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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 10:08, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RENZETTI ELISA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2 con il patrocinio della dott.ssa MAIORANO GESSICA, della dott.ssa MARTINA GALOPPINI e del dott. GUERCIO ANTONIO
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 adiva il Giudice del lavoro Parte_1 affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Voglia il Giudice del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel merito, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 comma 121, 122, 124 della pagina 1 di 8 L. n. 107/2015, dell'art 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre
2016, nella parte in cui limitano la usufruibilita' della c.d. “carta elettronica del docente” ai soli docenti a tempo indeterminato, per violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE del Consiglio, in via principale, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. Carta elettronica del Parte_1 docente di cui all'art 1 della L. n. 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e altresì per l'anno corrente 2024/2025 nell'ipotesi in cui al momento della pronuncia che definirà il presente giudizio risulti accertato anche per l'anno scolastico 2024/2025 che le supplenze abbiano coperto l'intera durata dell'attività didattica o da quel diverso anno scolastico che sarà accertato in giudizio e, per l'effetto, condannare il , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad assegnare a parte ricorrente detta carta elettronica del docente dell'importo di € 2.500,00 ovvero del minore importo ritenuto di giustizia, corrispondente gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 svolti a tempo determinato, in cui è stata omessa nei suoi confronti l'erogazione del beneficio economico di cui all'art 1 della L. n. 107/2015, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. In via subordinata, nell'ipotesi in cui al momento della pronuncia che definirà il presente giudizio il ricorrente dovesse non essere più iscritto alle graduatorie e/o essere fuoriuscito dal sistema scolastico e/o non essere più legittimato per qualsivoglia ragione alla tutela in forma specifica, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno per equivalente, per le ragioni esposte in atti, da quantificare in misura pari alla somma del valore massimo della c.d. carta del docente per ogni singola annualità di servizio pre- ruolo, e, per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in suo favore della somma di € 2.500,00”, con CP_1 vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente di aver lavorato, in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato, presso il Liceo
Scientifico Federigo Enriquez, dal 09/10/2020 al 31/10/2020, dall'1/11/2020 al CP_2
31/01/2021, dal 01/02/2021 al 28/02/2021, dall'1/03/2021 al 29/03/2021 con orario completo, dal 30/03/2021 al 10/06/2021 e dal 11/06/2021 al 11/06/2021per 11 ore settimanali;
presso l'Istituto Superiore Carducci- Volta- Paciotti, Piombino, dal 9/09/2021 al 30/06/2022, CP_2 dal 13/09/22 al 31/08/23, presso la scuola primo grado “Mascagni Pietro”, San Vincenzo (LI) dall'1/09/23 al 30/06/24, presso l'Isis Val di Cornia, Piombino (LI), dal 27/09/24 al 20/12/24, e dal 7/01/2025 al 05/02/2025.
pagina 2 di 8 Tanto premesso, il ricorrente lamenta, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta contestava la fondatezza della richiesta attorea con riferimento all'anno scolastico in corso in quanto il ricorrente, alla data di presentazione del ricorso non avrebbe ancora maturato il requisito con riferimento a tale annualità, non avendo svolto un numero di giorni di servizio sufficiente;
eccepiva inoltre la prescrizione e la fondatezza della richiesta relativamente all'A.S. 2020/2021 in quanto il ricorrente avrebbe espletato supplenze brevi e saltuarie non rientranti nella tipologia di incarichi previsti dall'art. 4, co. 1 e 2 della L. n. 124 del 1999 (supplenze con termine finale al 30/6 o al 31/8).
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna, e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto esaminarsi l'eccezione di prescrizione.
Detta eccezione è infondata in quanto il ricorso introduttivo risulta notificato in data 28.1.2025 e dunque entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal primo giorno di servizio dell'A.S. 2020/2021, id est il 9.10.2020.
Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015, come noto, prevede “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_3 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
pagina 3 di 8 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c-450/2, ha statuito che il comma
121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.Lgs. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”. Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a
pagina 4 di 8 fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il
27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la
CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale
pagina 5 di 8 personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 CP_4 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Tanto premesso deve poi dirsi, avuto riguardo all'eccezione di parte resistente relativa all'A.S.
2020/2021 che risulta dai contratti versati in atti dal ricorrente (cfr. doc. 1 allegato al ricorso) che il
, rispetto a tale annualità, ha svolto servizio dal 9.10.2020 all'11.6.2021 in forza di sei contratti Pt_1
a tempo determinato che hanno interamente coperto il periodo indicato in continuità didattica e senza alcuna scopertura per il periodo compreso tra ottobre e giugno.
Orbene, le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale anche per tale anno scolastico, di sede di esecuzione (Liceo Scientifico Federigo Enriquez), di orario (orario completo fino al 29.3.2021 e di
11h fino all'11.6.2021).
Il rapporto di lavoro oggetto di eccezione, dunque, sebbene costituito in forza di diversi contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche.
Deve allora ricordarsi che la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 29961/2023) ha posto il principio di diritto secondo il quale il bonus per cui è causa spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.
Come condivisibilmente chiarito dal Tribunale di Verona con la sentenza n. 588/2023, che si richiama anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “Dal complesso delle disposizioni che regolano la materia, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda - nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”. Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” – che, si badi, è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione - al supplente che “copra” l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato da
pagina 6 di 8 settembre fino a giugno (come è nel caso in scrutinio), e negarlo al docente che “copra” esattamente lo stesso periodo per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, con lo stesso orario e per la stessa classe di concorso”, di talché la relativa eccezione deve essere rigettata (cfr., in senso conforme, Tribunale di Padova, sentenza n. 490/2023; Tribunale di Vicenza, sentenza n.
503/2023).
L'eccezione spiegata in memoria e relativa all'A.S. 2024/2025 - per cui alla data del deposito del ricorso ed ancora oggi non sarebbe maturato il requisito dei giorni di servizio concretamente svolti per l'attribuzione della carta - è infondata, stante l'interesse attuale e concreto dell'attore ad ottenere il bonus docenti per l'A.S. in corso in ragione della pacifica assunzione a tempo determinato dello stesso sino al 25.3.2025 (assunzione poi rinnovata in forza di più contratti a tempo determinato sino al 10.6.2025, cfr. contratti versati da in atti da parte ricorrente il 19.5.2025)
e, dunque, della sussistenza in capo ad esso ricorrente di tutti i presupposti normativi dettati per il riconoscimento del beneficio per cui è causa, anche rispetto a tale annualità, come avverrebbe per un docente assunto in forza di contratto a tempo indeterminato.
Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari – e stante la persistenza del diritto/dovere formativo del ricorrente in quanto assunto fino al 10.6.2025 (v., ancora, contratti versati in atti il 19.5.2025) - deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione di la carta docenti (o altro equipollente) per gli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Peraltro, “ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cass. n. 29961, del
27/10/2023).
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di euro
500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione e per l'effetto
- condanna il convenuto a mettere a disposizione di detta carta CP_1 Parte_1 docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 10:08, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RENZETTI ELISA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2 con il patrocinio della dott.ssa MAIORANO GESSICA, della dott.ssa MARTINA GALOPPINI e del dott. GUERCIO ANTONIO
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 adiva il Giudice del lavoro Parte_1 affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Voglia il Giudice del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel merito, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 comma 121, 122, 124 della pagina 1 di 8 L. n. 107/2015, dell'art 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre
2016, nella parte in cui limitano la usufruibilita' della c.d. “carta elettronica del docente” ai soli docenti a tempo indeterminato, per violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE del Consiglio, in via principale, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. Carta elettronica del Parte_1 docente di cui all'art 1 della L. n. 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e altresì per l'anno corrente 2024/2025 nell'ipotesi in cui al momento della pronuncia che definirà il presente giudizio risulti accertato anche per l'anno scolastico 2024/2025 che le supplenze abbiano coperto l'intera durata dell'attività didattica o da quel diverso anno scolastico che sarà accertato in giudizio e, per l'effetto, condannare il , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad assegnare a parte ricorrente detta carta elettronica del docente dell'importo di € 2.500,00 ovvero del minore importo ritenuto di giustizia, corrispondente gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 svolti a tempo determinato, in cui è stata omessa nei suoi confronti l'erogazione del beneficio economico di cui all'art 1 della L. n. 107/2015, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. In via subordinata, nell'ipotesi in cui al momento della pronuncia che definirà il presente giudizio il ricorrente dovesse non essere più iscritto alle graduatorie e/o essere fuoriuscito dal sistema scolastico e/o non essere più legittimato per qualsivoglia ragione alla tutela in forma specifica, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno per equivalente, per le ragioni esposte in atti, da quantificare in misura pari alla somma del valore massimo della c.d. carta del docente per ogni singola annualità di servizio pre- ruolo, e, per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in suo favore della somma di € 2.500,00”, con CP_1 vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente di aver lavorato, in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato, presso il Liceo
Scientifico Federigo Enriquez, dal 09/10/2020 al 31/10/2020, dall'1/11/2020 al CP_2
31/01/2021, dal 01/02/2021 al 28/02/2021, dall'1/03/2021 al 29/03/2021 con orario completo, dal 30/03/2021 al 10/06/2021 e dal 11/06/2021 al 11/06/2021per 11 ore settimanali;
presso l'Istituto Superiore Carducci- Volta- Paciotti, Piombino, dal 9/09/2021 al 30/06/2022, CP_2 dal 13/09/22 al 31/08/23, presso la scuola primo grado “Mascagni Pietro”, San Vincenzo (LI) dall'1/09/23 al 30/06/24, presso l'Isis Val di Cornia, Piombino (LI), dal 27/09/24 al 20/12/24, e dal 7/01/2025 al 05/02/2025.
pagina 2 di 8 Tanto premesso, il ricorrente lamenta, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta contestava la fondatezza della richiesta attorea con riferimento all'anno scolastico in corso in quanto il ricorrente, alla data di presentazione del ricorso non avrebbe ancora maturato il requisito con riferimento a tale annualità, non avendo svolto un numero di giorni di servizio sufficiente;
eccepiva inoltre la prescrizione e la fondatezza della richiesta relativamente all'A.S. 2020/2021 in quanto il ricorrente avrebbe espletato supplenze brevi e saltuarie non rientranti nella tipologia di incarichi previsti dall'art. 4, co. 1 e 2 della L. n. 124 del 1999 (supplenze con termine finale al 30/6 o al 31/8).
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna, e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto esaminarsi l'eccezione di prescrizione.
Detta eccezione è infondata in quanto il ricorso introduttivo risulta notificato in data 28.1.2025 e dunque entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal primo giorno di servizio dell'A.S. 2020/2021, id est il 9.10.2020.
Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015, come noto, prevede “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_3 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
pagina 3 di 8 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c-450/2, ha statuito che il comma
121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.Lgs. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”. Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a
pagina 4 di 8 fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il
27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la
CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale
pagina 5 di 8 personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 CP_4 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Tanto premesso deve poi dirsi, avuto riguardo all'eccezione di parte resistente relativa all'A.S.
2020/2021 che risulta dai contratti versati in atti dal ricorrente (cfr. doc. 1 allegato al ricorso) che il
, rispetto a tale annualità, ha svolto servizio dal 9.10.2020 all'11.6.2021 in forza di sei contratti Pt_1
a tempo determinato che hanno interamente coperto il periodo indicato in continuità didattica e senza alcuna scopertura per il periodo compreso tra ottobre e giugno.
Orbene, le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale anche per tale anno scolastico, di sede di esecuzione (Liceo Scientifico Federigo Enriquez), di orario (orario completo fino al 29.3.2021 e di
11h fino all'11.6.2021).
Il rapporto di lavoro oggetto di eccezione, dunque, sebbene costituito in forza di diversi contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche.
Deve allora ricordarsi che la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 29961/2023) ha posto il principio di diritto secondo il quale il bonus per cui è causa spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.
Come condivisibilmente chiarito dal Tribunale di Verona con la sentenza n. 588/2023, che si richiama anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “Dal complesso delle disposizioni che regolano la materia, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda - nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”. Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” – che, si badi, è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione - al supplente che “copra” l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato da
pagina 6 di 8 settembre fino a giugno (come è nel caso in scrutinio), e negarlo al docente che “copra” esattamente lo stesso periodo per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, con lo stesso orario e per la stessa classe di concorso”, di talché la relativa eccezione deve essere rigettata (cfr., in senso conforme, Tribunale di Padova, sentenza n. 490/2023; Tribunale di Vicenza, sentenza n.
503/2023).
L'eccezione spiegata in memoria e relativa all'A.S. 2024/2025 - per cui alla data del deposito del ricorso ed ancora oggi non sarebbe maturato il requisito dei giorni di servizio concretamente svolti per l'attribuzione della carta - è infondata, stante l'interesse attuale e concreto dell'attore ad ottenere il bonus docenti per l'A.S. in corso in ragione della pacifica assunzione a tempo determinato dello stesso sino al 25.3.2025 (assunzione poi rinnovata in forza di più contratti a tempo determinato sino al 10.6.2025, cfr. contratti versati da in atti da parte ricorrente il 19.5.2025)
e, dunque, della sussistenza in capo ad esso ricorrente di tutti i presupposti normativi dettati per il riconoscimento del beneficio per cui è causa, anche rispetto a tale annualità, come avverrebbe per un docente assunto in forza di contratto a tempo indeterminato.
Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari – e stante la persistenza del diritto/dovere formativo del ricorrente in quanto assunto fino al 10.6.2025 (v., ancora, contratti versati in atti il 19.5.2025) - deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione di la carta docenti (o altro equipollente) per gli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Peraltro, “ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cass. n. 29961, del
27/10/2023).
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di euro
500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione e per l'effetto
- condanna il convenuto a mettere a disposizione di detta carta CP_1 Parte_1 docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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