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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/05/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1511/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Dino Ivan SQUATRITO (C.F. ) C.F._2
- attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Controparte_1 P.IVA_1
DE SEPTIS (C.F. ) C.F._3
- convenuta -
e
(C.F. Controparte_2 C.F._4
- convenuta, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
e la per sentirle condannare al pagamento Controparte_2 Controparte_1
in solido di € 42.824,93 (di cui € 36.742,00 per danni non patrimoniali ed € 6.082,93 per danni patrimoniali, già detratti gli acconti ricevuti) o della diversa somma di giustizia, quale risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi in data
21.7.2018 alle ore 12:45 circa in Praia a Mare (CS) all'intersezione tra la via F.lli Cervi
e la traversa di via Gramsci, per esclusiva responsabilità della condotta di guida colposa tenuta da Controparte_2
Ha dedotto, in particolare, che:
- nella data suindicata, mentre si trovava a transitare in direzione sud, all'altezza della predetta intersezione, alla guida del proprio motoveicolo scooter HONDA
CN 250 targato CW80038 (assicurato Controparte_3
, veniva urtato sulla fiancata destra con l'estremo angolo
[...]
anteriore sinistro dell'autovettura targata BX897HW CP_4
(assicurata ), condotta dalla proprietaria Controparte_1 CP_2
la quale si immetteva sulla strada principale in direzione nord senza
[...]
rispettare il segnale di STOP ivi presente;
- nessuna responsabilità poteva essere attribuita all'attore che teneva un condotta di guida prudente, tanto che la contravvenzione elevata a suo carico dalla Polizia
Municipale veniva annullata con sentenza del Giudice di Pace;
- dopo l'urto, cadeva a terra, riportava gravissime lesioni, per le quali veniva trasportato a mezzo autoambulanza al PS dell'Ospedale di Praia a Mare e, poi, al
PS dell'Ospedale di Cetraro e, infine, al PS dell'Ospedale di Cosenza, ove veniva ricoverato con la diagnosi di “politrauma della strada con fratture costali
e pnx e multiple flc” e sottoposto a intervento chirurgico di “posizionamento di drenaggio toracico” per poi essere dimesso il 26.7.2018;
- dopo il periodo di riabilitazione, veniva dichiarato guarito il 16.10.2018, con postumi stimati al 12% (da personalizzare), oltre danno morale, danno esistenziale e spese mediche;
2 - in occasione della causa venivano danneggiati il motociclo (per € 3.542,00, oltre
€ 100,00 per soccorso e sosta) ed un auricolare della Apple (con conseguente esborso di € 91,20 per l'acquisto di nuova coppia);
- nondimeno la propria compagnia offriva, in data 15.5.2019, € 350,00 e, in data
8.7.2019, € 8.782,00, importi trattenuti dall'attore a titolo di acconto.
1.2. – Si è costituita , che ha chiesto, in via principale, di rigettare Controparte_1
la domanda attorea poiché infondata, ritenendo congrua la somma già pagata all'attore nella fase stragiudiziale, tenuto conto del concorso colposo del danneggiato che, nell'avvicinarsi all'incrocio, non prestava la necessaria attenzione.
1.3. – è, invece, rimasta contumace. Controparte_2
1.4. – In seguito allo scambio delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c. sono stati sentiti i testi (udienza del 26.1.2023) e (udienza del Tes_1 Testimone_2
6.4.2023) ed è stata espletata CTU medico legale a cura del dott. Persona_1
(cfr. relazione depositata il 1.2.2024).
2. – Ciò posto, la domanda è fondata nei termini appresso indicati.
2.1. – Invero, non è contestato l'effettivo scontro tra il motociclo dell'attore e l'autovettura della nelle circostanze di luogo e tempo indicate nell'atto CP_2
di citazione, come, del resto, risulta dal rapporto di incidente stradale redatto dalla
Polizia Municipale di Praia a Mare, che, intervenuta nell'immediatezza, ha eseguito i rilievi, osservato i veicoli coinvolti nelle posizioni statiche e raccolto le spontanee dichiarazioni della , mentre lo ricorreva alle cure CP_2 Parte_1
ospedaliere.
Sulla base della ricostruzione compiuta, la Polizia Municipale ha elevato verbali di contravvenzione ad entrambi i conducenti.
L'attore ha, poi, ottenuto l'annullamento del verbale emesso nei suoi confronti con sentenza n. 121/2020 del Giudice di Pace di Scalea, ma solo per insuperabile incertezza sull'effettiva dinamica del sinistro (cfr. pag. 3 citata sentenza: “in ogni caso, dall'esame degli atti non è comprovata la responsabilità del ricorrente e tantomeno la sua estraneità ai fatti non potendosi escludere un contributo causale alla causazione del sinistro in ragione della condotta di guida tenuta nell'approssimarsi all'intersezione”).
3 Neppure nel presente giudizio sono stati escussi testimoni oculari o offerti altri elementi di prova che consentono di affermare la corretta condotta di guida dell'attore, vincendo la presunzione di pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054, 2° comma, cod. civ..
Essa, infatti, per consolidata giurisprudenza, “opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7061 del 12/3/2020; conf., tra le più recenti, Sez. 3, Ordinanza n. 15736 del 17/5/2022 e Sez. 3, Ordinanza n.
23300 del 26/7/2022) e non può considerarsi superata soltanto sulla base dell'accertamento di colpa di uno dei conducenti, giacché il giudice è tenuto a verificare in concreto che anche l'altro o gli altri abbiano o meno “fatto tutto per evitare l'evento”
(da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 23300 del 26/7/2022, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7061 del
12/3/2020) ovvero “tenuto una condotta di guida corretta” (ex multis, Sez. 3, Sentenza
n. 7479 del 20/3/ 2020; Sez. 3, Ordinanza n. 3696 del 15/3/ 2018), con la precisazione che la prova liberatoria non necessariamente deve essere fornita “in modo diretto” (ossia dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza), ma “anche indirettamente”, cioè “tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (così, tra le più recenti, Sez. 3, Sentenza n. 34895 del
28/11/2022, Sez. 3, Ordinanza n. 6941 del 11/3/2021, Sez. 3, ordinanza n. 6655 del
9/3/2020, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/5/2019). Inoltre, “non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione,
l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.” (cfr. Sez.
3, Ordinanza n. 842 del 17/1/2020, Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014, Sez. 3,
Sentenza n. 6168 del 13/3/2009).
In conclusione, quindi, deve essere affermato il pari contributo colposo dell'attore e della convenuta ex art. 2054, 2° comma, cod. civ., nella causazione del CP_2
sinistro de quo.
4 2.2.1. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale espletata (cfr. relazione CTU medico-legale a cura del dott. depositata il Persona_1
1.2.2024), è immune da incongruenze ed è del tutto condivisibile.
Da essa è emerso che il ha riportato “esiti di frattura della IV V Parte_1
VI e VII costa destra. Esiti di pneumotorace destro con versamento pleurico. Esiti di contusione polmonare basale destra. Lievi esiti cicatriziali post chirurgici a carico dell'emitorace destro”, stimati nel 9%, di invalidità permanete, oltre IT di 30 gg. al
100%, di 25 gg. al 50% e di 33 gg. al 25 %.
Conseguentemente, gli va riconosciuto – facendo applicazione dei parametri di cui al
DM 16 luglio 2024 pubblicato in GU Serie Generale n. 173 del 25.7.2024, adottato in attuazione dell'art. 139, co. 5, del D. lgs. 209/2005 – tenuto conto dei 39 anni di età dell'attore (nato il [...]) all'epoca del sinistro (il 21.7.2018) – l'importo complessivo di € 9.284,61 a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato all'attualità:
- € 16.765,79 a titolo di danno biologico permanente;
- € 2.803,43 per danno biologico temporaneo (di cui € 1.657,20 per 30 gg di IT al
100%; € 690,50 per 25 gg al 50%; € 455,73 per 33 gg al 25%);
- il tutto ridotto del 50% ex art. 2054, 2° comma, cod. civ..
Il totale di € 9.284,61 – già determinato all'attualità – deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento
(il 21.7.2018) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza nonché degli interessi al tasso legale sulla somma così determinata
(divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
Non sono, invece, dimostrate circostanze indicative di una rilevante incidenza della menomazione su specifici aspetti dinamico-relazionali personali né di sofferenza psico- fisica di particolare intensità ai sensi del 4° comma dell'art. 139 d.lgs. 209/2005 e neppure particolari condizioni soggettive del danneggiato apprezzabili ai sensi del 3° comma del medesimo art. 139.
Del resto, dalla CTU è emerso che “i postumi accertati non hanno ridotto la capacità lavorativa del soggetto ne' la rendono più usurante” (cfr. pag. 7 della relazione finale).
2.2.2. – Per quanto concerne i danni patrimoniali, occorre liquidare il complessivo importo di € 2.270,97 così calcolato all'attualità:
5 - € 187,95 per spese mediche documentate e congrue, rivalutato secondo l'indice
FOI dell'ISTAT da luglio 2018 fino alla presente pronuncia, per un totale di €
222,53;
- € 3.542,00 per danni al motoveicolo come da preventivo (pari ad € 3.542,00) rilasciato il 3.10.2018 dalla confermato all'udienza del Controparte_5
26.1.2023 da il quale ha anche chiarito il valore storico del Tes_1
mezzo; importo da rivalutarsi secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dall'ottobre
2018 alla data della presente pronuncia, fino ad € 4.200,81;
- € 100,00 come da fattura 296/2018 del 5.9.2018 della Controparte_5 per “soccorso e sosta rilasciato deposito officina” del medesimo motoveicolo, oltre rivalutazione secondo l'indice FOI dell'ISTAT dal settembre 2018 alla data della presente pronuncia, per un totale di € 118,60;
- il tutto ridotto del 50% ex art. 2055, 2° comma, cod. civ..
2.2.2. – Dal complessivo importo di € 11.199,58 (pari alla sommatoria di € 9.284,61 per danni non patrimoniali ed € 1.914,97 per danni patrimoniali) deve essere detratto il totale corrisposto a titolo di acconto di 10.794,02, così calcolato all'attualità:
- € 350,00, rivalutate secondo l'indice FOI dell'ISTAT dal maggio 2019 ad oggi, per un totale di € 413,70;
- € 8.782,00, rivalutate secondo l'indice FOI dell'ISTAT dal luglio 2019 ad oggi, per un totale di € 10.380,32.
2.2.3. – Vanno, infine, sommati gli interessi legali fino al soddisfo, da calcolarsi con le seguenti modalità: a) devalutando il credito totale (danni patrimoniali e non) dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'illecito; b) calcolando gli interessi al tasso legale prima (b1) sul credito totale, devalutato e poi rivalutato anno per anno, dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, successivamente (b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva con la pubblicazione della presente sentenza e, infine, (b3) sulla somma così determinata (pari all'ammontare dei danni patrimoniali rivalutati e dei danni non patrimoniali all'attualità, ridotto dell'acconto rivalutato ed aumentato degli interessi legali computati secondo il calcolo fin qui illustrato), dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo
6 soddisfo (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 7/8/2023, con ampi richiamati ai precedenti conformi).
2.3. – In conclusione, occorre condannare le parti convenute al pagamento il solido di €
405,56 (pari alla differenza tra € 11.199,58 quale credito totale all'attualità ed €
10.794,02 quale complessivo acconto all'attualità), oltre interessi legali (da calcolarsi come già precisato) fino al soddisfo, in favore dell'attore.
3. – L'accoglimento parziale ed in minima parte della domanda giustifica la compensazione delle spese di giudizio nella misura congrua di due terzi, ad eccezione degli effettivi esborsi sostenuti dall'attore da porre a carico delle convenute in solido.
Per il resto, occorre condannare le parti convenute al pagamento in solido di € 1.692,33 per compenso – pari alla sommatoria dei valori medi previsti per tutte le fasi dal DM
55/2014 in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore, ridotta di due terze per la predetta compensazione parziale – ed € 566,30 per effettivi esborsi (contributo unificato, marca da bollo, spese notifica), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore.
Le spese relative alla CTU, che non hanno portato all'accertamento di invalidità superiore a quella riconosciuta dalla compagnia assicurativa, restano a carico delle parti in pari quota.
Nulla può essere ulteriormente riconosciuto per l'attività stragiudiziale in quanto ai sensi dell'art. 18 DM 55/2014, “i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare”, salva l'ipotesi (che qui non ricorre) in cui “l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna e al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2
favore di di € 405,56, oltre interessi legali (da calcolarsi Parte_1
come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore dell'attore;
b) compensa le spese di giudizio per due terzi, condannando per il resto le parti convenute al pagamento in solido di € 3.384,66 per compenso ed € 566,30 per
7 effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di parte attrice, con distrazione al suo procuratore;
c) le spese di CTU restano a carico delle parti in pari quota.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 22 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
8
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Dino Ivan SQUATRITO (C.F. ) C.F._2
- attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Controparte_1 P.IVA_1
DE SEPTIS (C.F. ) C.F._3
- convenuta -
e
(C.F. Controparte_2 C.F._4
- convenuta, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
e la per sentirle condannare al pagamento Controparte_2 Controparte_1
in solido di € 42.824,93 (di cui € 36.742,00 per danni non patrimoniali ed € 6.082,93 per danni patrimoniali, già detratti gli acconti ricevuti) o della diversa somma di giustizia, quale risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi in data
21.7.2018 alle ore 12:45 circa in Praia a Mare (CS) all'intersezione tra la via F.lli Cervi
e la traversa di via Gramsci, per esclusiva responsabilità della condotta di guida colposa tenuta da Controparte_2
Ha dedotto, in particolare, che:
- nella data suindicata, mentre si trovava a transitare in direzione sud, all'altezza della predetta intersezione, alla guida del proprio motoveicolo scooter HONDA
CN 250 targato CW80038 (assicurato Controparte_3
, veniva urtato sulla fiancata destra con l'estremo angolo
[...]
anteriore sinistro dell'autovettura targata BX897HW CP_4
(assicurata ), condotta dalla proprietaria Controparte_1 CP_2
la quale si immetteva sulla strada principale in direzione nord senza
[...]
rispettare il segnale di STOP ivi presente;
- nessuna responsabilità poteva essere attribuita all'attore che teneva un condotta di guida prudente, tanto che la contravvenzione elevata a suo carico dalla Polizia
Municipale veniva annullata con sentenza del Giudice di Pace;
- dopo l'urto, cadeva a terra, riportava gravissime lesioni, per le quali veniva trasportato a mezzo autoambulanza al PS dell'Ospedale di Praia a Mare e, poi, al
PS dell'Ospedale di Cetraro e, infine, al PS dell'Ospedale di Cosenza, ove veniva ricoverato con la diagnosi di “politrauma della strada con fratture costali
e pnx e multiple flc” e sottoposto a intervento chirurgico di “posizionamento di drenaggio toracico” per poi essere dimesso il 26.7.2018;
- dopo il periodo di riabilitazione, veniva dichiarato guarito il 16.10.2018, con postumi stimati al 12% (da personalizzare), oltre danno morale, danno esistenziale e spese mediche;
2 - in occasione della causa venivano danneggiati il motociclo (per € 3.542,00, oltre
€ 100,00 per soccorso e sosta) ed un auricolare della Apple (con conseguente esborso di € 91,20 per l'acquisto di nuova coppia);
- nondimeno la propria compagnia offriva, in data 15.5.2019, € 350,00 e, in data
8.7.2019, € 8.782,00, importi trattenuti dall'attore a titolo di acconto.
1.2. – Si è costituita , che ha chiesto, in via principale, di rigettare Controparte_1
la domanda attorea poiché infondata, ritenendo congrua la somma già pagata all'attore nella fase stragiudiziale, tenuto conto del concorso colposo del danneggiato che, nell'avvicinarsi all'incrocio, non prestava la necessaria attenzione.
1.3. – è, invece, rimasta contumace. Controparte_2
1.4. – In seguito allo scambio delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c. sono stati sentiti i testi (udienza del 26.1.2023) e (udienza del Tes_1 Testimone_2
6.4.2023) ed è stata espletata CTU medico legale a cura del dott. Persona_1
(cfr. relazione depositata il 1.2.2024).
2. – Ciò posto, la domanda è fondata nei termini appresso indicati.
2.1. – Invero, non è contestato l'effettivo scontro tra il motociclo dell'attore e l'autovettura della nelle circostanze di luogo e tempo indicate nell'atto CP_2
di citazione, come, del resto, risulta dal rapporto di incidente stradale redatto dalla
Polizia Municipale di Praia a Mare, che, intervenuta nell'immediatezza, ha eseguito i rilievi, osservato i veicoli coinvolti nelle posizioni statiche e raccolto le spontanee dichiarazioni della , mentre lo ricorreva alle cure CP_2 Parte_1
ospedaliere.
Sulla base della ricostruzione compiuta, la Polizia Municipale ha elevato verbali di contravvenzione ad entrambi i conducenti.
L'attore ha, poi, ottenuto l'annullamento del verbale emesso nei suoi confronti con sentenza n. 121/2020 del Giudice di Pace di Scalea, ma solo per insuperabile incertezza sull'effettiva dinamica del sinistro (cfr. pag. 3 citata sentenza: “in ogni caso, dall'esame degli atti non è comprovata la responsabilità del ricorrente e tantomeno la sua estraneità ai fatti non potendosi escludere un contributo causale alla causazione del sinistro in ragione della condotta di guida tenuta nell'approssimarsi all'intersezione”).
3 Neppure nel presente giudizio sono stati escussi testimoni oculari o offerti altri elementi di prova che consentono di affermare la corretta condotta di guida dell'attore, vincendo la presunzione di pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054, 2° comma, cod. civ..
Essa, infatti, per consolidata giurisprudenza, “opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7061 del 12/3/2020; conf., tra le più recenti, Sez. 3, Ordinanza n. 15736 del 17/5/2022 e Sez. 3, Ordinanza n.
23300 del 26/7/2022) e non può considerarsi superata soltanto sulla base dell'accertamento di colpa di uno dei conducenti, giacché il giudice è tenuto a verificare in concreto che anche l'altro o gli altri abbiano o meno “fatto tutto per evitare l'evento”
(da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 23300 del 26/7/2022, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7061 del
12/3/2020) ovvero “tenuto una condotta di guida corretta” (ex multis, Sez. 3, Sentenza
n. 7479 del 20/3/ 2020; Sez. 3, Ordinanza n. 3696 del 15/3/ 2018), con la precisazione che la prova liberatoria non necessariamente deve essere fornita “in modo diretto” (ossia dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza), ma “anche indirettamente”, cioè “tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (così, tra le più recenti, Sez. 3, Sentenza n. 34895 del
28/11/2022, Sez. 3, Ordinanza n. 6941 del 11/3/2021, Sez. 3, ordinanza n. 6655 del
9/3/2020, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/5/2019). Inoltre, “non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione,
l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.” (cfr. Sez.
3, Ordinanza n. 842 del 17/1/2020, Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014, Sez. 3,
Sentenza n. 6168 del 13/3/2009).
In conclusione, quindi, deve essere affermato il pari contributo colposo dell'attore e della convenuta ex art. 2054, 2° comma, cod. civ., nella causazione del CP_2
sinistro de quo.
4 2.2.1. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale espletata (cfr. relazione CTU medico-legale a cura del dott. depositata il Persona_1
1.2.2024), è immune da incongruenze ed è del tutto condivisibile.
Da essa è emerso che il ha riportato “esiti di frattura della IV V Parte_1
VI e VII costa destra. Esiti di pneumotorace destro con versamento pleurico. Esiti di contusione polmonare basale destra. Lievi esiti cicatriziali post chirurgici a carico dell'emitorace destro”, stimati nel 9%, di invalidità permanete, oltre IT di 30 gg. al
100%, di 25 gg. al 50% e di 33 gg. al 25 %.
Conseguentemente, gli va riconosciuto – facendo applicazione dei parametri di cui al
DM 16 luglio 2024 pubblicato in GU Serie Generale n. 173 del 25.7.2024, adottato in attuazione dell'art. 139, co. 5, del D. lgs. 209/2005 – tenuto conto dei 39 anni di età dell'attore (nato il [...]) all'epoca del sinistro (il 21.7.2018) – l'importo complessivo di € 9.284,61 a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato all'attualità:
- € 16.765,79 a titolo di danno biologico permanente;
- € 2.803,43 per danno biologico temporaneo (di cui € 1.657,20 per 30 gg di IT al
100%; € 690,50 per 25 gg al 50%; € 455,73 per 33 gg al 25%);
- il tutto ridotto del 50% ex art. 2054, 2° comma, cod. civ..
Il totale di € 9.284,61 – già determinato all'attualità – deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento
(il 21.7.2018) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza nonché degli interessi al tasso legale sulla somma così determinata
(divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
Non sono, invece, dimostrate circostanze indicative di una rilevante incidenza della menomazione su specifici aspetti dinamico-relazionali personali né di sofferenza psico- fisica di particolare intensità ai sensi del 4° comma dell'art. 139 d.lgs. 209/2005 e neppure particolari condizioni soggettive del danneggiato apprezzabili ai sensi del 3° comma del medesimo art. 139.
Del resto, dalla CTU è emerso che “i postumi accertati non hanno ridotto la capacità lavorativa del soggetto ne' la rendono più usurante” (cfr. pag. 7 della relazione finale).
2.2.2. – Per quanto concerne i danni patrimoniali, occorre liquidare il complessivo importo di € 2.270,97 così calcolato all'attualità:
5 - € 187,95 per spese mediche documentate e congrue, rivalutato secondo l'indice
FOI dell'ISTAT da luglio 2018 fino alla presente pronuncia, per un totale di €
222,53;
- € 3.542,00 per danni al motoveicolo come da preventivo (pari ad € 3.542,00) rilasciato il 3.10.2018 dalla confermato all'udienza del Controparte_5
26.1.2023 da il quale ha anche chiarito il valore storico del Tes_1
mezzo; importo da rivalutarsi secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dall'ottobre
2018 alla data della presente pronuncia, fino ad € 4.200,81;
- € 100,00 come da fattura 296/2018 del 5.9.2018 della Controparte_5 per “soccorso e sosta rilasciato deposito officina” del medesimo motoveicolo, oltre rivalutazione secondo l'indice FOI dell'ISTAT dal settembre 2018 alla data della presente pronuncia, per un totale di € 118,60;
- il tutto ridotto del 50% ex art. 2055, 2° comma, cod. civ..
2.2.2. – Dal complessivo importo di € 11.199,58 (pari alla sommatoria di € 9.284,61 per danni non patrimoniali ed € 1.914,97 per danni patrimoniali) deve essere detratto il totale corrisposto a titolo di acconto di 10.794,02, così calcolato all'attualità:
- € 350,00, rivalutate secondo l'indice FOI dell'ISTAT dal maggio 2019 ad oggi, per un totale di € 413,70;
- € 8.782,00, rivalutate secondo l'indice FOI dell'ISTAT dal luglio 2019 ad oggi, per un totale di € 10.380,32.
2.2.3. – Vanno, infine, sommati gli interessi legali fino al soddisfo, da calcolarsi con le seguenti modalità: a) devalutando il credito totale (danni patrimoniali e non) dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'illecito; b) calcolando gli interessi al tasso legale prima (b1) sul credito totale, devalutato e poi rivalutato anno per anno, dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, successivamente (b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva con la pubblicazione della presente sentenza e, infine, (b3) sulla somma così determinata (pari all'ammontare dei danni patrimoniali rivalutati e dei danni non patrimoniali all'attualità, ridotto dell'acconto rivalutato ed aumentato degli interessi legali computati secondo il calcolo fin qui illustrato), dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo
6 soddisfo (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 7/8/2023, con ampi richiamati ai precedenti conformi).
2.3. – In conclusione, occorre condannare le parti convenute al pagamento il solido di €
405,56 (pari alla differenza tra € 11.199,58 quale credito totale all'attualità ed €
10.794,02 quale complessivo acconto all'attualità), oltre interessi legali (da calcolarsi come già precisato) fino al soddisfo, in favore dell'attore.
3. – L'accoglimento parziale ed in minima parte della domanda giustifica la compensazione delle spese di giudizio nella misura congrua di due terzi, ad eccezione degli effettivi esborsi sostenuti dall'attore da porre a carico delle convenute in solido.
Per il resto, occorre condannare le parti convenute al pagamento in solido di € 1.692,33 per compenso – pari alla sommatoria dei valori medi previsti per tutte le fasi dal DM
55/2014 in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore, ridotta di due terze per la predetta compensazione parziale – ed € 566,30 per effettivi esborsi (contributo unificato, marca da bollo, spese notifica), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore.
Le spese relative alla CTU, che non hanno portato all'accertamento di invalidità superiore a quella riconosciuta dalla compagnia assicurativa, restano a carico delle parti in pari quota.
Nulla può essere ulteriormente riconosciuto per l'attività stragiudiziale in quanto ai sensi dell'art. 18 DM 55/2014, “i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare”, salva l'ipotesi (che qui non ricorre) in cui “l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna e al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2
favore di di € 405,56, oltre interessi legali (da calcolarsi Parte_1
come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore dell'attore;
b) compensa le spese di giudizio per due terzi, condannando per il resto le parti convenute al pagamento in solido di € 3.384,66 per compenso ed € 566,30 per
7 effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di parte attrice, con distrazione al suo procuratore;
c) le spese di CTU restano a carico delle parti in pari quota.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 22 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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