Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/1970, n. 740
CASS
Sentenza 18 marzo 1970

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Il giudice ha la facolta e non l'Obbligo di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti, e l'Esercizio, positivo o negativo, di tali facolta discrezionali, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, non e sindacabile in Sede di Cassazione neppure sotto il profilo della omessa o insufficiente motivazione.*

Allorquando la Forma scritta e richiesta ad substantiam, a pena di nullita, la presenza di un principio di prova scritta non e sufficiente a rendere ammissibile la prova per testimoni del contratto.*

Qualora siasi perfezionato un contratto di compravendita immobiliare e successivamente allo stesso ma prima del compimento delle ulteriori formalita conseguenti (riduzione della scrittura privata in atto pubblico, trascrizione dell'atto) il bene compravenduto sia aggredito da parte di creditori dei venditori (mediante pignoramenti o altre misure cautelari), questi ultimi sono tenuto al risarcimento dei danni in favore del compratore, non potendosi dubitare che il comportamento tenuto sia manifestamente antigiuridico.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/1970, n. 740
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 740
    Data del deposito : 18 marzo 1970

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