CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 4 febbraio 2025, mediante lettura in aula ai sensi dell'art. 436-bis
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1353 Registro Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Armando Taglieri,
APPELLANTE
E
, CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9574/2023 del 20.11.2023
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28.7.2021, – deducendo di aver lavorato per la Controparte_1
dal 1.2.2018 al 22.5.2018 in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e Parte_1
continuativa, ma con orario di lavoro fisso di 20 ore settimanali distribuite su 5 gg. lavorativi ed assoggettamento al potere direttivo e disciplinare della società – ha chiesto dichiararsi la natura subordinata del rapporto di lavoro e, per l'effetto, condannarsi la parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 2.107,01 per differenze retributive, di cui € 214,76 a titolo di TFR, oltre accessori e spese legali.
Si è costituita la società resistente, contestando la sussistenza di fatto di un rapporto di lavoro
1 subordinato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Espletata l'istruttoria, con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e condannando la società al pagamento delle differenze retributive domandate, nonché alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la chiedendo l'integrale Parte_1
riforma della sentenza impugnata, con rigetto delle domande spiegate dalla lavoratrice.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, in data 18.9.2024 parte appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio d'appello, chiedendo cancellarsi la causa dal ruolo, stante l'intervenuto raggiungimento al di fuori del giudizio di un accordo transattivo tra le parti.
All'udienza del 28.1.2025, nella contumacia dell'appellata, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. all'odierna udienza del 4.2.2025, in cui nessuno è comparso, nonostante rituale comunicazione di cancelleria.
La causa è stata dunque definita all'odierna udienza mediante lettura contestuale del dispositivo e della motivazione.
2. Ebbene, stante la mancata comparizione della parte appellante per due udienze consecutive, deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c., disposizione che la
Suprema Corte ha ritenuto applicabile anche nel rito del lavoro, affermando che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello” (Cass. n. 5238/2011, Cass. SS. UU. n. 5839/1993).
3. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell'appellata.
Cionondimeno, considerata l'improcedibilità dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n.
228/2012, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
2 1. dichiara l'appello improcedibile ex art. 348 c.p.c.;
2. nulla per le spese del grado;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, i presupposti oggettivi richiesti dall'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 4.2.2025
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
3