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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/11/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"). nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5314/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1 Bagnasco, con elezione di domicilio presso il suo studio in Genova, in Corso Torino, n. 50/2.
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova riformare l'impugnato decreto Parte_1 di pagamento emesso dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Genova in data 28.02.2025 ai sensi dell'art. 116 T.U. 115/2002 e conseguentemente liquidare in favore del ricorrente difensore d'ufficio, in aggiunta a quanto in esso già liquidato per il procedimento penale e la sola fase monitoria, altresì l'ulteriore compenso per la procedura esecutiva di recupero pari ad € 1.040,00 oltre accessori di legge o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 147/2022, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte”.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.06.2025 l'Avv.to ha promosso opposizione ex art. Parte_1 170 T.U. Spese di Giustizia avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio del 28.02.2025 reso ex art. 116 d.P.R. 115/2002 nel procedimento n. 11456/2022 R.G.N.R. – n. 7765/2022 R.G. G.I.P.
In tale giudizio il G.I.P., a seguito dell'istanza del 13.02.2025, ha liquidato all'odierno ricorrente l'importo di 326,21 euro (euro 425,50 per la fase di esame e studio, aumentati di 63,82 euro a titolo di spese forfettarie e così complessivamente 489,32 euro, diminuiti di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002), oltre accessori di legge, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in sede penale, e pagina 1 di 4 l'importo di 225,00 euro, oltre accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese relative alla procedura monitoria azionata nei confronti dell'assistito per il recupero del credito professionale.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la liquidazione a favore del difensore non sarebbe corretta, avendo il Giudice penale omesso di riconoscere anche i compensi maturati per l'attività esecutiva svolta successivamente alla fase monitoria.
All'udienza del 12.11.2025, previa dichiarazione di contumacia del , la causa, Controparte_1 ritenuta documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio “sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali” (primo comma); “Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”(secondo comma). Tale previsione configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito.
Nel caso di specie, a fronte del mancato pagamento da parte dell'assistito, l'odierno ricorrente aveva avviato la procedura civilistica di recupero del credito professionale svolgendo le attività analiticamente elencate e descritte alle pagine 3 e 4 del ricorso (dalla redazione dell'atto di precetto all'instaurazione e trattazione del pignoramento mobiliare presso terzi).
All'esito negativo della procedura esecutiva, in data 28.02.2025 il G.I.P. ha liquidato al difensore il compenso per l'assistenza difensiva in sede penale riconoscendo il rimborso delle spese sostenute per l'avvio della procedura monitoria e nessun compenso per le successive attività esecutive di recupero.
Sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità, recependo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione, ha precisato che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr. Cass. n. 24104 del 17.11.2011 e Cass. n. 27854 del 20.12.2011 secondo cui “Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine”; e, nello stesso senso, Cass. n. 30484 del 19.12.2017, Cass. n. 22579 del 10.9.2019, Cass. n. 15006 del 20.5.2021, Cass. n. 40073 del 15.12.2021, Cass. n.7275 del 13.3.2023, Cass. n. 23958 del 7.8.2023: “Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002”).
Il granitico indirizzo della Suprema Corte appare coerente con la lettera e con la ratio dell'art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato soltanto all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione.
Di conseguenza, l'estensione della liquidazione a favore del difensore d'ufficio anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa per l'insolvenza dell'assistito, si giustifica proprio in quanto l'attività recuperatoria costituisce un presupposto della pagina 2 di 4 liquidazione in surrogazione ex art. 116 D.P.R. n. 115/2002: la stessa obbligatorietà del procedimento recuperatorio impone di ritenere ricompresi a carico dell'erario anche i costi sostenuti a tal fine dal professionista, atteso che risulterebbe iniquo accollare al medesimo l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e già riconosciuti all'avvocato nominato d'ufficio.
Infatti, le stesse ragioni che impongono di riconoscere al difensore d'ufficio i compensi e le spese riferite al decreto ingiuntivo chiesto nei confronti del soggetto a cui favore ha prestato l'attività difensiva (in quanto importi necessari a procurarsi il titolo esecutivo da azionare), impongono di riconoscere al difensore anche i compensi e le spese della fase di esecuzione eventualmente instaurata dal professionista, posto che tali ulteriori azioni si riferiscono strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato (si veda Cass., ordinanza n. 5041 del 26.02.2024, in cui tale principio è stato applicato in relazione ai compensi maturati a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dal debitore ingiunto:
“Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al riconoscimento anche delle spese sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dal soggetto a cui favore ha prestato l'attività difensiva, in coerenza con la ratio dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato”).
In applicazione dei principi appena richiamati, la scrivente ritiene congruo e coerente con le applicazioni di legge la liquidazione degli ulteriori compensi maturati per il recupero del credito professionale determinati secondo i parametri minimi (per la semplicità dell'attività) di cui al D.M. 147/2022 e così: onorario precetto, scaglione di valore fino ad euro 5.200,00: euro 71,00, oltre spese generali e accessori;
onorario procedura esecutiva mobiliare presso terzi, scaglione di valore da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase introduttiva, euro 166,00; fase di trattazione: euro 284,00, per un totale di euro 450,00, oltre spese generali e accessori.
Su tali importi non è applicabile la riduzione di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 in quanto tale norma è dettata, evidentemente, per i soli compensi maturati per la difesa prestata in favore del soggetto beneficiato (o perché ammesso ab origine al patrocinio a spese dello Stato, ovvero perché trattasi di soggetto difeso d'ufficio e resosi irreperibile) nel processo penale, e non può estendersi alla diversa attività professionale che il difensore abbia dovuto esperire per il recupero del proprio credito professionale. Depone in tal senso la circostanza che si tratta in questo caso di attività difensiva che non si esplica nel processo penale (il che rende già evidente l'inconferenza del richiamo all'art. 106 bis) e che, soprattutto, è rivolta non già a vantaggio dell'assistito ma contro questi, al fine di rendere manifesto come sia maturato il presupposto dell'impossibilità di recuperare il compenso nei confronti del cliente. La prestazione professionale non è poi necessariamente svolta da parte del soggetto che richiede la liquidazione, ma si configura come una spesa da affrontare necessariamente per poter richiedere la liquidazione allo Stato (sul punto si veda Cass., ordinanza n. 3606 del 08.02.2024: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile non è applicabile la riduzione di un terzo, ex art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del proprio credito, in quanto tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto”).
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, occorre disporre la liquidazione a favore del ricorrente di ulteriori 521,00 euro (calcolati come sopra) oltre spese generali 15%, c.p.a ed i.v.a.
pagina 3 di 4 come per legge, in aggiunta a quanto già liquidato con decreto del 28.02.2025 per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale e per la fase monitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022 e successive modifiche, come segue: tipologia giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa compreso nello scaglione di riferimento fino a euro 1.100,00, onorari corrispondenti ai parametri medi, per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale ed esclusa la fase istruttoria e così euro 131,00 per la fase di studio della controversia, euro 131,00 per la fase introduttiva ed euro 200,00 per la fase decisionale, per un totale pari ad euro 462,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto di liquidazione del compenso reso nell'ambito del procedimento n. 11456/2022 R.G.N.R. – n. 7765/2022 R.G. G.I.P. del 28.02.2025, liquida a favore del ricorrente – fermo quanto già liquidato nel decreto impugnato – la somma ulteriore di euro 521,00 a titolo di compensi maturati per il recupero del credito professionale, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed iva come per legge;
- Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte opponente, liquidate in complessivi euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA di legge.
Si comunichi.
Genova, 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"). nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5314/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1 Bagnasco, con elezione di domicilio presso il suo studio in Genova, in Corso Torino, n. 50/2.
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova riformare l'impugnato decreto Parte_1 di pagamento emesso dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Genova in data 28.02.2025 ai sensi dell'art. 116 T.U. 115/2002 e conseguentemente liquidare in favore del ricorrente difensore d'ufficio, in aggiunta a quanto in esso già liquidato per il procedimento penale e la sola fase monitoria, altresì l'ulteriore compenso per la procedura esecutiva di recupero pari ad € 1.040,00 oltre accessori di legge o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 147/2022, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte”.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.06.2025 l'Avv.to ha promosso opposizione ex art. Parte_1 170 T.U. Spese di Giustizia avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio del 28.02.2025 reso ex art. 116 d.P.R. 115/2002 nel procedimento n. 11456/2022 R.G.N.R. – n. 7765/2022 R.G. G.I.P.
In tale giudizio il G.I.P., a seguito dell'istanza del 13.02.2025, ha liquidato all'odierno ricorrente l'importo di 326,21 euro (euro 425,50 per la fase di esame e studio, aumentati di 63,82 euro a titolo di spese forfettarie e così complessivamente 489,32 euro, diminuiti di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002), oltre accessori di legge, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in sede penale, e pagina 1 di 4 l'importo di 225,00 euro, oltre accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese relative alla procedura monitoria azionata nei confronti dell'assistito per il recupero del credito professionale.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la liquidazione a favore del difensore non sarebbe corretta, avendo il Giudice penale omesso di riconoscere anche i compensi maturati per l'attività esecutiva svolta successivamente alla fase monitoria.
All'udienza del 12.11.2025, previa dichiarazione di contumacia del , la causa, Controparte_1 ritenuta documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio “sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali” (primo comma); “Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”(secondo comma). Tale previsione configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito.
Nel caso di specie, a fronte del mancato pagamento da parte dell'assistito, l'odierno ricorrente aveva avviato la procedura civilistica di recupero del credito professionale svolgendo le attività analiticamente elencate e descritte alle pagine 3 e 4 del ricorso (dalla redazione dell'atto di precetto all'instaurazione e trattazione del pignoramento mobiliare presso terzi).
All'esito negativo della procedura esecutiva, in data 28.02.2025 il G.I.P. ha liquidato al difensore il compenso per l'assistenza difensiva in sede penale riconoscendo il rimborso delle spese sostenute per l'avvio della procedura monitoria e nessun compenso per le successive attività esecutive di recupero.
Sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità, recependo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione, ha precisato che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr. Cass. n. 24104 del 17.11.2011 e Cass. n. 27854 del 20.12.2011 secondo cui “Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine”; e, nello stesso senso, Cass. n. 30484 del 19.12.2017, Cass. n. 22579 del 10.9.2019, Cass. n. 15006 del 20.5.2021, Cass. n. 40073 del 15.12.2021, Cass. n.7275 del 13.3.2023, Cass. n. 23958 del 7.8.2023: “Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002”).
Il granitico indirizzo della Suprema Corte appare coerente con la lettera e con la ratio dell'art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato soltanto all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione.
Di conseguenza, l'estensione della liquidazione a favore del difensore d'ufficio anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa per l'insolvenza dell'assistito, si giustifica proprio in quanto l'attività recuperatoria costituisce un presupposto della pagina 2 di 4 liquidazione in surrogazione ex art. 116 D.P.R. n. 115/2002: la stessa obbligatorietà del procedimento recuperatorio impone di ritenere ricompresi a carico dell'erario anche i costi sostenuti a tal fine dal professionista, atteso che risulterebbe iniquo accollare al medesimo l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e già riconosciuti all'avvocato nominato d'ufficio.
Infatti, le stesse ragioni che impongono di riconoscere al difensore d'ufficio i compensi e le spese riferite al decreto ingiuntivo chiesto nei confronti del soggetto a cui favore ha prestato l'attività difensiva (in quanto importi necessari a procurarsi il titolo esecutivo da azionare), impongono di riconoscere al difensore anche i compensi e le spese della fase di esecuzione eventualmente instaurata dal professionista, posto che tali ulteriori azioni si riferiscono strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato (si veda Cass., ordinanza n. 5041 del 26.02.2024, in cui tale principio è stato applicato in relazione ai compensi maturati a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dal debitore ingiunto:
“Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al riconoscimento anche delle spese sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dal soggetto a cui favore ha prestato l'attività difensiva, in coerenza con la ratio dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato”).
In applicazione dei principi appena richiamati, la scrivente ritiene congruo e coerente con le applicazioni di legge la liquidazione degli ulteriori compensi maturati per il recupero del credito professionale determinati secondo i parametri minimi (per la semplicità dell'attività) di cui al D.M. 147/2022 e così: onorario precetto, scaglione di valore fino ad euro 5.200,00: euro 71,00, oltre spese generali e accessori;
onorario procedura esecutiva mobiliare presso terzi, scaglione di valore da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase introduttiva, euro 166,00; fase di trattazione: euro 284,00, per un totale di euro 450,00, oltre spese generali e accessori.
Su tali importi non è applicabile la riduzione di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 in quanto tale norma è dettata, evidentemente, per i soli compensi maturati per la difesa prestata in favore del soggetto beneficiato (o perché ammesso ab origine al patrocinio a spese dello Stato, ovvero perché trattasi di soggetto difeso d'ufficio e resosi irreperibile) nel processo penale, e non può estendersi alla diversa attività professionale che il difensore abbia dovuto esperire per il recupero del proprio credito professionale. Depone in tal senso la circostanza che si tratta in questo caso di attività difensiva che non si esplica nel processo penale (il che rende già evidente l'inconferenza del richiamo all'art. 106 bis) e che, soprattutto, è rivolta non già a vantaggio dell'assistito ma contro questi, al fine di rendere manifesto come sia maturato il presupposto dell'impossibilità di recuperare il compenso nei confronti del cliente. La prestazione professionale non è poi necessariamente svolta da parte del soggetto che richiede la liquidazione, ma si configura come una spesa da affrontare necessariamente per poter richiedere la liquidazione allo Stato (sul punto si veda Cass., ordinanza n. 3606 del 08.02.2024: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile non è applicabile la riduzione di un terzo, ex art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del proprio credito, in quanto tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto”).
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, occorre disporre la liquidazione a favore del ricorrente di ulteriori 521,00 euro (calcolati come sopra) oltre spese generali 15%, c.p.a ed i.v.a.
pagina 3 di 4 come per legge, in aggiunta a quanto già liquidato con decreto del 28.02.2025 per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale e per la fase monitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022 e successive modifiche, come segue: tipologia giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa compreso nello scaglione di riferimento fino a euro 1.100,00, onorari corrispondenti ai parametri medi, per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale ed esclusa la fase istruttoria e così euro 131,00 per la fase di studio della controversia, euro 131,00 per la fase introduttiva ed euro 200,00 per la fase decisionale, per un totale pari ad euro 462,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto di liquidazione del compenso reso nell'ambito del procedimento n. 11456/2022 R.G.N.R. – n. 7765/2022 R.G. G.I.P. del 28.02.2025, liquida a favore del ricorrente – fermo quanto già liquidato nel decreto impugnato – la somma ulteriore di euro 521,00 a titolo di compensi maturati per il recupero del credito professionale, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed iva come per legge;
- Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte opponente, liquidate in complessivi euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA di legge.
Si comunichi.
Genova, 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone
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