai fini
sostenuta la imprescrittibilità dell'anzianità di servizio e prescrizione quinquennale per le somme dovute a titolo di differenze retributive derivanti dall'anzianità di servizio, il ricorrente concludeva chiedendo: 1) ordinare al , in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, di attribuire al ricorrente alla data dell'01.09.2012, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 366 del 31.01.2019, emesso dal Dirigente Scolastico dell''Istituto Comprensivo di Afragola IC 2 Castaldo-Nosengo, la seconda posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni “3”, avendo completato al termine dell'anno scolastico 2010-2011 il servizio rientrante nella prima posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni “0”; 2) condannare, quindi, il
[...]
, in persona del Ministro protempore a Controparte_1 corrispondere, all'odierno ricorrente il differenziale retributivo fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8, a partire dall'01.09.2012 e fino al 31.08.2018, oltre alla maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
4) condannare il
[...]
in persona del pro-tempore al pagamento Controparte_1 CP_3 delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.”.
Il e l convenuti, nonostante la rituale notifica del ricorso, CP_1 Controparte_2 non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci.
Alla udienza sopra indicata, previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza stessa, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto si dirà.
Va osservato preliminarmente che il ricorrente non chiede la ricostruzione di carriera quale effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato, che non è stata proposta nell'odierno giudizio. Egli, piuttosto, fa valere la diversa pretesa avente a oggetto la ricostruzione di carriera spettante al dipendente reiteratamente assunto a tempo determinato ponendo a fondamento della domanda la questione del contrasto della normativa nazionale in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo al fine della ricostruzione della carriera del personale docente con il principio di non discriminazione espressamente sancito dall'articolo 4, punto 1 della direttiva comunitaria 99/70/CE (per la distinzione tra le due domande e per i diversi effetti ce ne discendono v. Cass. n.23535/16; Cass.n. 28635/18).
In punto di fatto è dimostrato e incontestato – stante l'opzione dei convenuti in termini di contumacia - che per tutto il periodo coperto dai vari contratti a termine il ricorrente abbia percepito il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo corrispondente alla qualifica, senza beneficiare della progressione economica riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo con medesimo inquadramento professionale e impegnato nelle medesime mansioni. Contestato è neppure il conteggio elaborato nel ricorso sulla base del decreto di 'ricostruzione della carriera' versato in atti e redatto dalla Amministrazione scolastica datrice di lavoro sulla base della normativa applicabile al rapporto di lavoro in questione. Pacifica è la circostanza dell'avvenuto riconoscimento in favore del ricorrente, in sede di ricostruzione di carriera, nel 2019, di anni 4 mesi 0 giorni 0 di anzianità complessiva pre ruolo ai fini giuridici ed economici, e di anni 1 mesi 0 giorni 0 di anzianità di ruolo ai fini economici, per un'anzianità complessiva di anni 4 mesi 4 giorni 0. Nell'attuale sede si discute della legittimità dell'attribuzione iniziale della fascia stipendiale a decorrere dalla data di immissione in ruolo ( 1.9.2012), avuto riguardo a principi e prescrizioni del diritto dell'Unione. Sul piano generale, il principio di non discriminazione è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale : “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, ), ha anzitutto richiamato la propria Persona_1 precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), trattandosi di “norme di diritto Per_2 sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
Affrontando lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione
l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent.
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3 che ha ulteriormente precisato che “un'indennità per anzianità Persona_4 di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Successivamente, la Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l.
112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in
“elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41).
La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario
“prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51).
Sulla questione della conformità dell'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 al diritto comunitario, è poi intervenuta nuovamente la CGUE (sentenza Motter – 20.9.2018). Detta pronuncia ha ribadito al punto 33, che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, al punto 34, ha inoltre rilevato come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Nel contempo, però la ha evidenziato – al punto 47 e segg. - come alcuni obiettivi invocati dal CP_4 governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine. Ha rilevato la Corte, al punto 49, che risulta dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti;
che il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete;
che, fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro. Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso, dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. Così ritenuta in astratto la conformità della normativa italiana a quella comunitaria, si osserva che laddove il lavoratore adduca in concreto essersi verificata una discriminazione, sarà suo onere allegare e provare che, nel caso di specie, non ricorrono gli elementi addotti dal Governo Italiano per giustificare il diverso trattamento sulla scorta dei quali la corte ha ritenuto la conformità della normativa italiana. Sulla scia di tali apporti la Cassazione (sentenza n. 31149/2019) ha precisato che a) l'art. 485 del DLVO 297/1994, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, e deve essere disapplicano, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice di merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del dlvo 297/1994 deve essere computata in base ai medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato. Del resto, principi analoghi sono stati espressi anche da Cass n. 28/11/2019, n. 31150 in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA. Tanto premesso, al fine della presente decisione può senz'altro farsi ulteriore utile riferimento al recente arresto della Corte di Cassazione, che riguarda espressamente il rapporto di lavoro del personale scolastico docente (ordinanza 18 agosto 2022, n. 24896). Tale pronuncia chiarisce che: “ll riconoscimento dell'anzianità “preruolo”, dopo l'assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest'ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro menzionato attribuisce un diritto incondizionato che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e, quindi, se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell'esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l'immissione in ruolo (Cass., Sez. L, n. 4195 del 19 febbraio 2020). Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass., Sez. L, n. 35668 del 19 novembre 2021; C:ass., Sez. L., n. 30568 del 28 ottobre 2021, entrambe non massimate), la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 20 settembre 2018, in causa C-466/17, M., ha osservato che, per “raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato” ed evitare “discriminazioni alla rovescia” è consentito, nel rispetto del principio del pro rata, di tenere conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo restando, però, che, al momento dell'assunzione come dipendente pubblico di ruolo, deve essere valorizzata, ai fini dell'anzianità, anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato. Al riguardo, è stato precisato che il riconoscimento non integrale deve comunque trovare fondamento nella necessità di “….rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”. Il Collegio intende ribadire il principio, recentemente affermato nella sentenza della S.C., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019, in tema di ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, secondo cui la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta, sicché la denunciata discriminazione deve essere sempre verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. Ne deriva che, ove la diversità di trattamento si leghi a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la diversità possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto, ma con riferimento al singolo rapporto. Pertanto, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (CGUE del 9 luglio 2015, in causa C177/14, R.D., punto 55, e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, CGUE del 18 ottobre 2012, cause C302/11 e C305/11, V.; CGUE del
7 marzo 2013, causa C393/11, B.). In particolare, le modalità di assunzione in ruolo sono di per sé irrilevanti, dovendosi, invece, valutare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo l'assunzione a tempo indeterminato e se l'esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell'anzianità (Cass., Sez. L, n. 4195 del 19 febbraio 2020, punto 10), secondo i medesimi criteri di valorizzazione di quest'ultima che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato (Cass., Sez.
6-L, n. 9955 del 28 marzo 2022, non massimata). Una volta avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato, quindi, non è ammissibile differenziare, ai fini del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata nel corso di rapporti di lavoro a tempo determinato concernenti la medesima attività, la posizione di coloro che sono stati assunti all'esito della procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 519, legge n. 296 del 2006, da quella di chi, invece, è stato assunto in seguito ad uno specifico concorso pubblico. Ciò posto in punto di diritto, ne consegue che nel caso di specie - ove nulla è stato provato dalla parte resistente, non costituita nel presente giudizio, sulla non totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dal ricorrente nel periodo in cui è stato assunto con contratti a tempo determinato a quelle dei dipendenti immessi nei ruoli con lo stesso profilo di docente - va altresì esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio. Va affermato pertanto il diritto della parte ricorrente a vedersi attribuita - a decorrere dal 1.9.2012 e a modifica del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 366 del 31.01.2019 emesso dal Dirigente Scolastico dell''Istituto Comprensivo di Afragola IC
2 Castaldo-Nosengo - la seconda posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni “3”, avendo completato al termine dell'anno scolastico 2010-2011 il servizio rientrante nella prima posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni “0”, con conseguente condanna del convenuto a corrispondere le differenze CP_1 retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Deve essere condannato il a corrispondere al ricorrente, in particolare, il CP_1 differenziale retributivo tra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8, a partire dall'01.09.2012 e fino al 31.08.2018. Va ricordato che le progressioni stipendiali previste per i dipendenti del a tempo CP_5 indeterminato, oggetto di domanda, nel settore scolastico avvengono per anzianità di anni, che, raggruppate in determinate fasce o scaglioni, alla data di assunzione del ricorrente erano, per quanto qui d'interesse, i seguenti: - fascia da 0 a 8 anni;
- fascia da 9 a 14 anni;
- fascia da 15 a 20 anni;
- fascia da 21 a 27 anni;
- fascia da 28 a 34 anni;
- fascia da 35 anni in poi. A quanto esposto consegue che la domanda va accolta e accertato il diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” dall'1.9.2012 al 31.8.2018, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento di tale diritto, oltre accessori come per legge dalla decorrenza dei diritti al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione a carico del convenuti contumaci in solido.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8” alla data dell'1.9.2012 fino al 31.8.2018; b) condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle Controparte_1 corrispondenti differenze retributive quanto all'indicato periodo, oltre interessi legali dalla data di maturazione mensile di ciascuna componente del credito al saldo;
c) condanna il e l'Ambiuto territoale convenuto, in Controparte_1 solido, al pagamento delle spese di giudizio, spese che liquida in complessivi € 1.478,00 oltre spese di CU, spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. Si comunichi Napoli 27.5.2025 Il giudice del lavoro
Elisa Tomassi