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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1984/2023 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti DANIELA LEZZI e ANTONIO FALANGONE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. –Pensione/ assegno di invalidità civile
***
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o, in via subordinata, all'assegno di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base al successivo art. 13 (modificato dall'art. 1 co. 35 L.
247/07), il requisito sanitario richiesto per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%.
Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che la rende attualmente invalida civile in misura pari al 75% con decorrenza da FEBBRAIO 2024. Il CTU ha così concluso: “Pertanto, in conclusione, valutata la documentazione medica ed effettuata la visita peritale, espresse le motivazioni suddette e considerate le patologie in diagnosi con la loro evoluzione, si ritiene che queste determinino nella un grado di invalidità pari al 75%, Parte_1 decorrente secondo evoluzione peggiorativa, a far data da febbraio '24 congruo periodo precedente ai controlli psichiatrico ed ortopedico di maggio '24, stigmatizzanti un aggravamento.” Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti.
Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'assegno di invalidità civile con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/2019, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma
“deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne
l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45).
L'accertamento dei requisiti extra-sanitari deve essere demandato all' ed il pagamento della CP_1 prestazione richiesta è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione del fatto che il diritto azionato è stato riconosciuto con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa che del ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito).
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il
16.02.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza da FEBBRAIO 2024 e condanna l' al pagamento in favore della ricorrente del CP_1 dovuto oltre accessori, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 13.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo