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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 20/11/2024, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1272/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata ad [...] il [...], Parte_1
E
, nato ad [...] il [...]. Parte_2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio dei difensori Avv.ti SATTANINO GIULIA e
CAMURATI CLAUDIA.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a LE (AT) in data 10/09/2016;
• hanno avuto , maggiorenne e economicamente autosufficiente. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse della figlia.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
LE (AT) il 10/09/2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2016, parte I, atto n. 1), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) La casa coniugale sita in VA (IM), Via Maonaira n.19 resterà al sig. Parte_2
con tutti gli arredi che la compongono con impegno dello stesso ad acquistare la quota indivisa di proprietà della moglie.
In particolare, i coniugi e , a regolazione dei loro Parte_1 Parte_2
reciproci rapporti economico-patrimoniali, convengono di sciogliere la comunione relativa alla comproprietà dell'immobile, sita in VA (IM), Via Maonaira 19, già destinato a casa coniugale, e si impegnano alla stipula di atto pubblico notarile da rogarsi, a ministero di Notaio di fiducia di parte acquirente, per formalizzare la cessione di quota immobiliare come infra.
2 In particolare, la sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire al sig. , Parte_1 Parte_2 che accetta, per un corrispettivo di € 200.000,00, la propria quota di comproprietà indivisa pari al 50% dell'immobile sotto descritto.
Detto immobile resterà quindi in piena ed esclusiva proprietà per l'intero del sig. Parte_2
.
[...]
Più precisamente: la casa, acquistata dai coniugi in regime di separazione dei beni in data 20 febbraio 2017 con rogito Notaio dott. rep. 3822 – 2937, trascritto alla Persona_2
conservatoria dei registri immobiliari di VA (IM) in data 1.3.2017 ai nn. Registro generale 1559, Registro Particolare n. 1179, e così descritte: Abitazione di tipo civile,
Fabbricato Urbano unifamiliare disposto su due piani (terra e Primo, collegati tra loro tramite scala interna), composto: il piano terra da ingresso su soggiorno, pranzo, ripostiglio, dispensa cucina e corte pertinenziale compresa nella consistenza catastale, confinante con Via
Maonaira e le particelle nn. 186, 225227 e 226, tutte del foglio 4, salvo altre;
il piano primo: da disimpegno, tre camere e due bagni e due terrazzi, confinante con affaccio su corte di proprietà di tutti i lati.
Detti enti immobiliari sono censiti al Catasto Fabbricati di VA con i seguenti dati:
Foglio 4, Particella 224, Subalterno 4, P. T-1, Ctg. A/2Numero 45, cl.1, Vani 8 (superficie catastale totale mq. 138), rendita catastale Euro 950,28.
Il trasferimento verrà effettuato ed accettato a corpo, comprensivo di tutti i diritti, ragioni, azioni, pertinenze, accessioni, servitù attive e passive inerenti ai locali trasferiti ed allo stabile di cui fanno parte, che verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Tale trasferimento verrà effettuato in quanto funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e sarà formalizzato entro il 31.12.2024 con atto notarile da sottoporsi a registrazione a cura del notaio rogante con richiesta dei benefici di cui all'art. 19 legge n.
74/87, a fronte del versamento alla moglie da parte del marito della somma tra le parti concordata di Euro 200.000,00 da versare alla sig.ra con le seguenti modalità: Parte_1
euro 50.000,00 al deposito del presente atto ed il saldo, euro 150.000,00, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile di trasferimento della proprietà.
Le spese per l'atto notarile, per la trascrizione dello stesso ed ogni altra spesa accessoria, inerente o conseguente, verranno sostenute dal sig. . Parte_2
La sig.ra rilascerà la casa coniugale a far data dal 31/12/2024, portando con Parte_1
sé i beni mobili di sua proprietà.
3 L'immobile di cui sopra sarà rilasciato completo dei mobili ed arredi che lo compongono, che per effetto della vendita spetteranno in proprietà esclusiva al sig. . Parte_2
6) Le parti dichiarano che il conto cointestato n. 000005668125 acceso presso CP_1 resterà intestato esclusivamente al sig. e le somme giacenti vengono sin d'ora Parte_2
riconosciute dalle parti come di esclusiva proprietà del sig. . Parte_2
7) Le parti dichiarano di aver risolto, fatta eccezione di quanto sopra, ogni questione di carattere economico-patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo e di rinunciare reciprocamente al concorso al proprio mantenimento.
8) Le spese del procedimento di separazione verranno suddivise al 50% tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di LE (AT), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 14/11/2024.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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