Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2988/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2988/2024, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato in [...], il Parte_1 C.F._1
12.11.1989, con l'Avv. Antonella Zocco
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Antonella Zocco
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 19.3.2025.
Condizioni congiunte: “a) i coniugi vivranno separati senza interferire nelle rispettive vite private ed obbligandosi al reciproco rispetto;
b) la figlia viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la madre, la quale continuerà a vivere nell'alloggio in
1
ore 9 quando la andrà a prendere dalla mamma fino alle ore 21.00 della domenica, quando la accompagnerà presso la madre (nella settimana in cui il Sig. lavora al pomeriggi); mentre Pt_1 nelle settimane in cui il papà lavora al mattino, prenderà il venerdì dall'uscita da scuola e la Per_1
riporterà a scuola il lunedì mattina, tranne per un weekend al mese in cui la prenderà la domenica mattina presso la casa della mamma (orario da concordare fra i genitori), con cena e pernottamento, fino al lunedì mattina riportandola a scuola;
Durante la settimana, quando il Sig.
lavorerà nel turno del mattino, trascorrerà con il padre, in accordo fra i coniugi, Pt_1 Per_1
anche giornate infrasettimanali, senza pernottamento presso la residenza del padre, nella seguente modalità: nelle giornate del martedì e mercoledì con cena presso il papà, mentre negli altri giorni, quando il papà lavora al mattino, lo stesso andrà a prendere la bambina all'asilo, riaccompagnandola prima di cena presso la casa della mamma;
invece nelle settimane in cui lavora al pomeriggio, il padre vedrà nel weekend;
trascorrerà le vacanze natalizie (dal Per_1 Per_1
25 al 30 Dicembre con un genitore, il 24 di Dicembre e poi dal Capodanno fino all'epifania con l'altro) e le vacanze pasquali (il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo) ad anni alterni o con la madre o col padre;
con intesa che se trascorrerà il Natale con il padre dovrà trascorrere la Pasqua con la madre e/o viceversa;
inoltre, trascorrerà le vacanze estive per un periodo anche non consecutivo di almeno 15 (quindici) giorni con il padre, che la potrà condurre in qualsiasi luogo, previo accordo con la madre;
Lo schema riportato ai punti che precedono potrà subire cambiamenti in base alle esigenze lavorative dei genitori, che dovranno accordarsi con congruo preavviso, in base ai rispettivi orari di lavoro, onde consentire i rapporti con la figlia con tempi e modalità equilibrate e nel rispetto di entrambi;
Entrambi i genitori possono condurre la figlia all'estero, solo per motivi ludici e turistici, previo consenso dell'altro genitore, da esprimere comunque almeno 30 giorni prima della data prevista per la partenza, per consentire l'adeguata organizzazione. L'omessa tempestiva comunicazione, di assenso o diniego, viene ritenuta come adesione al viaggio, fermo comunque il motivo turistico o di svago. c) Il Sig. verserà a Pt_1 titolo di mantenimento indiretto per la figlia la somma di € 200,00 mensili, comma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
Il Sig. si impegna a corrispondere, Pt_1
in favore della figlia, il 50% delle spese scolastiche, mediche, sportive, ricreative e straordinarie
(come da protocollo del Tribunale di Alessandria) espressamente concordate tra i coniugi che si renderanno necessarie per l'educazione e la salute della stessa. Resta inteso che il padre si impegna a corrispondere le suddette somme sino a che la figlia non avrà raggiunto una sua autonomia economica. d) l'A.U.U. verrà percepito per intero dalla signora;
e) Tutte le CP_1
2 decisioni inerenti la vita e l'educazione della figlia dovranno essere prese concordemente fra i coniugi: qualora ciò dovesse risultare impossibile per qualsiasi ragione, sarà il genitore che in quel momento ne avrà l'affidamento a decidere, ovviamente valutando sempre il preminente interesse della figlia;
f) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione e, invece, separatamente per quelle ordinarie della vita quotidiana, che potranno essere demandate al genitore con cui si troverà la figlia al momento.
Entrambi i genitori, resi edotti in relazione al principio di bigenitorialità e riconoscendo il supremo interesse della figlia, si impegnano mantenere un rapporto stabile ed equilibrato con ambedue le figure genitoriali e a non ostacolare il corretto e funzionale svolgimento del ruolo dell'altro genitore, dando preliminarmente atto del fatto che riconoscono reciprocamente la bontà dell'impegno educativo e di crescita fin qui svolto dall'altro genitore;
g) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
h) i coniugi dichiarano altresì di aver definito prima d'ora ogni altro rapporto economico - patrimoniale tra gli stessi esistente;
i) i coniugi si scambiano reciproco assenso al rilascio del passaporto”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 13.12.2024, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'udienza del 25.3.2025, il Sig. ha dichiarato: “vivo a San Parte_1
Salvatore Monferrato, via Sant'Antonio, n. 27, sono in affitto, pago Euro 300,00 mensili. Non sono proprietario di case, né terreni. Sono operaio presso IPS di Spinetta Marengo, con contratto a tempo determinato, fino al 30.6.2025, con retribuzione per circa Euro 1.700,00 netti mensili. Non ho altri redditi. Non ho investimenti, titoli o altri valori. Ho un solo conto corrente, con circa Euro 600,00. Non ci sono mai stati problemi di violenza. la vedo già Per_1 circa come abbiamo concordato”. Per converso, la Sig.ra ha dichiarato: Controparte_1
“vivo a Cabanette, strada Acqui, n. 16/R. La casa è mia, ma pago il mutuo, per Euro 300,00 mensili. Non ho altri immobili di mia proprietà. Sono assistente amministrativo a scuola, con contratto a tempo determinato, fino al 30.6.2025, con retribuzione di circa Euro 1.100,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Non ho investimenti, titoli o altri valori. Ho un solo conto corrente, con circa Euro 1.000,00. Non ci sono mai stati problemi di violenza. la vede Per_1 già circa come abbiamo concordato”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la
3 prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e Parte_1 [...]
, i quali hanno celebrato matrimonio, ad Alessandria, il 5.2.2022; CP_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “a) i coniugi vivranno separati senza interferire nelle rispettive vite private ed obbligandosi al reciproco rispetto;
b) la figlia viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la madre, la quale continuerà a vivere nell'alloggio in Alessandria, Strada
Acqui 16/R Cabanette con diritto per il padre di tenere la figlia con le seguenti modalità: il
Sig. trascorrerà con la figlia tre fine settimana al mese, dal sabato mattina alle ore 9 Pt_1
quando la andrà a prendere dalla mamma fino alle ore 21.00 della domenica, quando la accompagnerà presso la madre (nella settimana in cui il Sig. lavora al pomeriggi); Pt_1 mentre nelle settimane in cui il papà lavora al mattino, prenderà il venerdì dall'uscita Per_1
da scuola e la riporterà a scuola il lunedì mattina, tranne per un weekend al mese in cui la prenderà la domenica mattina presso la casa della mamma (orario da concordare fra i genitori), con cena e pernottamento, fino al lunedì mattina riportandola a scuola;
Durante la settimana, quando il Sig. lavorerà nel turno del mattino, trascorrerà con il Pt_1 Per_1
padre, in accordo fra i coniugi, anche giornate infrasettimanali, senza pernottamento presso la residenza del padre, nella seguente modalità: nelle giornate del martedì e mercoledì con cena presso il papà, mentre negli altri giorni, quando il papà lavora al mattino, lo stesso
4 andrà a prendere la bambina all'asilo, riaccompagnandola prima di cena presso la casa della mamma;
invece nelle settimane in cui lavora al pomeriggio, il padre vedrà nel Per_1
weekend; trascorrerà le vacanze natalizie (dal 25 al 30 Dicembre con un genitore, il 24 Per_1 di Dicembre e poi dal Capodanno fino all'epifania con l'altro) e le vacanze pasquali (il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo) ad anni alterni o con la madre o col padre;
con intesa che se trascorrerà il Natale con il padre dovrà trascorrere la Pasqua con la madre e/o viceversa;
inoltre, trascorrerà le vacanze estive per un periodo anche non consecutivo di almeno 15 (quindici) giorni con il padre, che la potrà condurre in qualsiasi luogo, previo accordo con la madre;
Lo schema riportato ai punti che precedono potrà subire cambiamenti in base alle esigenze lavorative dei genitori, che dovranno accordarsi con congruo preavviso, in base ai rispettivi orari di lavoro, onde consentire i rapporti con la figlia con tempi e modalità equilibrate e nel rispetto di entrambi;
Entrambi i genitori possono condurre la figlia all'estero, solo per motivi ludici e turistici, previo consenso dell'altro genitore, da esprimere comunque almeno 30 giorni prima della data prevista per la partenza, per consentire l'adeguata organizzazione. L'omessa tempestiva comunicazione, di assenso o diniego, viene ritenuta come adesione al viaggio, fermo comunque il motivo turistico o di svago. c) Il Sig.
verserà a titolo di mantenimento indiretto per la figlia la somma di € 200,00 mensili, Pt_1
comma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
Il Sig. Pt_1
si impegna a corrispondere, in favore della figlia, il 50% delle spese scolastiche, mediche, sportive, ricreative e straordinarie (come da protocollo del Tribunale di Alessandria) espressamente concordate tra i coniugi che si renderanno necessarie per l'educazione e la salute della stessa. Resta inteso che il padre si impegna a corrispondere le suddette somme sino a che la figlia non avrà raggiunto una sua autonomia economica. d) l'A.U.U. verrà percepito per intero dalla signora;
e) Tutte le decisioni inerenti la vita e CP_1
l'educazione della figlia dovranno essere prese concordemente fra i coniugi: qualora ciò dovesse risultare impossibile per qualsiasi ragione, sarà il genitore che in quel momento ne avrà l'affidamento a decidere, ovviamente valutando sempre il preminente interesse della figlia;
f) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione e, invece, separatamente per quelle ordinarie della vita quotidiana, che potranno essere demandate al genitore con cui si troverà la figlia al momento. Entrambi i genitori, resi edotti in relazione al principio di bigenitorialità e riconoscendo il supremo interesse della figlia, si impegnano mantenere un rapporto stabile ed equilibrato con ambedue le figure genitoriali e a non ostacolare il corretto e funzionale svolgimento del ruolo dell'altro genitore, dando preliminarmente atto del fatto che
5 riconoscono reciprocamente la bontà dell'impegno educativo e di crescita fin qui svolto dall'altro genitore;
g) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro; h) i coniugi dichiarano altresì di aver definito prima d'ora ogni altro rapporto economico - patrimoniale tra gli stessi esistente;
i) i coniugi si scambiano reciproco assenso al rilascio del passaporto”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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