Articolo 2 della Legge 26 gennaio 1980, n. 13
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 febbraio 1980
Art. 2.
Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295 , e' sostituito dal seguente:
"Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato".
Entrata in vigore il 21 febbraio 1980
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