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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/02/2024, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 15 del mese di febbraio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
784/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. SARA MARIA GULLOTTI in sostituzione dell'avv. DECIMO LO PRESTI la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. DANIELE LETIZIA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 784/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dalla Lo TI GU &
[...]
Associati S.T.A. S.r.l. e per essa dall'avv. Decimo Lo TI, elettivamente domiciliato in Capo D'Orlando, via Consolare Antica 745
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Daniele Letizia
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 9 giugno 2023 proponeva opposizione al Parte_1 precetto con cui gli aveva intimato il pagamento di € 14.328,30 Controparte_1
(oltre interessi e spese) di cui € 14.000 per il mancato versamento nel periodo compreso tra luglio 2020 e maggio 2023 dell'assegno mensile di € 400 disposto da questo Tribunale a titolo di mantenimento del figlio (v. provvedimento n. Per_1
658/2020 del 27 gennaio 2020 nella causa n. 856/2019, allegato da controparte) ed €
328,30 per spese di redazione del precetto, censurando l'erroneità delle somme ingiunte senza tenere conto “dei periodi, sempre più frequenti, in cui il piccolo rimane Per_1
2 stabilmente a casa del padre, il quale si occupa totalmente di lui, del suo mantenimento e di tutto quanto utile al figlio a titolo di vestiario, medicine, svaghi, spese scolastiche e quant'altro necessario”
(cfr. pag. 2 della citazione).
Completate le verifiche preliminari e nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 7 gennaio 2024, l'opponente depositava la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e, sostituita l'udienza di prima comparizione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa vanno respinta le eccezioni di inammissibilità sollevate da CP_1
[...]
Con l'atto introduttivo, infatti, contesta il diritto di controparte di Parte_1 procedere esecutivamente per l'intera somma ingiunta e non avanza alcuna censura di carattere formale nei confronti del precetto.
L'opposizione spiegata va pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione e non già agli atti esecutivi e, pertanto, non è soggetta ad alcun termine decadenziale.
Né invero l'attore ha posto a fondamento delle sue censure fatti modificativi o estintivi antecedenti la formazione del titolo che avrebbero determinato l'inammissibilità dell'azione.
Quando afferma che il precetto non tiene conto delle somme che il padre ha speso per il figlio sia nei periodi in cui quest'ultimo pernotta presso di lui sia per medicine, vestiti e quant'altro necessario, non fa altro che eccepire in Parte_1 compensazione il
contro
-credito vantato nei confronti di Controparte_1
E che questa sia la corretta interpretazione della sua argomentazione – invero veicolata senza l'impiego di formule sacramentali – trova conferma nella documentazione allegata alla memoria ex art. 171 ter c.p.c., costituita “da giustificativi delle spese straordinarie per spese mediche, per visite specialistiche, ludico – ricreative, vestiario e quanto necessario per la scuola, affrontate dal signor che ha diritto ad avere rifuso dalla Pt_1 signora il 50%” (v. pag. 3). CP_1
Sennonché, pur così inquadrata, l'opposizione è infondata.
È infatti pacifico che “[i]l carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti” (v., ex multis, Cass., n. 11689/2018; Cass., n. 23569/2016).
3 Né può sostenersi che la natura dell'assegno muti sol perché i genitori della prole non erano uniti in matrimonio, ma semplicemente conviventi more uxorio poiché, oltre alla piena equiparazione giuridica tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio, viene comunque in rilievo un credito che presuppone uno stato di bisogno strutturale in quanto riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento con riguardo alla complessiva formazione della persona (cfr. artt.
315 e 315 bis c.c.).
Né risulta che l'opponente ha formulato una puntuale domanda di condanna della controparte al pagamento del 50 % delle spese straordinarie, una richiesta in tal senso non rinvenendosi né nelle conclusioni dell'atto introduttivo, né nella memoria istruttoria ove, in ogni caso, sarebbe stata inammissibile.
Alla luce delle superiori considerazioni e poiché non ha dichiarato Parte_1 né provato di avere adempiuto al mantenimento con riferimento alle mensilità indicate in precetto l'opposizione va rigettata.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza nel merito.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022 per le cause di valore fino a € 26.000, tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte risultata vittoriosa che non ha depositato memorie istruttorie ma ha esaminato l'unica memoria prodotta da controparte (v. art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. citato).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 784/2023 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di osì decide: Controparte_1
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ha diritto di Controparte_1 procedere esecutivamente per l'importo precettato;
2) condanna a rifondere a le spese di lite liquidate Parte_1 Controparte_1 in € 2.540,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 15 febbraio 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi 4