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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g.v.g. 2404/2025, promossa da
(c.f. ) e da (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Grandi del foro di C.F._2
Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Conclusioni dei ricorrenti:
“chiedono che il Tribunale di Bologna voglia emettere sentenza con la quale omologhi la separazione dei coniugi, e alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:
A) I coniugi vivranno separati, infatti:
Il signor proprietario esclusivo dell'immobile sito a Bologna in via Aurelio Parte_2
Saffi, n. 4, adibito a casa familiare, è intenzionato a vendere a terzi tale immobile e con i proventi ottenuti dalla vendita, intende acquistare tre immobili. In riferimento
1 all'acquisto dei tre immobili, i coniugi hanno deciso, di comune accordo, che il signor trasferirà la proprietà di un solo immobile alla signora ai Parte_2 Parte_1
figli e . La signora ed i figli e Per_1 Per_2 Pt_1 Per_2 Persona_3
pertanto, diventeranno comproprietari di un solo immobile;
tale immobile sarà destinato alle esigenze abitative della signora Pt_1
I coniugi hanno deciso, di comune accordo che i restanti due immobili acquistati dal signor rimarranno intestati esclusivamente al signor il quale Parte_2 Parte_2
stipulerà con i figli un contratto di comodato ad uso gratuito con oggetto tali due immobili che saranno destinati alle esigenze abitative dei figli e Per_2 [...]
Il signor andrà a vivere presso altro immobile, acquistato con i Per_3 Parte_2
proventi del proprio lavoro.
La signora ed il signor di comune accordo, hanno deciso che fino Pt_1 Parte_2
a quando l'immobile sito a Bologna in via Aurelio Saffi n. 4 non verrà venduto dal signor proprietario esclusivo di tale bene, la signora Parte_2 Pt_1
continuerà ad abitare in tale immobile, mentre il signor andrà a vivere Parte_2
altrove. I coniugi sono d'accordo che il signor potrà continuare ad incontrare Parte_2
i figli e anche presso l'immobile in via Saffi, dove i figli potranno Per_1 Per_2
continuare a vivere fino alla vendita, dandone congruo preavviso alla signora Pt_1
Sono, altresì, d'accordo, che il signor potrà pernottare presso l'immobile in Parte_2
via Saffi, solamente in caso di necessità, dandone congruo preavviso alla signora
Pt_1
B) i figli, e , ormai entrambi maggiorenni, frequenteranno liberamente Per_1 Per_2
i genitori.
La signora ed il signor dichiarano che entrambi i figli hanno già Pt_1 Parte_2
raggiunto una propria autosufficienza/indipendenza economica, per cui non è necessario prevedere un contributo per il mantenimento degli stessi;
C) per quanto concerne la situazione reddituale dei coniugi, dato che entrambi svolgono un'attività lavorativa che li rende economicamente indipendenti, di conseguenza il signor e la signora dichiarano di Parte_2 Parte_1
2 essere reciprocamente autosufficienti, talché provvederanno – ciascuno con il proprio lavoro – al sostentamento personale, dichiarano che nulla reciprocamente si corrisponderanno a titolo di contributo per il mantenimento o altro e di avere definito ogni reciproco rapporto economico e di non aver a pretendere nulla l'uno dall'altra, ad eccezione delle previsioni di cui alle presenti condizioni;
D) il signor non è proprietario di alcun veicolo, mentre la signora Parte_2 Pt_1
è proprietaria del veicolo Suzuki Wagon R, TG CF811JH ed i coniugi, sono d'accordo che tale veicolo verrà utilizzato solamente dalla signora Pt_1
E) i coniugi si concedono autorizzazione reciproca per i viaggi all'estero ed assenso per il rilascio del passaporto;
F) con l'adempimento di quanto sopra previsto, per la cui realizzazione i coniugi si impegnano sin d'ora, a prestarsi a tutti gli eventuali atti che si rendessero necessari, le parti si danno reciprocamente atto di avere previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale;
G) i coniugi avanzano sin da ora domanda di scioglimento del loro matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di SS NI (Bologna), al N. 6 parte 1 - anno 2003, in regime di separazione dei beni, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Il Tribunale, vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 18 febbraio 2025;
considerato che
, su richiesta dei ricorrenti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473 bis.12, comma 3, c.p.c.; rilevato che il Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento mediante trasmissione telematica degli atti del 12 marzo 2025, sicché il contradditorio
3 deve ritenersi integro, posto che è ormai consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (v. Cass., sez. I, sentenza 24 maggio 2005, n. 10894; in tal senso anche
Cass., sez. I, sentenza 21 gennaio 2005, n. 1345), e in forza del quale, analogamente,
“nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo
1987, n. 74, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni” (cfr. Cass., sez. I, sentenza 3 marzo 2000, n. 2381; ma ancora, tra le altre:
Cass., sez. VI - 1, ordinanza 23 giugno 2020, n. 12254, Cass., sez. I, sentenza 26 marzo
2015, n. 6136, Cass., sez. VI – 1, ordinanza 2 ottobre 2013, n. 22567, Cass., sez. II, sentenza 28 settembre 2006, n. 21065); osservato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che e Parte_1 [...]
hanno contratto matrimonio a SS NI (Bologna) il 10 maggio 2003 e Parte_2
che dall'unione dei coniugi sono nati (il 25 gennaio 1999) e (il 1° luglio Per_1 Per_2
2004), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita,
4 avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c.,
i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, ma che, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso i1 termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Presidente relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 1° dicembre
1970, n. 898; rilevato infine che la pronuncia in ordine alle spese processuali è differita alla definizione del giudizio di merito,
P . Q . M .
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata il 18 Parte_1
febbraio 1978 a DU LU DA (Repubblica di Moldova) e Parte_2
nato il [...] a [...], unitisi in matrimonio a SS NI
(Bologna) il 10 maggio 2003, con atto trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune al n. 6, p. 1, anno 2003;
B) omologa l'accordo raggiunto tra i coniugi e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta “alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, infatti:
Il signor proprietario esclusivo dell'immobile sito a Bologna in Parte_2
via Aurelio Saffi, n. 4, adibito a casa familiare, è intenzionato a vendere a
5 terzi tale immobile e con i proventi ottenuti dalla vendita, intende acquistare tre immobili. In riferimento all'acquisto dei tre immobili, i coniugi hanno deciso, di comune accordo, che il signor Parte_2
trasferirà la proprietà di un solo immobile alla signora ai Parte_1
figli e . La signora ed i figli e Per_1 Per_2 Pt_1 Per_2 [...]
pertanto, diventeranno comproprietari di un solo immobile;
tale Per_3
immobile sarà destinato alle esigenze abitative della signora Pt_1
I coniugi hanno deciso, di comune accordo che i restanti due immobili acquistati dal signor rimarranno intestati esclusivamente al Parte_2
signor il quale stipulerà con i figli un contratto di comodato ad Parte_2
uso gratuito con oggetto tali due immobili che saranno destinati alle esigenze abitative dei figli e Il signor Per_2 Persona_3 Parte_2
andrà a vivere presso altro immobile, acquistato con i proventi del proprio lavoro.
La signora ed il signor di comune accordo, hanno Pt_1 Parte_2
deciso che fino a quando l'immobile sito a Bologna in via Aurelio Saffi
n. 4 non verrà venduto dal signor , proprietario esclusivo Parte_2
di tale bene, la signora continuerà ad abitare in tale immobile, Pt_1
mentre il signor andrà a vivere altrove. I coniugi sono d'accordo Parte_2
che il signor potrà continuare ad incontrare i figli e Parte_2 Per_1
anche presso l'immobile in via Saffi, dove i figli potranno Per_2
continuare a vivere fino alla vendita, dandone congruo preavviso alla signora Sono, altresì, d'accordo, che il signor potrà Pt_1 Parte_2
pernottare presso l'immobile in via Saffi, solamente in caso di necessità, dandone congruo preavviso alla signora Pt_1
2. i figli, e , ormai entrambi maggiorenni, frequenteranno Per_1 Per_2
liberamente i genitori.
La signora ed il signor dichiarano che entrambi i figli Pt_1 Parte_2
hanno già raggiunto una propria autosufficienza/indipendenza economica,
6 per cui non è necessario prevedere un contributo per il mantenimento degli stessi;
3. per quanto concerne la situazione reddituale dei coniugi, dato che entrambi svolgono un'attività lavorativa che li rende economicamente indipendenti, di conseguenza il signor e la signora Parte_2
dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti, talché Parte_1
provvederanno – ciascuno con il proprio lavoro – al sostentamento personale, dichiarano che nulla reciprocamente si corrisponderanno a titolo di contributo per il mantenimento o altro e di avere definito ogni reciproco rapporto economico e di non aver a pretendere nulla l'uno dall'altra, ad eccezione delle previsioni di cui alle presenti condizioni;
4. il signor non è proprietario di alcun veicolo, mentre la signora Parte_2
è proprietaria del veicolo Suzuki Wagon R, TG CF811JH ed i Pt_1
coniugi, sono d'accordo che tale veicolo verrà utilizzato solamente dalla signora Pt_1
5. i coniugi si concedono autorizzazione reciproca per i viaggi all'estero ed assenso per il rilascio del passaporto;
6. con l'adempimento di quanto sopra previsto, per la cui realizzazione i coniugi si impegnano sin d'ora, a prestarsi a tutti gli eventuali atti che si rendessero necessari, le parti si danno reciprocamente atto di avere previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale”;
C) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SS NI (Bologna) di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
D) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Presidente relatore dott. Stefano Giusberti;
E) spese al definitivo.
7 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione prima civile del
Tribunale, in data 27 maggio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
8