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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 29/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
nella persona dei Giudici:
Dott. Giuseppe Colazingari PRESIDENTE
Dott. Maurizio D'Abrusco GIUDICE
Dott.ssa Giulia De Luca GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 24/2024 avente ad oggetto: interdizione promossa da ), elettivamente Parte_1 C.F._1
dom.to in Aosta, Via Torino 7 presso lo studio dell'avv. CAVERI SILVIA, che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note del 03/09/2024 il ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso, che il ricorrente ha depositato dinanzi “all'Ill.mo Tribunale adìto affinché, svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale, Voglia ai sensi dell'art.414 c.c. dichiarare
l'interdizione (ex art. 414 e ss. c.c.) del sig. nato a [...] il [...] CP_1
c.f. residente in [...]E. Chanoux n. 123”. C.F._2
Il PM in data 15/10/2024 ha concluso “esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2024 chiedeva Parte_1
l'interdizione del padre , rappresentando che “dai primi mesi del 2021 ha CP_1
1 manifestato sintomi di decadimento cognitivo con perdita della memoria a breve termine e disturbi comportamentali. Egli non è in grado di provvedere alla gestione del proprio patrimonio in quanto effettua continuamente spese inutili indebitandosi”. Nello specifico, riteneva “necessario al fine di assicurare un'adeguata protezione al sig. e a sua tutela Pt_1 che venga revocata la misura dell'amministrazione di sostegno e che lo stesso venga dichiarato interdetto e che nel suo interesse: a) il figlio venga nominato tutore provvisorio Parte_1 dell'interdicendo”.
All'udienza del 16/01/2024 il Pubblico Ministero – al quale il decreto di fissazione dell'udienza
è stato comunicato ai sensi dell'art. 473 bis.53 c.p.c. – non compariva e il giudice istruttore, procedeva all'esame dell'interdicendo. In questa sede il ricorrente e , CP_2
moglie dell'interdicendo, sottolineavano i disturbi comportamentali dell'interdicendo, il quale, tra l'altro, “entra in proprietà altrui, in cui viene visto;
è andato dal falegname ed ha rubato della legna o altre cose che non gli servono, sporca i terreni non di sua proprietà. Si reca nel vecchio posto di lavoro in luoghi in cui non è autorizzato ad andare;
una volta è stato sorpreso mentre stava facendo portare via i materiali di un'impresa, sostenendo di agire su ordine del suo 'capo'”.
Alla medesima udienza il giudice autorizzava il ricorrente al deposito della documentazione medica aggiornata, disponeva la notifica del ricorso e del provvedimento alla madre dell'interdicendo e nominava CTU il dott. per rispondere al seguente quesito: “il Ctu Per_1
visiti il resistente e, compiuti tutti i necessari esami, sentendo ove necessario i professionisti che l'hanno in cura, accerti l'attuale suo stato fisico e psichico e, in particolare, l'eventuale esistenza, indicandone la natura ed entità, di una patologica alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive tale da produrre la parziale o la totale incapacità di provvedere ai propri interessi, anche ai fini dell'applicazione di una differente misura di tutela”.
La relazione peritale era depositata in data 08/07/2024 e con provvedimento del 12/09/2024 veniva fissata l'udienza del 30/01/2025 per la rimessione della causa al collegio, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; con note depositate in data 03/09/2024 il ricorrente precisava le conclusioni richiamando quelle di cui al ricorso. La causa era rimessa al collegio per la decisione con provvedimento del 03/03/2025.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, stante la regolarità della notifica del ricorso (e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) e la sua mancata costituzione nel procedimento. Il ricorso era stato altresì notificato a , CP_1 CP_2
2 , ; di questi, e sono CP_2 Controparte_3 CP_1 CP_2
comparsi all'udienza del 05/03/2024. Il ricorrente ha poi provveduto alla notifica nei confronti di , come risulta dalla documentazione depositata in data Controparte_4
26/03/2024.
Devesi rilevare che il CTU, sulla base della documentazione clinica, dell'esame psichico e della testistica psicodiagnostica (punteggio test MMSE: 9/30), ha riscontrato nella persona dell'interdicendo vari disturbi cognitivi, riguardanti in particolare la memoria, l'orientamento temporale e il calcolo. Il CTU ha accertato che “attualmente è evidente nel periziando un significativo declino cognitivo che interferisce con l'indipendenza nelle attività quotidiane e tale declino è confermato dalla testistica psicodiagnostica”. La diagnosi consiste in un
Disturbo neurocognitivo maggiore, in relazione al quale il CTU ha ritenuto che “la patologia psichica in atto nel periziando rivesta i connotati psichiatrico-forensi di abituale infermità di mente, essendo nel suo complesso una malattia cronica, continua, invalidante, progressiva e portatrice di difetti psichici rilevanti. Tale malattia, per la sua gravità, causa […] una totale incapacità nel periziando di provvedere ai propri interessi;
il periziando presenta difficoltà di elaborazione ed una negazione della sua malattia;
non è in grado di riconoscere l'inesattezza dei suoi ricordi e la sua diminuita capacità di autonomia”. Come altresì evidenziato in sede peritale, “Il IG. non dispone attualmente di sufficiente capacità di discernimento, Pt_1
autodeterminazione e valutazione tali da consentire di provvedere autonomamente la gestione del suo patrimonio e di formulare consapevolmente le sue scelte di vita essendo affetto da un disturbo neurocognitivo maggiore. La patologia psichica da cui è affetto il periziando ha le caratteristiche psichiatrico forensi di abituale infermità di mente, essendo cronica, continua ed invalidante e presenta al momento attuale caratteristiche di gravità tali da far luogo all'interdizione”.
Le risultanze della CTU – che trovano riscontro nella documentazione medica depositata dal ricorrente, con particolare riferimento all'aggravamento del decadimento cognitivo e del deficit di memoria e dei disturbi comportamentali, la cui prima valutazione neurologica risale al 2021,
e che non sono smentite dall'esito dell'esame dell'interdicendo, il quale alla domanda “ha soldi in banca” risponde “penso di sì; prendo la pensione, non mi ricordo quanto, credo intorno a
1700 euro” –, rivelano che il resistente è incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di una grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trova nelle condizioni per le quali l'art. 414 c.c. prevede la misura dell'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione in termini di assistenza, cura della persona e di gestione
3 patrimoniale. Sotto quest'ultimo profilo il ricorrente ha confermato in udienza che il resistente percepisce una pensione, con cui “il ricorrente deve pagare i debiti del padre (multe per violazione del codice della strada, per un ammontare di 15.000,00 euro, e per pagamenti dovuti all'Agenzia delle Entrate)”.
Sulla base delle risultanze istruttorie non sono individuabili atti che possano essere compiuti dal resistente senza l'intervento o con l'assistenza del tutore, considerato che l'interdicendo risulta priva di un livello di autonomia e capacità collaborativa tale da consentire di esprimere una volontà liberamente e consapevolmente maturata;
deve, pertanto, ritenersi che il medesimo necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Osserva il Collegio come nel caso di specie non sia ravvisabile un margine di autodeterminazione compatibile con lo strumento dell'amministrazione di sostegno, tenuto conto che, da un lato, ad un eventuale amministratore di sostegno non potrebbero essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore, dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrato nelle decisioni di natura personale;
in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 04.03.2020, n. 6079), nella specie, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla resistente in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Si ritiene opportuno nominare un tutore provvisorio, che si indica nella persona del ricorrente
. Parte_1
Nulla sulle spese tenuto conto della natura e dell'andamento della causa.
Il compenso liquidato al CTU con provvedimento del 18/12/2024 è posto a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Aosta, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
a) pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di nato a CP_1
IA (RC) il 06/01/1956 c.f. residente in [...]E. C.F._2
Chanoux n. 123;
b) nomina nella funzione di tutore provvisorio;
Parte_1
c) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.;
4 d) pone a carico del ricorrente il compenso del CTU, come liquidato con provvedimento del 18/12/2024.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Aosta in data 16/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giulia De Luca
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
nella persona dei Giudici:
Dott. Giuseppe Colazingari PRESIDENTE
Dott. Maurizio D'Abrusco GIUDICE
Dott.ssa Giulia De Luca GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 24/2024 avente ad oggetto: interdizione promossa da ), elettivamente Parte_1 C.F._1
dom.to in Aosta, Via Torino 7 presso lo studio dell'avv. CAVERI SILVIA, che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note del 03/09/2024 il ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso, che il ricorrente ha depositato dinanzi “all'Ill.mo Tribunale adìto affinché, svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale, Voglia ai sensi dell'art.414 c.c. dichiarare
l'interdizione (ex art. 414 e ss. c.c.) del sig. nato a [...] il [...] CP_1
c.f. residente in [...]E. Chanoux n. 123”. C.F._2
Il PM in data 15/10/2024 ha concluso “esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2024 chiedeva Parte_1
l'interdizione del padre , rappresentando che “dai primi mesi del 2021 ha CP_1
1 manifestato sintomi di decadimento cognitivo con perdita della memoria a breve termine e disturbi comportamentali. Egli non è in grado di provvedere alla gestione del proprio patrimonio in quanto effettua continuamente spese inutili indebitandosi”. Nello specifico, riteneva “necessario al fine di assicurare un'adeguata protezione al sig. e a sua tutela Pt_1 che venga revocata la misura dell'amministrazione di sostegno e che lo stesso venga dichiarato interdetto e che nel suo interesse: a) il figlio venga nominato tutore provvisorio Parte_1 dell'interdicendo”.
All'udienza del 16/01/2024 il Pubblico Ministero – al quale il decreto di fissazione dell'udienza
è stato comunicato ai sensi dell'art. 473 bis.53 c.p.c. – non compariva e il giudice istruttore, procedeva all'esame dell'interdicendo. In questa sede il ricorrente e , CP_2
moglie dell'interdicendo, sottolineavano i disturbi comportamentali dell'interdicendo, il quale, tra l'altro, “entra in proprietà altrui, in cui viene visto;
è andato dal falegname ed ha rubato della legna o altre cose che non gli servono, sporca i terreni non di sua proprietà. Si reca nel vecchio posto di lavoro in luoghi in cui non è autorizzato ad andare;
una volta è stato sorpreso mentre stava facendo portare via i materiali di un'impresa, sostenendo di agire su ordine del suo 'capo'”.
Alla medesima udienza il giudice autorizzava il ricorrente al deposito della documentazione medica aggiornata, disponeva la notifica del ricorso e del provvedimento alla madre dell'interdicendo e nominava CTU il dott. per rispondere al seguente quesito: “il Ctu Per_1
visiti il resistente e, compiuti tutti i necessari esami, sentendo ove necessario i professionisti che l'hanno in cura, accerti l'attuale suo stato fisico e psichico e, in particolare, l'eventuale esistenza, indicandone la natura ed entità, di una patologica alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive tale da produrre la parziale o la totale incapacità di provvedere ai propri interessi, anche ai fini dell'applicazione di una differente misura di tutela”.
La relazione peritale era depositata in data 08/07/2024 e con provvedimento del 12/09/2024 veniva fissata l'udienza del 30/01/2025 per la rimessione della causa al collegio, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; con note depositate in data 03/09/2024 il ricorrente precisava le conclusioni richiamando quelle di cui al ricorso. La causa era rimessa al collegio per la decisione con provvedimento del 03/03/2025.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, stante la regolarità della notifica del ricorso (e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) e la sua mancata costituzione nel procedimento. Il ricorso era stato altresì notificato a , CP_1 CP_2
2 , ; di questi, e sono CP_2 Controparte_3 CP_1 CP_2
comparsi all'udienza del 05/03/2024. Il ricorrente ha poi provveduto alla notifica nei confronti di , come risulta dalla documentazione depositata in data Controparte_4
26/03/2024.
Devesi rilevare che il CTU, sulla base della documentazione clinica, dell'esame psichico e della testistica psicodiagnostica (punteggio test MMSE: 9/30), ha riscontrato nella persona dell'interdicendo vari disturbi cognitivi, riguardanti in particolare la memoria, l'orientamento temporale e il calcolo. Il CTU ha accertato che “attualmente è evidente nel periziando un significativo declino cognitivo che interferisce con l'indipendenza nelle attività quotidiane e tale declino è confermato dalla testistica psicodiagnostica”. La diagnosi consiste in un
Disturbo neurocognitivo maggiore, in relazione al quale il CTU ha ritenuto che “la patologia psichica in atto nel periziando rivesta i connotati psichiatrico-forensi di abituale infermità di mente, essendo nel suo complesso una malattia cronica, continua, invalidante, progressiva e portatrice di difetti psichici rilevanti. Tale malattia, per la sua gravità, causa […] una totale incapacità nel periziando di provvedere ai propri interessi;
il periziando presenta difficoltà di elaborazione ed una negazione della sua malattia;
non è in grado di riconoscere l'inesattezza dei suoi ricordi e la sua diminuita capacità di autonomia”. Come altresì evidenziato in sede peritale, “Il IG. non dispone attualmente di sufficiente capacità di discernimento, Pt_1
autodeterminazione e valutazione tali da consentire di provvedere autonomamente la gestione del suo patrimonio e di formulare consapevolmente le sue scelte di vita essendo affetto da un disturbo neurocognitivo maggiore. La patologia psichica da cui è affetto il periziando ha le caratteristiche psichiatrico forensi di abituale infermità di mente, essendo cronica, continua ed invalidante e presenta al momento attuale caratteristiche di gravità tali da far luogo all'interdizione”.
Le risultanze della CTU – che trovano riscontro nella documentazione medica depositata dal ricorrente, con particolare riferimento all'aggravamento del decadimento cognitivo e del deficit di memoria e dei disturbi comportamentali, la cui prima valutazione neurologica risale al 2021,
e che non sono smentite dall'esito dell'esame dell'interdicendo, il quale alla domanda “ha soldi in banca” risponde “penso di sì; prendo la pensione, non mi ricordo quanto, credo intorno a
1700 euro” –, rivelano che il resistente è incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di una grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trova nelle condizioni per le quali l'art. 414 c.c. prevede la misura dell'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione in termini di assistenza, cura della persona e di gestione
3 patrimoniale. Sotto quest'ultimo profilo il ricorrente ha confermato in udienza che il resistente percepisce una pensione, con cui “il ricorrente deve pagare i debiti del padre (multe per violazione del codice della strada, per un ammontare di 15.000,00 euro, e per pagamenti dovuti all'Agenzia delle Entrate)”.
Sulla base delle risultanze istruttorie non sono individuabili atti che possano essere compiuti dal resistente senza l'intervento o con l'assistenza del tutore, considerato che l'interdicendo risulta priva di un livello di autonomia e capacità collaborativa tale da consentire di esprimere una volontà liberamente e consapevolmente maturata;
deve, pertanto, ritenersi che il medesimo necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Osserva il Collegio come nel caso di specie non sia ravvisabile un margine di autodeterminazione compatibile con lo strumento dell'amministrazione di sostegno, tenuto conto che, da un lato, ad un eventuale amministratore di sostegno non potrebbero essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore, dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrato nelle decisioni di natura personale;
in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 04.03.2020, n. 6079), nella specie, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla resistente in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Si ritiene opportuno nominare un tutore provvisorio, che si indica nella persona del ricorrente
. Parte_1
Nulla sulle spese tenuto conto della natura e dell'andamento della causa.
Il compenso liquidato al CTU con provvedimento del 18/12/2024 è posto a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Aosta, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
a) pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di nato a CP_1
IA (RC) il 06/01/1956 c.f. residente in [...]E. C.F._2
Chanoux n. 123;
b) nomina nella funzione di tutore provvisorio;
Parte_1
c) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.;
4 d) pone a carico del ricorrente il compenso del CTU, come liquidato con provvedimento del 18/12/2024.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Aosta in data 16/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giulia De Luca
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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