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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20022/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.
Nel procedimento iscritto al n. RG 20022/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Giuseppe
Cincotta, nell'interesse del ricorrente;
dall'avv. Parte_1
Caterina Tomasello, nell'interesse dell Controparte_1
, in persona del Direttore Generale, sulla scorta del
[...]
decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 15.05.2024, (fissata per la discussione con provvedimento dell'8.02.2018) - pronuncia la seguente
SENTENZA
tra
, (c.f. , nato a [...] il 5 Parte_1 C.F._1
Marzo 1975 ed ivi residente in via Zinzolo snc, elettivamente domiciliato in Lipari, via Prof. Carnevale n. 110, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cincotta, che lo rappresenta e difende per mandato in atti -ricorrente-
CONTRO
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
, Dott. rappresentata e Controparte_3 CP_4
difesa come da procura in atti, unitamente e/o disgiuntamente,
dagli Avv.ti Caterina Tomasello e Carmela Puglisi, ed elettivamente
Pag. 1 a 12 R. G. n. 20022/2017
domiciliata in Via La Farina, 263N (Pal. Geraci) – Ufficio CP_1
Avvocatura. -resistente-
Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione n. 170/2017 della di emessa il 13.03.2017 e notificata al ricorrente il CP_1
16.03.2017.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69
del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L.
n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con ordinanza ingiunzione n. 170/2017 emessa da
[...]
era ingiunto a , nella qualità di Controparte_1 Parte_1
legale responsabile dell'attività ambulante di vendita prodotti ittici con motoape Piaggio Porter coibentato targato EC 771 CH sita nel
Comune di Lipari, Via Vittorio Emanuele II, angolo Via Mariano
Amendola, autore della violazione dei Regolamenti CE n. 852/04 e n. 853/04 – sanzione prevista dall'art. 6, comma 6 del D.Lgs n.
193/07 il pagamento della somma complessiva di € 2.014,00 di cui
€ 14,00 per spese del procedimento.
L'ordinanza traeva origine dal verbale di illecito amministrativo n.
3/123 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di
Catania del 28.04.2012, notificato in data 18.05.2012, con il quale
Pag. 2 a 12 R. G. n. 20022/2017
era ingiunto al il pagamento della somma di € Parte_1
2.000,00 per violazione amministrativa punita dall'art. 6 comma 6
D.Lgs 06.11.2007 n. 193 “per aver quale operante ai sensi del
Regolamento CE n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da
quella della produzione primaria, nell'attività sopra citata, omesso
di predisporre procedure di autocontrollo basati sui principi del
sistema H.A.C.C.P., atteso che le schede di rilevazione tecnica
H.A.C.C.P. relative al controllo pulizie automezzo, registrazione
ricevimento prodotti ittici non risultavano essere aggiornate dal 08
aprile dell'anno 2011 (come da verbale di accertamento del
06.04.2012, consegnato all'interessato)”.
Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981 proponeva Parte_1
opposizione alla predetta ordinanza ingiunzione chiedendo: “1
preliminare, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione
opposta; 2) nel merito ritenere e dichiarare illegittima l'ordinanza
ingiunzione n. 170/2017 notificata il 16 Marzo 2017 e
conseguentemente annullarla unitamente a tutti gli atti presupposti
ivi incluso il verbale di illecito amministrativo n. 3/123 elevato dai
Carabinieri del N.A.S. di Catania il 28.04.2012;… 4) con vittoria di
spese e competenze di lite, oltre a Iva e CPA come per legge”.
Con comparsa datata 14.06.2017 si costituiva l'
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, chiedendo di “rigettare il ricorso perché infondato in
fatto e in diritto, ivi compresa la preliminare domanda di
Pag. 3 a 12 R. G. n. 20022/2017
sospensione e per l'effetto dichiarare legittima l'ordinanza di
ingiunzione di pagamento con vittoria di spese, competenze ed
onorari di giudizio”.
All'udienza dell'08.02.2018 la causa era rinviata per discussione all'udienza del 12.07.2018.
Seguivano una serie di rinvii per il carico di ruolo.
Con comparsa di costituzione di nuovi procuratori del 14.05.2024 si costituivano nell'interesse dell gli avvocati Caterina CP_2
Tomasello e Carmela Puglisi facendo proprie tutte le domande,
difese ed eccezioni svolte nell'interesse di parte resistente.
Alla udienza del 23.01.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) è stata incamerata così in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità della ordinanza ingiunzione de qua sollevata da parte ricorrente è infondata e va rigettata.
Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 “Entro il termine di trenta giorni
dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere
il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti
e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima
autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne
abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli
argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
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l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma
dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le
spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono
obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che
ha redatto il rapporto”.
Fino all'anno 2010 la giurisprudenza era univoca nel ritenere che si avesse l'obbligo di procedere all'audizione della parte che ne avesse fatto richiesta, con la conseguenza che l'omessa audizione del richiedente avrebbe comportato la invalidità del provvedimento sanzionatorio.
Con la sentenza n. 1786/2010 adottata a Sezioni unite, la Suprema
Corte ha determinato un radicale cambiamento del precedente indirizzo stabilendo che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. Sul punto: “l'orientamento ormai
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univoco della più recente giurisprudenza di questa Corte…secondo
cui la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare
richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento
amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell'art. 203
c.d.s. avverso il verbale di accertamento…non determina la nullità
della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente
P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto
ricorso in via amministrativa” (Cass. civ. ordinanza del 07.08.2019
n. 21146; conforme Cass. 05.03.2020 n. 6313).
Con la recente sentenza n. 24901 del 18.08.2022, che non si discosta dalle precedenti, la Corte ha confermato che “…la mancata
audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede
amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in
quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non
l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe
potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità
amministrativa ben possono essere prospettati in sede
giurisdizionale. …”. Ed ancora: “…In tema di ordinanza ingiunzione,
il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto
dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. – secondo cui la
violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma
2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento – non
integra una ipotesi di cd. “prospective overruling”, poiché tale diritto
non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un
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procedimento di formazione di un atto amministrativo, e,
comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del
diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di
fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe
potuto rappresentare in fase di audizione. …” (Cass. 07.09.2023 n.
26050).
L'eccezione è pertanto infondata e va rigettata.
Nel merito.
Parte ricorrente asserisce di non aver commesso l'infrazione addebitata, ritenendo che: “la mancata esibizione delle schede di
rilevazione tecnica H.A.C.C.P. relative al controllo pulizie automezzo
e alla registrazione del ricevimento prodotti ittici al momento
dell'accertamento non va imputata all'omissione di tali procedure di
autocontrollo, bensì alla necessità di preservare le relative schede
dal possibile deterioramento o dispersione… Lo istante al momento
dell'accertamento era in possesso delle suddette schede aggiornate,
benché queste non si trovassero all'interno della motoape, di guisa
che il loro mancato rinvenimento a bordo di quest'ultima, costituisce
una mera violazione di forma che trova la sua ratio in giustificati
motivi cautelari.”
Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D. Lgs 6.11.2007 n. 193
“L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei
regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da
quello della produzione primaria, che omette di predisporre
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procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP,
comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del
regolamento CE n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni
sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”.
L'HACCP è un sistema di autocontrollo igienico-sanitario che gli
Operatori del Settore Alimentare sono obbligati ad applicare per legge. Tale sistema serve a prevenire l'insorgere di problemi igienici e/o sanitari, monitorando la corretta applicazione delle norme durante le fasi di produzione, manipolazione e vendita degli alimenti da parte degli addetti.
L'elaborazione del Manuale di Autocontrollo HACCP è disciplinata dal Regolamento CE n. 852/2004 e tale documento deve includere informazioni dettagliate sui processi aziendali, dai fornitori delle materie prime alle procedure di igiene e sanificazione alla distribuzione e vendita finali, con lo scopo di aiutare gli operatori del settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell'applicazione dei principi del sistema HACCP.
Il Manuale deve essere conservato e custodito in azienda per poter essere consultato dal personale in caso di necessità ovvero esibito agli organi di controllo durante eventuali ispezioni. Anche gli ambulanti, come nel caso di specie, devono dotarsi di manuale di autocontrollo per la corretta applicazione del sistema HACCP.
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Nel caso di specie, al ricorrente è stato contestato il mancato aggiornamento delle schede di rilevazione tecnica H.A.C.C.P.
Le schede di Autocontrollo HACCP rappresentano la parte operativa da allegare e compilare periodicamente, permettendo di attuare correttamente il piano di autocontrollo.
Tali schede servono per tenere nota delle verifiche periodiche relative a ricezione della merce in entrata;
sanificazione e registrazione pulizie;
registrazione delle temperature;
monitoraggio impianti e attrezzature;
elenco dei fornitori qualificati.
Consegue che la mancata o inesatta compilazione delle schede comporti l'irrogazione di sanzioni e multe.
Ciò detto, nel caso di specie, al ricorrente viene contestato di avere
“...quale operante ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e n.
853/2004 a livello diverso da quella della produzione primaria,
nell'attività sopra citata, omesso di predisporre procedure di
autocontrollo basati sui principi del sistema H.A.C.C.P., atteso che le
schede di rilevazione tecnica H.A.C.C.P. relative al controllo pulizie
automezzo, registrazione ricevimento prodotti ittici non risultavano
essere aggiornate dal 08 aprile dell'anno 2011 (come da verbale di
accertamento del 06.04.2012, consegnato all'interessato)”.
Dal canto suo, il ricorrente sostiene: “contrariamente a quanto è
stato ritenuto dagli accertatori, la mancata esibizione delle schede
di rilevazione tecnica HACCP relative al controllo pulizie automezzo
e alla registrazione del ricevimento prodotti ittici, non è dipesa dal
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mancato aggiornamento delle stesse a partire dall'8 aprile 2011,
bensì dalla necessità di preservarle dal possibile deterioramento o
dispersione. Tale circostanza risulta, dalla documentazione allegata
al presente ricorso, comprovante l'aggiornamento delle suddette
schede all'11.04.2011”.
In effetti dalla produzione di parte ricorrente risulta tale dato ma è
anche da considerare che la suddetta produzione documentale è
parziale (solo pag. 29 di 33); inoltre gli agenti accertatori non contestano “la mancata esibizione delle schede di rilevazione
tecnica H.AC.C.P.”, come affermato dal ricorrente (pag. 3 del ricorso) ma che “...le schede di rilevazione tecnica H.A.C.C.P. relative
al controllo pulizie automezzo ... non risultavano essere aggiornate
dal 08 aprile 2011...”, dal che si può dedurre che le schede stesse siano state esibite e che quelle prodotte in sede giudiziaria siano state compilate in altro momento o comunque non sono state –
quelle- esibite agli agenti.
In ogni caso conferma come veritiero quanto accertato e riportato nel verbale del 6.04.2012.
Giova al riguardo rammentare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla
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provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. ordinanza n. 1106/2022; Cass. civ.,
sez. lav., n. 23800 del 2014; Cass. civ., sez. II, n. 25842 del 2008).
In effetti, l'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c.,
che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione.
L'accertamento del mancato aggiornamento delle schede HACCP,
in mancanza di proposizione di querela di falso, trattandosi di “fatto
caduto sotto la diretta percezione dei verbalizzanti”, risulta,
pertanto provato.
L'opposizione, per le ragioni sopra esposte, va dunque rigettata con conferma dell'ordinanza – ingiunzione opposta.
La regolazione delle spese di lite va disciplinata sulla base della loro compensazione stante le ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 20022/2017, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
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1) Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione n.
170/2017 emessa da in Controparte_1
danno del ricorrente il 13.3.2017;
2) Compensa le spese.
3) Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 12.03.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.
Nel procedimento iscritto al n. RG 20022/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Giuseppe
Cincotta, nell'interesse del ricorrente;
dall'avv. Parte_1
Caterina Tomasello, nell'interesse dell Controparte_1
, in persona del Direttore Generale, sulla scorta del
[...]
decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 15.05.2024, (fissata per la discussione con provvedimento dell'8.02.2018) - pronuncia la seguente
SENTENZA
tra
, (c.f. , nato a [...] il 5 Parte_1 C.F._1
Marzo 1975 ed ivi residente in via Zinzolo snc, elettivamente domiciliato in Lipari, via Prof. Carnevale n. 110, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cincotta, che lo rappresenta e difende per mandato in atti -ricorrente-
CONTRO
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
, Dott. rappresentata e Controparte_3 CP_4
difesa come da procura in atti, unitamente e/o disgiuntamente,
dagli Avv.ti Caterina Tomasello e Carmela Puglisi, ed elettivamente
Pag. 1 a 12 R. G. n. 20022/2017
domiciliata in Via La Farina, 263N (Pal. Geraci) – Ufficio CP_1
Avvocatura. -resistente-
Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione n. 170/2017 della di emessa il 13.03.2017 e notificata al ricorrente il CP_1
16.03.2017.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69
del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L.
n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con ordinanza ingiunzione n. 170/2017 emessa da
[...]
era ingiunto a , nella qualità di Controparte_1 Parte_1
legale responsabile dell'attività ambulante di vendita prodotti ittici con motoape Piaggio Porter coibentato targato EC 771 CH sita nel
Comune di Lipari, Via Vittorio Emanuele II, angolo Via Mariano
Amendola, autore della violazione dei Regolamenti CE n. 852/04 e n. 853/04 – sanzione prevista dall'art. 6, comma 6 del D.Lgs n.
193/07 il pagamento della somma complessiva di € 2.014,00 di cui
€ 14,00 per spese del procedimento.
L'ordinanza traeva origine dal verbale di illecito amministrativo n.
3/123 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di
Catania del 28.04.2012, notificato in data 18.05.2012, con il quale
Pag. 2 a 12 R. G. n. 20022/2017
era ingiunto al il pagamento della somma di € Parte_1
2.000,00 per violazione amministrativa punita dall'art. 6 comma 6
D.Lgs 06.11.2007 n. 193 “per aver quale operante ai sensi del
Regolamento CE n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da
quella della produzione primaria, nell'attività sopra citata, omesso
di predisporre procedure di autocontrollo basati sui principi del
sistema H.A.C.C.P., atteso che le schede di rilevazione tecnica
H.A.C.C.P. relative al controllo pulizie automezzo, registrazione
ricevimento prodotti ittici non risultavano essere aggiornate dal 08
aprile dell'anno 2011 (come da verbale di accertamento del
06.04.2012, consegnato all'interessato)”.
Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981 proponeva Parte_1
opposizione alla predetta ordinanza ingiunzione chiedendo: “1
preliminare, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione
opposta; 2) nel merito ritenere e dichiarare illegittima l'ordinanza
ingiunzione n. 170/2017 notificata il 16 Marzo 2017 e
conseguentemente annullarla unitamente a tutti gli atti presupposti
ivi incluso il verbale di illecito amministrativo n. 3/123 elevato dai
Carabinieri del N.A.S. di Catania il 28.04.2012;… 4) con vittoria di
spese e competenze di lite, oltre a Iva e CPA come per legge”.
Con comparsa datata 14.06.2017 si costituiva l'
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, chiedendo di “rigettare il ricorso perché infondato in
fatto e in diritto, ivi compresa la preliminare domanda di
Pag. 3 a 12 R. G. n. 20022/2017
sospensione e per l'effetto dichiarare legittima l'ordinanza di
ingiunzione di pagamento con vittoria di spese, competenze ed
onorari di giudizio”.
All'udienza dell'08.02.2018 la causa era rinviata per discussione all'udienza del 12.07.2018.
Seguivano una serie di rinvii per il carico di ruolo.
Con comparsa di costituzione di nuovi procuratori del 14.05.2024 si costituivano nell'interesse dell gli avvocati Caterina CP_2
Tomasello e Carmela Puglisi facendo proprie tutte le domande,
difese ed eccezioni svolte nell'interesse di parte resistente.
Alla udienza del 23.01.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) è stata incamerata così in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità della ordinanza ingiunzione de qua sollevata da parte ricorrente è infondata e va rigettata.
Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 “Entro il termine di trenta giorni
dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere
il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti
e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima
autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne
abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli
argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
Pag. 4 a 12 R. G. n. 20022/2017
l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma
dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le
spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono
obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che
ha redatto il rapporto”.
Fino all'anno 2010 la giurisprudenza era univoca nel ritenere che si avesse l'obbligo di procedere all'audizione della parte che ne avesse fatto richiesta, con la conseguenza che l'omessa audizione del richiedente avrebbe comportato la invalidità del provvedimento sanzionatorio.
Con la sentenza n. 1786/2010 adottata a Sezioni unite, la Suprema
Corte ha determinato un radicale cambiamento del precedente indirizzo stabilendo che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. Sul punto: “l'orientamento ormai
Pag. 5 a 12 R. G. n. 20022/2017
univoco della più recente giurisprudenza di questa Corte…secondo
cui la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare
richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento
amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell'art. 203
c.d.s. avverso il verbale di accertamento…non determina la nullità
della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente
P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto
ricorso in via amministrativa” (Cass. civ. ordinanza del 07.08.2019
n. 21146; conforme Cass. 05.03.2020 n. 6313).
Con la recente sentenza n. 24901 del 18.08.2022, che non si discosta dalle precedenti, la Corte ha confermato che “…la mancata
audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede
amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in
quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non
l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe
potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità
amministrativa ben possono essere prospettati in sede
giurisdizionale. …”. Ed ancora: “…In tema di ordinanza ingiunzione,
il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto
dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. – secondo cui la
violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma
2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento – non
integra una ipotesi di cd. “prospective overruling”, poiché tale diritto
non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un
Pag. 6 a 12 R. G. n. 20022/2017
procedimento di formazione di un atto amministrativo, e,
comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del
diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di
fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe
potuto rappresentare in fase di audizione. …” (Cass. 07.09.2023 n.
26050).
L'eccezione è pertanto infondata e va rigettata.
Nel merito.
Parte ricorrente asserisce di non aver commesso l'infrazione addebitata, ritenendo che: “la mancata esibizione delle schede di
rilevazione tecnica H.A.C.C.P. relative al controllo pulizie automezzo
e alla registrazione del ricevimento prodotti ittici al momento
dell'accertamento non va imputata all'omissione di tali procedure di
autocontrollo, bensì alla necessità di preservare le relative schede
dal possibile deterioramento o dispersione… Lo istante al momento
dell'accertamento era in possesso delle suddette schede aggiornate,
benché queste non si trovassero all'interno della motoape, di guisa
che il loro mancato rinvenimento a bordo di quest'ultima, costituisce
una mera violazione di forma che trova la sua ratio in giustificati
motivi cautelari.”
Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D. Lgs 6.11.2007 n. 193
“L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei
regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da
quello della produzione primaria, che omette di predisporre
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procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP,
comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del
regolamento CE n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni
sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”.
L'HACCP è un sistema di autocontrollo igienico-sanitario che gli
Operatori del Settore Alimentare sono obbligati ad applicare per legge. Tale sistema serve a prevenire l'insorgere di problemi igienici e/o sanitari, monitorando la corretta applicazione delle norme durante le fasi di produzione, manipolazione e vendita degli alimenti da parte degli addetti.
L'elaborazione del Manuale di Autocontrollo HACCP è disciplinata dal Regolamento CE n. 852/2004 e tale documento deve includere informazioni dettagliate sui processi aziendali, dai fornitori delle materie prime alle procedure di igiene e sanificazione alla distribuzione e vendita finali, con lo scopo di aiutare gli operatori del settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell'applicazione dei principi del sistema HACCP.
Il Manuale deve essere conservato e custodito in azienda per poter essere consultato dal personale in caso di necessità ovvero esibito agli organi di controllo durante eventuali ispezioni. Anche gli ambulanti, come nel caso di specie, devono dotarsi di manuale di autocontrollo per la corretta applicazione del sistema HACCP.
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Nel caso di specie, al ricorrente è stato contestato il mancato aggiornamento delle schede di rilevazione tecnica H.A.C.C.P.
Le schede di Autocontrollo HACCP rappresentano la parte operativa da allegare e compilare periodicamente, permettendo di attuare correttamente il piano di autocontrollo.
Tali schede servono per tenere nota delle verifiche periodiche relative a ricezione della merce in entrata;
sanificazione e registrazione pulizie;
registrazione delle temperature;
monitoraggio impianti e attrezzature;
elenco dei fornitori qualificati.
Consegue che la mancata o inesatta compilazione delle schede comporti l'irrogazione di sanzioni e multe.
Ciò detto, nel caso di specie, al ricorrente viene contestato di avere
“...quale operante ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e n.
853/2004 a livello diverso da quella della produzione primaria,
nell'attività sopra citata, omesso di predisporre procedure di
autocontrollo basati sui principi del sistema H.A.C.C.P., atteso che le
schede di rilevazione tecnica H.A.C.C.P. relative al controllo pulizie
automezzo, registrazione ricevimento prodotti ittici non risultavano
essere aggiornate dal 08 aprile dell'anno 2011 (come da verbale di
accertamento del 06.04.2012, consegnato all'interessato)”.
Dal canto suo, il ricorrente sostiene: “contrariamente a quanto è
stato ritenuto dagli accertatori, la mancata esibizione delle schede
di rilevazione tecnica HACCP relative al controllo pulizie automezzo
e alla registrazione del ricevimento prodotti ittici, non è dipesa dal
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mancato aggiornamento delle stesse a partire dall'8 aprile 2011,
bensì dalla necessità di preservarle dal possibile deterioramento o
dispersione. Tale circostanza risulta, dalla documentazione allegata
al presente ricorso, comprovante l'aggiornamento delle suddette
schede all'11.04.2011”.
In effetti dalla produzione di parte ricorrente risulta tale dato ma è
anche da considerare che la suddetta produzione documentale è
parziale (solo pag. 29 di 33); inoltre gli agenti accertatori non contestano “la mancata esibizione delle schede di rilevazione
tecnica H.AC.C.P.”, come affermato dal ricorrente (pag. 3 del ricorso) ma che “...le schede di rilevazione tecnica H.A.C.C.P. relative
al controllo pulizie automezzo ... non risultavano essere aggiornate
dal 08 aprile 2011...”, dal che si può dedurre che le schede stesse siano state esibite e che quelle prodotte in sede giudiziaria siano state compilate in altro momento o comunque non sono state –
quelle- esibite agli agenti.
In ogni caso conferma come veritiero quanto accertato e riportato nel verbale del 6.04.2012.
Giova al riguardo rammentare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla
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provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. ordinanza n. 1106/2022; Cass. civ.,
sez. lav., n. 23800 del 2014; Cass. civ., sez. II, n. 25842 del 2008).
In effetti, l'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c.,
che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione.
L'accertamento del mancato aggiornamento delle schede HACCP,
in mancanza di proposizione di querela di falso, trattandosi di “fatto
caduto sotto la diretta percezione dei verbalizzanti”, risulta,
pertanto provato.
L'opposizione, per le ragioni sopra esposte, va dunque rigettata con conferma dell'ordinanza – ingiunzione opposta.
La regolazione delle spese di lite va disciplinata sulla base della loro compensazione stante le ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 20022/2017, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
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1) Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione n.
170/2017 emessa da in Controparte_1
danno del ricorrente il 13.3.2017;
2) Compensa le spese.
3) Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 12.03.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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