TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al ruolo generale al n°5194/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 28/10/2024 da
nato a [...] il Parte_1
13.06.1969 con l'avv. BAGGIO IVETTE ricorrente nei confronti di
nata in [...] il [...] con l'avv. LAGO Controparte_1
SONIA e l'abogado Francesco Pellegatti
resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte dei coniugi:
1. dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzando ciascuno
a vivere separato e con obbligo di reciproco rispetto;
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri e nulla avrà a pretendere dall'altro;
3. maturati i presupposti di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Tombolo (PD) il 02.06.1998 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Tombolo (PD) anno 1998 Parte I Serie_ al n. 2
3, senza alcuna previsione di carattere economico a favore dell'uno e/o dell'altro coniuge che nulla avrà a pretendere dall'altro;
4. spese legali interamente compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 parte ricorrente Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio con
[...] Controparte_1
il 02.06.1998 in Tombolo, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Tombolo al n. 3, Parte I dell'anno 1998 e che dall'unione era nata in [...] la figlia il 23.11.1998, maggiorenne e Per_1
economicamente indipendente, chiedeva pronunciarsi la separazione dalla moglie.
In data 23.04.2025 si costituiva la resistente che Controparte_1
rappresentava che nelle more erano intervenute delle trattative tra le parti che avevano portato alla conclusione di un accordo sulle condizioni di separazione.
Con decreto depositato in data 01.05.2025 il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo fra le parti, disponeva lo svolgimento dell'udienza già fissata tra le parti per la rimessione della causa al Collegio e in trattazione cartolare, assegnando termine alle parti fino al giorno d'udienza per il deposito di note scritte.
Con ordinanza depositata in data 24.05.2025 il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti per l'udienza con le quali precisavano conclusioni congiunte in ordine alla separazione e chiedevano, decorsi i termini, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(parte è nata in [...]), appare necessario verificare Controparte_1
per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto ii) del
2 3
Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione alle autorità giurisdizionali dello stato membro nel cui territorio si trova “ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato dalle parti, è in
Italia. In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dal ricorrente in data 28.10.2024.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, pertanto, si applica la legge italiana.
Tanto evidenziato, la domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e i coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sullo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
e ;
[...] Controparte_1
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Tombolo di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 3, Parte I dell'anno
1998 del comune di Tombolo);
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
3 4
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
4