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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 13/12/2024, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1903/2024 V.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, C.F._2
entrambi con l'avvocato CENTOLA ABBIUSO MARGHERITA con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale del 19/10/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo in pari data, contenente le condizioni della separazione, al quale è stato altresì allegato il piano genitoriale;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato il parere favorevole espresso dal P.M. in sede;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze del figlio minorenne , con conseguente manifesta superfluità del Per_1
suo ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno altresì chiesto la pronuncia di divorzio;
rilevato che con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 la Corte di
Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Treviso relativo all'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e che, pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso;
tenuto conto che le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva;
letti gli art. 473-bis.49 e 473-bis. 51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 19/10/2024 da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
e , coniugati il 18/09/2010 in TRICARICO, alle condizioni da Parte_2 loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale del
19/10/2024, iscritto a ruolo in pari data;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TRICARICO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, Parte II, serie A, numero 19;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, l'11/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco