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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2024, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3966/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 28 giugno 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Daniela FIOCCHI, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra TELI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 26 Parte_1 Controparte_1
novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Parte_1 Controparte_1
Brembate in data 15 giugno 1991.
Per_ Dalla loro unione sono nate (9 ottobre 1991) e (22 dicembre 1999), entrambe Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti. Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, la signora ha domandato la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto col coniuge e il riconoscimento di un assegno divorzile.
Il signor regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status, mentre CP_1
si è opposto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla controparte.
All'udienza del 26 novembre 2024, le parti, comparse personalmente, hanno confermato di voler divorziare e hanno insistito per la sola pronuncia sullo status, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di assegno divorzile (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore, pertanto, esperito non esito negativo il tentativo di riconciliazione dei coniugi e ritenuto di non dover adottare provvedimenti provvisori ed urgenti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati dinanzi a questo Tribunale con sentenza n. 860/95 del 3 novembre
1995, divenuta definitiva, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il periodo di dodici mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Brembate il 15 giugno 1991 tra e Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Brembate (Atto n. 13, Parte II, Serie A, Anno 1991);
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 28 giugno 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Daniela FIOCCHI, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra TELI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 26 Parte_1 Controparte_1
novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Parte_1 Controparte_1
Brembate in data 15 giugno 1991.
Per_ Dalla loro unione sono nate (9 ottobre 1991) e (22 dicembre 1999), entrambe Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti. Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, la signora ha domandato la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto col coniuge e il riconoscimento di un assegno divorzile.
Il signor regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status, mentre CP_1
si è opposto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla controparte.
All'udienza del 26 novembre 2024, le parti, comparse personalmente, hanno confermato di voler divorziare e hanno insistito per la sola pronuncia sullo status, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di assegno divorzile (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore, pertanto, esperito non esito negativo il tentativo di riconciliazione dei coniugi e ritenuto di non dover adottare provvedimenti provvisori ed urgenti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati dinanzi a questo Tribunale con sentenza n. 860/95 del 3 novembre
1995, divenuta definitiva, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il periodo di dodici mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Brembate il 15 giugno 1991 tra e Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Brembate (Atto n. 13, Parte II, Serie A, Anno 1991);
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo