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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/07/2025, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7384 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto
“Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)”
TRA P.Iva in persona del suo legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2
C.F. , Parte_3 C.F._1
e . Parte_4 C.F._2 Parte_5
, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Nicola C.F._3 unitamente al quale elettivamente domicilino in Roccadaspide (SA) al Viale degli Ulivi n.6; Opponenti E P.Iva in persona Controparte_1 P.IVA_3 tica d di Persona_1
del 17.04.2023 (Rep. N. 42423, Racc. N. 21712), rappresentata ta CP_1 procura in atti, dall'Avv. Girolamo Barbato, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Luigi Cacciatore n. 21; Opposto Nonché C.F. e per essa la sua mandataria Controparte_2 P.IVA_4
ura speciale rilasciata in data Controparte_3 P.IVA_5 cata p dott.ssa , Notaio in Milano, Persona_2 rep. n. 3633, racc. n. 1224 –, in persona della pro in forza di procura speciale rilasciata in data 10 ottobre 2023 ed autenticata per atto a rogito dott. Per_3
, Notaio in Bergamo, rep. n. 16593 – racc. n. 12773, rappresentata e di
[...] in atti, in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati Andrea Fioretti, Tiziana Allievi e Gaetano Renda, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Milano alla Via Larga n. 19; Terzo interveniente
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato il 9.10.2023, parte attorea si opponeva all'atto di precetto del 28.09.2023, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 264.554,12, comprensiva di capitale, interessi e spese, in forza di contratto di mutuo fondiario ex art 38 e ss. D.lgs. n. 385/93, stipulato in data 26.07.2007, con rogito dell'Avv. 1 Luigi Capobianco, notaio in Altavilla Silentina (SA), registrato con repertorio n. 18324 e racc. n. 5739. In dettaglio, gli opponenti - ossia il debitore in via principale ed i fideiussori dell'operazione di mutuo - convenivano in giudizio l'istituto bancario articolando plurimi profili di doglianza relativi all'an dell'esecuzione intentata. In via preliminare, lamentavano l'invalidità del contratto di mutuo in quanto privo della determinazione espressa di interessi ultralegali praticati, per cui invocavano l'applicazione degli artt. 117 comma 7 lett. a) e 125 TUB. Assumevano, poi, che l'istituto di credito avesse applicato indebitamente il regime di capitalizzazione composto con conseguente violazione dell'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo. Ancora, veniva articolata domanda riconvenzionale da parte del debitore in via principale, che esponeva di aver Parte_1 intrattenuto con la controparte rapporto di conto corr o con n. 6594 presso la filiale della sita in Capaccio, poi trasmigrato nel rapporto n. 5042 presso la sede CP_1 di Agropoli, avverso il quale aveva spiegato giudizio di accertamento del quantum debeatur iscritto presso l'Intestato Tribunale con R.G. n. 1511/2021, ma precisava che, in tal sede, procedeva a spiegare domanda limitatamente alla ripetizione dell'indebito essendo state computate nel rapporto intrattenuto tra le parti somme non dovute. Gli opponenti rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: -in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, per i gravi motivi esposti in premessa ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; - In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità e la conseguente inefficacia, seppure parziale, dell'atto di precetto notificato in data 28.09.2023, in quanto fondato su uno schema di calcolo errato, facente applicazione di prassi illegittime non oggetto di negoziazione, e per l'effetto dichiarare che la banca non ha Controparte_1 diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno dell'opponente ché non applicabile nella fattispecie per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 28.09.2023; - in conseguenza dell'accertata illegittimità di applicazioni non negoziate e/o nulle, condannare, in via riconvenzionale, la convenuta alla restituzione nei confronti CP_1 di tutti gli odierni attori, della somma di euro 121.82 o la diversa accertanda somma, quale rideterminazione del contratto di mutuo fondiario impugnato e, a favore della in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., della somma di euro 490.742,04, o la somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta, in caso di esubero delle somme versate rispetto al quantum debeatur, operando il ricalcolo e la rideterminazione dell'intero rapporto di conto corrente 6594 (filiale di Capaccio) poi trasmigrato in 5042 (fliale di Agropoli), dalla sottoscrizione fino alla recente chiusura, ovvero in subordine condannare la CP_1 al pagamento di tali somme risultanti quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore di questi procuratori antistatari che, difatti, dichiarano di averle anticipate.”.
1.1 Con propria memoria, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, replicava ai singoli profili di contestazione formulati dalla parte opponente. Preliminarmente, si soffermava sulle censure afferenti al TAEG in concreto praticato, evidenziando come l'eccessività della somma richiesta in precetto non travolgesse l'atto per intero e come l'eventuale scostamento registrato non risultasse significativo. Nel merito, sosteneva che non vi fosse alcun superamento del tasso soglia in riferimento agli interessi domandati e deduceva la piena legittimità del piano di ammortamento alla francese praticato. Con riguardo alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, ne deduceva l'inammissibilità in quanto del tutto sovrapponibile
2 alle doglianze già articolate nel giudizio anteriormente instaurato tra le parti, con evidente violazione del ne bis in idem. In via ulteriore, ribadiva che la domanda di ripetizione dell'indebito fosse inammissibile anche a causa della sopravvenuta prescrizione della relativa azione. In conclusione, domandava all'adito giudicante di “1) Rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in assenza di ogni presupposto;
2) Rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto e diritto;
3) Rigettare, altresì, le domande riconvenzionali ex adverso formulate perché inammissibili, prima ancora che infondate in fatto e diritto. Con vittoria in ogni caso di spese e competenze di giudizio”. 1.2 Si costituiva altresì la e per essa la sua mandataria Controparte_2 [...]
che compariva esponendo di aver acquistato pro-soluto il credito CP_3 ente vantato dalla con atto del Controparte_1
7.11.2024, in forza di un'opera li effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 153 del 31.12.2024. Dichiarava di aderire alle conclusioni della parte cedente e chiedeva di essere tenuta indenne da eventuali domande risarcitorie articolare dalla parte attorea.
1.3 Delibata e sommariamente rigettata l'istanza di sospensione del titolo esecutivo in sede di verifiche preliminari, con provvedimento del 22.01.2024; il giudizio veniva istruito con perizia tecnico-contabile e trattenuto a sentenza all'udienza di rimessione in decisione celebrata in data 2.07.2025.
2. Le domande avanzate dalla parte opponente risultano solo parzialmente fondate per le ragioni di seguito esposte. L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico. Va, in apertura, puntualizzato che il trasferimento del credito in corso di causa determina la successione a titolo particolare dell'avente causa nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del dante causa, in qualità di sostituto processuale dell'avente causa, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso delle parti (Cass. n. 22424/2009). Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., infatti, la successione a titolo particolare nella titolarità del diritto controverso ha un'incidenza specifica sullo svolgimento del processo solo se avviene mortis causa, determinando l'evento l'interruzione del processo che può proseguire solo nei confronti del successore, previa riassunzione. Diversamente avviene nell'ipotesi di successione a titolo particolare per atto inter vivos, come nel caso di cessione nel credito, in cui la vicenda successoria non impedisce lo svolgimento del processo tra le parti originarie. Nell'ipotesi specifica in cui la cessione avvenga nel corso del processo per l'esecuzione, il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o particolare. La sentenza che definisce il presente giudizio è pronunciata anche nei confronti delle parti intervenute e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c. (“Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla
3 mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa”, cfr. Cass. civ., 19/04/2023, n. 10442). Nella specie, giova richiamare la posizione di quale cessionaria Controparte_2 dell'istituto di credito sulla scorta di operazione di cessione di credito in blocco pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte seconda n. 153 del 31.12.2024. L'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione può ritenersi sufficientemente certa alla luce del tenore dell'avviso e della documentazione complessivamente depositata dalla parte. Infatti, dal carteggio versato in atti (segnatamente GU Parte Seconda n.153 del 31.12.2024), emerge che la (acquistava pro-soluto, ai sensi della Controparte_2
L.130/1999 e dell'art. 58 del D.lgs. n.385 del 1° settembre 1993) un portafoglio di crediti vantati da recante “crediti, per capitale, interessi e spese (i "Crediti Controparte_1
Ceduti"), cl (come definita nel Contratto), "a sofferenza" ai sensi delle Circolari della Banca d'Italia n. 139/1991 e 272/2008 (Matrice dei Conti), e specificatamente individuati nel sopra menzionato Contratto, come risultanti da apposita lista pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sul sito internet del Cessionario” (i.e. sito internet www.krukinvestimenti.it). La documentazione prodotta in atti risulta, invero, idonea a fornire prova del negozio traslativo e della sussistenza della legittimazione attiva in capo all'odierna interveniente. 3. Venendo al merito dell'opposizione, il primo motivo di censura sollevato dagli attori riguarda la determinazione degli interessi resa dalla precettante, asseritamente computati in mancanza di convenzione scritta, per cui viene lamentata anche l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali praticate, risultando, altresì, dubbio il regime finanziario adoperato. In dettaglio, gli opponenti invocano a proprio favore l'applicazione della tutela consumeristica, con rideterminazione del piano di ammortamento in applicazione del tasso sostitutivo “BOT” di cui al combinato disposto degli artt. 117 comma 7 lett a) e 125 TUB, sostenendo che le pattuizioni relative alle percentuali di interesse dovuti siano nulle perché non rese per iscritto, oltreché rappresentative di interessi determinati in misura ultralegale e, dunque, violative della L. 108/1996. Tali motivi di censura vanno scandagliati in ordine sistematico.
3.1 Con riguardo al profilo afferente alla nullità delle clausole determinative degli interessi, va rilevato che, oltre ad essere del tutto generica, risulta infondata, atteso che dall'analisi del contratto sottoscritto, emerge come siano state puntualmente e chiaramente pattuite dalle parti le condizioni economiche ed enucleati i tassi di interessi applicati nel corso del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Segnatamente, è espressamente indicato che il mutuo veniva contratto per una sorte capitale di euro 1.000.000,00 e doveva restituirsi in n. 30 rate semestrali, comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso nominale annuo del 4,50%, e che le rate erano soggette a variabilità per l'intera durata del mutuo a partire dalla prima rata di ammortamento, con aggiunta a una componente fissa dell'1,5%, una componente variabile arrotondato allo 0,005 più vicino corrispondente a EURIBOR 6 mesi tasso 360 rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano Sole 24 ore” o da altro quotidiano equipollente, il
4 quarto giorno lavorativo antecedente il primo gennaio per la rata scadente il 1° luglio immediatamente successivo e rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo luglio per la rata scadente il 1° gennaio immediatamente successivo. Inoltre, veniva riportato il tasso di mora stabilito nella misura del 2,57% e, poi, individuato l'indicatore sintetico di costo (ISC) relativo al contratto di mutuo pari al 5,82%. Ebbene, i parametri relativi alle modalità di ammortamento sono nella fattispecie ben rintracciabili all'interno delle disposizioni contrattuali e, di conseguenza, sono tali da non potersi ritenere l'indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo da un punto di vista matematico-finanziario, poiché sufficientemente indicati per capirne il funzionamento generale. Per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 c.c.; mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti. Inoltre, se le clausole, che dovrebbero consentire di determinare il piano di rimborso di un prestito, non consentono un'univoca applicazione, richiedono la necessità di una scelta tra più alternative possibili, il piano di rimborso risulterà indeterminato. Infatti, dalle clausole contrattuali dovrebbe essere possibile ex ante ricostruire in modo preciso un univoco piano di ammortamento. 3.2 Per altro verso la doglianza è infondata laddove l'attore denunzi un fenomeno di capitalizzazione degli interessi. In proposito, sono dirimenti gli esiti della pronuncia delle Sezioni Unite, cfr. Cass SU 15130/2024 del 29.05.2024, con la quale è stato chiarito che
“l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Per tale via, la Suprema Corte ha puntualizzato che “in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato” ed è pertanto giunta ad affermare come “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
5 Pertanto, gli elementi sopra detti sono sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari alla estinzione del mutuo, sicché si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse e l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto: la pretesa esposta in precetto non risulta affetta da nullità per violazione della disciplina recante obblighi di pubblicità ed informazione. Ancora, può osservarsi come fatto da condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Padova, 07/05/2024) che, laddove sia previsto un ammortamento alla francese “Ora, è stato effettivamente osservato in dottrina che il conteggio dell'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal mutuatario e la loro suddivisione nelle molteplici rate di cui si compone il piano di ammortamento determina il pagamento degli interessi in un momento anteriore rispetto al rimborso del (la quota di) capitale che li ha generati: il fatto che le rate iniziali siano composte più da interessi che da capitale evidenzia che il mutuatario, pagando la singola rata, sta pagando gli interessi relativi ad una quota di capitale che ancora non è "entrato" in quella stessa rata”. Con particolare riguardo al mutuo con piano di ammortamento alla francese a tasso variabile, gli enunciati principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto variabile sia ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, “dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”. Ciò non determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382). In altri termini, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento cd alla francese non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Tale sistema di calcolo non risulta giocoforza in contrasto con la vigente normativa, atteso che gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. Trib. Roma 13.4.2017 n. 7495; nello stesso senso, Trib. Milano 26.10.2017 n. 10832). Sennonché, se anche si segue quell'orientamento che qualifica detto fenomeno del pagamento anticipato quale "interesse composto", il Tribunale non condivide la tesi per cui detto meccanismo violerebbe il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. La questione è, piuttosto, se detto meccanismo pattizio, che certamente rallenta il rimborso del capitale, ma non nasconde la produzione di interessi ad opera di interessi, violi o meno l'art. 1283 c.c. 6 Ritiene il Tribunale che la violazione invocata non ricorra. L'art. 1283 c.c. stabilisce il divieto per gli interessi di produrre (ulteriori) interessi, salvo due eccezioni, una delle quali illumina l'interpretazione della norma: salvo che la produzione di interessi non sia pattuita dopo la scadenza degli interessi medesimi (che siano dovuti almeno per sei mesi) – e salvo che non ricorra domanda giudiziale. Cosicché, non può affermarsi che il Legislatore impedisca in modo assoluto agli interessi di produrre ulteriori interessi, perché già il fatto che la stessa norma contempli due eccezioni implica la natura non assoluta del divieto. Piuttosto, confrontando la fattispecie derogatoria ed ammissiva con la fattispecie vietata, emerge che il criterio scriminante è il fattore temporale: cioè, è lecito pattuire che gli interessi producano interessi quando ciò è deciso dopo la loro scadenza, mentre non è lecita la pattuizione anteriore. La ragione della distinzione è intuitiva: il Legislatore protegge il soggetto finanziato da una pattuizione "alla cieca", della quale – proprio in quanto concordata in anticipo – non sia in grado di cogliere le conseguenze economiche, giacché non può sapere in anticipo se non sarà in grado di pagare le rate alla loro scadenza. Ma se è vera la premessa, se quindi la ratio del divieto dell'art. 1283 c.c. va individuata non nell'esigenza di proteggere il debitore da un particolare meccanismo finanziario di rimborso del debito anche se più gravoso rispetto ad altri, quanto nell'esigenza di proteggerlo da una pattuizione idonea a produrre una crescita del debito per interessi senza limiti e fuori controllo (perché connessa al fattore tempo con riferimento all'incapacità di rimborso, che non è prevedibile quanto durerà), in quella norma non può rintracciarsi anche il divieto al debito per interesse composto come ricostruito sulla base del piano di ammortamento alla francese, che - si ribadisce - non contempla il maturare di interessi su interessi. In questo meccanismo finanziario, infatti, non si verifica una crescita indefinita del debito per interessi, giacché l'ammontare degli interessi è conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate (l'unica variabile riposa sulla variabilità del tasso debitorio eventualmente concordato in luogo del tasso fisso): manca, quindi, nella fattispecie in esame l'effetto (brutta) sorpresa, da cui l'art. 1283 c.c. intende proteggere il mutuatario. Cosicché, la composizione delle rate come ricostruita implica effettivamente che, restituendo meno capitale come porzione di ciascuna rata, la sommatoria degli interessi che vengono restituiti nel tempo di ammortamento risulta superiore rispetto alla sommatoria degli interessi che verrebbero restituiti nel medesimo intervallo temporale se tutte le prime rate fossero integralmente imputate alla restituzione del capitale, giacché la restituzione del capitale avverrebbe in un intervallo temporale inferiore e quindi le ultime rate avrebbero ad oggetto esclusivamente la restituzione degli interessi: ma il meccanismo appena esposto non appartiene a nessuna modalità di restituzione rateale di un finanziamento, ed in particolare è espressamente escluso dal contratto in esame che – si ribadisce – espressamente e legittimamente contempla la composizione della singola rata di interessi e capitale. Infine, il fatto che l'ammontare degli interessi sia conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate esclude altresì che ci si trovi in presenza di una pattuizione generica: o, quanto meno, non più generica di qualsiasi previsione di interesse ancorata ad un parametro variabile.
7 Giuste le verifiche econometriche e gli approdi giurisprudenziali, l'aver pattuito una rata con quote di capitali decrescenti, anche in assenza di allegazione del piano di ammortamento al contratto, rende necessario l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese che per il calcolo degli interessi non usa una formula attuariale composta, mentre la usa per il calcolo del capitale residuo. Ciò, tuttavia, non produce un effetto anatocistico in quanto la quantità 1+i viene eliminata dal capitale residuo e quindi la quota di interessi non entra a far parte della nuova base imponibile ma serve per la riduzione della stessa. Ne discende che l'applicazione di un regime di computo degli interessi di tipo composto, anziché semplice, non conduca ex se al fenomeno anatocistico né alla violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria per indeterminatezza dell'articolato contrattuale. 4. Le considerazioni appena svolte conducono a scandagliare le censure sviluppate dall'opponente in riferimento alla misura dei tassi di interesse concretamente computati dalla controparte, che, secondo la prospettazione di parte attorea, sarebbero usurari. Al riguardo, la scrivente ritiene necessario premettere che le allegazioni dell'attore sono rimaste del tutto generiche negli elementi di fatto posti a fondamento delle eccezioni di nullità. In base al principio sul riparto dell'onere della prova desumibile dall'art. 2697 c.c., colui che chiede l'accertamento e la rideterminazione del saldo preteso dalla banca previa espunzione delle singole poste illegittimamente computate ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante. La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione;
tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 30218 del 2017; Cass. n. 3130 del 2011; Cass. n. 3343 del 2001). Peraltro, pur volendo valutare gli esiti della disposta c.t.u. a firma del dott. , Persona_4
a seguito di qui richiamate valutazioni condivisibili in quanto immuni contraddizioni, si è acclarata l'assenza del superamento del tasso soglia circa il tasso di interesse individuato con riferimento agli importi indicati in precetto. In particolare, con provvedimento del 27.03.2024, venivano articolati i quesiti rivolti al professionista, al fine di accertare la coerenza delle somme richieste in precetto rispetto al titolo ed ai pregressi 8 pagamenti per i quali vi era prova in atti e l'eventuale usurarietà del tasso applicato, con conseguente quantificazione degli interessi leciti effettivamente dovuti e, infine, si richiedeva il confronto tra i piani di ammortamento allegati e il regime di capitalizzazione in concreto applicato, se di tipo semplice ovvero composto, con conseguente rideterminazione del dare e avere, dando applicazione al regime che non desse luogo al superamento del tasso soglia, ove rilevato. Quanto al quesito da ultimo menzionato (“c) Verifichi se i piani di ammortamento allegati al contratto di mutuo per cui è causa sono stati realizzati applicando la capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi convenzionali, oppure la capitalizzazione composta deli stessi interessi e se in questo secondo caso sia stato superato il tasso soglia usura vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, il tutto tenendo conto delle formule finanziarie applicabili secondo la Banca d'Italia e della Delibera Cicr 9 febbraio 2000. In caso di rilevato superamento del tasso soglia da parte degli interessi corrispettivi capitalizzati in maniera composta, riporti i mutui alla gratuità eliminando completamente gli interessi e in relazione al solo capitale quantifichi l'eventuale dare e avere tra le parti;
nel caso in cui non si verifichi l'ipotesi di cui al punto che precede, calcoli il rapporto dare e avere in base al piano di ammortamento in capitalizzazione semplice”), in via di premessa, giova osservare come lo stesso sia stato assegnato al nominato esperto in ragione del fatto che la questione concernente la legittimità della capitalizzazione composta per piani di ammortamento alla francese risultava ancora discussa in seno alla giurisprudenza di legittimità. Sulla questione, che, com'è noto veniva sollecitata in esito a un rinvio pregiudiziale promosso dall'Intestato Tribunale, si sono espresse di recente le Sezioni Unite, le quali hanno rilevato come in caso di mutuo con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" non si dia luogo, come peraltro già osservato sopra, ad un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici). Ma, il fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. Tale tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Questi intendimenti risultano pienamente condivisibili e applicabili anche alla fattispecie in esame, con la conseguenza che il richiamo alle risultanze tecniche dell'espletata consulenza può soffermarsi sui primi due quesiti formulati, essendo risultati, per come ci si appresta a chiarire, risolutivi per la questione controversa. Venendo, dunque, all'esame dell'elaborato peritale, in ordine al profilo afferente alla coerenza delle somme richieste con l'atto di precetto del 28.09.2023, è stato possibile acclarare che le rate non pagate erano quattro con scadenze rispettivamente: 01/07/2020, 01/01/2021, 01/07/2021 e 01/01/2022, essendovi un'incongruenza in merito alle date di scadenza delle rate e alla data di cristallizzazione del capitale residuo, per come prospettata in precetto da parte dell'istituto bancario. Il nominato esperto ha, in particolare, preso in considerazione la documentazione allegata dalle parti, procedendo ad esaminare le condizioni economiche espressamente pattuite dalle parti e verificare la congruità del piano di ammortamento alla francese sviluppato dalla Banca. Ha, quindi, accertato che la 9 parte debitrice aveva regolarmente pagato il dovuto fino alla rata scaduta in data 01.01.2020, mentre non ha potuto apprezzare, giacché non puntualmente allegate, le sospensioni asseritamente concesse dalla per il pagamento di due rate di mutuo. CP_1
È giunto, pertanto, a rideterminare il deb rico della società mutuataria come pari ad
€ 261.435,34 così dettagliato: semestralità scadute e non pagate dal 01/07/20 al 01/01/22, euro 171.524,05; capitale estinto al 02/01/2022, euro 89.371,29; compenso precetto, euro 540,00, a fronte della somma complessiva di € 264.554,12 intimata col precetto opposto. Al riguardo, va rimarcato come secondo condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, "l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che la intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provveder il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito della opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass 27032/14; 5515/2008; 2938/92), sicché, non è, comunque, sanzionabile con la nullità l'atto di precetto qualora intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, rimanendo l'intimazione valida per la somma effettivamente dovuta (v. Cass. Civ., sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938; Cass. Civ., 27 febbraio 2008, n. 5515). In ordine, poi, alla verifica sull'eventuale sforamento del tasso soglia per i tassi – corrispettivi e moratori - in concreto praticati dalla è stato preso in considerazione, CP_1 innanzitutto, il TAEG, in modo da ricavare una sentazione completa del costo dell'operazione in contestazione. L'esperto ha, poi, calcolato anche il TEG relativo al rapporto di finanziamento oggetto di causa, che è stato quantificato (tenuto conto: - del tasso nominale previsto in contratto;
- della durata del prestito;
- del costo dell'assicurazione collegata all'erogazione del credito prevista in contratto;
- del costo per spese di istruttoria) come pari al 4,57%, quale valore inferiore al tasso soglia ex L. 108/96, pari, invece, al 8,37%, quale tasso vigente ratione temporis e riferito all'applicazione di tassi variabili. Si è rilevato, dunque, che le pattuizioni contrattuali non fossero affette usura sopravvenuta e ad esiti non difformi si è giunti considerando il tasso di mora previsto in contratto, pari al tasso contrattuale con maggiorazione del 2,57%, che è, del pari, risultato conforme ai limiti di cui alla L. 108/96, con ciò evidenziandosi che non era riscontrato alcun fenomeno di usura sopravvenuta. Dalle verifiche condotte, è stato possibile appurare che le condizioni economiche previste in contratto fossero tali da non determinare alcun superamento dei tassi soglia di usura ex L. 108/96, anche con riguardo al tasso di mora convenuto. Pertanto, a fronte di quanto risultato dall'esame peritale ed in linea con quanto osservato in via di premessa in ordine alla capitalizzazione composta, non risulta necessaria alcuna rielaborazione contabile del rapporto finalizzata all'applicazione dei criteri di cui all'art. 1224 c.c., ovvero in applicazione del regime di capitalizzazione semplice anziché quello composto in concreto pattuito, atteso che gli importi precettati non sono affetti da nullità per violazione della disciplina antiusura. 5. In ultimo, deve considerarsi la domanda spiegata in via riconvenzionale da parte opponente, in particolare dal debitore in via principale, la società la quale Parte_1 ha dichiarato di agire, in tal sede, al fine di ottenere la ripetizione di quanto indebitamente avrebbe appreso la Banca odiernamente opposta in forza di un rapporto di conto corrente intrattenuto tra le parti di causa.
10 L'istante espone di aver già introdotto innanzi a questo Tribunale giudizio rubricato con R.G. n. 1511/2021 avverso il rapporto di conto corrente n. -5042 (precedentemente identificato con n. -6594), stipulato con al fine di far Controparte_1 dichiarare nullo il titolo contrattuale, in are l'effettiva misura del quantum debeatur, in quanto l'istituto avrebbe illegittimamente applicato condizioni più gravose di quelle pattuite. Cionondimeno, la parte afferma di aver diritto a interporre tale domanda di restituzione degli importi illegittimamente addebitati dall'istituto opposto (i.e. interessi con capitalizzazione trimestrale e/o commissioni di massimo scoperti non convenuti espressamente tra le parti) che avrebbero incrementato notevolmente il debito su di essa gravante, così concludendo affinché il Tribunale adito disponga la ripetizione della somma indebitamente percepita dall'opposta, che ipotizza essere pari ad euro 490.742,04, attesa la sopravvenuta chiusura del rapporto di conto corrente. Ebbene, la domanda riconvenzionale spiegata dalla è inammissibile, dal Parte_1 momento che tale censura, nei termini appena detti, a in altro giudizio in ordine alla medesima pretesa creditoria. In proposito, basti considerare le conclusioni all'atto di citazione della odierno opponente per il giudizio iscritto con R.G. n. 1511/2021 presso questo Tribunale (“3) rideterminare, mediante il suo ricalcolo, il saldo effettivo del conto corrente per cui è causa al momento della chiusura, calcolando per tutta la durata del rapporto, sin dall'apertura, interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto ed applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
4) in conseguenza, condannare la CP_1 convenuta alla restituzione della somma di euro 490.742,04 o la somma, maggiore o minore, che ri dovuta, in caso di esubero delle somme versate rispetto al quantum debeatur, operando il ricalcolo e la rideterminazione dell'intero rapporto, ovvero in subordine condannare la al pagamento di tali somme CP_1 risultanti quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme”). La richiesta in punto di accertamento del quantum debeatur resa nel procedimento incardinato anteriormente pare, invero, del tutto sovrapponibile a quella riproposta innanzi alla scrivente, giacché l'attore insiste per la rideterminazione delle somme effettivamente dovute e la restituzione di quelle non dovute, perché versate senza causa. A tanto consegue come, nella specie, debba trovare applicazione il risolutivo principio del c.d. ne bis in idem, che vieta al giudice di pronunciare due volte sulla medesima controversia, in quanto espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati. Alla violazione del principio del ne bis in idem consegue l'inammissibilità della domanda e il difetto di interesse ad agire, essendo tra loro ontologicamente connessi (cfr. in termini Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010, secondo cui il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”; tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata”; conf. Sez. 3, Sentenza n. 8379 del 07/04/2009; in senso nomofilattico v. SS.UU, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006). 6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si reputa opportuno addivenirne a una integrale compensazione tra le parti in lite, atteso che la presente controversia è stata assunta anche al lume di arresti interpretativi di recente emersi in seno alla giurisprudenza 11 di legittimità. Peraltro, l'accoglimento sol parziale della domanda degli opponenti genera un fenomeno di soccombenza reciproca che conduce al medesimo esito e, dunque, alla compensazione delle spese di lite. Quanto alle spese di CTU, già liquidate con separato decreto, si dispone che le stesse siano parimenti integralmente compensate tra le parti e poste in solido a carico delle stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da Parte_1 Parte_2
, , e e, per l'effetto, dichiara Parte_3 Parte_4 Parte_5
t 28. ente alla somma di euro 261.435,34; b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti di causa;
c) Pone definitivamente a carico delle parti, in solido, tra di loro le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno il 23.07.25
IL GIUDICE Alessia Pecoraro
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