Ordinanza cautelare 21 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 6 marzo 2025
Sentenza breve 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 18/06/2025, n. 11972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11972 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11972/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12368/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12368 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Baregi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del giudizio con il quale il ricorrente è stato ritenuto “NON IDONEO” per il seguente motivo ALTERAZIONE DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA (PBF 27%) ai sensi dell’art. 3, co. 1, tabella A, del d.P.R. 207 del 12 dicembre 2015 relativamente ai requisiti psico-fisici di cui al concorso pubblico per esame e titoli a n. 1.887 posti per allievo agente della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi consecutivi o in rafferma annuale indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza dell’11 aprile 2024, nella parte in cui il presidente della commissione esaminatrice ha ritenuto il sig. -OMISSIS- non idoneo in sede di accertamenti psico-fisici con la seguente motivazione: “Alterazione della composizione corporea (PBF 27,6%)”;
- della graduatoria definitiva in corso di compilazione e approvazione;
- di ogni atto connesso collegato o presupposto a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista l’istanza del 18 marzo 2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato l’esclusione dal concorso a n. 1887 agenti di Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi consecutivi o in rafferma annuale, indetto con decreto del Capo della Polizia dell’11 aprile 2024, disposta in data 16 settembre 2024 per «alterazione della composizione corporea (PBF 27,6%)», ai sensi dell’art. 3, co. 1, tabella A, del d.P.R. del 17 dicembre 2015, n. 207.
2. Con ordinanza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, questo T.a.r. ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., per accertare la sussistenza o meno della causa di inidoneità, segnalando contestualmente al ricorrente l’avvenuta pubblicazione della graduatoria finale di merito del concorso e l’onere di impugnarla nei termini di cui all’art. 29 c.p.a., notificando il ricorso ad almeno un controinteressato, ai sensi dell’art. 41, co. 1, c.p.a.
3. In data 7 febbraio 2025 l’organo verificatore ha depositato la relazione richiesta, che, dando atto di una composizione fisica rientrante nei limiti previsti dal citato d.P.R., esprime giudizio di idoneità.
4. Non avendo, tuttavia, rilevato la proposizione di alcuna impugnativa avverso il provvedimento conclusivo della procedura selettiva, questo giudice ha rilevato possibili profili di improcedibilità della domanda, invitando il ricorrente a presentare osservazioni in merito.
5. Il 19 marzo 2025 il ricorrente ha depositato, tramite il proprio difensore, istanza di rinuncia al ricorso, datata 18 marzo 2025 e notificata in pari data alla controparte.
6. Alla camera di consiglio del 17 giugno 2025, previo avviso dell’adozione di una sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
7. Considerato che il sig. -OMISSIS- ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso e che l’atto di rinuncia soddisfa i requisiti previsti dall’art. 84 c.p.a., secondo cui «La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale» (co. 1) e «La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue» , il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente.
8. Tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti, le spese vengono integralmente compensate tra le parti, ad eccezione delle spese di verificazione, da porre a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il processo estinto ex art. 84 c.p.a. per intervenuta rinuncia della parte ricorrente.
Compensa le spese di lite tra le parti, ad eccezione delle spese di verificazione, quantificate in € 500,00, da porre a carico del ricorrente e da liquidarsi secondo le modalità indicate nella documentazione versata in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.