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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2176/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. ssa Laura Cantore presidente est dr.ssa Sandra Moselli giudice dr.ssa Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 2176/2017
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe MINERVA giusta mandato in Parte_1
atti;
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa, dall'Avv. Emanuela Rosa giusta mandato in atti Controparte_1
-resistente-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
-intervenuta-
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.04.2017 chiedeva pronunziarsi la separazione con Parte_1
addebito alla resistente, disporsi la restituzione degli effetti personali e porre a Controparte_1
pagina 1 di 8 carico della stessa, essendo egli sprovvisto di mezzi di sostentamento, l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 800,00 mensili, con il favore delle spese di lite. Premetteva:
- di aver contratto con la predetta matrimonio concordatario in data 26 giugno 2013 in OS di
UG (atto trascritto presso l'ufficio di Stato civile del detto comune al numero 31 parte seconda serie A anno 2013);
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che dopo i primi anni di matrimonio si sono manifestati insanabili contrasti che hanno fatto venir meno l' affectio coniugalis;
- che il rapporto si sarebbe gravemente incrinato per esclusiva responsabilità della resistente la quale dopo avergli chiesto di trasferirsi da Napoli, ove egli viveva e lavorava, per seguirla a OS di
UG, ove la resistente lavora come insegnante di ruolo nella scuola materna, inspiegabilmente lo avrebbe cacciato di casa;
- che egli avrebbe assecondato la volontà della moglie di trasferirsi assecondando altresì << la
volontà della di fare astenere il proprio coniuge da ogni tipo di attività lavorativa al fine CP_1
di permettergli di dedicarsi a lei collaborando nelle faccende familiari>>;
- che con il passare degli anni, tuttavia, la resistente avrebbe cominciato a vessarlo accusandolo di non essere capace né di lavorare nè di gestire le faccende familiari iniziando a maltrattarlo, ingiuriandolo e minacciandolo con grave danno esistenziale del ricorrente;
- che egli, per seguire la moglie, avrebbe rinunciato ad una proficua attività lavorativa;
- che da molto tempo la resistente si rifiutava di avere rapporti intimi con il marito;
- che una volta cacciato di casa dalla sarebbe stato costretto a ricorrere all'aiuto della madre, CP_1
pensionata, e che, tanto aveva generato in lui un profondo malessere;
- di essere disoccupato e privo di beni mentre la resistente è proprietaria dell'appartamento adibito a casa coniugale e di diversi altri immobili.
Sulle dette premesse concludeva nei superiori termini.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma formulava a sua volta domanda di addebito al marito per aver violato i doveri di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione nell'interesse della famiglia e di contribuzione deducendo la totale carenza ab initio di una comunione di vita, affettiva, sessuale e materiale allegando che, pur non lavorando, lo stesso non avrebbe neppure condiviso con la moglie quanto percepito dalla vendita di un immobile sito in Napoli;
che lo stesso godrebbe di autosufficienza economica e che avrebbe rifiutato nel 2014 di accettare una opportunità lavorativa propostagli da un prossimo congiunto pagina 2 di 8 della ricorrente, socio fondatore di una azienda vinicola, pur avendo, il ricorrente, la qualifica di agente e rappresentante di commercio e disponendo di svariate abilità ed esperienze professionali;
deduceva, poi, di essere affetta da Talassemia Major in trattamento trasfusionale e farmacologico e da circa quattro anni da fibrillazione atriale parossistica in TAO;
di essere docente di scuola materna con rapporto a tempo indeterminato percependo un reddito netto mensile da lavoro dipendente di circa € 1.500,00 mensili e di essere proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale per l'acquisto del quale ha contratto il mutuo ipotecario di € 123.000,00 da rimborsare in
264 mensilità dall'importo di € 701,00.
Su tali premesse concludeva aderendo alla domanda di separazione ma con addebito al ricorrente;
chiedeva il rigetto della domanda di riconoscimento di assegno di mantenimento formulato dal ricorrente, con il favore delle spese di lite da distrarre.
Con ordinanza del 19.09.2017 il Presidente del Tribunale disponeva l'obbligo della resistente di corrispondere al ricorrente l'assegno mensile di euro 250,00 oltre aggiornamento ISTAT.
Veniva data comunicazione degli atti al P.M. ex artt 70 e 71 c.p.c. in data 19.09.2017.
Passati alla fase contenziosa, chiesti e concessi i termini ex art 183 c.p.c. veniva formulata richiesta di emissione di sentenza sullo status indi, con sentenza parziale n 1479/2018 del 3-6 luglio 2018 veniva pronunziata la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 22.11.2018, comparse le parti per tentativo di definizione bonaria, si dichiaravano disponibili a valutare di rinunziare alle rispettive richieste ivi compresa la reciproca domanda di addebito formulando richiesta di rinvio al fine di formalizzare un accordo che, tuttavia, non veniva raggiunto.
Con ordinanza del 25 luglio 2019 il Tribunale rigettava le richieste di prova formulate dal ricorrente ammettendo quelle di parte resistente.
Con successiva istanza dell'8.09.2020 la resistente deduceva che il Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese, con sentenza emessa e pubblicata il 10 ottobre 2019, notificata alle parti interessate il 12 dicembre 2019, ha dichiarato la nullità del vincolo e che tale pronuncia è stata munita di decreto di esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 16 giugno 2020; che essa è parte attrice nel procedimento di delibazione n.895/2020 R.G. instaurato presso la Corte di Appello di Bari per la declaratoria di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale;
che alla dichiarazione di efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza di nullità matrimoniale consegue la dichiarazione di non luogo a provvedere da parte del Tribunale adito, sicché formulava istanza di rinvio.
pagina 3 di 8 Dopo diversi rinvii per i medesimi adempimenti la causa veniva assunta in decisione, sennonché, con ordinanza collegiale del 6-13.02.2024 il tribunale così disponeva : <Rilevato: che la presente causa – avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi con richiesta di addebito – veniva assunta in decisione all'esito di emissione di sentenza parziale ed all'esito dei provvedimenti istruttori con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.; che dalla comparsa conclusionale e dalle note scritte rispettivamente depositate dalle parti è emerso che la resistente ( ) ha Controparte_1
radicato anche il giudizio innanzi al Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese che, con sentenza del 10 ottobre 2019 notificata alle parti interessate il 12 dicembre 2019, dichiarava la nullità del vincolo matrimoniale;
che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 16 giugno 2020 muniva la suddetta sentenza del decreto di esecutività; che la resistente proponeva giudizio di delibazione innanzi alla Corte di Appello di Bari -Sezione Famiglia Civile che, con sentenza
n.874/2021 pubblicata il 10 maggio 2021, ne dichiarava l'efficacia nel territorio della Repubblica
Italiana. Sentenza notificata in data 12 maggio 2021 al contumace che non proponeva Parte_1
impugnazione; che non risulta depositata in atti la attestazione del passaggio in giudicato della detta sentenza della Corte;
ritenuta imprescindibile ai fini della decisione la acquisizione della detta attestazione ex art 124 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Previa rimessione in istruttoria, rinvia la causa all'udienza del 20.06.2024 ex art 127 ter c.p.c. giusta separato decreto onerando le parti al deposito della attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di cui in parte motiva>>.
Indi, acquisita la chiesta certificazione, con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del 30 luglio 2024 la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
§§§§§§
In atti vi è la sentenza prot. n 165/2019 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese –- che, con sentenza del 10 ottobre 2019 notificata alle parti interessate il 12 dicembre 2019, ha dichiarato la nullità del vincolo matrimoniale.
In atti il provvedimento con cui il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 16 giugno
2020 ha munito la suddetta sentenza del decreto di esecutività.
In atti, ancora, le sentenza della Corte di Appello di Bari -Sezione Famiglia Civile n.874/2021 pubblicata il 10 maggio 2021, che ha dichiarato l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana.
Sentenza notificata in data 12 maggio 2021 al contumace che non proponeva Parte_1
impugnazione come da certificazione a cura della Corte di Appello di Bari del 7.03.2024, in atti.
La sentenza della Corte è dunque passata in cosa giudicata.
Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 4 di 8 Come già chiarito dalla Corte Cost. con sentenza del 18 dicembre 2017, n. 272 qualora in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi siano riconosciuti gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, con decisione passata in giudicato, il giudizio di separazione viene meno per la cessazione della materia del contendere.
La S.C., con sentenza 19 dicembre 2017, n. 30496, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel pendente giudizio di separazione personale dei coniugi, essendosi pronunciata, nelle more, sulla delibazione della sentenza canonica che ha dichiarato l'invalidità del matrimonio concordatario contratto tra le parti, riconoscendo in via definitiva effetti civili alla pronuncia del tribunale ecclesiastico.
La sopra citata sentenza ha chiarito che separazione personale, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla separazione ed alle correlate statuizioni circa l'addebito e l'assegno di mantenimento richiesto in favore di uno dei coniugi>> ( in termini Cass. sez. I, sent. 10.7.2013, n. 17094; Cass. sez. I, sent. 13.10.2010, n.339).
La pronuncia che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra le parti, successiva al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fa venir meno le statuizioni economiche relative al rapporto tra i coniugi in essa previste poiché, a differenza di quanto avviene nel caso di precedente passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui statuizioni in ordine all'assegno divorzile restano efficaci in forza del principio di solidarietà post coniugale, la sentenza di separazione che stabilisce il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vicolo coniugale e nel dovere di assistenza materiale tra coniugi sicchè, venuto meno il vincolo matrimoniale, non possono sopravvivere le statuizioni accessorie dal quale esse dipendono (Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 11553 del 11/05/2018 (Rv. 648559 - 01)
Si legge in tale ultimo provvedimento: avuto occasione di esprimersi sulle ipotesi, affatto diverse da quella appena descritta, in cui la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio intervenga allorquando tra i medesimi coniugi: a) sia ancora pendente il giudizio di separazione personale;
b) sia ancora pendente il giudizio di divorzio;
c) si sia già formato il giudicato in ordine ad una precedente sentenza di divorzio.
3.2.1. Con riferimento alla prima di tali fattispecie, si è affermato che il riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non è
pagina 5 di 8 precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice civile, perché il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno petitum e causa petendi, nonché conseguenze giuridiche, del tutto diverse rispetto a quelle del giudizio e della sentenza che dichiarano la nullità del matrimonio (cfr. Cass. n. 3378 del 2012;
Cass. n. 3339 del 2003), ed è altresì consolidata l'opinione, qui condivisa, che, qualora, in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi, siano riconosciuti gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, con decisione passata in giudicato, il giudizio di separazione viene meno per la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 30496 del
2017; Cass. n. 10794 del 2013; Cass. n. 399 del 2010)…… 3.3. Nella odierna fattispecie la corte partenopea ha utilizzato, per la propria decisione, proprio i principi da ultimo ricordati. Ha, infatti, ritenuto che l'attribuzione di efficacia civile alla sentenza ecclesiastica di invalidità del vincolo coniugale, intervenuta dopo la pronuncia di separazione, non incide sulle statuizioni economiche accessorie al provvedimento di separazione sulle quali si sia già formato il giudicato.
3.3.1. Tale affermazione non merita, però, condivisione, atteso che l'equiparazione, così realizzata, tra gli effetti della sopravvenuta delibazione, cioè della intervenuta efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario nello Stato Italiano, sul giudicato riguardante le statuizioni economiche adottate nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili di detto matrimonio e su quello afferente le statuizioni economiche accessorie al provvedimento di separazione non tiene conto della sostanziale diversità del contributo in favore del coniuge separato dall'assegno divorzile, sia perché fondati su presupposti del tutto distinti, sia in quanto disciplinati in maniera autonoma ed in termini niente affatto coincidenti. 3.3.2. La separazione personale dei coniugi, invero, non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, sicchè il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche solo temporanea, di separazione. In altri termini, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la fedeltà, la convivenza, la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale permangono, sebbene assumendo forme confacenti alla nuova situazione (cfr. Cass. n. 12196 del 2017). 3.3.3.
Diversamente, una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che «la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3» della legge n. 898 del 1970 (se ne
pagina 6 di 8 vedano anche gli artt. 1 e 2, mai modificati, nonché 4, commi 12 e 16) - il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sia sul piano dello status personale dei coniugi, i quali devono essere considerati, da allora in poi, "persone singole", sia dei loro rapporti economico patrimoniali (art.
191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale
(art. 143, comma…..3.4.4. Ne deriva, allora, del tutto plausibilmente, che, a fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) dell'assegno di mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullità originaria di quel vincolo, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi, contenute nella sentenza di loro separazione, benché divenuta cosa giudicata, apparendo irragionevole così dovendosi escludere qualsivoglia violazione del principio dell'intangibilità del giudicato - che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale queste dipendono. Prova ne sia che, ove intervenisse una dichiarazione di nullità di quel vincolo ai sensi della normativa civile, non vi sarebbe luogo a statuizioni corrispondenti a quelle previste in sede di separazione personale, in quanto, in simile ipotesi, il legislatore ritiene che la disciplina dei rapporti economici trovi la sua sede adeguata nel cd. matrimonio putativo.
3.5. Non si tratta, dunque, di stabilire se la sopravvenienza della delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale costituisca, o meno, giustificato motivo per la modifica del provvedimento relativo all'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione personale, quanto, piuttosto, di prendere atto del fatto che, una volta dichiarata
l'invalidità originaria del vincolo matrimoniale, vengono meno il presupposto per il riconoscimento di quell'assegno e le statuizioni accessorie ad esso connesse e da esso inevitabilmente dipendenti>>.
Orbene, nel caso di specie sono stati assunti i provvedimenti provvisori in sede presidenziale e la sola sentenza parziale sullo status, provvedimenti che, conseguentemente, sono stati travolti dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico nei termini di rito sopra esposti.
Tenuto conto della natura della decisione adottata, della vicenda processuale, nonché della peculiarità delle questioni esaminate, appare corretto disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte, con ricorso depositato in data 7.04.2017 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento in causa del P.M., rigettata ogni altra domanda, così provvede:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 7 di 8 - compensa integralmente le spese di giudizio;
- va disposta, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003
Trani nella camera di consiglio del 4.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. ssa Laura Cantore presidente est dr.ssa Sandra Moselli giudice dr.ssa Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 2176/2017
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe MINERVA giusta mandato in Parte_1
atti;
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa, dall'Avv. Emanuela Rosa giusta mandato in atti Controparte_1
-resistente-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
-intervenuta-
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.04.2017 chiedeva pronunziarsi la separazione con Parte_1
addebito alla resistente, disporsi la restituzione degli effetti personali e porre a Controparte_1
pagina 1 di 8 carico della stessa, essendo egli sprovvisto di mezzi di sostentamento, l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 800,00 mensili, con il favore delle spese di lite. Premetteva:
- di aver contratto con la predetta matrimonio concordatario in data 26 giugno 2013 in OS di
UG (atto trascritto presso l'ufficio di Stato civile del detto comune al numero 31 parte seconda serie A anno 2013);
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che dopo i primi anni di matrimonio si sono manifestati insanabili contrasti che hanno fatto venir meno l' affectio coniugalis;
- che il rapporto si sarebbe gravemente incrinato per esclusiva responsabilità della resistente la quale dopo avergli chiesto di trasferirsi da Napoli, ove egli viveva e lavorava, per seguirla a OS di
UG, ove la resistente lavora come insegnante di ruolo nella scuola materna, inspiegabilmente lo avrebbe cacciato di casa;
- che egli avrebbe assecondato la volontà della moglie di trasferirsi assecondando altresì << la
volontà della di fare astenere il proprio coniuge da ogni tipo di attività lavorativa al fine CP_1
di permettergli di dedicarsi a lei collaborando nelle faccende familiari>>;
- che con il passare degli anni, tuttavia, la resistente avrebbe cominciato a vessarlo accusandolo di non essere capace né di lavorare nè di gestire le faccende familiari iniziando a maltrattarlo, ingiuriandolo e minacciandolo con grave danno esistenziale del ricorrente;
- che egli, per seguire la moglie, avrebbe rinunciato ad una proficua attività lavorativa;
- che da molto tempo la resistente si rifiutava di avere rapporti intimi con il marito;
- che una volta cacciato di casa dalla sarebbe stato costretto a ricorrere all'aiuto della madre, CP_1
pensionata, e che, tanto aveva generato in lui un profondo malessere;
- di essere disoccupato e privo di beni mentre la resistente è proprietaria dell'appartamento adibito a casa coniugale e di diversi altri immobili.
Sulle dette premesse concludeva nei superiori termini.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma formulava a sua volta domanda di addebito al marito per aver violato i doveri di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione nell'interesse della famiglia e di contribuzione deducendo la totale carenza ab initio di una comunione di vita, affettiva, sessuale e materiale allegando che, pur non lavorando, lo stesso non avrebbe neppure condiviso con la moglie quanto percepito dalla vendita di un immobile sito in Napoli;
che lo stesso godrebbe di autosufficienza economica e che avrebbe rifiutato nel 2014 di accettare una opportunità lavorativa propostagli da un prossimo congiunto pagina 2 di 8 della ricorrente, socio fondatore di una azienda vinicola, pur avendo, il ricorrente, la qualifica di agente e rappresentante di commercio e disponendo di svariate abilità ed esperienze professionali;
deduceva, poi, di essere affetta da Talassemia Major in trattamento trasfusionale e farmacologico e da circa quattro anni da fibrillazione atriale parossistica in TAO;
di essere docente di scuola materna con rapporto a tempo indeterminato percependo un reddito netto mensile da lavoro dipendente di circa € 1.500,00 mensili e di essere proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale per l'acquisto del quale ha contratto il mutuo ipotecario di € 123.000,00 da rimborsare in
264 mensilità dall'importo di € 701,00.
Su tali premesse concludeva aderendo alla domanda di separazione ma con addebito al ricorrente;
chiedeva il rigetto della domanda di riconoscimento di assegno di mantenimento formulato dal ricorrente, con il favore delle spese di lite da distrarre.
Con ordinanza del 19.09.2017 il Presidente del Tribunale disponeva l'obbligo della resistente di corrispondere al ricorrente l'assegno mensile di euro 250,00 oltre aggiornamento ISTAT.
Veniva data comunicazione degli atti al P.M. ex artt 70 e 71 c.p.c. in data 19.09.2017.
Passati alla fase contenziosa, chiesti e concessi i termini ex art 183 c.p.c. veniva formulata richiesta di emissione di sentenza sullo status indi, con sentenza parziale n 1479/2018 del 3-6 luglio 2018 veniva pronunziata la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 22.11.2018, comparse le parti per tentativo di definizione bonaria, si dichiaravano disponibili a valutare di rinunziare alle rispettive richieste ivi compresa la reciproca domanda di addebito formulando richiesta di rinvio al fine di formalizzare un accordo che, tuttavia, non veniva raggiunto.
Con ordinanza del 25 luglio 2019 il Tribunale rigettava le richieste di prova formulate dal ricorrente ammettendo quelle di parte resistente.
Con successiva istanza dell'8.09.2020 la resistente deduceva che il Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese, con sentenza emessa e pubblicata il 10 ottobre 2019, notificata alle parti interessate il 12 dicembre 2019, ha dichiarato la nullità del vincolo e che tale pronuncia è stata munita di decreto di esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 16 giugno 2020; che essa è parte attrice nel procedimento di delibazione n.895/2020 R.G. instaurato presso la Corte di Appello di Bari per la declaratoria di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale;
che alla dichiarazione di efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza di nullità matrimoniale consegue la dichiarazione di non luogo a provvedere da parte del Tribunale adito, sicché formulava istanza di rinvio.
pagina 3 di 8 Dopo diversi rinvii per i medesimi adempimenti la causa veniva assunta in decisione, sennonché, con ordinanza collegiale del 6-13.02.2024 il tribunale così disponeva : <Rilevato: che la presente causa – avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi con richiesta di addebito – veniva assunta in decisione all'esito di emissione di sentenza parziale ed all'esito dei provvedimenti istruttori con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.; che dalla comparsa conclusionale e dalle note scritte rispettivamente depositate dalle parti è emerso che la resistente ( ) ha Controparte_1
radicato anche il giudizio innanzi al Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese che, con sentenza del 10 ottobre 2019 notificata alle parti interessate il 12 dicembre 2019, dichiarava la nullità del vincolo matrimoniale;
che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 16 giugno 2020 muniva la suddetta sentenza del decreto di esecutività; che la resistente proponeva giudizio di delibazione innanzi alla Corte di Appello di Bari -Sezione Famiglia Civile che, con sentenza
n.874/2021 pubblicata il 10 maggio 2021, ne dichiarava l'efficacia nel territorio della Repubblica
Italiana. Sentenza notificata in data 12 maggio 2021 al contumace che non proponeva Parte_1
impugnazione; che non risulta depositata in atti la attestazione del passaggio in giudicato della detta sentenza della Corte;
ritenuta imprescindibile ai fini della decisione la acquisizione della detta attestazione ex art 124 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Previa rimessione in istruttoria, rinvia la causa all'udienza del 20.06.2024 ex art 127 ter c.p.c. giusta separato decreto onerando le parti al deposito della attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di cui in parte motiva>>.
Indi, acquisita la chiesta certificazione, con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del 30 luglio 2024 la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
§§§§§§
In atti vi è la sentenza prot. n 165/2019 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese –- che, con sentenza del 10 ottobre 2019 notificata alle parti interessate il 12 dicembre 2019, ha dichiarato la nullità del vincolo matrimoniale.
In atti il provvedimento con cui il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 16 giugno
2020 ha munito la suddetta sentenza del decreto di esecutività.
In atti, ancora, le sentenza della Corte di Appello di Bari -Sezione Famiglia Civile n.874/2021 pubblicata il 10 maggio 2021, che ha dichiarato l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana.
Sentenza notificata in data 12 maggio 2021 al contumace che non proponeva Parte_1
impugnazione come da certificazione a cura della Corte di Appello di Bari del 7.03.2024, in atti.
La sentenza della Corte è dunque passata in cosa giudicata.
Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 4 di 8 Come già chiarito dalla Corte Cost. con sentenza del 18 dicembre 2017, n. 272 qualora in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi siano riconosciuti gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, con decisione passata in giudicato, il giudizio di separazione viene meno per la cessazione della materia del contendere.
La S.C., con sentenza 19 dicembre 2017, n. 30496, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel pendente giudizio di separazione personale dei coniugi, essendosi pronunciata, nelle more, sulla delibazione della sentenza canonica che ha dichiarato l'invalidità del matrimonio concordatario contratto tra le parti, riconoscendo in via definitiva effetti civili alla pronuncia del tribunale ecclesiastico.
La sopra citata sentenza ha chiarito che separazione personale, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla separazione ed alle correlate statuizioni circa l'addebito e l'assegno di mantenimento richiesto in favore di uno dei coniugi>> ( in termini Cass. sez. I, sent. 10.7.2013, n. 17094; Cass. sez. I, sent. 13.10.2010, n.339).
La pronuncia che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra le parti, successiva al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fa venir meno le statuizioni economiche relative al rapporto tra i coniugi in essa previste poiché, a differenza di quanto avviene nel caso di precedente passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui statuizioni in ordine all'assegno divorzile restano efficaci in forza del principio di solidarietà post coniugale, la sentenza di separazione che stabilisce il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vicolo coniugale e nel dovere di assistenza materiale tra coniugi sicchè, venuto meno il vincolo matrimoniale, non possono sopravvivere le statuizioni accessorie dal quale esse dipendono (Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 11553 del 11/05/2018 (Rv. 648559 - 01)
Si legge in tale ultimo provvedimento: avuto occasione di esprimersi sulle ipotesi, affatto diverse da quella appena descritta, in cui la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio intervenga allorquando tra i medesimi coniugi: a) sia ancora pendente il giudizio di separazione personale;
b) sia ancora pendente il giudizio di divorzio;
c) si sia già formato il giudicato in ordine ad una precedente sentenza di divorzio.
3.2.1. Con riferimento alla prima di tali fattispecie, si è affermato che il riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non è
pagina 5 di 8 precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice civile, perché il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno petitum e causa petendi, nonché conseguenze giuridiche, del tutto diverse rispetto a quelle del giudizio e della sentenza che dichiarano la nullità del matrimonio (cfr. Cass. n. 3378 del 2012;
Cass. n. 3339 del 2003), ed è altresì consolidata l'opinione, qui condivisa, che, qualora, in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi, siano riconosciuti gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, con decisione passata in giudicato, il giudizio di separazione viene meno per la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 30496 del
2017; Cass. n. 10794 del 2013; Cass. n. 399 del 2010)…… 3.3. Nella odierna fattispecie la corte partenopea ha utilizzato, per la propria decisione, proprio i principi da ultimo ricordati. Ha, infatti, ritenuto che l'attribuzione di efficacia civile alla sentenza ecclesiastica di invalidità del vincolo coniugale, intervenuta dopo la pronuncia di separazione, non incide sulle statuizioni economiche accessorie al provvedimento di separazione sulle quali si sia già formato il giudicato.
3.3.1. Tale affermazione non merita, però, condivisione, atteso che l'equiparazione, così realizzata, tra gli effetti della sopravvenuta delibazione, cioè della intervenuta efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario nello Stato Italiano, sul giudicato riguardante le statuizioni economiche adottate nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili di detto matrimonio e su quello afferente le statuizioni economiche accessorie al provvedimento di separazione non tiene conto della sostanziale diversità del contributo in favore del coniuge separato dall'assegno divorzile, sia perché fondati su presupposti del tutto distinti, sia in quanto disciplinati in maniera autonoma ed in termini niente affatto coincidenti. 3.3.2. La separazione personale dei coniugi, invero, non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, sicchè il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche solo temporanea, di separazione. In altri termini, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la fedeltà, la convivenza, la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale permangono, sebbene assumendo forme confacenti alla nuova situazione (cfr. Cass. n. 12196 del 2017). 3.3.3.
Diversamente, una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che «la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3» della legge n. 898 del 1970 (se ne
pagina 6 di 8 vedano anche gli artt. 1 e 2, mai modificati, nonché 4, commi 12 e 16) - il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sia sul piano dello status personale dei coniugi, i quali devono essere considerati, da allora in poi, "persone singole", sia dei loro rapporti economico patrimoniali (art.
191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale
(art. 143, comma…..3.4.4. Ne deriva, allora, del tutto plausibilmente, che, a fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) dell'assegno di mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullità originaria di quel vincolo, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi, contenute nella sentenza di loro separazione, benché divenuta cosa giudicata, apparendo irragionevole così dovendosi escludere qualsivoglia violazione del principio dell'intangibilità del giudicato - che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale queste dipendono. Prova ne sia che, ove intervenisse una dichiarazione di nullità di quel vincolo ai sensi della normativa civile, non vi sarebbe luogo a statuizioni corrispondenti a quelle previste in sede di separazione personale, in quanto, in simile ipotesi, il legislatore ritiene che la disciplina dei rapporti economici trovi la sua sede adeguata nel cd. matrimonio putativo.
3.5. Non si tratta, dunque, di stabilire se la sopravvenienza della delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale costituisca, o meno, giustificato motivo per la modifica del provvedimento relativo all'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione personale, quanto, piuttosto, di prendere atto del fatto che, una volta dichiarata
l'invalidità originaria del vincolo matrimoniale, vengono meno il presupposto per il riconoscimento di quell'assegno e le statuizioni accessorie ad esso connesse e da esso inevitabilmente dipendenti>>.
Orbene, nel caso di specie sono stati assunti i provvedimenti provvisori in sede presidenziale e la sola sentenza parziale sullo status, provvedimenti che, conseguentemente, sono stati travolti dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico nei termini di rito sopra esposti.
Tenuto conto della natura della decisione adottata, della vicenda processuale, nonché della peculiarità delle questioni esaminate, appare corretto disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte, con ricorso depositato in data 7.04.2017 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento in causa del P.M., rigettata ogni altra domanda, così provvede:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 7 di 8 - compensa integralmente le spese di giudizio;
- va disposta, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003
Trani nella camera di consiglio del 4.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore.
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