Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
12.3.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 25267/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli, Parte_1 C.F._1 alla via Porpora n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Merolla che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
21.11.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
14085/2023) per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità (ex lege n. 222/1984), relativamente alla domanda amministrativa del 13.7.2022.
Aggiungeva di essere un lavoratore dipendente e di svolgere mansioni di guardia giurata, occupandosi di controllare gli accessi di edifici, di intervenire in caso di problematiche con l'utenza, di identificare i soggetti non ritenuti idonei e/o non autorizzati all'accesso alle strutture
1
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, la c.t.u. dott.ssa
[...] nelle conclusioni dell'elaborato, aveva diagnosticato le seguenti affezioni: “1) Per_1
Diabete mellito in terapia farmacologica mista;
2) Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico;
3) Riferiti episodi di algie dorsali e lombosacrali in esiti di frattura del processo trasverso di D11 (2013); 4) Sindrome delle apnee notturne con utilizzo di CPAP durante il sonno notturno;
5) Ipertrofia prostatica benigna”; concludendo per la mancanza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto.
Contestava la consulenza tecnica, evidenziando la sottovalutazione delle patologie sofferte e, in particolare, del diabete mellito diagnosticato come da documentazione in atti.
Tanto premesso, con la presente opposizione, conveniva innanzi al Parte_1 CP_ Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare, con chiarimenti o supplemento d'indagini, oppure con nomina di nuovo consulente tecnico d'ufficio, se del caso, che il sig. ha una capacità di Parte_1 lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini ridotta a meno di 1/3 in modo permanente ex lege 222/84 art. 1 e succ. modifiche ed interpretazioni autentiche, con l'indicazione del dies a quo che si chiede coincida con la data di inoltro della domanda amministrativa o comunque da quella data che il Tribunale riterrà opportuno considerare, tenendo in considerazione anche quanto interpretato e sancito dalla Suprema Corte (ordinanza n. 30860 del 26.11.2019, ovvero l'aggravamento patologico intervenuto in corso di causa e relativa pacifica applicabilità dell'art. 149 disp. Att. cod. civ.); - per l'effetto, acclarare il diritto del sig. (C.F. ) al relativo trattamento con Parte_1 C.F._1 conseguente diritto al percepimento di tutto quanto maturato a seguito della summenzionata pronuncia, a partire dalla domanda o da quella data che il Tribunale riterrà opportuno riconoscere;
- per l'effetto inoltre condannare (C.F. , CP_2 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappr.te pro tempore e/o Controparte_2 chi vi è tenuto per legge, al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre L.P. e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e disattesa la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica,
l'udienza del 12.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
2 Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile, o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, la consulente dott.ssa ha diagnosticato in capo al ricorrente Per_1 le seguenti patologie: “1) Diabete mellito in terapia farmacologica mista;
2) Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico;
3) Riferiti episodi di algie dorsali e lombosacrali in esiti di frattura del processo trasverso di D11 (2013); 4) Sindrome delle apnee notturne con utilizzo di CPAP durante il sonno notturno;
5) Ipertrofia prostatica benigna”, confermando quanto già accertato dalla commissione medica in ordine alla mancata riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi.
Il c.t.u., ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
All'esito di tale esame, si soffermava sull'incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità lavorativa del ricorrente, precisando che: “[…] Il quadro patologico obiettivato nel suo complesso non integra il superamento della soglia di invalidità ex lege richiesta.
Dall'esame della documentazione sanitaria agli atti e dall'esame anamnestico è emerso che il ricorrente da anni è affetto da diabete mellito che dapprima ha trattato con ipoglicemizzanti orali e dal febbraio 2022 tratta con terapia farmacologica mista (1 dose di insulina al giorno
+ ipoglicemizzanti orali). Allo stato attuale tale patologia si presenta sufficientemente compensata dalla terapia farmacologica eseguita, come ben si evince dalla documentazione sanitaria agli atti, in assenza di segni e/o sintomi di complicanze micro e macroangiopatiche clinicamente e strumentalmente rilevate, caratteristiche del diabete. Per quanto attiene la diagnosticata cardiopatia ipertensiva, che il ricorrente tratta farmacologicamente, questa allo stato attuale si presenta in buon compenso emodinamico, come ben evidenziato all'esame clinico attuale ed all'esame documentale degli atti;
da quest'ultimo spicca la completa assenza di indagini strumentali volte ad evidenziare eventuali complicanze cardiologiche. La problematica osteoarticolare è caratterizzata da riferiti episodi di algie dorsali e lombosacrali ed in corrispondenza del pregresso focolaio di frattura del processo trasverso di D11, avvenuta nel marzo 2013, in seguito ad incidente stradale nell'esercizio delle proprie mansioni lavorative. Allo stato attuale l'esame clinico ha evidenziato, oltre ad una soggettività
3 caratterizzata da riferito dolore sul pregresso focolaio di frattura alla digitopressione ed alla massima flessione anteriore del tratto rachideo dorso lombare, un'obiettività caratterizzata solo da una limitazione ai massimi gradi articolari della flessione anteriore del suddetto tratto rachideo;
il tonotrofismo delle masse muscolari del rachide e degli arti è conservato ed i cambi posturali e la deambulazione avvengono in maniera autonoma ed armonica. Il tutto ad indicare una pressocchè conservata funzionalità statico-deambulatoria del Sig. La “sindrome Pt_1 delle apnee notturne”, che si manifesta con ripetuti arresti della respirazione durante il sonno, più o meno protratti, necessita nei casi di grado lieve/moderato, di regime dietetico e consiglio di decubito laterale durante il sonno e nei casi di grado severo, come nel nostro caso, di ventilatore meccanico durante il sonno (CPAP). Quest'attrezzatura medicale assicura la regolare ventilazione durante il sonno mediante una maschera indossata dal paziente durante la notte o eventuali momenti di riposo diurni. Dall'esame degli atti documentali, inoltre, non vi è alcuna evidenza di eventuale compromissione della funzionalità respiratoria che appare ben conservata. Modesto interesse medico-previdenziale riveste infine l'ipertrofia prostatica benigna;
la riferita urgenza minzionale (quale sintomo derivante) può creare qualche momento di disagio, ma certamente non in entità tale da incidere in maniera rilevante sull'attività lavorativa del ricorrente.”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, riconosceva che: “[…] guardia giurata Parte_1 di anni 61, è affetto da: 1) Diabete mellito in terapia farmacologica mista;
2) Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico;
3) Riferiti episodi di algie dorsali e lombosacrali in esiti di frattura del processo trasverso di D11 (2013); 4) Sindrome delle apnee notturne con utilizzo di CPAP durante il sonno notturno;
5) Ipertrofia prostatica benigna. Tali infermità, per le considerazioni che precedono, non determinano, e non la determinavano all'epoca della domanda amministrativa di pensione (13/07/2022), una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali del ricorrente
(art. 1 della legge 12/06/84, n. 222). La residua capacità lavorativa dello stesso è ancora utilmente collocabile sul mercato del lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini e la stessa non comporta usura”.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha valutato, in modo esauriente, le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, all'esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento di una “riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali del ricorrente (art. 1 della legge
12/06/84, n. 222)”.
Va, in primo luogo, ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno ordinario d'invalidità (L. n. 222/84), ha sottolineato che: “In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della
4 generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta.”, (cfr. Cass. n. 11185/2019).
Ed ancora, “Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute.”, (cfr. Cass. n. 16141/2018).
A tal proposito, vengono in rilievo le considerazioni della dott.ssa che, anche in Per_1 considerazione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ha accertato che: “[…] Da quanto esposto, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente (guardia giurata), è possibile affermare che il complessivo quadro patologico obiettivato, ai sensi della legge n. 222 del
12/06/84, allo stato attuale non determina, e non la determinava all'epoca della domanda amministrativa di pensione (13/07/2022), una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle attitudini personali”.
Nella specie, dunque, la consulente ha ampiamente valutato le conseguenze delle patologie diagnosticate in capo al sig. e, all'esito di un approfondito esame obiettivo, ha concluso Pt_1 per la sussistenza di un quadro clinico che non presenta una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative.
In secondo luogo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dalla dott.ssa tali Per_1
5 doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Il riconoscimento di uno stato invalidante ancorchè non tale da consentire il riconoscimento della prestazione invocata giustifica la compensazione delle spese della doppia fase di giudizio. CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• compensa le spese della doppia fase di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 11.4.2025 Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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