TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI Causa n. 5315/2018 R.G.
Verbale di constatazione esito udienza mediante trattazione scritta
Il giorno 24.01.2025 il Giudice Onorario designato avv. Tonia ROSSI
premesso che è stata disposta la celebrazione dell'udienza nella forma della trattazione scritta;
preso atto che le parti costituite, entro il termine all'uopo assegnato, hanno depositato note scritte;
verificata la regolarità del contraddittorio;
preso atto che sono già state depositate note conclusive autorizzate;
pronunzia sentenza ex art. art.281 sexies cpc., dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.5315/2018 fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. C. Lo Martire Parte_1
opponente
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. C. Tarricone opposta
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc.
1 Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014).
Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
Il presente giudizio trae origine dall'ingiunzione di pagamento n.1294/2018 emessa su ricorso di nei confronti dell'odierna opponente - in Controparte_1 favore della quale aveva concesso un finanziamento c.d. revolving ed CP_1 un finanziamento personale - per € 45716,64 oltre interessi e spese.
In premessa, giova osservare che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. un, 13 gennaio 2022, n. 927).
In particolare, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Quanto poi al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore (sostanziale, nel senso su indicato) la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o
2 dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò posto, nel caso di specie, parte opposta ha provato l'esistenza del rapporto dedotto in monitorio, non potendosi richiedere ad essa di fornire la prova (negativa) dell'inadempimento di controparte, avendo prodotto, anche nella presente fase di opposizione, i contratti di finanziamento ed i relativi atti di cessione del credito.
Va infatti considerato che, traendo origine il credito azionato monitoriamente, non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la banca non aveva alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione neanche l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all' onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie, quanto all' obbligo di restituzione derivante dall'accertata erogazione di un prestito) per l'adempimento -che hanno come elemento comune il mancato adempimento- deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell' obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Gravava dunque sull'opponente l' onere di provare le circostanze modificative o estintive dell' altrui diritto, prova che non ha fornito.
L'opponente, tra l'altro, non ha contestato la sussistenza del rapporto posto alla base della domanda monitoria e non ha fornito alcun valido supporto probatorio dell'infondatezza della pretesa dell'opposta, limitandosi a dedurre generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione o da riscontro, così non adempiendo all'onere probatorio su di esso gravante.
In disparte la considerazione che parte opponente non ha specificato in modo puntuale i tassi in concreto applicati dalla banca e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia, con le relative percentuali lamentando genericamente la contabilizzazione di interessi unilateralmente determinati in misura enormemente più esosa dai saggi contrattualmente convenuti, va precisato, dissentendo questo Giudice dalle considerazioni del ctu sul contratto di
3 finanziamento revolving n.29970091102902, che la giurisprudenza è ormai pacificamente orientata nel senso della legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese (il quale postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell' ultima rata) in quanto esso non comporta l' applicazione di interessi anatocistici poiché gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti e pertanto risulta più rispettoso del principio di cui all' art.1194 c.c." (sussistendo l'anatocismo solo quando gli interessi vadano a costituire la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi) e non ha alcuna rilevanza ai fini dell' usura.
Per tali motivi si ritiene corretto il saldo richiesto dall'opposta per il prefato contratto c.d. revolving pari ad € 3647,86, non avendo il ctu riscontrando comunque la violazione della disciplina antiusura.
Quanto invece al contratto di finanziamento personale n. 20070091102915 vanno invece richiamate le conclusioni cui è giunto il consulente che ha svolto il suo incarico avvalendosi della documentazione in atti, e ha evidenziato che l'opposta ha indicato un TAEG difforme da quello realmente applicato, non riscontrando comunque la violazione della disciplina antiusura.
Il ctu ha quindi rideterminato il saldo a debito della opponente in complessivi € 35691,71, evidenziando anche versamenti in conto capitale per €2185,58 e versamenti in conto interessi per €1679,22.
All' esito di tale accertamento, l'ausiliario ha pertanto potuto quantificare il credito della opposta in €40923,09.
Tuttavia, non condividendo, come sopra riferito, le conclusioni del ctu sul contratto c.d.revoling e il finanziamento c.d. alla francese, ritiene il Giudicante che il saldo a debito dell'opponente sia pari a complessivi € 41825,95.
Tanto determina una riquantificazione del credito della banca con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo (emesso per il superiore importo di €45716,64, oltre interessi).
Sulla somma di €41825,95 devono essere calcolati gli interessi a far data dalla domanda.
In ragione del parziale accoglimento della opposizione proposta, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
Le spese di c.t.u. sono invece poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura di un mezzo per ciascuna di esse.
P.Q.M.
4 visto l'art 281 sexies cpc, il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l' effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1294/2018 emesso da questo Tribunale;
- ridetermina il credito di Findomestic Banca Ifis spa, condannando l'opponente al pagamento in suo favore della somma di €41825,95, Parte_2 oltre interessi a decorrere dalla domanda;
- spese di lite compensate;
- pone le spese della ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura della metà per ciascuna di esse.
Brindisi,24/01/2025
Il Giudice Onorario avv.Tonia Rossi
5
Verbale di constatazione esito udienza mediante trattazione scritta
Il giorno 24.01.2025 il Giudice Onorario designato avv. Tonia ROSSI
premesso che è stata disposta la celebrazione dell'udienza nella forma della trattazione scritta;
preso atto che le parti costituite, entro il termine all'uopo assegnato, hanno depositato note scritte;
verificata la regolarità del contraddittorio;
preso atto che sono già state depositate note conclusive autorizzate;
pronunzia sentenza ex art. art.281 sexies cpc., dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.5315/2018 fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. C. Lo Martire Parte_1
opponente
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. C. Tarricone opposta
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc.
1 Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014).
Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
Il presente giudizio trae origine dall'ingiunzione di pagamento n.1294/2018 emessa su ricorso di nei confronti dell'odierna opponente - in Controparte_1 favore della quale aveva concesso un finanziamento c.d. revolving ed CP_1 un finanziamento personale - per € 45716,64 oltre interessi e spese.
In premessa, giova osservare che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. un, 13 gennaio 2022, n. 927).
In particolare, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Quanto poi al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore (sostanziale, nel senso su indicato) la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o
2 dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò posto, nel caso di specie, parte opposta ha provato l'esistenza del rapporto dedotto in monitorio, non potendosi richiedere ad essa di fornire la prova (negativa) dell'inadempimento di controparte, avendo prodotto, anche nella presente fase di opposizione, i contratti di finanziamento ed i relativi atti di cessione del credito.
Va infatti considerato che, traendo origine il credito azionato monitoriamente, non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la banca non aveva alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione neanche l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all' onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie, quanto all' obbligo di restituzione derivante dall'accertata erogazione di un prestito) per l'adempimento -che hanno come elemento comune il mancato adempimento- deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell' obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Gravava dunque sull'opponente l' onere di provare le circostanze modificative o estintive dell' altrui diritto, prova che non ha fornito.
L'opponente, tra l'altro, non ha contestato la sussistenza del rapporto posto alla base della domanda monitoria e non ha fornito alcun valido supporto probatorio dell'infondatezza della pretesa dell'opposta, limitandosi a dedurre generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione o da riscontro, così non adempiendo all'onere probatorio su di esso gravante.
In disparte la considerazione che parte opponente non ha specificato in modo puntuale i tassi in concreto applicati dalla banca e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia, con le relative percentuali lamentando genericamente la contabilizzazione di interessi unilateralmente determinati in misura enormemente più esosa dai saggi contrattualmente convenuti, va precisato, dissentendo questo Giudice dalle considerazioni del ctu sul contratto di
3 finanziamento revolving n.29970091102902, che la giurisprudenza è ormai pacificamente orientata nel senso della legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese (il quale postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell' ultima rata) in quanto esso non comporta l' applicazione di interessi anatocistici poiché gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti e pertanto risulta più rispettoso del principio di cui all' art.1194 c.c." (sussistendo l'anatocismo solo quando gli interessi vadano a costituire la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi) e non ha alcuna rilevanza ai fini dell' usura.
Per tali motivi si ritiene corretto il saldo richiesto dall'opposta per il prefato contratto c.d. revolving pari ad € 3647,86, non avendo il ctu riscontrando comunque la violazione della disciplina antiusura.
Quanto invece al contratto di finanziamento personale n. 20070091102915 vanno invece richiamate le conclusioni cui è giunto il consulente che ha svolto il suo incarico avvalendosi della documentazione in atti, e ha evidenziato che l'opposta ha indicato un TAEG difforme da quello realmente applicato, non riscontrando comunque la violazione della disciplina antiusura.
Il ctu ha quindi rideterminato il saldo a debito della opponente in complessivi € 35691,71, evidenziando anche versamenti in conto capitale per €2185,58 e versamenti in conto interessi per €1679,22.
All' esito di tale accertamento, l'ausiliario ha pertanto potuto quantificare il credito della opposta in €40923,09.
Tuttavia, non condividendo, come sopra riferito, le conclusioni del ctu sul contratto c.d.revoling e il finanziamento c.d. alla francese, ritiene il Giudicante che il saldo a debito dell'opponente sia pari a complessivi € 41825,95.
Tanto determina una riquantificazione del credito della banca con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo (emesso per il superiore importo di €45716,64, oltre interessi).
Sulla somma di €41825,95 devono essere calcolati gli interessi a far data dalla domanda.
In ragione del parziale accoglimento della opposizione proposta, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
Le spese di c.t.u. sono invece poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura di un mezzo per ciascuna di esse.
P.Q.M.
4 visto l'art 281 sexies cpc, il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l' effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1294/2018 emesso da questo Tribunale;
- ridetermina il credito di Findomestic Banca Ifis spa, condannando l'opponente al pagamento in suo favore della somma di €41825,95, Parte_2 oltre interessi a decorrere dalla domanda;
- spese di lite compensate;
- pone le spese della ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura della metà per ciascuna di esse.
Brindisi,24/01/2025
Il Giudice Onorario avv.Tonia Rossi
5