Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3129/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3129/2022 avente ad oggetto: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)
TRA
(c.f. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. AIMO C.F._2
ANDREA;
ATTORI
E
(c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 come da procura in atti, dall'Avv. FARINA ANDREA;
CONVENUTA
Con la chiamata di
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Controparte_2 P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. TOMATIS SARA;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
E Parte_1 Parte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo:
Contrariis rejectise previe le occorrende declaratorie di legge,
Previa effettuazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio sulla quantificazione del danno subito dal sig. in conseguenza del sinistro del14.07.2022; Parte_2
Previa assunzione delle prove orali dedotte con la seconda memoria istruttoria ex art. 183
c.p.c.;
Nel merito, In via Principale:
-Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' Controparte_1 nella causazione del sinistro avvenuto in Tarantasca (CN) in data 14.7.2022;
1
€1.056,62, o nella veriore somma determinata in corso di causa, in favore di Parte_2
il tutto oltre interessi sino al saldo;
[...]
Nel merito, In via Subordinata:
-Accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale dell' Controparte_1 nella causazione del sinistro avvenuto in Tarantasca (CN) in data 14.7.2022;
-Conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento di una quota, corrispondente alla percentuale di responsabilità del sinistro accertata a carico dell' , dell'importo dei danni cagionati agli attori in Controparte_1 conseguenza del sinistro del 14.7.2022 ed ammontanti ad €12.479,36, o nella veriore somma determinata in corso di causa, in favore di ed ad €1.056,62, o Parte_1 nella veriore somma determinata in corso di causa, in favore di , il tutto Parte_2 oltre interessi sino al saldo;
In ogni caso, con il favore delle spese di lite e onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese generali in misura del 15%.
ASSOCIAZIONE CULTURALE TARANTASCA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove formulande domande e/o eccezioni,
IN VIA ISTRUTTORIA:
ammettersi le prove per interrogatorio formale e testi sui capi dedotti nelle memorie ex art. 183 comma VI comma c.p.c., anche a prova contraria;
ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. e ss. a TIM, Vodafone e/o altri gestori delle utenze telefoniche intestate e/o in uso al Sig. dei tabulati telefonici relativi Parte_2 al giorno 14.07.2022 fascia oraria 16:40 - 17:20 al fine di verificare se il conducente della
Nissan Juke fosse impegnato in conversazioni telefoniche o nell'invio di messaggistica;
ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. e ss. a Whatsapp, Messanger, Telegram,
Viber, Instagram e/o altri gestori di app di messaggistica e social network usate dal Sig.
dei dati volti ad accertare l'uso delle predette app il giorno 14.07.2022 Parte_2 fascia oraria 16:40 - 17:20 al fine di verificare se il conducente della Nissan Juke fosse impegnato in conversazioni e messaggistica e/o nella navigazione sui social network mentre era alla guida della Nissan Juke;
disporsi CTU cinematica volta a determinare, previa ispezione dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, la dinamica dello stesso per cui è causa, al fine di accertare le relative responsabilità e a determinare l'entità dei danni materiali subiti dalla Nissan Juke tg.
FE538YN, tenuto conto del valore commerciale del mezzo e di eventuali sinistri pregressi;
2 disporre CTU medico-legale, da effettuarsi all'esito della fase probatorio- testimoniale di cui all'istruttoria e solo laddove a seguito della stessa emerga una responsabilità in capo all' nella causazione del sinistro Controparte_1 occorso, volta a determinare l'entità delle lesioni riportate dal in Parte_2 conseguenza del sinistro occorso in data 14.07.2022, sia a titolo di danno permanente sia d'invalidità temporanea.
IN VIA PRINCIPALE:
respingere in quanto infondata in fatto e in diritto ogni domanda attorea formulata, mandando assolta la convenuta da ogni pretesa avversaria;
con il favore delle spese;
IN VIA DI SUBORDINE:
nella denegata e non creduta ipotesi emerga riconoscimento nella causazione del sinistro occorso in data 14.07.2022 ore 17,00 circa, in Tarantasca (CN), presso la località
Area Produttiva Tarantasca Nord, tratto di Via San Michele, di un comportamento colposamente riconducibile alla parte convenuta, parte attrice, consistito nell'aver colliso contro due dissuasori posizionati sulla carreggiata, sospingendoli a distanza, avrebbe potuto essere evitato usando l'ordinaria diligenza e, conseguentemente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., mandare indenne la convenuta Controparte_1
da ogni istanza e pretesa avversaria;
[...]
con il favore delle spese;
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE:
nella denegata e non creduta ipotesi emerga riconoscimento nella causazione del sinistro occorso in data 14.07.2022 ore 17,00 circa, in Tarantasca (CN), presso la località
Area Produttiva Tarantasca Nord, tratto di Via San Michele, di un comportamento colposamente riconducibile alla parte convenuta, accertare e dichiarare che il comportamento colposo tenuto da parte attrice, consistito nell'aver colliso contro due dissuasori posizionati sulla carreggiata, sospingendoli a distanza, avrebbe potuto essere evitato usando l'ordinaria diligenza e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 1227 c.c. diminuire il risarcimento del danno, per come determinato a seguito di CTU, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, da valutarsi secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adito e, conseguentemente, dichiarare tenuta e pertanto condannare la (C.F. Controparte_2
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 P.IVA_3 corrente in 40128 Bologna (BO), Via Stalingrado, 45, a garantire e tenere indenne ex art. 1917 c.c. la conchiudente per ogni e qualsivoglia somma che fosse tenuta a versare a parte ricorrente;
spese di lite compensate tra le parti.
CP_3
3 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, deduzione e richiesta per i motivi tutti suesposti, così provvedere:
In via preliminare:
- per le ragioni innanzi esposte, autorizzare la chiamata in causa del terzo
[...]
in persona del Sindaco e l.r. pro tempore, Via Vittorio Veneto n. 21 (cap. Controparte_4
12020), e, per l'effetto, fissare nuova data di udienza, così concedendo alla terza chiamata il termine per la notifica della presente comparsa di costituzione e risposta contenente chiamata in garanzia del terzo, unitamente all'emanando decreto.
Nel merito:
- In ogni caso respingere le domande tutte avanzate nei confronti della Controparte_5
mandando la stessa assolta da ogni ulteriore e/o maggiore richiesta avversaria, così
[...] come pure dal rimborso delle spese legali e tecniche alla Controparte_1 sia in caso di vittoria che di soccombenza, in applicazione delle condizioni di polizza.
In via gradata
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di parte attrice, ripartire la condanna in considerazione delle effettive responsabilità di tutte le parti del giudizio ivi incluso il , contenendo l'eventuale condanna della Controparte_4
in applicazione delle condizioni di polizza, ai soli danni Controparte_6 spettanti all'attore in quanto conseguenza diretta dell'attività svolta dalla Parte_3
sempre mandando assolta la comparente dal rimborso delle spese legali e tecniche
[...] alla in applicazione delle condizioni di polizza. Parte_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA.
In via istruttoria
Previa ammissione, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, dei mezzi di prova dedotti ed eventualmente da dedurre entro i termini di cui all'art 183 VI comma cpc, si evidenzia che parte attrice non ha formulato richieste istruttorie nell'atto di citazione.
Si chiede, a ogni buon fine, al Giudice, ex art. 210 c.p.c., di disporre l'acquisizione in copia conforme all'originale del Verbale di Rilievi di sinistri Stradali redatto dalla Polizia Locale del
Comune di Tarantasca (CN), intervenuta sul luogo del sinistro de quo con i rilievi fotografici e le dichiarazioni assunte.
Solo occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, si chiede ammettersi C.T.U. tecnica ricostruttiva del sinistro che determini le responsabilità delle parti di causa nel sinistro e/o eventualmente quantificativa di danni.
Sempre senza inversione dell'onere probatorio, si formulano i seguenti capitoli di prova per testi, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) la Polizia Locale Comune di Tarantasca (CN), in data 14.07.2022, alle ore 17,00 circa, interveniva sul luogo del sinistro de quo (in Tarantasca (CN), in località Area Produttiva
Tarantasca Nord, Via San Michele), procedendo ai rilievi ed accertamenti del caso e
4 redigendo, all'esito, il rapporto d'incidente stradale e la relativa documentazione fotografica prodotte sub doc. 4, 4.a), 4.b, 4.c, 4.d), che si rammostrano al teste per essere confermate;
2) il Centro perizie Cuneo, su incarico della redigeva la perizia Controparte_5 prodotta sub doc. 7) che si rammostra al teste per essere confermata;
3) Il Dott. , su incarico della redigeva la relazione di Testimone_1 Controparte_5 visita medico legale prodotta sub doc. 8) che si rammostra al teste per essere confermata
***
Si indicano a testi, con riserva di indicarne altri:
1) Comm. c/o il Comando di Polizia Locale del Comune di Tarantasca Testimone_2
(CN), Via V. Veneto n. 21 – Tarantasca (CN) – 12020, sul capitolo 1;
2) Perito c/o Centro Perizie Cuneo, Via S. Grandis,12 Ang.lo Via XX Testimone_3
Settembre, Cuneo (CN) – 12100, sul capitolo 2;
3) Dott. , con Studio in Cuneo (CN), Via Vittorio Bersezio – 12100, sul cap. Testimone_1
3.
***
Nell'ipotesi di ammissione delle prove articolate dalle altre parti di giudizio, si chiede sin d'ora ammettere prova contraria.
Tutto con riserva di dedurre, articolare nuovi mezzi di prova, chiedere CTU che accerti la natura e l'entità dei lamentati danni e produrre ulteriori documenti in considerazione del contegno processuale delle altre parti di giudizio nei termini ex art. 183 VI co.c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 28.11.2022 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Cuneo l' Controparte_1 per sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali subiti al veicolo di proprietà di e dei danni fisici subiti da a seguito del sinistro Parte_1 Parte_2 occorso il 14.07.2022 in Tarantasca in località Area Produttiva Tarantasca Nord allorquando , alla guida della vettura di proprietà del padre, si era trovato Parte_2 improvvisamente la strada occupata da blocchi di cemento collocati dalla CP_1 convenuta a parziale chiusura della circolazione stradale in occasione della manifestazione musicale danzante ONDE SONORE 2022, senza alcuna previa segnaletica stradale.
Quantificavano il danno in euro 12.000 (valore commerciale) quanto al veicolo, euro
473,36 per spese, euro 10.056,62 per danno biologico.
2. Si costituiva la convenuta chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Assicurazione per esserne eventualmente manlevata;
nel merito, CP_3 evidenziava che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente che, pur circolando su strada chiusa al traffico per la manifestazione ONDE SONORE 2022 come da ordinanza sindacale, non si era avveduto della presenza evidente e perfettamente
5 visibile dei grossi blocchi di cemento, peraltro preceduti da transenna gialla e li aveva violentemente urtati pur potendo transitare a lato degli stessi.
3. Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva concludendo come in CP_3 premessa.
Il giudice rigettava la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo CP_4
e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; con ordinanza
[...]
6.03.2024 respingeva le istanze istruttorie e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.11.2024 in esito alla quale il Giudice assumeva la causa a decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con termine fino al 10.01.2025 per comparse conclusionali e di ulteriori
20 giorni per memorie di replica
IN DIRITTO
Dinamica dei fatti.
Con ordinanza n. 18/2022 in data 13.07.2022, vista la richiesta del Presidente dell , per l'esecuzione di una Manifestazione Musicale CP_1 Controparte_1 denominata “Onde Sonore” che si sarebbe tenuta nell'area artigianale Tarantasca Nord nei
[... giorni 15-16 e 17 luglio 2022, il responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune
ordinava il divieto di transito di transito e sosta dei veicoli nell'Area Artigianale CP_4
Tarantasca Nord, interessata dalla Manifestazione, come da planimetria allegata, nei giorni: GIOVEDI' 14 – VENERDI' 15 - SABATO 16 LUGLIO 2022 mandando all'Organizzatore di installare l'idonea segnaletica temporanea, dando atto che In relazione e nel rispetto della vigente normativa di sicurezza ed emergenza, sono stati posizionati nei luoghi di blocco della circolazione opportuni dissuasori che impediscono di fatto la circolazione nell'area evidenziata e mandando al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune, nonché nei consueti modi di diffusione.
L'area vietata al transito, su via San Michele, iniziava a circa metà del suo percorso, in prossimità di incrocio con altra strada che, nella direzione assunta dalla vettura degli attori, si trovava sulla sinistra.
Il luogo del sinistro è riprodotto nelle fotografie allegate alla Relazione Polizia Locale prodotta, e risulta costituita da una strada extraurbana con unica carreggiata a doppio senso di marcia affiancata da una corsia ampia adibita a parcheggio e un marciapiede.
6 I rettangoli giallo e rosso indicano i due dissuasori in conglomerato cementizio nella loro posizione iniziale e in quella finale dopo l'urto con la vettura, che veniva danneggiata frontalmente.
La transenna gialla in plastica era posizionata davanti ai due dissuasori riprodotti in colore grigio a cavallo tra la carreggiata e l'area di sosta.
Il giorno 14 luglio 2022 alle ore 17 il veicolo Nissan Juke di proprietà di Parte_1 condotto dal figlio proveniente dal tratto avente fondo sterrato di via San Michele Pt_2 in direzione della S.P. n. 25, superata una prima intersezione avente innesto dalla sinistra, non avvedendosi del blocco stradale disposto dagli organizzatori della manifestazione,
7 andava a urtare violentemente due dei dissuasori posizionati sulla carreggiata, sospingendoli a distanza e terminando la propria marcia dopo circa 7,50 metri.
Nel rapporto del Servizio di Polizia Municipale (peraltro in persona del firmatario dell'ordinanza 13.07.2022), si precisa che:
-nella via San Michele, strada extraurbana, non erano vigenti limiti di velocità inferiori a 90 km/h;
-al momento del sinistro gli organizzatori della manifestazione non avevano ancora provveduto al corretto posizionamento di segnaletica verticale temporanea preavvisante la chiusura al transito veicolare di un tratto della via San Michele (quello finale verso la S.P. n.
25); era stata solo posizionata una transenna di colore giallo nel settore di strada destinato alla sosta dei veicoli, ove si trovava già del materiale per la chiusura della strada
(dissuasori);
-la corsia della via San Michele percorsa dal veicolo Nissan Juke, come risultante dalle rilevazioni planimetriche, dalle dichiarazioni acquisite nonché dalle fotografie dei luoghi, al momento del sinistro risultava sgombra da impedimenti e pertanto transitabile in una misura corrispondente a circa 2,60/2,70 metri;
-il veicolo Nissan Juke risultava aver tenuto una posizione anomala sulla carreggiata durante il suo procedere in direzione di marcia percorsa, circolando parte nella propria corsia e parte nella corsia opposta;
-non risultavano presenti tracce di frenata precedenti l'urto del veicolo con i dissuasori in cemento che, secondo la dichiarazione degli organizzatori della manifestazione, avevano un peso di circa 500 kg.
Va aggiunto che al momento del sinistro, anche se la polizia locale verbalizzante dava atto che l'associazione stava provvedendo al posizionamento sulla carreggiata e nei settori stradali coinvolti dalla manifestazione di dissuasori al transito in conglomerato cementizio, in realtà non era presente nessuno, tanto che non si registrarono testimoni oculari.
Responsabilità del sinistro.
L'ordinanza del 13.07.2022 che ordinava il divieto di transito e sosta per parte della via San
Michele era emanata in forza degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada (d.lgs. 30.4.1992, n.
285).
L'art. 7 cit. in particolare, dispone che “nei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del sindaco limitare la circolazione di tutte o di alcune categoria di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale…”. Viene, altresì, previsto, al comma 9, che i “i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di
8 urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorchè di modifica o di integrazione della delibera di Giunta”.
L'art. 6 dispone poi, al comma 4 (come integrato con il richiamo all'art. 5), che “l'ente proprietario della strada può, con ordinanza motivata resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali, disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”.
Dalla lettura delle suindicate disposizioni -richiamate nell'ordinanza stessa- emerge che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Invero, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge. Ne consegue che, per potersi pretendere in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione stradale, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e della pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità
– notizia del comportamento imposto, ma un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce (Cass. civ. sez. II, 28 giugno 2005, n. 13875;
Cass. civ. Sez. II, 13 febbraio 2009, n. 3660). Il principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato: “La sussistenza, in capo agli automobilisti, di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale (nella specie, al limite di velocità), presuppone il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal provvedimento della competente autorità, impositivo dell'obbligo o del divieto e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge”(Cass. Sez. 6-
2, 24 novembre 2021, n. 36412) (vedi Consiglio di Stato sentenza n. 8118/2022).
9 Pertanto, se la sicurezza dei pedoni partecipanti alla manifestazione era garantita dalla chiusura al traffico del tratto di strada San Michele con l'apposizione fisica dei dissuasori, il divieto di transito e sosta doveva essere reso pubblico agli automobilisti mediante apposizione di idonea segnaletica stradale verticale o con cartelli mobili o transenne;
tale adempimento era posto a carico dell' e pacificamente la stessa non lo aveva CP_1 adempiuto, né lo stava facendo quel pomeriggio, visto che il sito era deserto di auto e persone. La transenna gialla, unico segnale di chiusura apposto, era collocata sulla corsia destinata a parcheggio, a protezione in realtà dei dissuasori che ancora non erano stati posizionati e non certo a segnalare il divieto di transito della strada. I dissuasori, del peso di
500 kg ciascuno, erano collocati in numero di quattro su tutta la larghezza della strada, seppure intervallati, e rappresentavano, così come collocati, un ostacolo al transito potenzialmente pericoloso per la circolazione dei veicoli.
Ciò posto, va considerata la condotta di guida del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. al fine di accertare se la stessa abbia ridotto e eliso la responsabilità dell' . CP_1
Come insegna la Suprema Corte, presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa (Cass.01/02/2018, n.2480). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.). Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato. E nel caso di specie parte attrice ha provato detti presupposti.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art.2051 cod. civ., la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
2.1.d. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al
10 danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass.
10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842). Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente
(da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n.
30775; Cass.30/10/2018, n. 27724, Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943; 31/03/2025 n.
8450: La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo).
11 Orbene, nel caso di specie la condotta del conducente della vettura fu sicuramente colposa nel senso di imprudente e imperita: -la strada su cui si trovavano i dissuasori non segnalati era rettilinea, illuminata a giorno, con piena visibilità, sicché l'ostacolo -pur non segnalato- era perfettamente visibile con ampio anticipo;
-la presenza della transenna gialla - anch'essa perfettamente visibile da lontano- seppure posta solo in corrispondenza della corsia di sosta, avrebbe consigliato al conducente quantomeno di rallentare visto che segnalava la presenza di ostacoli (anche se gli stessi non ci si poteva aspettare sussistessero sulla carreggiata); -il conducente, come da lui stesso dichiarato, si era distratto guardando a sinistra la strada confluente perché sapeva che in quell'area era organizzato l'evento, il che può spiegare la ragione per la quale, quando rivolse nuovamente lo sguardo avanti, la presenza dei dissuasori lo colse di sorpresa;
- la vettura non circolava sulla sua stretta destra, ma quasi sulla mezzaria, tanto da urtare i due ultimi dissuasori, collocati nella posizione sopra riprodotta;
-se avesse circolato regolarmente, avrebbe potuto passare a lato dell'ultimo dissuasore evitandoli del tutto (visto che residuava uno spazio di 2,60 metri); -la velocità non era certo adeguata allo stato dei luoghi se la vettura è riuscita a fermarsi, dopo l'impatto con i dissuasori, solo 7,50 metri dopo l'urto e se riusciva a spostare di poco meno i blocchi di conglomerato cementizio pesanti
500 kg l'uno.
Tale condotta non esclude il nesso di causalità tra danno e cosa, atteso che la presenza dei dissuasori non segnalati non fu soltanto l'occasione del sinistro ma la causa;
tuttavia, il contributo del danneggiato fu sicuramente prevalente, potendosi quantificare nel 60%.
Quantificazione dei danni.
Sulla quantificazione dei danni alla vettura e alla persona dell'attore la convenuta e la terza chiamata hanno sollevato contestazioni che esigono approfondimento istruttorio.
Spese di lite
Le spese di lite saranno liquidate in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
NON definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3129/22 R.G.T. promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
con la chiamata in causa di , ogni diversa istanza,
[...] Controparte_7 eccezione e deduzione reiette, così decide:
1) accerta e dichiara la responsabilità della Controparte_1 nella determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 14.07.2022 in
Tarantasca, nella misura del 40%;
2) spese al definitivo.
Così deciso in Cuneo il 09/05/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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