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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/12/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Angela Alborino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3615 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1,
c.p.c.
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Vendegna, in C.F._1 virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via F. Baracca n. 16;
OPPONENTE
E
nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Santoro, in virtù C.F._2
di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla
Via del Gallitello n. 169;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 30.10.2017 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 11.10.2017 con cui gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di Controparte_1 euro 4.697,53 (di cui euro 2.569,46 per sorte capitale e interessi di cui al decreto ingiuntivo, euro 350,00 per compenso liquidato in decreto, euro 750,00 per compenso liquidato in sentenza, euro 135,00 per compenso su precetto, euro 185,25 per spese generali al 15%, euro 56,81 per CPA al 4%, euro 324,95 per IVA al 22%, euro 76,00 per spese liquidate in decreto, euro 11,54 per diritti di copie decreto, euro 10,28 per notifica decreto, euro 4,50 per avviso di ricevimento, euro 200,00 per registrazione sentenza, euro 13,46 per diritti di copie sentenza ed euro 10,28 per notifica precetto) sulla scorta della sentenza del Giudice di Pace di Potenza n.
40/2017 del 25.01.2017, munita di formula esecutiva in data 20.07.2017, che ha confermato il decreto ingiuntivo opposto del Giudice di Pace di Potenza n. 85/2016 del 22.02.2016, notificato il 7.03.2016, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accogliere la presente opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto intimato dal sig. Geom.
[...] al sig. con atto notificato in data 11.10.2017 CP_1 Parte_1 in relazione all'intimazione di pagamento di sorte capitale, interessi, spese, compensi ed accessori portati dal decreto ingiuntivo n. 85/2016 del Giudice di Pace di Potenza e condannare l'opposto intimante alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione il seguente motivo: nullità del precetto per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 c.p.c., atteso che l'unico riferimento al decreto ingiuntivo opposto è contenuto nella premessa del precetto, ove si legge che la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 40/2017
“confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 85/2016 del 22.02.2016, notificato il
07.03.2016”; e, difatti, la predetta sentenza ha respinto l'opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, ma non ne ha disposto l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654, co. 1, c.p.c., detta dichiarazione essendo necessaria ai fini dell'esecuzione del decreto ingiuntivo senza che occorra una nuova notificazione dello stesso, ma potendosi ritenere sufficiente che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva a norma dell'art. 654, co. 2, c.p.c., sicché, nel caso di specie, mancando la menzione di entrambi, l'atto di precetto è nullo limitatamente all'intimazione di pagamento delle somme che trovano fondamento nel decreto ingiuntivo. si è costituito con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 18.01.2018, diffusamente contestando quanto dedotto dalla controparte, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Instaurato il contraddittorio ed esaurita la trattazione della lite, alla prima udienza del 2.03.2018 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 2.10.2025, ove è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Nel merito, l'opposizione è fondata nella misura e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si osserva che l'unica doglianza proposta dall'opponente costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c., tempestivamente proposta con atto di citazione notificato in data 30.10.2017 entro il termine decadenziale di venti giorni dalla notificazione dell'atto di precetto avvenuta in data 11.10.2017 (doc. nella produzione dall'opposto).
Si rileva che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è costituito dalla sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 40/2017 del 25.01.2017, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 85/2016 del 22.02.2016 emesso dalla stessa Autorità Giudiziaria, notificata unitamente all'atto di precetto opposto (doc. nella produzione delle parti).
La più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23725 del
2024), in una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, in cui il decreto ingiuntivo è stato oggetto di opposizione definita con sentenza che è stata notificata unitamente al precetto, ha ritenuto l'applicabilità dall'orientamento secondo cui il solo titolo esecutivo resta il decreto ingiuntivo, “Tanto in applicazione del principio per cui, qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (Cass., sez. 3, 27/08/2013,
n. 19595; Cass., sez. 3, 29/12/2023, n. 36537)”.
La suddetta pronuncia ha, altresì, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con specifico riferimento al precetto fondato su un titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge, e quindi munito ex post dell'efficacia esecutiva di cui era privo, il quale ha chiarito che: a) non deve essere preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo (art. 654, comma secondo, c.p.c.); b) deve "fare menzione" del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 654, comma secondo, c.p.c.); c) deve "fare menzione" dell'avvenuta apposizione, in calce al decreto ingiuntivo, della formula esecutiva (art. 654, comma secondo, c.p.c.); d) deve indicare la data di notifica del decreto ingiuntivo (art. 480, comma secondo, c.p.c.); con la precisazione che ‹‹tutte le suddette indicazioni hanno lo scopo di consentire al debitore l'individuazione inequivoca dell'obbligazione di cui gli si chiede l'adempimento e del titolo che la sorregge›› (in tal senso, Cass., sez. 3, n. 1539 del
16/05/1968; Cass., sez. 3, n. 843 del 15/03/1969; Cass., sez. 3, 11/11/1969, n. 3677;
Cass., sez. 2, 20/06/1972, n. 1975; Cass., sez. 3, 23/10/2014, n. 22510; Cass., sez.
1, 28/02/2018, n. 4705; Cass., sez. 3, 30/09/2019, n. 24226; Cass., sez. 3,
28/01/2020, n. 1928).
I giudici di legittimità hanno, poi, precisato che “Anche se in dottrina è stato sostenuto il contrario in ragione dell'effetto sostitutivo della sentenza, e dunque che il titolo esecutivo è costituito dalla decisione dell'opposizione, questa Corte, anche di recente, ha riaffermato il principio sopra riportato (Cass., sez. 3,
05/01/2023, n. 193; Cass., sez. 1, 26/08/2021, n. 23500; Cass., sez. 3, 10/02/2023,
n. 4277), ribadendo che il rigetto integrale dell'opposizione è presupposto per il conferimento (o il consolidamento, nelle ipotesi contemplate dall'art. 642 cod. proc. civ.) di esecutorietà in via definitiva al decreto d'ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell'opposizione al medesimo: sicché, fino a quando ‹‹il giudizio di opposizione permanga senza espressa revoca di questo, l'unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto››
(così, testualmente, Cass., n. 19595/2013, cit.; nello stesso senso, Cass., sez. 3,
03/06/1978, n. 2795; Cass., sez. 1, 30/12/1968, n. 4082)”.
Pertanto, il richiamo, contenuto nell'atto di precetto notificato alla sentenza contestualmente notificata non può dirsi sufficiente a soddisfare l'esigenza di individuazione del titolo, né idonea a superare la mancata menzione sia del provvedimento che ha disposto l'esecutività del decreto ingiuntivo, sia dell'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo, non potendosi ritenere possibile evincere i requisiti mancanti dalla indicazione della sentenza notificata unitamente al precetto e dalla data di apposizione della formula esecutiva sulla stessa sentenza, trattandosi di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicché l'opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante, come tale non consentita.
Nel caso di specie, l'atto di precetto opposto riporta soltanto il numero del decreto ingiuntivo e la data di notifica dello stesso, ma non fa menzione della indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutività e dell'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo, requisiti questi non evincibili dal contesto dell'atto e, in ogni caso, non ricavabili aliunde.
Del resto, la stessa parte opposta non ha contestato le deduzioni dell'opponente circa la mancanza tanto del provvedimento di esecutività del decreto ingiuntivo del
Giudice di Pace di Potenza n. 85/2016 del 22.02.2016 che della formula esecutiva da apporre a questo.
Consegue all'applicazione dei principi di diritto sopra esposti e alle superiori argomentazioni, la fondatezza dell'opposizione.
Si osserva, altresì, che i superiori rilievi non comportano sicuramente la declaratoria di nullità/illegittimità dell'intero atto di precetto opposto, ma solamente la rideterminazione della somma, a cui provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, poiché la natura del giudizio di opposizione a precetto, non impedisce al creditore opposto di eccepire l'efficacia del precetto per il residuo, dovendo il giudice, in caso di accoglimento, pronunciare l'inefficacia parziale del precetto per l'eccedenza della somma intimata rispetto a quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. Cass., 19 dicembre 2014, n. 27032; Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938;
Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515).
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia parziale dell'atto di precetto notificato in data
11.10.2017 limitatamente alle somme che trovano fondamento nel decreto ingiuntivo n. 85/2016 del Giudice di Pace di Potenza e, dunque, nella misura eccedente l'importo di euro 1.515,06 (di cui euro 750,00 per compenso liquidato in sentenza;
euro 135,00 per compenso atto di precetto;
euro 132,75 per spese generali al 15%; euro 40,71 per Cassa Avvocati al 4%; euro 232,86 per IVA;
euro 200,00 per registrazione sentenza;
euro 13,46 per diritti di copie sentenza;
euro 10,28 per notifica precetto), rideterminato secondo quanto sopra argomentato. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come da ultimo modificato dal
D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento della causa (fino a euro 5.200,00), nella misura minima, considerata la non complessità della stessa e l'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3615/2017 del
R.G.A.C. ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'inefficacia parziale dell'atto di precetto notificato in data 11.10.2017 da
[...] per la parte eccedente l'importo di euro 1.515,06. CP_1
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 di che liquida in euro 1.278,00 per compenso professionale, Parte_1 euro 195,00 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore costituito, avv. Raffaele Vendegna, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza, il 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Angela Alborino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3615 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1,
c.p.c.
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Vendegna, in C.F._1 virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via F. Baracca n. 16;
OPPONENTE
E
nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Santoro, in virtù C.F._2
di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla
Via del Gallitello n. 169;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 30.10.2017 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 11.10.2017 con cui gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di Controparte_1 euro 4.697,53 (di cui euro 2.569,46 per sorte capitale e interessi di cui al decreto ingiuntivo, euro 350,00 per compenso liquidato in decreto, euro 750,00 per compenso liquidato in sentenza, euro 135,00 per compenso su precetto, euro 185,25 per spese generali al 15%, euro 56,81 per CPA al 4%, euro 324,95 per IVA al 22%, euro 76,00 per spese liquidate in decreto, euro 11,54 per diritti di copie decreto, euro 10,28 per notifica decreto, euro 4,50 per avviso di ricevimento, euro 200,00 per registrazione sentenza, euro 13,46 per diritti di copie sentenza ed euro 10,28 per notifica precetto) sulla scorta della sentenza del Giudice di Pace di Potenza n.
40/2017 del 25.01.2017, munita di formula esecutiva in data 20.07.2017, che ha confermato il decreto ingiuntivo opposto del Giudice di Pace di Potenza n. 85/2016 del 22.02.2016, notificato il 7.03.2016, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accogliere la presente opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto intimato dal sig. Geom.
[...] al sig. con atto notificato in data 11.10.2017 CP_1 Parte_1 in relazione all'intimazione di pagamento di sorte capitale, interessi, spese, compensi ed accessori portati dal decreto ingiuntivo n. 85/2016 del Giudice di Pace di Potenza e condannare l'opposto intimante alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione il seguente motivo: nullità del precetto per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 c.p.c., atteso che l'unico riferimento al decreto ingiuntivo opposto è contenuto nella premessa del precetto, ove si legge che la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 40/2017
“confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 85/2016 del 22.02.2016, notificato il
07.03.2016”; e, difatti, la predetta sentenza ha respinto l'opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, ma non ne ha disposto l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654, co. 1, c.p.c., detta dichiarazione essendo necessaria ai fini dell'esecuzione del decreto ingiuntivo senza che occorra una nuova notificazione dello stesso, ma potendosi ritenere sufficiente che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva a norma dell'art. 654, co. 2, c.p.c., sicché, nel caso di specie, mancando la menzione di entrambi, l'atto di precetto è nullo limitatamente all'intimazione di pagamento delle somme che trovano fondamento nel decreto ingiuntivo. si è costituito con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 18.01.2018, diffusamente contestando quanto dedotto dalla controparte, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Instaurato il contraddittorio ed esaurita la trattazione della lite, alla prima udienza del 2.03.2018 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 2.10.2025, ove è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Nel merito, l'opposizione è fondata nella misura e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si osserva che l'unica doglianza proposta dall'opponente costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c., tempestivamente proposta con atto di citazione notificato in data 30.10.2017 entro il termine decadenziale di venti giorni dalla notificazione dell'atto di precetto avvenuta in data 11.10.2017 (doc. nella produzione dall'opposto).
Si rileva che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è costituito dalla sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 40/2017 del 25.01.2017, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 85/2016 del 22.02.2016 emesso dalla stessa Autorità Giudiziaria, notificata unitamente all'atto di precetto opposto (doc. nella produzione delle parti).
La più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23725 del
2024), in una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, in cui il decreto ingiuntivo è stato oggetto di opposizione definita con sentenza che è stata notificata unitamente al precetto, ha ritenuto l'applicabilità dall'orientamento secondo cui il solo titolo esecutivo resta il decreto ingiuntivo, “Tanto in applicazione del principio per cui, qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (Cass., sez. 3, 27/08/2013,
n. 19595; Cass., sez. 3, 29/12/2023, n. 36537)”.
La suddetta pronuncia ha, altresì, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con specifico riferimento al precetto fondato su un titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge, e quindi munito ex post dell'efficacia esecutiva di cui era privo, il quale ha chiarito che: a) non deve essere preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo (art. 654, comma secondo, c.p.c.); b) deve "fare menzione" del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 654, comma secondo, c.p.c.); c) deve "fare menzione" dell'avvenuta apposizione, in calce al decreto ingiuntivo, della formula esecutiva (art. 654, comma secondo, c.p.c.); d) deve indicare la data di notifica del decreto ingiuntivo (art. 480, comma secondo, c.p.c.); con la precisazione che ‹‹tutte le suddette indicazioni hanno lo scopo di consentire al debitore l'individuazione inequivoca dell'obbligazione di cui gli si chiede l'adempimento e del titolo che la sorregge›› (in tal senso, Cass., sez. 3, n. 1539 del
16/05/1968; Cass., sez. 3, n. 843 del 15/03/1969; Cass., sez. 3, 11/11/1969, n. 3677;
Cass., sez. 2, 20/06/1972, n. 1975; Cass., sez. 3, 23/10/2014, n. 22510; Cass., sez.
1, 28/02/2018, n. 4705; Cass., sez. 3, 30/09/2019, n. 24226; Cass., sez. 3,
28/01/2020, n. 1928).
I giudici di legittimità hanno, poi, precisato che “Anche se in dottrina è stato sostenuto il contrario in ragione dell'effetto sostitutivo della sentenza, e dunque che il titolo esecutivo è costituito dalla decisione dell'opposizione, questa Corte, anche di recente, ha riaffermato il principio sopra riportato (Cass., sez. 3,
05/01/2023, n. 193; Cass., sez. 1, 26/08/2021, n. 23500; Cass., sez. 3, 10/02/2023,
n. 4277), ribadendo che il rigetto integrale dell'opposizione è presupposto per il conferimento (o il consolidamento, nelle ipotesi contemplate dall'art. 642 cod. proc. civ.) di esecutorietà in via definitiva al decreto d'ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell'opposizione al medesimo: sicché, fino a quando ‹‹il giudizio di opposizione permanga senza espressa revoca di questo, l'unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto››
(così, testualmente, Cass., n. 19595/2013, cit.; nello stesso senso, Cass., sez. 3,
03/06/1978, n. 2795; Cass., sez. 1, 30/12/1968, n. 4082)”.
Pertanto, il richiamo, contenuto nell'atto di precetto notificato alla sentenza contestualmente notificata non può dirsi sufficiente a soddisfare l'esigenza di individuazione del titolo, né idonea a superare la mancata menzione sia del provvedimento che ha disposto l'esecutività del decreto ingiuntivo, sia dell'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo, non potendosi ritenere possibile evincere i requisiti mancanti dalla indicazione della sentenza notificata unitamente al precetto e dalla data di apposizione della formula esecutiva sulla stessa sentenza, trattandosi di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicché l'opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante, come tale non consentita.
Nel caso di specie, l'atto di precetto opposto riporta soltanto il numero del decreto ingiuntivo e la data di notifica dello stesso, ma non fa menzione della indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutività e dell'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo, requisiti questi non evincibili dal contesto dell'atto e, in ogni caso, non ricavabili aliunde.
Del resto, la stessa parte opposta non ha contestato le deduzioni dell'opponente circa la mancanza tanto del provvedimento di esecutività del decreto ingiuntivo del
Giudice di Pace di Potenza n. 85/2016 del 22.02.2016 che della formula esecutiva da apporre a questo.
Consegue all'applicazione dei principi di diritto sopra esposti e alle superiori argomentazioni, la fondatezza dell'opposizione.
Si osserva, altresì, che i superiori rilievi non comportano sicuramente la declaratoria di nullità/illegittimità dell'intero atto di precetto opposto, ma solamente la rideterminazione della somma, a cui provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, poiché la natura del giudizio di opposizione a precetto, non impedisce al creditore opposto di eccepire l'efficacia del precetto per il residuo, dovendo il giudice, in caso di accoglimento, pronunciare l'inefficacia parziale del precetto per l'eccedenza della somma intimata rispetto a quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. Cass., 19 dicembre 2014, n. 27032; Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938;
Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515).
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia parziale dell'atto di precetto notificato in data
11.10.2017 limitatamente alle somme che trovano fondamento nel decreto ingiuntivo n. 85/2016 del Giudice di Pace di Potenza e, dunque, nella misura eccedente l'importo di euro 1.515,06 (di cui euro 750,00 per compenso liquidato in sentenza;
euro 135,00 per compenso atto di precetto;
euro 132,75 per spese generali al 15%; euro 40,71 per Cassa Avvocati al 4%; euro 232,86 per IVA;
euro 200,00 per registrazione sentenza;
euro 13,46 per diritti di copie sentenza;
euro 10,28 per notifica precetto), rideterminato secondo quanto sopra argomentato. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come da ultimo modificato dal
D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento della causa (fino a euro 5.200,00), nella misura minima, considerata la non complessità della stessa e l'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3615/2017 del
R.G.A.C. ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'inefficacia parziale dell'atto di precetto notificato in data 11.10.2017 da
[...] per la parte eccedente l'importo di euro 1.515,06. CP_1
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 di che liquida in euro 1.278,00 per compenso professionale, Parte_1 euro 195,00 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore costituito, avv. Raffaele Vendegna, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza, il 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino