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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 208/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 208/2019 R.G. vertente tra
(già Parte_1 Parte_2
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Grandolfo e Gaetano Iannello;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Valentina Sessa e Antonio Pace;
appellato
e
(già (C.F.: Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore; P.IVA_2
appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1509/2018 del Tribunale di Crotone, pubblicata l'11.12.2018, avente ad oggetto pagamento somme
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Ribadendo pertanto negli atti versati quanto eccepito, dedotto, prodotto e richiesto, nulla escluso o rinunziato, con espressa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove e/o trasversali formulate, insistono per l'integrale accoglimento dell'appello e con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per : “Voglia l'Ill.Ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis co. 1 c.p.c., l'appello proposto da
(già avverso la Parte_1 Parte_2
Sentenza n. 1509/2018 del Tribunale Civile di Crotone depositata il 11.12.2018; -
NEL MERITO, per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare, in quanto infondati, i motivi tutti di gravame proposti e conseguentemente rigettare integralmente l'appello proposto dal (già Parte_1 [...]
e tutte le domande in esso contenute e, per l'effetto, Parte_2
confermare totalmente la Sentenza n. 1509/2018 del Tribunale Civile di Crotone, pubblicata il 11.12.2018; Con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio (oltre al rimborso forfetario, nella misura del 15%, ed agli oneri contributivi e fiscali di legge), da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato l'11.11.2014, conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di per sentir Controparte_4 dichiarare l'illegittimo comportamento della predetta società nell'emissione della fattura n. 79152334061142C dell'importo di €9.739,65 per l'utenza cessata n.
IT001E765117852. In particolare l'attore riferiva che la suddetta utenza, accesa nel
1987, era cessata nell'aprile 2013 e che ad agosto 2014, dopo quindi parecchi mesi, era stato inviato il conguaglio dei consumi per l'importo di €9.739,65 riferito al periodo 6.11.2008/24.4.2013; che dopo aver contestato la pretesa, ritenendo la somma richiesta frutto di macroscopica svista e/o errore in quanto palesemente difforme dalla media dei consumi precedentemente addebitati e fatturati, si era visto addebitare la medesima somma con fattura n. 791521040811033 sull'utenza n.
IT001E765194971 sempre a lui intestata, ma relativa ad altra attività commerciale;
2 che aveva quindi pagato parzialmente tale ultima fattura scorporando la somma di
€9.739,65 perché oggetto di contestazione e per la quale aveva intentato il giudizio;
che l'importo addebitato per il periodo 6.11.2008/24.4.2013 era assolutamente non documentato, spropositato e unilateralmente e retroattivamente determinato dalla convenuta secondo non meglio specificati criteri di calcolo e addebito. Sulla scorta di tali premesse chiedeva di accertare l'illegittimo comportamento della convenuta e di annullare la pretesa creditoria sia in riferimento alla fattura n. 79152334061142C che alla fattura n. 791521040811033; chiedeva anche il risarcimento dei danni patiti e patiendi per eventuali interruzioni o sospensioni della fornitura e l'indennizzo per la mancata risposta ai reclami effettuati.
Si costituiva la convenuta che in via preliminare chiamava in causa
[...] cui il ramo d'azienda relativo alla distribuzione dell'energia era Controparte_3
stato assegnato ed a cui spettava pertanto la gestione del contenzioso. Nel merito resisteva alla domanda deducendo che le somme contestate erano oggetto di conguagli mai comunicati prima all'utente ma relativi a consumi realmente effettuati e che l'addebito sulla diversa utenza intestata all'attore rispondeva ad una prassi commerciale, precisando comunque che alcuna pretesa ingiuntiva era nel frattempo intervenuta.
Il terzo chiamato rimaneva contumace.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 1509/2018 il Tribunale di
Crotone accoglieva la domanda di annullamento della fattura n. 79152334061142C di €9.739,65 e della fattura n. 791521040811033 limitatamente al predetto importo, rigettava la domanda di risarcimento danni e di indennizzo e condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente il giudice di primo grado rilevava che la società convenuta non aveva provveduto alla lettura del contatore, per come previsto dal contratto, almeno una volta l'anno, di tal che i conguagli effettuati a seguito della rimozione del contatore in occasione della chiusura del contratto non si aveva modo di conoscere a quale anno di consumo potessero riferirsi. Evidenziava, anche, la documentazione in atti riscontrava un errore nella fatturazione dei consumi riferendo l'erroneità del conteggio al periodo 6/11/2008-24/04/2013.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
28.01.2019, (già Parte_1 Parte_2
lamentando che la stessa era viziata da due errori nella ricostruzione del fatto: il
3 primo relativo alla affermazione che la causa sarebbe stata istruita solo con la produzione dei documenti di cui all'ordine di esibizione, laddove invece l'appellante aveva allegato alla propria comparsa di costituzione una serie di documenti dettagliatamente elencati;
il secondo relativo all'affermazione che la rilevazione sarebbe stata errata. L'appellante, dopo aver richiamato l'art. 5 della normativa contrattuale regolante l'ipotesi della fatturazione sulla base dei consumi presunti, osservava che in realtà l'errore consisteva semplicemente nell'elaborazione di fatture in acconto sulla base dei consumi presunti anziché sulla base dei consumi reali;
da un controllo della bolletta n. 0791523340611423 del 10/04/2013 di euro 115,52 era stato riscontrato un errore nella fatturazione dei consumi che aveva comportato un improprio addebito contenuto nella stessa;
fatte le opportune verifiche, il
Distributore aveva comunicato che la lettura di rimozione del contatore matricola
00000530 del 24/04/2013 risultava pari a kWh 39.498 e solo all'esito di tale comunicazione aveva emesso la fattura n. Parte_2
079152334061142C dello 06/06/2014 di euro 9.739,65 che rettificava il consumo erroneamente fatturato e pertanto con detta fattura aveva Parte_2
semplicemente ricalcolato i consumi per il periodo dal 06/11/2008 al 24/04/2013 restituendo i kWh erroneamente addebitati (kWh 4616) e addebitando i kWh effettivamente registrati nel suddetto periodo (kWh 56419); che la lettura di rimozione del contatore matricola 00000530 del 24/04/2013 nei termini indicati era confermata dal documento di lavoro contenente la firma dell'operatore e del cliente o delegato.
L'appellante impugnava poi la sentenza nella parte in cui il giudice aveva fatto derivare dalla mancata lettura annuale dei consumi la perdita del diritto di credito di
Rilevava che, con particolare riferimento alla pratica commerciale relativa alla Pt_2 fatturazione sulla base dei consumi presunti, si era pronunciata l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (adunanza del 22.01.2009) dichiarandone la legittimità; che nel caso di specie era pacifico e incontestato tra le parti che per il periodo pregresso alla sostituzione del contatore, non avendo l'utente comunicato il consumo effettivo, la fatturazione era avvenuta sempre su consumi presunti, in acconto della somma effettivamente dovuta, alla luce di quanto stabilito dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto secondo il quale “le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati ovvero comunicati dal clienti mediante autolettura. In assenza delle letture il fornitore invierà al cliente ..una bolletta d'acconto (omissis..)
4 Se vi è differenza tra gli importi dovuti per i prelievi reali e quelli addebitati in acconto al cliente, il fornitore provvede a fatturare la differenza nella bolletta del periodo immediatamente successivo a quella in cui il cliente ha comunicato
l'autolettura o il fornitore ha fatto la rilevazione”; che era evidente l'errore in cui era incorso il primo giudice il quale aveva applicato una sorta di sanzione, non prevista né dalla legge né dal contratto, costituita dalla decadenza dal diritto di credito, per l'omessa rilevazione dei consumi il cui onere gravava sul Distributore – dunque su un soggetto terzo – rispetto al fornitore, senza dimenticare la possibilità per l'utente di procedere all'autolettura, essendo in possesso del contatore.
Infine l'appellante denunciava l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva attribuito valore decisivo alla riconducibilità dei consumi nel relativo periodo di riferimento, in mancanza di eccezione di prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, l'appellante formulava le seguenti conclusioni: “in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Crotone n. 1509/2018 pubbl. l'11/12/2018 pronunciata nel giudizio RG n. 1999/2014 ed in accoglimento del primo motivo di appello voglia modificare il fatto nel senso di affermare che alla luce della documentazione prodotta sia da sia da ex Parte_2 Controparte_3
art. 210 cpc risulta che la lettura di rimozione del contatore matricola 00000530 del
24/04/2013 era pari a kWh 39.498 di guisa che avendo (nel periodo preso in considerazione nella bolletta di conguaglio) l' fatturato, sulla Parte_2
base dei consumi presunti, ha operato i conguagli come previsto dalla normativa di settore e contrattuale. In riforma della sentenza del Tribunale Civile di Crotone n.
1509/2018 pubbl. l'11/12/2018 pronunciata nel giudizio RG n. 1999/2014 ed in accoglimento del secondo e terzo motivo di appello, voglia affermare che sulla base della normativa di settore e contrattuale l' può fatturare in Parte_2 mancanza di autolettura da parte dell'utente e di rilevazione da parte del
Distributore, sulla base di consumi presunti salvo conguaglio, non comportando
l'omessa rilevazione annuale la perdita del diritto di credito. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 10.04.2019 si costituiva il Controparte_1 quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c. e nel merito la infondatezza dello stesso.
5 All'udienza di prima trattazione del 14.05.2019 la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni al 10.05.2022.
Seguivano alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Quanto all'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Il gravame non appare meritevole di accoglimento.
Ritiene innanzitutto la Corte che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, l'omessa effettuazione delle letture periodiche del contatore secondo la cadenza prevista dalla normativa di settore dell'Autorità per l'energia e il gas, non
6 comporta la perdita del diritto del somministrante al corrispettivo dovuto per i consumi effettivi.
Tuttavia, la statuizione di rigetto contenuta nella sentenza impugnata si appalesa corretta per non avere parte convenuta, odierna appellante, assolto l'onere probatorio su di essa incombente relativamente al credito preteso con la fattura immediatamente contestata da parte attrice per il suo eccessivo ammontare.
Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, riconducibile, secondo la
Corte di legittimità, al tipo della somministrazione, la Cassazione ha, con massime consolidate, affermato, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta o fattura sia idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione (dei consumi o dei corrispettivi) esposti nella fattura da parte dell'utente, spetta alla somministrante provare il quantum del bene o servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 2.12.2002 n. 17041;
Cass. civ. sez. 3 del 28.05.2004 n. 10313, Cass. civ. sez. 3 del 16.06.2011 n. 13193).
Sostiene l'appellante che l'importo indicato nella fattura contestata rappresenta il conguaglio tra quanto precedentemente ed erroneamente fatturato in via presuntiva e quanto effettivamente dovuto in base al consumo reale di energia rilevato in occasione della rimozione del contatore. Tale conguaglio si riferisce al periodo
06/11/2008-24/04/2013.
Ora, dall'esame della documentazione versata in atti risulta che: in data
10.04.2013 veniva emessa la fattura n. 791523340611423 relativa al bimestre marzo- aprile 2013 dell'importo di €115,52 calcolato “tenendo conto delle letture 87695 del
01/12/2011 (effettiva) e di un consumo stimato di kWh 2068 fino al 10/04/2013”; in data 09.05.2013 veniva emessa “bolletta di ultimo conguaglio” relativa alla fattura n. 791523340611423 Mese Maggio 2013 dell'importo di -488,54 a credito dell'utente, calcolato “tenendo conto delle letture dal 01/12/2011 (effettiva) al
20/04/2013 (finale)”, letture indicate (stranamente) in 87695 tanto all'01/12/2011 quanto al 20/04/2013, e dei consumi già fatturati indicati in 2068; nel documento denominato “stampa videata posizione utente” prodotto da è indicata quale Pt_2
lettura effettiva registrata, tanto al 01.12.2011 quanto al 24.04.2013, 87695 kWh;
nel documento denominato “prospetto dati misura”, prodotto sempre da vengono Pt_2
riportate le letture dal 31.03.1987, tutte stimate sino a quella effettiva di 39498 del
7 24.04.2013 (in particolare alla data del 01.12.2011 viene riportata la lettura stimata di 32026, dato che si pone in evidente contrasto con quanto indicato nelle due bollette sopra menzionate ove si fa espresso riferimento a una lettura effettiva all'01.12.2011 di 87695); nel documento “stampa risposta tecnico” prodotto da si dà atto che Pt_2
la lettura di rimozione al 24.04.2013 risulta pari a 39498 e viene altresì indicato il rimborso di 3169 kWh per il periodo 06/11/2008-15/12/2010 e di 1456 kWh per il periodo 16/12/2010-01/12/2011 e l'addebito di 56419 kWh per il periodo
06/11/2008-24/04/2014.
A fronte di tali contrastanti emergenze non può ritenersi sufficientemente provato il credito.
In particolare, era onere dell'appellante fornire elementi certi idonei ad escludere la possibilità di vizi nella lettura del contatore.
Né appare utile a colmare tale lacuna il documento di lavoro relativo alla registrazione della lettura del contatore alla data del 24.04.2013, trattandosi di documento tempestivamente disconosciuto in primo grado dal sul rilievo CP_1
che esso reca la firma di soggetto diverso dall'appellato e ha riguardo ad altro intestatario “Macelleria Annibale di Barresi P.”.
A ciò si aggiunga che non vi è certezza neppure in ordine alla ricostruzione dei consumi relativi al periodo 06/11/2008-24/04/2013 indicati in 56419 kWh a fronte di una lettura finale del contatore di 39498 kWh.
Tali carenze probatorie non consentono di apprezzare la legittimità della pretesa rettifica del conguaglio e la congruità dei maggiori consumi fatturati, con conseguente carenza di prova del quantum debeatur del preteso credito.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, in favore di , come da dispositivo, ai valori minimi stante la semplicità Controparte_1
delle questioni trattate e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Nulla va disposto riguardo ad stante la contumacia della Controparte_2
stessa.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il 28.01.2019, nei confronti di e di (già , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
Crotone n. 1509/2018, pubblicata l'11.12.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 di lite che liquida in €1.984,00, per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta;
c) nulla sulle spese riguardo ad Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 208/2019 R.G. vertente tra
(già Parte_1 Parte_2
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Grandolfo e Gaetano Iannello;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Valentina Sessa e Antonio Pace;
appellato
e
(già (C.F.: Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore; P.IVA_2
appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1509/2018 del Tribunale di Crotone, pubblicata l'11.12.2018, avente ad oggetto pagamento somme
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Ribadendo pertanto negli atti versati quanto eccepito, dedotto, prodotto e richiesto, nulla escluso o rinunziato, con espressa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove e/o trasversali formulate, insistono per l'integrale accoglimento dell'appello e con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per : “Voglia l'Ill.Ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis co. 1 c.p.c., l'appello proposto da
(già avverso la Parte_1 Parte_2
Sentenza n. 1509/2018 del Tribunale Civile di Crotone depositata il 11.12.2018; -
NEL MERITO, per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare, in quanto infondati, i motivi tutti di gravame proposti e conseguentemente rigettare integralmente l'appello proposto dal (già Parte_1 [...]
e tutte le domande in esso contenute e, per l'effetto, Parte_2
confermare totalmente la Sentenza n. 1509/2018 del Tribunale Civile di Crotone, pubblicata il 11.12.2018; Con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio (oltre al rimborso forfetario, nella misura del 15%, ed agli oneri contributivi e fiscali di legge), da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato l'11.11.2014, conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di per sentir Controparte_4 dichiarare l'illegittimo comportamento della predetta società nell'emissione della fattura n. 79152334061142C dell'importo di €9.739,65 per l'utenza cessata n.
IT001E765117852. In particolare l'attore riferiva che la suddetta utenza, accesa nel
1987, era cessata nell'aprile 2013 e che ad agosto 2014, dopo quindi parecchi mesi, era stato inviato il conguaglio dei consumi per l'importo di €9.739,65 riferito al periodo 6.11.2008/24.4.2013; che dopo aver contestato la pretesa, ritenendo la somma richiesta frutto di macroscopica svista e/o errore in quanto palesemente difforme dalla media dei consumi precedentemente addebitati e fatturati, si era visto addebitare la medesima somma con fattura n. 791521040811033 sull'utenza n.
IT001E765194971 sempre a lui intestata, ma relativa ad altra attività commerciale;
2 che aveva quindi pagato parzialmente tale ultima fattura scorporando la somma di
€9.739,65 perché oggetto di contestazione e per la quale aveva intentato il giudizio;
che l'importo addebitato per il periodo 6.11.2008/24.4.2013 era assolutamente non documentato, spropositato e unilateralmente e retroattivamente determinato dalla convenuta secondo non meglio specificati criteri di calcolo e addebito. Sulla scorta di tali premesse chiedeva di accertare l'illegittimo comportamento della convenuta e di annullare la pretesa creditoria sia in riferimento alla fattura n. 79152334061142C che alla fattura n. 791521040811033; chiedeva anche il risarcimento dei danni patiti e patiendi per eventuali interruzioni o sospensioni della fornitura e l'indennizzo per la mancata risposta ai reclami effettuati.
Si costituiva la convenuta che in via preliminare chiamava in causa
[...] cui il ramo d'azienda relativo alla distribuzione dell'energia era Controparte_3
stato assegnato ed a cui spettava pertanto la gestione del contenzioso. Nel merito resisteva alla domanda deducendo che le somme contestate erano oggetto di conguagli mai comunicati prima all'utente ma relativi a consumi realmente effettuati e che l'addebito sulla diversa utenza intestata all'attore rispondeva ad una prassi commerciale, precisando comunque che alcuna pretesa ingiuntiva era nel frattempo intervenuta.
Il terzo chiamato rimaneva contumace.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 1509/2018 il Tribunale di
Crotone accoglieva la domanda di annullamento della fattura n. 79152334061142C di €9.739,65 e della fattura n. 791521040811033 limitatamente al predetto importo, rigettava la domanda di risarcimento danni e di indennizzo e condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente il giudice di primo grado rilevava che la società convenuta non aveva provveduto alla lettura del contatore, per come previsto dal contratto, almeno una volta l'anno, di tal che i conguagli effettuati a seguito della rimozione del contatore in occasione della chiusura del contratto non si aveva modo di conoscere a quale anno di consumo potessero riferirsi. Evidenziava, anche, la documentazione in atti riscontrava un errore nella fatturazione dei consumi riferendo l'erroneità del conteggio al periodo 6/11/2008-24/04/2013.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
28.01.2019, (già Parte_1 Parte_2
lamentando che la stessa era viziata da due errori nella ricostruzione del fatto: il
3 primo relativo alla affermazione che la causa sarebbe stata istruita solo con la produzione dei documenti di cui all'ordine di esibizione, laddove invece l'appellante aveva allegato alla propria comparsa di costituzione una serie di documenti dettagliatamente elencati;
il secondo relativo all'affermazione che la rilevazione sarebbe stata errata. L'appellante, dopo aver richiamato l'art. 5 della normativa contrattuale regolante l'ipotesi della fatturazione sulla base dei consumi presunti, osservava che in realtà l'errore consisteva semplicemente nell'elaborazione di fatture in acconto sulla base dei consumi presunti anziché sulla base dei consumi reali;
da un controllo della bolletta n. 0791523340611423 del 10/04/2013 di euro 115,52 era stato riscontrato un errore nella fatturazione dei consumi che aveva comportato un improprio addebito contenuto nella stessa;
fatte le opportune verifiche, il
Distributore aveva comunicato che la lettura di rimozione del contatore matricola
00000530 del 24/04/2013 risultava pari a kWh 39.498 e solo all'esito di tale comunicazione aveva emesso la fattura n. Parte_2
079152334061142C dello 06/06/2014 di euro 9.739,65 che rettificava il consumo erroneamente fatturato e pertanto con detta fattura aveva Parte_2
semplicemente ricalcolato i consumi per il periodo dal 06/11/2008 al 24/04/2013 restituendo i kWh erroneamente addebitati (kWh 4616) e addebitando i kWh effettivamente registrati nel suddetto periodo (kWh 56419); che la lettura di rimozione del contatore matricola 00000530 del 24/04/2013 nei termini indicati era confermata dal documento di lavoro contenente la firma dell'operatore e del cliente o delegato.
L'appellante impugnava poi la sentenza nella parte in cui il giudice aveva fatto derivare dalla mancata lettura annuale dei consumi la perdita del diritto di credito di
Rilevava che, con particolare riferimento alla pratica commerciale relativa alla Pt_2 fatturazione sulla base dei consumi presunti, si era pronunciata l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (adunanza del 22.01.2009) dichiarandone la legittimità; che nel caso di specie era pacifico e incontestato tra le parti che per il periodo pregresso alla sostituzione del contatore, non avendo l'utente comunicato il consumo effettivo, la fatturazione era avvenuta sempre su consumi presunti, in acconto della somma effettivamente dovuta, alla luce di quanto stabilito dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto secondo il quale “le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati ovvero comunicati dal clienti mediante autolettura. In assenza delle letture il fornitore invierà al cliente ..una bolletta d'acconto (omissis..)
4 Se vi è differenza tra gli importi dovuti per i prelievi reali e quelli addebitati in acconto al cliente, il fornitore provvede a fatturare la differenza nella bolletta del periodo immediatamente successivo a quella in cui il cliente ha comunicato
l'autolettura o il fornitore ha fatto la rilevazione”; che era evidente l'errore in cui era incorso il primo giudice il quale aveva applicato una sorta di sanzione, non prevista né dalla legge né dal contratto, costituita dalla decadenza dal diritto di credito, per l'omessa rilevazione dei consumi il cui onere gravava sul Distributore – dunque su un soggetto terzo – rispetto al fornitore, senza dimenticare la possibilità per l'utente di procedere all'autolettura, essendo in possesso del contatore.
Infine l'appellante denunciava l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva attribuito valore decisivo alla riconducibilità dei consumi nel relativo periodo di riferimento, in mancanza di eccezione di prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, l'appellante formulava le seguenti conclusioni: “in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Crotone n. 1509/2018 pubbl. l'11/12/2018 pronunciata nel giudizio RG n. 1999/2014 ed in accoglimento del primo motivo di appello voglia modificare il fatto nel senso di affermare che alla luce della documentazione prodotta sia da sia da ex Parte_2 Controparte_3
art. 210 cpc risulta che la lettura di rimozione del contatore matricola 00000530 del
24/04/2013 era pari a kWh 39.498 di guisa che avendo (nel periodo preso in considerazione nella bolletta di conguaglio) l' fatturato, sulla Parte_2
base dei consumi presunti, ha operato i conguagli come previsto dalla normativa di settore e contrattuale. In riforma della sentenza del Tribunale Civile di Crotone n.
1509/2018 pubbl. l'11/12/2018 pronunciata nel giudizio RG n. 1999/2014 ed in accoglimento del secondo e terzo motivo di appello, voglia affermare che sulla base della normativa di settore e contrattuale l' può fatturare in Parte_2 mancanza di autolettura da parte dell'utente e di rilevazione da parte del
Distributore, sulla base di consumi presunti salvo conguaglio, non comportando
l'omessa rilevazione annuale la perdita del diritto di credito. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 10.04.2019 si costituiva il Controparte_1 quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c. e nel merito la infondatezza dello stesso.
5 All'udienza di prima trattazione del 14.05.2019 la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni al 10.05.2022.
Seguivano alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Quanto all'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Il gravame non appare meritevole di accoglimento.
Ritiene innanzitutto la Corte che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, l'omessa effettuazione delle letture periodiche del contatore secondo la cadenza prevista dalla normativa di settore dell'Autorità per l'energia e il gas, non
6 comporta la perdita del diritto del somministrante al corrispettivo dovuto per i consumi effettivi.
Tuttavia, la statuizione di rigetto contenuta nella sentenza impugnata si appalesa corretta per non avere parte convenuta, odierna appellante, assolto l'onere probatorio su di essa incombente relativamente al credito preteso con la fattura immediatamente contestata da parte attrice per il suo eccessivo ammontare.
Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, riconducibile, secondo la
Corte di legittimità, al tipo della somministrazione, la Cassazione ha, con massime consolidate, affermato, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta o fattura sia idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione (dei consumi o dei corrispettivi) esposti nella fattura da parte dell'utente, spetta alla somministrante provare il quantum del bene o servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 2.12.2002 n. 17041;
Cass. civ. sez. 3 del 28.05.2004 n. 10313, Cass. civ. sez. 3 del 16.06.2011 n. 13193).
Sostiene l'appellante che l'importo indicato nella fattura contestata rappresenta il conguaglio tra quanto precedentemente ed erroneamente fatturato in via presuntiva e quanto effettivamente dovuto in base al consumo reale di energia rilevato in occasione della rimozione del contatore. Tale conguaglio si riferisce al periodo
06/11/2008-24/04/2013.
Ora, dall'esame della documentazione versata in atti risulta che: in data
10.04.2013 veniva emessa la fattura n. 791523340611423 relativa al bimestre marzo- aprile 2013 dell'importo di €115,52 calcolato “tenendo conto delle letture 87695 del
01/12/2011 (effettiva) e di un consumo stimato di kWh 2068 fino al 10/04/2013”; in data 09.05.2013 veniva emessa “bolletta di ultimo conguaglio” relativa alla fattura n. 791523340611423 Mese Maggio 2013 dell'importo di -488,54 a credito dell'utente, calcolato “tenendo conto delle letture dal 01/12/2011 (effettiva) al
20/04/2013 (finale)”, letture indicate (stranamente) in 87695 tanto all'01/12/2011 quanto al 20/04/2013, e dei consumi già fatturati indicati in 2068; nel documento denominato “stampa videata posizione utente” prodotto da è indicata quale Pt_2
lettura effettiva registrata, tanto al 01.12.2011 quanto al 24.04.2013, 87695 kWh;
nel documento denominato “prospetto dati misura”, prodotto sempre da vengono Pt_2
riportate le letture dal 31.03.1987, tutte stimate sino a quella effettiva di 39498 del
7 24.04.2013 (in particolare alla data del 01.12.2011 viene riportata la lettura stimata di 32026, dato che si pone in evidente contrasto con quanto indicato nelle due bollette sopra menzionate ove si fa espresso riferimento a una lettura effettiva all'01.12.2011 di 87695); nel documento “stampa risposta tecnico” prodotto da si dà atto che Pt_2
la lettura di rimozione al 24.04.2013 risulta pari a 39498 e viene altresì indicato il rimborso di 3169 kWh per il periodo 06/11/2008-15/12/2010 e di 1456 kWh per il periodo 16/12/2010-01/12/2011 e l'addebito di 56419 kWh per il periodo
06/11/2008-24/04/2014.
A fronte di tali contrastanti emergenze non può ritenersi sufficientemente provato il credito.
In particolare, era onere dell'appellante fornire elementi certi idonei ad escludere la possibilità di vizi nella lettura del contatore.
Né appare utile a colmare tale lacuna il documento di lavoro relativo alla registrazione della lettura del contatore alla data del 24.04.2013, trattandosi di documento tempestivamente disconosciuto in primo grado dal sul rilievo CP_1
che esso reca la firma di soggetto diverso dall'appellato e ha riguardo ad altro intestatario “Macelleria Annibale di Barresi P.”.
A ciò si aggiunga che non vi è certezza neppure in ordine alla ricostruzione dei consumi relativi al periodo 06/11/2008-24/04/2013 indicati in 56419 kWh a fronte di una lettura finale del contatore di 39498 kWh.
Tali carenze probatorie non consentono di apprezzare la legittimità della pretesa rettifica del conguaglio e la congruità dei maggiori consumi fatturati, con conseguente carenza di prova del quantum debeatur del preteso credito.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, in favore di , come da dispositivo, ai valori minimi stante la semplicità Controparte_1
delle questioni trattate e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Nulla va disposto riguardo ad stante la contumacia della Controparte_2
stessa.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il 28.01.2019, nei confronti di e di (già , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
Crotone n. 1509/2018, pubblicata l'11.12.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 di lite che liquida in €1.984,00, per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta;
c) nulla sulle spese riguardo ad Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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