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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/07/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 586/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 27/05/2025 da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Ucraina) in data 19/08/1979 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Biancifiori del Foro di Ascoli Piceno, e , C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Benedetto del Tronto (AP) in data 10/06/1979 e residente in [...] al Vicolo Dei Giardini n.2, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Antonelli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 23/06/2025 ha espresso parere favorevole OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 06/06/2015 avevano contratto matrimonio in San Benedetto del Tronto (AP), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- l'atto di matrimonio è stato trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2015 al N. 10, Parte 1, Serie deleg. 1;
- dall'unione coniugale è nato, in data 21/09/2015 a San Benedetto del Tronto, il figlio minore economicamente non autosufficiente ed al quale è stato Persona_1
diagnosticato un “Disturbo dello Spettro Autistico” per il quale il minore stesso percepisce mensilmente l'indennità di accompagnamento da parte dell'Inps, come da certificazione medica acquisita agli atti;
- I coniugi si sono separati, giusta sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.194/2024 emessa in data 04.03.2024 passata in giudicato nel giudizio R.G. n. 1189/2023 in data
09.10.2024, cui è seguita in data 11/10/2024 la conseguente annotazione della separazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Benedetto del
Tronto sull'Atto di Matrimonio sopra indicato;
- Non sono pendenti procedimenti tra i coniugi;
- Dalla data di separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione e la comunione spirituale e materiale dei coniugi è venuta meno definitivamente.
- Sussistono, pertanto, gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3, l. n.898/1970 e successive modifiche.
- Il Sig. dichiara di svolgere la professione di Educatore alle Parte_2
dipendenze di mentre la Sig.ra Controparte_1 Parte_1 svolge la professione di addetta alle pulizie, come da dichiarazioni dei
[...]
redditi dei coniugi allegate al ricorso e acquisite agli atti;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti e, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 24/06/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Nelle predette note, acquisite agli atti, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oggetto di domanda proposta con ricorso congiunto del 27-05-2025, alle condizioni ivi indicate con l'unica modifica riguardante il punto 12) afferente le modalità e i tempi di pagamento della somma di Euro 9.000,00 che il Sig. si è impegnato a versare Parte_2
alla Sig.ra che verrà effettuato con le seguenti modalità: Euro 4.000,00 già Pt_1
versata, come da distinta del bonifico depositata dai ricorrenti, ed Euro 5.000,00 da versarsi entro e non oltre il 15 Ottobre 2025.
Le parti, pertanto, hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oggetto di domanda proposta con ricorso congiunto del 27-05- 2025, alle seguenti nuove e definitive
CONDIZIONI
1)- La sig.ra ed il sig. continueranno a Parte_1 Parte_2
vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la loro residenza ove lo riterranno più opportuno, assumendo reciprocamente espresso obbligo di dare comunicazione all'altro coniuge in caso di trasferimento dei loro attuali domicili e/o future residenze nel più breve tempo possibile.
2)- La ex abitazione coniugale, che era di proprietà del sig. e sita Parte_2
in San Benedetto del Tronto alla Via Manara n.108, è stata dallo stesso venduta per atto pubblico Notar in data 20.10.2023, trascritto in data 23.10.2023 Persona_2 e, conseguentemente, la Sig.ra nulla potrà più pretendere relativamente a Pt_1
detto immobile avendo rinunciato e tuttora rinunciando espressamente anche alla richiesta di assegnazione della stessa abitazione, come già stabilito con la Sentenza di separazione n.194/2024 in atti.
3)- Il Sig. nulla può avanzare e/o pretendere circa l'atto di Parte_2
donazione dell'immobile che lo stesso ha donato alla Sig.ra in data 10/08/2021 Pt_1
per atto pubblico Notar e sito al piano inferiore della stessa palazzina Persona_3
della ex casa coniugale in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via Manara n.108, appartamento che pertanto rimarrà nella piena proprietà e disponibilità di quest'ultima e che ne sopporterà gli eventuali costi e/o oneri anche relativi ad eventuali ristrutturazioni, rinunciando espressamente il Sig. stesso a qualsiasi azione Parte_2
atta a richiedere la revoca, la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di donazione medesimo, come già stabilito con la Sentenza di separazione n.194/2024 in atti.
4)- Entrambi i coniugi hanno un reddito proprio e, pertanto, rinunciano reciprocamente ed espressamente all'assegno divorzile, tra l'altro mai richiesto tra loro, nemmeno nelle fasi del giudizio di separazione definito con la Sentenza n.194/2024.
5)- I genitori e concordano che il figlio minore Parte_2 Pt_1 Persona_1
sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e la sua residenza resterà, anche quale indirizzo predefinito presso l'abitazione materna e sito in San Benedetto del
Tronto alla via Manara n.108 (ALL n.8), ove è tuttora residente con il minore e di sua esclusiva proprietà; si precisa che l'immobile attualmente è in fase di ristrutturazione e, pertanto, la Sig.ra unitamente al piccolo vive presso l'abitazione Pt_1 Per_1
della propria madre (nonna materna del minore) sita in San Benedetto del Tronto alla
Via Cefalonia, 2, loc. Porto D'Ascoli, unitamente ad uno dei due figli nati da un suo precedente matrimonio e ciò fino a quando la stessa non si trasferirà nell'immobile di sua proprietà, una volta terminata la ristrutturazione.
Il Sig. invece, vive presso l'appartamento sito in Grottammare Parte_2
(AP) al Vicolo Dei Giardini n.2 che ha preso in locazione, come da contratto che si produce (ALL n.6-7). 6)- L'affido condiviso del minore sarà effettuato con il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore per il periodo che lo stesso minore sarà con il genitore medesimo e con collocamento paritetico ed alternato.
7)- Attualmente, pertanto, a seguito del mantenimento diretto, il figlio minore sarà, come di seguito, gestito autonomamente da entrambi i genitori con un piano di suddivisione a settimane alternate sostanzialmente paritario e previsto nei seguenti modi e tempi, che potranno essere temporaneamente modificati, previo accordo tra le parti, per comprovate esigenze di lavoro di entrambi i genitori, oppure per motivi di studio, malattia e/o altra eventuale necessità del minore medesimo:
- il minore starà con il con le seguenti modalità: CP_2
• nella prima e terza settimana di ogni mese dal lunedì mattina dall'uscita di scuola o comunque dalle ore 12.30 al lunedì successivo fino all'accompagnamento a scuola o comunque fino alle ore 12.30
- il minore sarà con la con le seguenti modalità: CP_3
• nella seconda e quarta settimana di ogni mese dal lunedì mattina dall'uscita di scuola o comunque dalle ore 12.30 al lunedì successivo fino all'accompagnamento a scuola o comunque fino alle ore 12.30
8)- Ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio 15 giorni anche consecutivi nel periodo estivo, una settimana consecutiva nel periodo natalizio;
per quanto riguarda le ferie estive da trascorrere con il figlio minore i genitori pattuiscono che si accorderanno entro il 15 maggio di ogni anno, mentre i giorni di festività o dei compleanni del bambino saranno trascorsi con il minore in modo alternato tra loro: cioè, se il Natale lo trascorrerà con la madre, la Pasqua la trascorrerà con il padre, l'anno successivo accadrà l'inverso e così via anche per il Capodanno ed il
Ferragosto e le rispettive date di compleanno del minore ecc..
In caso di disaccordo, le ferie estive con il minore saranno anch'esse regolate dal criterio dell'alternanza: un anno i 15 giorni di agosto saranno trascorsi con il padre,
l'anno successivo con la madre, e così via. Il giorno del compleanno di ciascun genitore potrà essere trascorso unitamente al figlio minore. 9)-Viene assicurato e garantito il diritto del minore di frequentare e di stare con gli ascendenti di entrambi i genitori (nonni) nel periodo di permanenza con l'uno o con l'altro genitore, ritenendosi ciò necessario ad un corretto sviluppo del minore stesso.
10)- Presso l'abitazione di ciascun genitore, il minore avrà a Persona_1
disposizione abbigliamento, calzature, prodotti per l'igiene personale, giocattoli e tutto quanto necessario per il soddisfacimento delle proprie necessità. Sarà cura di ciascun genitore provvedere in tal senso.
11)- e si impegnano a tenere un Parte_1 Parte_2
comportamento atto da evitare dinanzi al figlio manifestazioni di svalutazione e/o disprezzo dell'altro genitore, anzi impegnandosi ad infondere alla prole il rispetto per i medesimi ed invitandolo ad ottemperare ai tempi di permanenza presso ciascuno, come concordati.
12)- Il sig. , a titolo di restituzione somme anticipate, verserà alla Parte_2
Sig.ra anche nell'interesse del figlio minore Parte_1 Per_1
la somma complessiva di €.9.000,00 (euronovemila/00), in due soluzioni, a
[...]
mezzo bonifico da effettuare sul c/c bancario intestato alla Sig.ra Parte_1
ed avente le seguenti coordinate IBAN: [...]:
[...]
euro 4.000,00 prima della data dell'udienza Presidenziale (già versata in data
12.06.2025 come da distinta del bonifico allegata ed a “titolo di restituzione somme anticipate anche nell'interesse del figlio minore come da accordi Persona_1
di divorzio congiunto” e tale deve essere interpretata la causale del bonifico già effettuato) mentre la restante somma di euro 5.000,00 sarà versata sull'indicato c/c intestato alla Sig.ra entro e non oltre la data del 15 Ottobre 2025.. Pt_1
13)- l'Assegno Unico universale di attuali €.330,00 corrisposto dall'Inps, anziché integralmente percepito dalla Sig.ra essendo un mantenimento diretto e Pt_1
paritario e d'intesa tra i genitori, sarà suddiviso al 50% tra le parti con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Le Parti prestano, sin da ora, il proprio consenso affinché l'Inps, provveda a destinare detto assegno Unico al 50% tra i divorziandi stessi e la Sig.ra si impegna sin Pt_1 d'ora a rifondere al Sig. la metà dell'importo dell'assegno corrisposto Parte_2
dall'Ente qualora e finché l'ente pubblico stesso non provveda autonomamente.
14)- Il libretto di risparmio postale n.000049301707 sul quale viene accreditata dall'INPS la somma relativa all'Indennità di Accompagnamento di circa €.525,00 mensili, di cui il minore risulta titolare, e che è attualmente nel possesso della sig.ra sarà gestito dalla stessa per sostenere esclusivamente i costi inerenti la Pt_1
disabilità del figlio minore con esibizione della relativa documentazione Per_1
contabile al sig. . Parte_2
I rimborsi effettuati dal Comune di residenza del minore per la disabilità gravissima e per l'autismo del piccolo , quantificabili all'incirca in €.4.000,00 annui, Per_1
verranno percepiti dalla ed utilizzati esclusivamente per sostenere le spese Pt_1
inerenti il figlio minore con esibizione della relativa documentazione Per_1
contabile al sig. sia in entrata che in uscita. Parte_2
La sig.ra usufruirà altresì dell'esenzione dal pagamento del bollo auto che Pt_1
spetta ad un familiare del figlio minore disabile.
Il sig. che attualmente usufruisce della predetta esenzione, si impegna Parte_2
pertanto, sin da ora, a collaborare fattivamente con la e ad autorizzare Pt_1
qualsivoglia operazione richiesta affinché si proceda in tal senso.
15)- In capo a ciascun genitore, spetterà il pagamento pari al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore e fino a quando questi non sarà economicamente autosufficiente, nelle modalità, termini e condizioni così come stabilite dal Protocollo in uso nella Regione ed al quale si rimanda, dandole in questa sede riportate e CP_1
trascritte ed approvate dal Sig. e dalla Sig.ra che ne sono ciascuno Parte_2 Pt_1
già in possesso di relativa copia. Il carico fiscale del figlio resterà al 50% a ciascun genitore che potrà portare in deduzione le spese scolastiche e sanitarie sostenute per il figlio, sempre nella misura del 50% ciascuno;
pertanto, i coniugi si accorderanno nell'utilizzo delle relative ricevute fiscali/fatture, che dovranno essere intestate direttamente al minore, in sede di dichiarazione dei redditi. 16)- Il Sig. si dichiara favorevole, in ogni caso, affinché il figlio Parte_2
minore frequenti un centro estivo, che dovrà essere adeguato alle sue Per_1
esigenze terapeutiche e suggerito dai professionisti che lo hanno in cura, vista la sua disabilità (sindrome dello spettro autistico).
Il parere dei professionisti non sarà vincolante nella scelta del centro estivo che verrà comunque effettuata concordemente dai genitori.
17)- I coniugi riconoscono che il corretto reciproco comportamento è un dovere morale, oltre che giuridico, e s'impegnano a rispettarlo in ogni circostanza.
18)- La sig.ra ed il sig. , hanno già Parte_1 Parte_2
reciprocamente rimesse querele reciprocamente presentate, ed in ogni caso, ciascuno di essi sin d'ora si impegna e si rende disponibile a rilasciare idonee dichiarazioni alle
Autorità Inquirenti e/o Giudiziarie preposte affinché le reciproche denunce presentate ed a loro carico possano perdere efficacia nei loro confronti, ovviamente per quanto sia nella loro disponibilità e per la parte rimettibile.
19)- I coniugi sin da ora si autorizzano reciprocamente e quindi prestano il proprio consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio in favore del figlio minore al seguito di entrambi, e si impegnano a Persona_1
sottoscrivere, a richiesta dell'altro coniuge, la relativa domanda di rilascio ove ciò si rendesse necessario. Resta inteso tra le parti che il minore continuerà a vivere, studiare ed essere curato nello Stato italiano e potrà viaggiare con i genitori solo per brevi periodi all'anno: vacanze e/o brevi viaggi, sempre previo avviso all'altro genitore che dovrà essere informato del luogo dove il minore sarà portato e quando lo stesso tornerà presso la sua abitazione in Italia.
20)- I coniugi si obbligano ad accettare, senza ulteriori riserve, le condizioni coniugali e patrimoniali convenute con il presente atto, che si impegnano a confermare reciprocamente e di persona eventualmente anche dinanzi al Tribunale, ove ciò si rendesse necessario. 21)- Al di fuori di quanto previsto nel presente accordo, i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti economici, di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
22)- Le spese e le competenze legali inerenti il presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno così distribuite: il Sig. Parte_2
procederà a saldare i compensi dell'Avv. Patrizia Antonelli e la Sig.ra Parte_1
quelle dell'Avv. Francesca Biancifiori.
[...]
23)- Le parti dichiarano che il presente accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente atto e, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le parti richiamano le disposizioni contenute nel Protocollo d'Intesa adottato dal
Tribunale di Ascoli Piceno.
24)- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Dopo aver acquisito anche il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015; di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli del figlio minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 06/06/2015 a San Benedetto del Tronto (AP), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015 al N. 10 arte 1 Sere deleg. 1, alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 20/06/2025, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 7/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 586/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 27/05/2025 da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Ucraina) in data 19/08/1979 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Biancifiori del Foro di Ascoli Piceno, e , C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Benedetto del Tronto (AP) in data 10/06/1979 e residente in [...] al Vicolo Dei Giardini n.2, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Antonelli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 23/06/2025 ha espresso parere favorevole OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 06/06/2015 avevano contratto matrimonio in San Benedetto del Tronto (AP), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- l'atto di matrimonio è stato trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2015 al N. 10, Parte 1, Serie deleg. 1;
- dall'unione coniugale è nato, in data 21/09/2015 a San Benedetto del Tronto, il figlio minore economicamente non autosufficiente ed al quale è stato Persona_1
diagnosticato un “Disturbo dello Spettro Autistico” per il quale il minore stesso percepisce mensilmente l'indennità di accompagnamento da parte dell'Inps, come da certificazione medica acquisita agli atti;
- I coniugi si sono separati, giusta sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.194/2024 emessa in data 04.03.2024 passata in giudicato nel giudizio R.G. n. 1189/2023 in data
09.10.2024, cui è seguita in data 11/10/2024 la conseguente annotazione della separazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Benedetto del
Tronto sull'Atto di Matrimonio sopra indicato;
- Non sono pendenti procedimenti tra i coniugi;
- Dalla data di separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione e la comunione spirituale e materiale dei coniugi è venuta meno definitivamente.
- Sussistono, pertanto, gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3, l. n.898/1970 e successive modifiche.
- Il Sig. dichiara di svolgere la professione di Educatore alle Parte_2
dipendenze di mentre la Sig.ra Controparte_1 Parte_1 svolge la professione di addetta alle pulizie, come da dichiarazioni dei
[...]
redditi dei coniugi allegate al ricorso e acquisite agli atti;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti e, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 24/06/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Nelle predette note, acquisite agli atti, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oggetto di domanda proposta con ricorso congiunto del 27-05-2025, alle condizioni ivi indicate con l'unica modifica riguardante il punto 12) afferente le modalità e i tempi di pagamento della somma di Euro 9.000,00 che il Sig. si è impegnato a versare Parte_2
alla Sig.ra che verrà effettuato con le seguenti modalità: Euro 4.000,00 già Pt_1
versata, come da distinta del bonifico depositata dai ricorrenti, ed Euro 5.000,00 da versarsi entro e non oltre il 15 Ottobre 2025.
Le parti, pertanto, hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oggetto di domanda proposta con ricorso congiunto del 27-05- 2025, alle seguenti nuove e definitive
CONDIZIONI
1)- La sig.ra ed il sig. continueranno a Parte_1 Parte_2
vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la loro residenza ove lo riterranno più opportuno, assumendo reciprocamente espresso obbligo di dare comunicazione all'altro coniuge in caso di trasferimento dei loro attuali domicili e/o future residenze nel più breve tempo possibile.
2)- La ex abitazione coniugale, che era di proprietà del sig. e sita Parte_2
in San Benedetto del Tronto alla Via Manara n.108, è stata dallo stesso venduta per atto pubblico Notar in data 20.10.2023, trascritto in data 23.10.2023 Persona_2 e, conseguentemente, la Sig.ra nulla potrà più pretendere relativamente a Pt_1
detto immobile avendo rinunciato e tuttora rinunciando espressamente anche alla richiesta di assegnazione della stessa abitazione, come già stabilito con la Sentenza di separazione n.194/2024 in atti.
3)- Il Sig. nulla può avanzare e/o pretendere circa l'atto di Parte_2
donazione dell'immobile che lo stesso ha donato alla Sig.ra in data 10/08/2021 Pt_1
per atto pubblico Notar e sito al piano inferiore della stessa palazzina Persona_3
della ex casa coniugale in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via Manara n.108, appartamento che pertanto rimarrà nella piena proprietà e disponibilità di quest'ultima e che ne sopporterà gli eventuali costi e/o oneri anche relativi ad eventuali ristrutturazioni, rinunciando espressamente il Sig. stesso a qualsiasi azione Parte_2
atta a richiedere la revoca, la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di donazione medesimo, come già stabilito con la Sentenza di separazione n.194/2024 in atti.
4)- Entrambi i coniugi hanno un reddito proprio e, pertanto, rinunciano reciprocamente ed espressamente all'assegno divorzile, tra l'altro mai richiesto tra loro, nemmeno nelle fasi del giudizio di separazione definito con la Sentenza n.194/2024.
5)- I genitori e concordano che il figlio minore Parte_2 Pt_1 Persona_1
sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e la sua residenza resterà, anche quale indirizzo predefinito presso l'abitazione materna e sito in San Benedetto del
Tronto alla via Manara n.108 (ALL n.8), ove è tuttora residente con il minore e di sua esclusiva proprietà; si precisa che l'immobile attualmente è in fase di ristrutturazione e, pertanto, la Sig.ra unitamente al piccolo vive presso l'abitazione Pt_1 Per_1
della propria madre (nonna materna del minore) sita in San Benedetto del Tronto alla
Via Cefalonia, 2, loc. Porto D'Ascoli, unitamente ad uno dei due figli nati da un suo precedente matrimonio e ciò fino a quando la stessa non si trasferirà nell'immobile di sua proprietà, una volta terminata la ristrutturazione.
Il Sig. invece, vive presso l'appartamento sito in Grottammare Parte_2
(AP) al Vicolo Dei Giardini n.2 che ha preso in locazione, come da contratto che si produce (ALL n.6-7). 6)- L'affido condiviso del minore sarà effettuato con il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore per il periodo che lo stesso minore sarà con il genitore medesimo e con collocamento paritetico ed alternato.
7)- Attualmente, pertanto, a seguito del mantenimento diretto, il figlio minore sarà, come di seguito, gestito autonomamente da entrambi i genitori con un piano di suddivisione a settimane alternate sostanzialmente paritario e previsto nei seguenti modi e tempi, che potranno essere temporaneamente modificati, previo accordo tra le parti, per comprovate esigenze di lavoro di entrambi i genitori, oppure per motivi di studio, malattia e/o altra eventuale necessità del minore medesimo:
- il minore starà con il con le seguenti modalità: CP_2
• nella prima e terza settimana di ogni mese dal lunedì mattina dall'uscita di scuola o comunque dalle ore 12.30 al lunedì successivo fino all'accompagnamento a scuola o comunque fino alle ore 12.30
- il minore sarà con la con le seguenti modalità: CP_3
• nella seconda e quarta settimana di ogni mese dal lunedì mattina dall'uscita di scuola o comunque dalle ore 12.30 al lunedì successivo fino all'accompagnamento a scuola o comunque fino alle ore 12.30
8)- Ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio 15 giorni anche consecutivi nel periodo estivo, una settimana consecutiva nel periodo natalizio;
per quanto riguarda le ferie estive da trascorrere con il figlio minore i genitori pattuiscono che si accorderanno entro il 15 maggio di ogni anno, mentre i giorni di festività o dei compleanni del bambino saranno trascorsi con il minore in modo alternato tra loro: cioè, se il Natale lo trascorrerà con la madre, la Pasqua la trascorrerà con il padre, l'anno successivo accadrà l'inverso e così via anche per il Capodanno ed il
Ferragosto e le rispettive date di compleanno del minore ecc..
In caso di disaccordo, le ferie estive con il minore saranno anch'esse regolate dal criterio dell'alternanza: un anno i 15 giorni di agosto saranno trascorsi con il padre,
l'anno successivo con la madre, e così via. Il giorno del compleanno di ciascun genitore potrà essere trascorso unitamente al figlio minore. 9)-Viene assicurato e garantito il diritto del minore di frequentare e di stare con gli ascendenti di entrambi i genitori (nonni) nel periodo di permanenza con l'uno o con l'altro genitore, ritenendosi ciò necessario ad un corretto sviluppo del minore stesso.
10)- Presso l'abitazione di ciascun genitore, il minore avrà a Persona_1
disposizione abbigliamento, calzature, prodotti per l'igiene personale, giocattoli e tutto quanto necessario per il soddisfacimento delle proprie necessità. Sarà cura di ciascun genitore provvedere in tal senso.
11)- e si impegnano a tenere un Parte_1 Parte_2
comportamento atto da evitare dinanzi al figlio manifestazioni di svalutazione e/o disprezzo dell'altro genitore, anzi impegnandosi ad infondere alla prole il rispetto per i medesimi ed invitandolo ad ottemperare ai tempi di permanenza presso ciascuno, come concordati.
12)- Il sig. , a titolo di restituzione somme anticipate, verserà alla Parte_2
Sig.ra anche nell'interesse del figlio minore Parte_1 Per_1
la somma complessiva di €.9.000,00 (euronovemila/00), in due soluzioni, a
[...]
mezzo bonifico da effettuare sul c/c bancario intestato alla Sig.ra Parte_1
ed avente le seguenti coordinate IBAN: [...]:
[...]
euro 4.000,00 prima della data dell'udienza Presidenziale (già versata in data
12.06.2025 come da distinta del bonifico allegata ed a “titolo di restituzione somme anticipate anche nell'interesse del figlio minore come da accordi Persona_1
di divorzio congiunto” e tale deve essere interpretata la causale del bonifico già effettuato) mentre la restante somma di euro 5.000,00 sarà versata sull'indicato c/c intestato alla Sig.ra entro e non oltre la data del 15 Ottobre 2025.. Pt_1
13)- l'Assegno Unico universale di attuali €.330,00 corrisposto dall'Inps, anziché integralmente percepito dalla Sig.ra essendo un mantenimento diretto e Pt_1
paritario e d'intesa tra i genitori, sarà suddiviso al 50% tra le parti con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Le Parti prestano, sin da ora, il proprio consenso affinché l'Inps, provveda a destinare detto assegno Unico al 50% tra i divorziandi stessi e la Sig.ra si impegna sin Pt_1 d'ora a rifondere al Sig. la metà dell'importo dell'assegno corrisposto Parte_2
dall'Ente qualora e finché l'ente pubblico stesso non provveda autonomamente.
14)- Il libretto di risparmio postale n.000049301707 sul quale viene accreditata dall'INPS la somma relativa all'Indennità di Accompagnamento di circa €.525,00 mensili, di cui il minore risulta titolare, e che è attualmente nel possesso della sig.ra sarà gestito dalla stessa per sostenere esclusivamente i costi inerenti la Pt_1
disabilità del figlio minore con esibizione della relativa documentazione Per_1
contabile al sig. . Parte_2
I rimborsi effettuati dal Comune di residenza del minore per la disabilità gravissima e per l'autismo del piccolo , quantificabili all'incirca in €.4.000,00 annui, Per_1
verranno percepiti dalla ed utilizzati esclusivamente per sostenere le spese Pt_1
inerenti il figlio minore con esibizione della relativa documentazione Per_1
contabile al sig. sia in entrata che in uscita. Parte_2
La sig.ra usufruirà altresì dell'esenzione dal pagamento del bollo auto che Pt_1
spetta ad un familiare del figlio minore disabile.
Il sig. che attualmente usufruisce della predetta esenzione, si impegna Parte_2
pertanto, sin da ora, a collaborare fattivamente con la e ad autorizzare Pt_1
qualsivoglia operazione richiesta affinché si proceda in tal senso.
15)- In capo a ciascun genitore, spetterà il pagamento pari al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore e fino a quando questi non sarà economicamente autosufficiente, nelle modalità, termini e condizioni così come stabilite dal Protocollo in uso nella Regione ed al quale si rimanda, dandole in questa sede riportate e CP_1
trascritte ed approvate dal Sig. e dalla Sig.ra che ne sono ciascuno Parte_2 Pt_1
già in possesso di relativa copia. Il carico fiscale del figlio resterà al 50% a ciascun genitore che potrà portare in deduzione le spese scolastiche e sanitarie sostenute per il figlio, sempre nella misura del 50% ciascuno;
pertanto, i coniugi si accorderanno nell'utilizzo delle relative ricevute fiscali/fatture, che dovranno essere intestate direttamente al minore, in sede di dichiarazione dei redditi. 16)- Il Sig. si dichiara favorevole, in ogni caso, affinché il figlio Parte_2
minore frequenti un centro estivo, che dovrà essere adeguato alle sue Per_1
esigenze terapeutiche e suggerito dai professionisti che lo hanno in cura, vista la sua disabilità (sindrome dello spettro autistico).
Il parere dei professionisti non sarà vincolante nella scelta del centro estivo che verrà comunque effettuata concordemente dai genitori.
17)- I coniugi riconoscono che il corretto reciproco comportamento è un dovere morale, oltre che giuridico, e s'impegnano a rispettarlo in ogni circostanza.
18)- La sig.ra ed il sig. , hanno già Parte_1 Parte_2
reciprocamente rimesse querele reciprocamente presentate, ed in ogni caso, ciascuno di essi sin d'ora si impegna e si rende disponibile a rilasciare idonee dichiarazioni alle
Autorità Inquirenti e/o Giudiziarie preposte affinché le reciproche denunce presentate ed a loro carico possano perdere efficacia nei loro confronti, ovviamente per quanto sia nella loro disponibilità e per la parte rimettibile.
19)- I coniugi sin da ora si autorizzano reciprocamente e quindi prestano il proprio consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio in favore del figlio minore al seguito di entrambi, e si impegnano a Persona_1
sottoscrivere, a richiesta dell'altro coniuge, la relativa domanda di rilascio ove ciò si rendesse necessario. Resta inteso tra le parti che il minore continuerà a vivere, studiare ed essere curato nello Stato italiano e potrà viaggiare con i genitori solo per brevi periodi all'anno: vacanze e/o brevi viaggi, sempre previo avviso all'altro genitore che dovrà essere informato del luogo dove il minore sarà portato e quando lo stesso tornerà presso la sua abitazione in Italia.
20)- I coniugi si obbligano ad accettare, senza ulteriori riserve, le condizioni coniugali e patrimoniali convenute con il presente atto, che si impegnano a confermare reciprocamente e di persona eventualmente anche dinanzi al Tribunale, ove ciò si rendesse necessario. 21)- Al di fuori di quanto previsto nel presente accordo, i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti economici, di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
22)- Le spese e le competenze legali inerenti il presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno così distribuite: il Sig. Parte_2
procederà a saldare i compensi dell'Avv. Patrizia Antonelli e la Sig.ra Parte_1
quelle dell'Avv. Francesca Biancifiori.
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23)- Le parti dichiarano che il presente accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente atto e, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le parti richiamano le disposizioni contenute nel Protocollo d'Intesa adottato dal
Tribunale di Ascoli Piceno.
24)- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Dopo aver acquisito anche il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015; di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli del figlio minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 06/06/2015 a San Benedetto del Tronto (AP), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015 al N. 10 arte 1 Sere deleg. 1, alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 20/06/2025, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 7/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi