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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/09/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2938/2024 rg , sul ricorso depositato il 09/06/2024 proposto da (difesa da Avv.ti Angelo Pugliatti e Fortunata Calipari) Parte_1 nei confronti di Controparte_1
(contumaci)
[...] Controparte_2
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : parte ricorrente così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda , dichiara infondata la pretesa di cui all'avviso di addebito impugnato e annulla l'avviso addebito suddetto.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
Nulla per le spese nei confronti della . CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente , in riassunzione dopo declinatoria di incompetenza del
Tribunale di Milano chiedeva:
1) in via preliminare e cautelare, sospendere l'avviso di addebito n. 394 2023 00019639 30 000, formato dall' in data 24.11.2023 e notificato alla ricorrente in data 23.01.2024, anche CP_1 inaudita altera parte, stante la fondatezza di quanto già dedotto in fatto, in diritto e nella specifica sopraesposta istanza di sospensione;
2) sempre in via preliminare, in accoglimento delle ragioni esposte nel paragrafo 1 di parte motiva, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito n.
1 394 2023 00019639 30 000, formato dall' in data 24.11.2023 e notificato alla ricorrente in CP_1 data 23.01.2024;
3) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito opposto in riferimento alle somme iscritte a ruolo per intervenuta decadenza;
4) nel merito, in accoglimento delle ragioni esposte nel paragrafo 3 di parte motiva, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'infondatezza dell'avviso di addebito
n. 394 2023 00019639 30 000, formato dall' in data 24.11.2023 e notificato alla ricorrente CP_1 in data 23.01.2024, nonché di tutti i provvedimenti precedenti e correlati e delle eventuali sanzioni applicate e, conseguentemente, non dovuta l'obbligazione contributiva da esso portata;
5) in via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo
Giudice del Lavoro dovesse ritenere obbligato il ricorrente all'iscrizione presso la Gestione
Commercianti, ridurre il quantum indicato decurtando dalla somma quanto preteso a titolo di sanzioni;
6) in via ulteriormente gradata, rideterminare l'importo richiesto nella minor somma risultante all'esito dell'istruttoria.
Vittoria di spese di lite, da distrarsi ai difensori dichiaratisi antistatari
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 394
2023 00019639 30 000;
che l'avviso di addebito in epigrafe indicato, riguardava una pretesa di pagamento della complessiva somma di € 4.559,14 asseritamente dovuta per l'omesso (presunto) versamento di contributi dovuti a titolo di «Gestione Commercianti», oltre a sanzioni e a morosità, e relativi al periodo compreso da agosto 2021 a dicembre 2022. ; che sussisteva la nullità dell'avviso di addebito per mancanza dei requisiti previsti dalla legge – omesso avvio del contraddittorio endoprocedimentale e violazione dell'art. 12 dello statuto del contribuente. ; inoltre sussisteva decadenza dalla facoltà di richiedere i contributi asseritamente non versati per le annualità 2021 e 2022 e la non debenza degli importi iscritti a ruolo nonchè erroneità dello accertamento compiuto;
non debenza deli importi iscritti a titolo di sanzioni civili.
L' e la restavano contumaci . CP_1 CP_2
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto
La presente azione giudiziale è svolta , in riassunzione dopo declinatoria di competenza del
Tribunale di Milano ,avverso un avviso di addebito da cui emergono debiti contributivi nella
Gestione commercianti periodo 8/2021 – dicembre 2022
Orbene in primo luogo va rilevato che non è dimostrata la legittimazione passiva della . CP_2
2 Nel merito del ricorso va poi rilevato che l'avviso di addebito opposto è stato notificato il 23.1.2024 ma opposto il 1.3.2024 dinanzi al Tribunale di Milano .
Ciò comporta il mancato rispetto di 20 giorni ex art 617 cpc per far valere i motivi formali della nullità dell'avviso di addebito e per la decadenza ( la decadenza art 25 dlgs 46/99 non è di natura sostanziale ma solo di ordine processuale della riscossione .
Invero secondo Cass sez lav sent n. 26395 del 2013 si è affermato <……..Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti CP_1 contributivi, ferma restando – dunque – anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' , v. anche Cass.
6.8.12 n. 14149). D'altronde, come questa S.C. ha altresì CP_3 statuito (v. Cass. n. 13982/07), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter
l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma.
Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per
l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere
l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
In breve, quella di cui all'art. 25 cit. d.lgs. n. 46/99 è una decadenza processuale e non sostanziale.>
Ciò posto è, invece, fondato il motivo sostanziale dell'assenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti per il periodo in questione .
Parte ricorrente ammette solo la qualità di socio e amministratore della società ma nega di aver svolto attività lavorativa aziendale abituale e prevalente .
Già questo Tribunale , in una causa promossa dalla stessa ricorrente ( sent 685/2025 in atti ) , ha avuto modo di affermare : < Peraltro, secondo un indirizzo giurisprudenziale parzialmente distinto
(v. Cass. Civ., n. 4440/2017), il carattere della prevalenza andrebbe riferito non alla preponderanza rispetto ad altri fattori produttivi bensì all'attività in sé del socio : “(…)i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è
a carico dell sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno CP_1
3 all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995. Detto altrimenti, va assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della "prevalenza", infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta all'evidenza a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell'area di applicazione dell'assicurazione commercianti tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorchè abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa >. CP_ Orbene anche nel caso in esame risulta che l' – che nella memoria di costituzione dinanzi al
Tribunale di Milano aveva giustificato la richiesta perché< Parte opponente è stata iscritta alla
Gestione Commercianti con decorrenza dal 1.08.21 in ragione dei dati confluiti dal Registro delle
Imprese secondo le previsioni dell'art 44 L. 24.11.2003 n. 326.Il Registro delle Imprese ha CP_ segnalato all' l'iscrizione della opponente nel libro dei soci della società ZO LI
ON RL semplificata come socia > e per gli indici presuntivi dato dal fatto che funzioni di organizzazione e direzione dell'impresa, in assenza di figure professionali a tanto deputate, non possono che essere state ricoperte dall'opponente, pena la paralisi dell'attività di impresa.- non ha fornito prova della prevalenza e abitualità della ricorrente in concreto e non presunta ,per cui non sussiste il presupposto per l'imposizione contributiva .
SPESE DEL GIUDIZIO CP_ Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Nulla nei confronti della CP_2
Reggio Calabria, 16.9.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2938/2024 rg , sul ricorso depositato il 09/06/2024 proposto da (difesa da Avv.ti Angelo Pugliatti e Fortunata Calipari) Parte_1 nei confronti di Controparte_1
(contumaci)
[...] Controparte_2
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : parte ricorrente così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda , dichiara infondata la pretesa di cui all'avviso di addebito impugnato e annulla l'avviso addebito suddetto.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
Nulla per le spese nei confronti della . CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente , in riassunzione dopo declinatoria di incompetenza del
Tribunale di Milano chiedeva:
1) in via preliminare e cautelare, sospendere l'avviso di addebito n. 394 2023 00019639 30 000, formato dall' in data 24.11.2023 e notificato alla ricorrente in data 23.01.2024, anche CP_1 inaudita altera parte, stante la fondatezza di quanto già dedotto in fatto, in diritto e nella specifica sopraesposta istanza di sospensione;
2) sempre in via preliminare, in accoglimento delle ragioni esposte nel paragrafo 1 di parte motiva, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito n.
1 394 2023 00019639 30 000, formato dall' in data 24.11.2023 e notificato alla ricorrente in CP_1 data 23.01.2024;
3) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito opposto in riferimento alle somme iscritte a ruolo per intervenuta decadenza;
4) nel merito, in accoglimento delle ragioni esposte nel paragrafo 3 di parte motiva, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'infondatezza dell'avviso di addebito
n. 394 2023 00019639 30 000, formato dall' in data 24.11.2023 e notificato alla ricorrente CP_1 in data 23.01.2024, nonché di tutti i provvedimenti precedenti e correlati e delle eventuali sanzioni applicate e, conseguentemente, non dovuta l'obbligazione contributiva da esso portata;
5) in via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo
Giudice del Lavoro dovesse ritenere obbligato il ricorrente all'iscrizione presso la Gestione
Commercianti, ridurre il quantum indicato decurtando dalla somma quanto preteso a titolo di sanzioni;
6) in via ulteriormente gradata, rideterminare l'importo richiesto nella minor somma risultante all'esito dell'istruttoria.
Vittoria di spese di lite, da distrarsi ai difensori dichiaratisi antistatari
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 394
2023 00019639 30 000;
che l'avviso di addebito in epigrafe indicato, riguardava una pretesa di pagamento della complessiva somma di € 4.559,14 asseritamente dovuta per l'omesso (presunto) versamento di contributi dovuti a titolo di «Gestione Commercianti», oltre a sanzioni e a morosità, e relativi al periodo compreso da agosto 2021 a dicembre 2022. ; che sussisteva la nullità dell'avviso di addebito per mancanza dei requisiti previsti dalla legge – omesso avvio del contraddittorio endoprocedimentale e violazione dell'art. 12 dello statuto del contribuente. ; inoltre sussisteva decadenza dalla facoltà di richiedere i contributi asseritamente non versati per le annualità 2021 e 2022 e la non debenza degli importi iscritti a ruolo nonchè erroneità dello accertamento compiuto;
non debenza deli importi iscritti a titolo di sanzioni civili.
L' e la restavano contumaci . CP_1 CP_2
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto
La presente azione giudiziale è svolta , in riassunzione dopo declinatoria di competenza del
Tribunale di Milano ,avverso un avviso di addebito da cui emergono debiti contributivi nella
Gestione commercianti periodo 8/2021 – dicembre 2022
Orbene in primo luogo va rilevato che non è dimostrata la legittimazione passiva della . CP_2
2 Nel merito del ricorso va poi rilevato che l'avviso di addebito opposto è stato notificato il 23.1.2024 ma opposto il 1.3.2024 dinanzi al Tribunale di Milano .
Ciò comporta il mancato rispetto di 20 giorni ex art 617 cpc per far valere i motivi formali della nullità dell'avviso di addebito e per la decadenza ( la decadenza art 25 dlgs 46/99 non è di natura sostanziale ma solo di ordine processuale della riscossione .
Invero secondo Cass sez lav sent n. 26395 del 2013 si è affermato <……..Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti CP_1 contributivi, ferma restando – dunque – anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' , v. anche Cass.
6.8.12 n. 14149). D'altronde, come questa S.C. ha altresì CP_3 statuito (v. Cass. n. 13982/07), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter
l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma.
Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per
l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere
l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
In breve, quella di cui all'art. 25 cit. d.lgs. n. 46/99 è una decadenza processuale e non sostanziale.>
Ciò posto è, invece, fondato il motivo sostanziale dell'assenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti per il periodo in questione .
Parte ricorrente ammette solo la qualità di socio e amministratore della società ma nega di aver svolto attività lavorativa aziendale abituale e prevalente .
Già questo Tribunale , in una causa promossa dalla stessa ricorrente ( sent 685/2025 in atti ) , ha avuto modo di affermare : < Peraltro, secondo un indirizzo giurisprudenziale parzialmente distinto
(v. Cass. Civ., n. 4440/2017), il carattere della prevalenza andrebbe riferito non alla preponderanza rispetto ad altri fattori produttivi bensì all'attività in sé del socio : “(…)i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è
a carico dell sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno CP_1
3 all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995. Detto altrimenti, va assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della "prevalenza", infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta all'evidenza a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell'area di applicazione dell'assicurazione commercianti tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorchè abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa >. CP_ Orbene anche nel caso in esame risulta che l' – che nella memoria di costituzione dinanzi al
Tribunale di Milano aveva giustificato la richiesta perché< Parte opponente è stata iscritta alla
Gestione Commercianti con decorrenza dal 1.08.21 in ragione dei dati confluiti dal Registro delle
Imprese secondo le previsioni dell'art 44 L. 24.11.2003 n. 326.Il Registro delle Imprese ha CP_ segnalato all' l'iscrizione della opponente nel libro dei soci della società ZO LI
ON RL semplificata come socia > e per gli indici presuntivi dato dal fatto che funzioni di organizzazione e direzione dell'impresa, in assenza di figure professionali a tanto deputate, non possono che essere state ricoperte dall'opponente, pena la paralisi dell'attività di impresa.- non ha fornito prova della prevalenza e abitualità della ricorrente in concreto e non presunta ,per cui non sussiste il presupposto per l'imposizione contributiva .
SPESE DEL GIUDIZIO CP_ Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Nulla nei confronti della CP_2
Reggio Calabria, 16.9.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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