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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 20/01/2026, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 837/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RUBOLINO EUGENIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11158/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250005506623 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21818/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava la cartella esattoriale notificatagli in data 14-3-2025 relativa a tassa automobilistica per l'anno 2019. Nei motivi di ricorso il ricorrente eccepiva la mancata notifica dell'avviso di accertamento nonchè in mancanza di notifica di altri atti interruttivi l'intervenuta prescrizione. Si costituivano l'agenzia per la riscossione e la Regione campania che contestavano quanto di cui in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non merita accoglimento in quanto come argomentato e dimostrato dalle parti resistenti costituite risulta agi atti la tempestiva e regolare notifica dell'atto di accertamento avvenuta per compiuta giacenza in data 23-9-2022 per cui non può trovare accoglimento l'eccepita prescrizione del credito avanzata dal ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RUBOLINO EUGENIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11158/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250005506623 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21818/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava la cartella esattoriale notificatagli in data 14-3-2025 relativa a tassa automobilistica per l'anno 2019. Nei motivi di ricorso il ricorrente eccepiva la mancata notifica dell'avviso di accertamento nonchè in mancanza di notifica di altri atti interruttivi l'intervenuta prescrizione. Si costituivano l'agenzia per la riscossione e la Regione campania che contestavano quanto di cui in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non merita accoglimento in quanto come argomentato e dimostrato dalle parti resistenti costituite risulta agi atti la tempestiva e regolare notifica dell'atto di accertamento avvenuta per compiuta giacenza in data 23-9-2022 per cui non può trovare accoglimento l'eccepita prescrizione del credito avanzata dal ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese