Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1199/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1199/2013 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Capuano Aniello (c.f.: ) e dell'Avv. CAPUANO C.F._2
MANUEL ( ) VIA TEN. B. LOMBARDI, 32 84083 CASTEL SAN C.F._3
GIORGIO, dai quali è rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Via CP_1 C.F._4
Piave, 128 84083 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. CP_1
(c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._5
Via Piave, 128 84083 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. CP_1
(c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
[...] C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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È consolidato il principio di diritto (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2297 del 30/01/2017, Rv.
642489-01) secondo cui l'azione di regolamento di confini presuppone che l'attore chieda un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, a nulla rilevando la circostanza che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio;
la finalità dell'azione di regolamento di confine è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà.
Al contrario, è stato chiarito (Sez. 6-2, Ordinanza n. 22095 del 13/10/2020, Rv. 659399-01) che l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua domanda.
Nel caso di specie, la domanda attorea va qualificata come di regolamento dei confini in quanto l'attrice, nel lamentare l'occupazione dei convenuti della striscia di terreno di sua proprietà, ha fatto riferimento all'incertezza dei confini determinata dall'attività di allargamento della stradina comune interna al fondo comunicante con la via pubblica e confinante con il fondo dell'attrice medesima.
A questo punto, vanno premessi brevi cenni in ordine all'azione di regolamento di confini perché di assoluto rilievo ai fini della presente decisione.
A tale proposito giova ricordare che la giurisprudenza ha da lungo tempo aderito alla tesi propugnata dalla più autorevole dottrina secondo cui l'azione in oggetto mirerebbe a risolvere un conflitto di fondi, teso ad individuare l'esatto tracciato della linea confinaria, quando sussista una situazione di incertezza, sia oggettiva (possesso promiscuo), sia soggettiva, come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo (così Cass. n. 22775/2004; Cass. n. 15386/2000; Cass. n. 3663/1994; Cass. n.
6594/1986).
L'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., più in particolare, ha natura petitoria, essendo posta a tutela del diritto di proprietà, ed è volta ad eliminare una incertezza sulla demarcazione di fondi finitimi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
L'actio finium regundorum, come poc'anzi accennato, può essere esercitata sia nel caso che l'incertezza del confine derivi dalla mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta “incertezza
Pagina 2 di 9 oggettiva”), sia nel caso che dipenda dalla contestazione del confine esistente (“cosiddetta incertezza soggettiva”).
L'azione di regolamento di confini, pertanto, non può esperirsi in assenza di incertezza dei confini e quando solo sussiste l'esigenza di correggere una inesattezza delle mappe catastali
(cfr. Cass. 4335/1988); siffatta azione, di natura reale e petitoria, è comunque imprescrittibile
(Cass. 5134/2008).
Nel caso di incertezza soggettiva è possibile che la sua eliminazione comporti l'obbligo di rilascio della porzione di fondo indebitamente posseduta dal convenuto, ma ciò - se non sono posti in discussione i titoli di proprietà - non significa che l'azione di regolamento perda la sua natura ricognitiva e si trasformi in rivendicazione (Cass. n. 6148/2016; Cass. n. 11942/2003;
Cass. 5899/2001; Cass. n. 15507/2000; Cass. n. 6681/2000; Cass. n. 12139/1997; Cass. n.
4703/1997).
Anche quando il convenuto propone domanda riconvenzionale di usucapione della striscia di suolo oggetto della causa (come nel caso di specie), ciò non vale a snaturare l'azione in rivendicazione, posto che non si contesta il titolo di proprietà della controparte e si ha sempre riguardo ad una controversia su striscia confinaria;
controversia, che cesserà ove si dimostri l'avvenuta usucapione della zona nei pressi del confine (Cass. 20144/2013; Cass. n.
9913/2004; Cass. n. 5809/1998; Cass. n. 2332/1995; Cass. n. 739/1995; n. 11352/1994; Cass.
n. 3663/1994; Cass. n. 6594/1986).
L'azione di regolamento di confini è volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, irrilevante chi la abbia cagionata, che deve cadere sul confine fra i fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi anche quando oggetto di controversia sia la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.
Detta azione, pur avendo natura ricognitiva adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha anche un effetto recuperatorio che non altera detta natura e comporta l'obbligo del rilascio di quanto indebitamente detenuto (vedi Cass. 22/10/2019, n. 20258).
La legittimazione attiva spetta al proprietario del fondo (Cass. n. 8003/1991); legittimato passivo è il proprietario del fondo confinante (Cass. 8003/1991) ovvero il possessore se è persona diversa.
Se i fondi appartengono a più proprietari non è necessario il litisconsorzio, né dal lato attivo, né dal lato passivo, salvo che vi sia una richiesta di rilascio o ripristino della zona che si ritiene usurpata, nel qual caso il contraddittorio deve essere esteso, dal lato passivo, a tutti i titolari di diritti reali (Cass. n. 27041/2013; Cass. n. 8689/2000; Cass. n. 9510/1997; Cass. n.
1462/1995).
Pagina 3 di 9 L'onere della prova dell'azione di regolamento di confini è molto più agevole rispetto alla azione di rivendicazione;
peraltro, posto che comunque il giudice deve segnare la linea confinaria tra i due fondi, tale esito sarà raggiunto basandosi sulle prove esistenti fornite da entrambe le parti: ciò spiega la norma di chiusura di cui al terzo comma, che consente di tracciare il confine secondo le indicazioni delle mappe catastali. Emerge qui il carattere di
“iudicium duplex” dell'azione, in cui entrambe le parti hanno l'onere di provare quello che ritengono essere l'esatto confine (Cass. 12891/2006; Cass. n. 6189/2001; Cass. n. 5899/2001;
Cass. n. 3663/1994; Cass. n. 5115/1993; Cass. n. 3110/1993; Cass. n. 7873/1990; Cass. n.
5183/1989).
In ogni caso, la prova può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. n. 803/2022). Pur precisandosi che il legislatore non ha stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili (Cass. n. 8072/1999; Cass. n. 2204/1997; Cass. n. 739/1995; Cass. n.
3731/1987), la giurisprudenza ritiene che non possa prescindersi dall'esame dei titoli di acquisto e delle planimetrie ivi allegate (Cass. n. 8814/2003; Cass. n. 10234/2002; Cass. n.
15386/2000; Cass. 8793/2000; Cass. n. 5809/1998; Cass. n. 8327/1997; Cass. n. 4508/1997;
Cass. n. 7081/1995; n. 12742/1993; Cass. n. 41/1992) ovvero dai frazionamenti allegati agli atti di divisione (Cass. 17756/2015; Cass. n. 6770/2001, a cui parere, in caso di discordanza e in difetto di altri elementi di individuazione, deve darsi prevalenza al confine che risulta dal frazionamento allegato al titolo più risalente trascritto;
Cass. n. 2244/1997; Cass. n.
7498/1994).
Numerose pronunce ribadiscono il carattere di sussidiarietà delle indicazioni catastali (Cass.
23958/2013; Cass. n. 3101/2005; Cass. n. 9926/2004; Cass. n. 10121/2002; Cass. n.
8823/2002; Cass. n. 5899/2001; Cass. n. 14379/1999; Cass. n. 5809/1998; Cass. n.
7081/1995; Cass. 10997/1993, che rileva, conformemente alle prime quattro decisioni citate, come le risultanze catastali possano adoperarsi anche in presenza di altri elementi probatori, inidonei alla determinazione del confine;
Cass. n. 5115/1993; Cass. n. 8212/1990; Cass. n.
7873/1990 che ha cassato la decisione di merito per aver ritenuto prevalenti le sole risultanze catastali, rispetto alle prove testimoniali chieste dalle parti;
Cass. n. 5183/1989; Cass. n.
4658/1989).
Carattere residuale ha la prova per testimoni (Cass. n. 23500/2007).
La giurisprudenza ha chiarito, quindi, che in materia di regolamento di confini, l'elemento primario di prova per l'individuazione del confine fra due fondi limitrofi è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti e ai titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini di incertezza nella
Pagina 4 di 9 determinazione della linea di confine tra i fondi, mentre solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dagli indicati titoli, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali. Ciò a maggior ragione quando il tipo di frazionamento sia allegato al contratto con cui le parti hanno diviso tra loro un unico fondo originariamente appartenuto ad un solo proprietario, loro comune dante causa
(vedi Cass. 30/11/2016, n. 1458).
Ripetuto, allora, che l'azione si configura come una “vindicatio incertae partis”, il giudice deve procedere alla determinazione del confine utilizzando tutti gli elementi in tal senso acquisiti al processo, rimanendo svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur" poiché l'onere della prova incombe in egual misura tanto sull'attore quanto sul convenuto
(Cass. 5257/2011).
La giurisprudenza di legittimità, interpretando la lettera dell'art. 950 c.c. ha sostenuto che "nel giudizio di regolamento di confini il giudice dispone di poteri maggiori di quelli a lui spettanti nelle controversie di rivendica o di accertamento della proprietà, onde può scegliere gli elementi probatori ritenuti decisivi o avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali. In particolare, nell'azione di regolamento di confini non esiste una gerarchia di mezzi di prova ed il giudice può avvalersi di ogni mezzo istruttorio tecnico e presuntivo" (Cass. 3723/2011).
Ciò significa che il giudice non è vincolato, nell'accertare il confine tra i fondi, neppure a quanto risulta rappresentato negli atti di acquisto delle proprietà, posto che a creare i presupposti di esperibilità dell'actio è la sola situazione obiettiva dei luoghi, ovverosia l'incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra i fondi.
Ciò posto, ai fini della decisione della presente causa, può farsi riferimento all'elaborato peritale redatto dal geom. il quale appare pienamente condivisibile in quanto Per_1
basato su un esame obiettivo dello stato dei luoghi ed immune da errori e vizi logici e di giudizio.
Il CTU, infatti, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra riportati e illustrati, ha provveduto, nel corso dell'accertamento peritale, all'esame dei titoli di acquisto delle parti e al frazionamento n. 9867/24 del 02/09/1970, nonché all'analisi delle mappe catastali.
In particolare, il ctu ha effettuato il rilievo topografico utilizzando la strumentazione GPS, nella fattispecie, Leica GS16; ha rilevato i confini delle particelle in oggetto desumibili dallo stato dei luoghi ed i punti di appoggio costituiti da termini lapidei, picchetti e spigoli di muri esistenti. L' elaborazione dei dati numerici del rilievo, al fine di rappresentare graficamente le
Pagina 5 di 9 p.lle in oggetto, con sovrapposizione sulla mappa per verificarne i confini, è stata effettuata con l'utilizzo del programma Analist 2022 con cad integrato, software della Analist Group.
Avendo rilevato l'intero lotto originario, così com'era prima del frazionamento n. 9867/24 del
02/09/1970, si è proceduto alla determinazione del confine tra la p.lla 2919 e le p.lle 2684 e
2699 riportando le misure del frazionamento, prima citato, lungo i confini rilevati. Quindi, si sono posizionati i due vertici della dividente oggetto del rilievo, partendo dal vertice del lotto
Sud-Ovest, proseguendo lungo il lato sud fino a 57,50 ml così posizionando il vertice Sud della dividente, e partendo dal vertice Nord-Est proseguendo lungo il lato nord fino a 53,45 ml così posizionando il vertice Nord della dividente. Dal rilievo topografico e la sua elaborazione grafica con sovrapposizione sulla mappa e frazionamento si è potuto riscontrare che:
I confini del lotto in oggetto, materializzati in loco, corrispondo a quelli della mappa dell'Agenzia delle Entrate – Territorio di Salerno;
L'individuazione della dividente è avvenuta secondo il frazionamento n. 9867/24 del
02/09/1970, unico elaborato utile all'individuazione di detta dividente.
In virtù del rilievo eseguito e sovrapponendo alla linea di confine il ciglio della stradina
(allegato 3), ne scaturisce che la stessa invade la particella 2919 di parte attorea di circa mq
31,00.
Tale invasione riguarda esclusivamente la particella 2684 di proprietà della parte convenuta
. CP_1
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
Come già detto la CTU espletata è congruamente argomentata sotto il profilo tecnico e condivisibile stante la scrupolosità e la meticolosità dell'indagine espletata e la compiutezza dell'iter logico tecnico seguito dall'ausiliario nella valutazione degli elementi acquisiti, sicché deve essere senz'altro posta a fondamento della presente decisione.
La linea di confine tra i fondi, specialmente nel tratto controverso tra le parti, va dunque individuata in quella indicata dal CTU ed evidenziata negli elaborati grafici allegati alla relazione di consulenza.
A questo punto, va esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da
. CP_1
Essa è infondata e va rigettata.
Invero, chi agisce proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione, deve dimostrare la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il
Pagina 6 di 9 soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale, nonché quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominus.
In merito a tale profilo, deve precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre del bene che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che "l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento" (Cass. II, n. 4807/1992).
Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che "ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene" (Cass. civile sez. II, 22/10/2021, n. 29594).
Inoltre, il possesso utile ad usucapire deve essere continuato per venti anni, pacifico e non clandestino.
Per qualificare il possesso come non clandestino, occorre che questo sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, ossia in maniera visibile e non occulta, in modo da manifestare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che occorra l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. Infatti, sussiste la clandestinità ove l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in maniera da ostacolarne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge (cfr. Cass. 06/08/2024 , n. 22267).
Nel caso di specie, non ha fornito la prova del possesso utile ad usucapire CP_1
della striscia di terreno di mq 31 di proprietà della parte attrice e dallo stesso occupata.
La prova testimoniale articolata sul punto dal convenuto e non ammessa, è inidonea a dimostrare tale possesso, in virtù della genericità ed irrilevanza dei capi articolati.
Pagina 7 di 9 Pertanto, in accoglimento della domanda attorea di regolamento dei confini, la linea di confine tra la part.lla 2919, di proprietà attorea, e la part.lla 2684 di proprietà della parte convenuta va individuata in quella indicata dal CTU e va materializzata CP_1
mediante l'apposizione di segni idonei, a spese di entrambe le parti interessate.
Atteso l'accertamento della occupazione del terreno di proprietà attorea da parte del suddetto convenuto, quest' ultimo deve essere condannato alla restituzione, in favore di Pt_1
della porzione di terreno abusivamente occupata pari a 31 mq.
[...]
Le spese della presente procedura, comprese quelle della ctu, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza di nei CP_1 confronti dell'attrice, dovendosi considerare a tal fine che "nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese" (Cass. n. 3082/2006) e la soccombenza dell'attrice nei confronti di Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda di regolamento dei confini proposta da nei Parte_1
confronti di e per l'effetto: a) accerta che il confine tra il fondo di CP_1 proprietà dell'attrice, costituito dalla particella 2919 del foglio di mappa 8 del Comune di Castel San Giorgio (SA) e il fondo di proprietà di costituito dalla CP_1
particella 2684 del medesimo foglio, è quello indicato nella consulenza tecnica e relativi allegati redatta dal geom. e depositata in atti;
b) ordina a Per_1 CP_1
la restituzione in favore della proprietaria della porzione di
[...] Parte_1
terreno abusivamente occupata pari a 31 mq e derivante dall'arretramento della linea di confine così come descritto nella citata consulenza tecnica d'ufficio; c) ordina a e l'apposizione, a spese comuni, di segni idonei ad CP_1 Parte_1
individuare il confine come sopra accertato;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
CP_1
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti CP_1
Capuano Manuel e Capuano Aniello, difensori di parte attrice dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 118,00 per spese vive ed euro 1.900,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2
che si liquidano in euro 1900,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
[...]
15%;
Pagina 8 di 9 5) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 03/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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