Articolo 2 della Legge 29 luglio 1949, n. 503
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 agosto 1949
Art. 2.
Per gli effetti di cui all' art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla, copertura dell'onere derivante dalla, presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggior entrate di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 421 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).
Entrata in vigore il 17 agosto 1949