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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 849/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna,11 febbraio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 849/2021 R.G. promossa da
, e , rispettivamente diretta danneggiata da vaccinazione ai Parte_1 Parte_2
sensi della legge 210 del 1992 e figlia che presta assistenza continuativa, rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Marcello Stanca PEC
e dall'avv. Saverio Crea, PEC Email_1
,ed elettivamente domiciliate presso i loro indirizzi PEC;
Email_2
ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato di Caltanissetta, domiciliato in Caltanissetta, alla Via Libertà 174;
resistente
Avente ad oggetto: benefici della legge 229/2005 (decorrenza e modalità di calcolo).
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.06.2021 le ricorrenti adiscono l'intestato Tribunale chiedendo che:
I.- accerti e dichiari che alle Ricorrenti spetta pro quota l'indennizzo aggiuntivo ex art. 1 L. 229/05
con decorrenza dalla medesima data di decorrenza dell'indennizzo base previsto dalla L. 210/92, e
che l'importo dell'indennizzo aggiuntivo si ottiene moltiplicando per sei volte l'importo
dell'indennizzo base previsto per la Quinta categoria di cui alla tab. A allegata al dpr 834/81,
calcolato tenendo conto dell'adeguamento di entrambe le voci che lo compongono (indennizzo ed
somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale) al tasso di inflazione
programmata;
II- accerti e dichiari che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. 229/05, successivamente al primo anno di
decorrenza l'indennizzo ex art. 1 L. 229/05 deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT;
III- accerti e dichiari che l'importo dell'assegno una tantum ex art. 4 comma 1 L. 229/05 è pari a
dieci annualità intere dell'importo dell'indennizzo ex art. 1 L. 229/05 nell'importo previsto per
l'anno 2005
come determinato ai sensi del punto I, oltre che al 50% delle annualità pregresse, ai sensi dell'art. 4
comma 2 L. 229/2005, da calcolarsi a ritroso fino alla data della lesione, nella misura dell'importo
annuo dell'indennizzo ex art. 1 L. 229/05 previsto per l'anno 2005, come determinato ai sensi del
punto I;
IV- conseguentemente, condanni il , in persona del Ministro pro tempore a Controparte_1
ricalcolare l'indennizzo ex art. 1 ed a pagare alle Ricorrenti la differenza fra gli arretrati richiesti
dell'assegno mensile dell'art. 1 dalla data della domanda ex lege 210 del 1992 e quelli effettivamente corrisposti, oltre interessi di legge, nella misura di calcolo dalla data della domanda ex lege 210 del
1992 a ritroso fino alla data della lesione.
V- Condanni il a pagare mensilmente pro quota alle Ricorrenti l'indennizzo Controparte_1
ex art. 1 L. 229/05 nonché l'indennizzo una tantum, pro quota, ex art. 4 commi 1 e 2 L. 229/05, nella
misura di calcolo e nell'ammontare sopra determinati.
Si è costituito il convenuto, resistendo alla domanda. CP_1
Le ricorrenti hanno depositato note scritte sostitutive d'udienza in cui hanno richiesto di volersi dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite..
Indi all'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc la causa è stata decisa come da sentenza
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Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le ricorrenti hanno rappresentato che nel Maggio del 2022, e solamente a seguito del ricorso
giudiziario proposto, il ha effettuato i pagamenti dovuti, offrendo una somma che le CP_1
Ricorrenti hanno accettato perché ritenuta integralmente satisfattiva in relazione alle istanze di
pagamento che avevano formulato con l'instaurazione del presente giudizio.
Residua, invece, contrasto tra le parti in ordine alla regolazione delle spese di lite.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata laddove non vi sia più
alcun dissenso tra le parti, non solo sulla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ma sull'intera lite (in tal senso tra le altre Cass. 11.4.95 n. 4151), ad eccezione della questione sull'incidenza dell'onere delle spese, ove vi sia domanda in tal senso.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non è infatti preclusa da contrasti in ordine all'incidenza delle spese processuali dovendo in tal caso il giudice del merito solo decidere secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale. Il giudice deve, pertanto, per il solo regolamento delle spese, conoscere anche il merito della domanda originaria, ricostruendo in via ipotetica la decisione che sarebbe stata emessa sull'oggetto della contesa, se la materia di questa non fosse venuta meno.
Ciò posto, quanto alle spese, tenuto conto, da una parte, della verosimile fondatezza della pretesa azionata dalle parti, avvalorata dal fatto che il convenuto ha in coso di causa provveduto a CP_1
liquidare gli importi richiesti una parte, e tenuto conto, dall'altra, del comportamento processuale della parte resistente che ha provveduto a liquidare d'ufficio ed in un'unica soluzione, la suddetta somma, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione in ragione di 1/2. Quelle residue invece vanno poste a carico del , soccombente virtuale. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna il in persona del Controparte_1
al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,00 oltre a spese CP_2
generali IVA e Cpa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
Enna, 11.02.2025.
IL G.L.