Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 28 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente tra:
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Iole Furno ed elettivamente domiciliati C.F._2
presso lo studio di Benevento, Via Maria Pacifico, 110
Attori
CONTRO
(PI ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Mennitto, Angelo P. Cogliano e
Alfredo Soricelli, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell' , sito in CP_2
Benevento, Via P. Mascellaro n.1
Convenuta
E
(CF ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 dall'Avv. Marco Dresda ed elett.te domiciliato in Benevento, Via Annunziata 138 – Palazzo Mosti
Convenuto
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per gli attori: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per gli Enti convenuti: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 21 dicembre 2021 e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio, davanti a questo Tribunale, il e l' esponendo Controparte_3 Controparte_5
che in data 16 agosto 2018, alle ore 03.15 circa, in Benevento, lungo la SS 7 in Località Pontecorvo
– Contrada Epitaffio, all'altezza della scuola elementare “Papa Orsini”, in direzione di marcia
Montesarchio - Benevento, era intento alla conduzione della vettura CI Ysilon Parte_1
tg. DJ945YK, di proprietà di , allorchè un branco di cani randagi si immetteva Parte_2
repentinamente sulla corsia di marcia percorsa dalla Y10; nel tentativo di evitare l'impatto con gli animali, il effettuava una sterzava verso destra, non riuscendo, però, ad evitare la Parte_1
collisione con due randagi, perdendo il controllo del veicolo, che, dapprima collideva contro il cancello dell'istituto scolastico, per poi ribaltarsi sulla sede stradale.
Sul luogo teatro del sinistro intervenivano i militari della Stazione Carabinieri di Benevento che redigevano relazione di sinistro;
il veniva trasportato in autombulanza presso il Parte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale “Padre Pio” di Benevento, ove gli venivano riscontrate consistenti lesioni personali traumatiche.
Gli attori, ritenendo sussistere nella causazione del sinistro responsabilità a carico del e CP_3 dell' ed avendo constatato l'inutilità delle richieste di risarcimento avanzate in via Controparte_5 stragiudiziale, concludevano invocando l'emissione di sentenza di condanna a carico dei predetti convenuti per il risarcimento di tutti i danni riportati nel descritto evento.
Con distinte comparse di costituzione e risposta provvedevano alla costituzione in giudizio i due Enti convenuti, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande degli attori e, in ogni caso concludendo per il rigetto di ogni domanda attorea, ritenendola infondata in fatto e diritto.
Il G.I. assegnava alle pari i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, senza ritenere necessaria l'assunzione di mezzi istruttori, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e riservava la causa a sentenza, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per i seguenti
MOTIVI
Preliminarmente occorre riferire che nella presente controversia si ritiene di dover far applicazione del criterio della “ragione più liquida”, il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile - per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia - rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite 3
della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 9.10.2008
n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di altre questioni.
La vicenda in esame si inquadra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
(Cassazione, Sez. 6-3, ord. nr. 9621/2022), pertanto, spetta al danneggiato fornire prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata, primo fra tutti che il sinistro sia stato causato dalla presenza di cani randagi. In tal senso, “la responsabilità per i danni cagionati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'articolo 2043 c.c., occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere ricade sull'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente a cui è affidato in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, nonché della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, alla mancata cattura e custodia degli animali medesimi” (Tribunale Brindisi, sent. nr. 449/2020).
Sotto altro e concorrente profilo, si rileva che, affinché ci si possa dolere della mancata cattura di singoli esemplari di cani randagi da parte di un Ente pubblico, si dovrebbe previamente dedurre e dimostrare che lo stesso (o il soggetto terzo incaricato del compito) fosse edotto della presenza di cani in un determinato luogo, o potesse ragionevolmente prevederla o rilevarla, non essendo esigibile, in concreto, che il servizio di accalappiamento sia svolto contemporaneamente e in ogni parte del territorio di competenza del singolo Ente: i cani, oltretutto, in quanto dotati di movimento proprio, possono sfuggire alla ricognizione. In tal senso, “non può infatti essere la mera inosservanza dell'obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell'animale randagio ad integrare la colpa rispetto ad un fenomeno, quale quello del randagismo, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile non potendo essere del tutto impedito che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio. L'omissione deve quindi essere espressione di un comportamento colposo dell'ente preposto, quale il non essersi adeguatamente attivato per la cattura nonostante l'esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale nel territorio di competenza dell'ente preposto, cadendosi diversamente in un'ipotesi di responsabilità oggettiva”
(Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 17060/2018). 4
La questione inerente gli eventi provocati da animali randagi o selvatici è stata esaminata in epoca recente dalla Corte di Cassazione nella ordinanza 14 maggio 2018 n. 11591, fissando il principio per il quale spetta all'attore “allegare e provare la condotta obbligatoria esigibile dall'Ente e di converso la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla causalità omissiva”. Non solo, ma i Giudici vanno oltre, indicando quali prove ed allegazioni spettino all'attore, tenuto conto “dell'impossibilità da parte degli enti preposti alla vigilanza e cattura dei randagi in maniera costante ed assoluta.” Pertanto l'attore dovrà provare che la cattura e la successiva custodia dell'animale che ha provocato il danno sia possibile ed esigibile e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto.
La Corte va oltre esemplificando i fatti da porre a fondamento di tale presunto comportamento colposo spiegando “che vi dovessero essere delle specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo rientrante nella competenza degli enti preposti e che poi questi ultimi non si siano attivati per la sua cattura”.
In caso diverso, sempre secondo la Suprema Corte, si finirebbe per “applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043
c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.”
Secondo detta ordinanza, quindi, l'attore ha l'onere di provare le segnalazioni di cani randagi, le quali devono essere relative al luogo ove è avvenuto il sinistro;
questo al fine di evitare che la responsabilità ex art. 2043 c.c. venga ricondotta invece a quella prevista dagli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c., fattispecie diverse e non applicabili ai danni provocati dai cani randagi, di fatto non assimilabili alla fauna reintrodotta o in qualche modo la cui proprietà sia riconducibile agli enti locali del territorio ove avviene l'evento.
Applicando tali chiari principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che l'attore non ha minimamente introdotto il tema richiamato, limitandosi ad esporre che il sinistro, a suo avviso, è stato causato dalla mera presenza in loco degli animali randagi.
Infine, nella fattispecie concreta, dall'esame delle fotografie a corredo del rapporto redatto dalla Forza
Pubblica intervenuta dopo l'evento, si rileva la presenza nel tratto stradale in un limite di velocità a
Kmh 50, data la presenza di un Istituto Scolastico;
orbene, secondo l'id quod plerumque accidit è di tutta evidenza che se il conducente la vettura CI avesse osservato, nel frangente, il predetto limite, non sarebbero potute mai verificarsi conseguenze catastrofali in seguito all'investimento di due randagi, conducendo alla ovvia conclusione che la velocità non adeguata alla segnaletica e alle 5
caratteristiche morfologiche del tratto stradale percorso sia stata, con ogni probabilità, la causa del verificarsi del sinistro.
Le suesposte considerazioni assorbono ogni questione indotta in giudizio;
le spese di lite possono essere compensate, attesa l'avvenuta difesa a mezzo dell'Avvocatura interna dei due Enti convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da e nei confronti del Parte_1 Parte_2
e dell' . Controparte_3 Controparte_5
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Benevento, li 12 marzo 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio