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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/04/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Lorenza Calcagno ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 3219/2022, promossa da in persona del curatore, Rag. , elettivamente domiciliato Parte_1 Parte_2
in Genova, via Fieschi n. 3/34, presso lo studio dell'Avv.to Schiano di Pepe Giorgio che lo rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione;
attore; contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Genova, Via Roma 2/42, presso lo studio dell'Avv.to Fusco Carlo che lo rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto.
Conclusioni
Parte attrice
“Piaccia a codesto Tribunale Ill.mo, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di vendita del capannone ove la fallita svolgeva la sua attività stipulato in data 11 aprile 2017 tra e dichiarando inefficace nei Parte_1 CP_1
confronti del fallimento attore l'atto di disposizione del patrimonio.
Dichiarare altresì inefficace e per l'effetto revocare il pagamento di euro 75.150,16 effettuato in pari data da e Parte_1 CP_1
Con rifusione di spese e compensi, oltre accessori di legge”.
Parte convenuta.
“Si chiede che codesto On.le Tribunale voglia: previa ammissione dei mezzi tutti istruttori di cui alla memoria datata 15/10/2022, CP_1
1 previa altresi concessione dei termini ex art. 190 (previgente, ma - ad avviso della conchiudente - qui ancora da applicarsi) c.p.c., respingere integralmente le domande tutte proposte dal Fallimento attore nei confronti di CP_1
perché infondate in fatto e/o in diritto e/o non provate;
in denegato subordine, salvo il gravame, limitare la eventuale condanna della conchiudente all'importo di cui al punto I.4 della comparsa di costituzione e risposta CP_1
comunque con vittoria di spese e compenso”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo.
Il – da ora fallimento-, ha convenuto in giudizio – da ora Parte_1 CP_1 CP_1
chiedendo la dichiarazione di inefficacia dell'atto con cui la società in bonis ha venduto – in data 11 aprile 2017 – il capannone ove svolgeva la sua attività, esercitando l'azione revocatoria ex art. 2901
c.c.. In particolare, l'attrice ha allegato: che è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Genova con sentenza del 27 maggio 2021 Parte_1
- doc. 2 citazione-, ma lo stato di crisi era risalente al 2007; che la società – senza entrare in liquidazione-, ha iniziato il progressivo smantellamento dell'attività
e dell'azienda, aggravando la sua posizione e pregiudicando la massa dei creditori;
che in data 6 agosto 2015 ha stipulato con un contratto preliminare di vendita del capannone CP_1
nel quale esercitava l'attività al prezzo pattuito di euro 400.000; che in data 21 luglio 2016 ha ceduto a anche l'attrezzatura al prezzo di euro 26.000,00 Pt_1 CP_1
- doc. 8 ricorso- a fronte di un valore di detti beni pari ad euro 308.684,00 - doc. 9 ricorso.; che con contratto di locazione del 26 luglio 2016 ha retrocesso in locazione a – per la CP_1 Pt_1
durata di 9 anni – i macchinari precedentemente acquistati al canone di euro 2.400; che in data 11 aprile 2017 ha venduto l'immobile a al prezzo di 400.000,00 euro, di cui Pt_1 CP_1
20.000 già versati al momento del preliminare - doc. 12-; che le somma è stata corrisposta per 180.000,00 euro a mezzo assegni a favore di Equitalia, per euro
75.150,16 compensato con crediti dell'acquirente per forniture pregresse - doc. 13 citazione- e per euro 124.849,84 mediante bonifico sul conto della venditrice;
che della somma di euro 124.849,84, all'esito di un bonifico di euro 110.000 a favore della socia accomandante erano rimasti euro 14.849,84; che l'acquirente era a conoscenza dello stato di crisi di consapevolezza dimostrata dalla Parte_1
esistenza di un credito per euro 75.150,16 compensato con parte del prezzo di vendita.
2 Ritenuti i presupposti, l'attrice ha chiesto di revocare l'atto di vendita datato 11 aprile 2017 e di dichiarare inefficace e revocare il pagamento di euro 75.150,16 effettuato in pari data da a Pt_1
CP_1
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e allegando: CP_1
di non essere l'attuale proprietaria dell'immobile oggetto di causa, in quanto il medesimo fu ceduto a Credit Agricole in data 22 novembre 2018; che comunque il capannone fu acquistato al fine di demolirlo e ricostruirne uno adatto alle proprie esigenze e, a tal fine, fu stipulato un contratto di finanziamento;
che comunque non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, in quanto: - la cessione era avvenuta ad un prezzo congruo - docc. 3 e 4 comparsa-; - il comodato del capannone fu concesso a fino all'inizio dei lavori di ristrutturazione per i quali il permesso di costruire fu Pt_1
rilasciato solo in data 19 ottobre 2018 (doc. 5 comparsa); - alla data del fallimento esercitava CP_1
in detto immobile la propria attività, con presenza del presupposto di cui all'art. 67 comma 3 lett. c)
LF; - la somma di euro 110.000,00 fu accreditata alla socia accomandataria come “rimborso finanziamento socio”- 14 del - e dunque a copertura di un ulteriore debito della Parte_1 Pt_1
- era assente il requisito del pregiudizio essendo debitrice nei confronti di Equitalia per circa Pt_1
500.000 euro con iscrizione sul bene di due ipoteche per totali € 996.163,16, richiesta da Pt_1
autorizzazione a Equitalia alla vendita privata, era stata presentata istanza di definizione agevolata del debito;
Equitalia aveva prestato il consenso alla vendita e alla cancellazione delle ipoteche a fronte della corresponsione della somma di euro 180.000,00 e dunque in assenza dell'operazione il capannone, del valore stimato di euro 400.000,00, sarebbe rimasto sì nel patrimonio di ma Pt_1
gravato da ipoteche di importo superiore al valore del bene stesso;
che le attrezzature erano state cedute da a e poi concesse da quest'ultima in utilizzo a Pt_1 CP_1
in concomitanza con il comodato del capannone, valido fino all'inizio dei lavori di Pt_1
demolizione; che il valore delle attrezzature non era quello indicato dalla procedura, risalente al 2010, dovendosi considerare che già nel 2014 il controvalore reale era pari a 0,00 euro a seguito di normale ammortamento.
La convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree o, in subordine ha indicato l'importo del danno non superiore all'ammontare della parte di prezzo non utilizzata da per il pagamento Pt_1
di debiti pregressi, pari ad € 34.849,84.
3 Con riferimento alla richiesta di revoca del pagamento di euro 75.150,16, la convenuta ha allegato che il credito era incontestato, liquido, omogeneo a quello di ed esigibile - doc. 14- e Pt_1
comunque lo ha opposto in compensazione ex art. 56 LF. in via di eccezione riconvenzionale.
Respinte le istanze istruttorie, reiezione qui oggetto di conferma anche con riguardo alle richieste formulate ai sensi degli artt. 210 – manca la prova della precedente richiesta per l'ottenimento dei documenti e comunque non sussistono i presupposti di legge per procedere- e 213 cpc, all'esito di rinvii la causa è stata assegnata in decisione, con concessione di termini ai sensi dell'art. 190 cpc.
Prima di procedere nella decisione occorre chiarire il profilo delle domande: entrambe le parti hanno formulate le conclusioni con note autorizzate ai sensi dell'art. 127ter cpc in data 31.10.2023, ripetute nella successiva fase finale. La procedura ha precisato la domanda con riguardo al profilo del risarcimento del danno per equivalente “qualora non fosse possibile soddisfare le proprie ragioni sul bene trasferito col negozio oggetto di revocatoria” in memoria autorizzata 29.9.2022 ma non ha ripetuto questa parte nelle conclusioni riportate nelle note conclusive. Deve qui darsi atto che entrambe le parti hanno a lungo argomentato sul profilo della misura del risarcimento.
Sulla legittimazione passiva di CP_1
ha preliminarmente eccepito di non essere proprietaria dell'immobile per cui è causa, CP_1
avendolo ceduto a Credit Agricole in data 22 novembre 2018 – doc. 1 comparsa risposta- e dunque ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Il Fallimento ha opposto: che l'azione revocatoria non ha una finalità restitutoria, ma mira a far dichiarare l'inefficacia dell'atto di trasferimento nei confronti del creditore-attore; che la giurisprudenza ha più volte confermato la proponibilità dell'azione revocatoria anche contro chi non è più proprietario del bene.
Nel caso di specie, il ha dichiarato di aver agito ai sensi dell'art. 2901 c.c. per la Parte_1
revocatoria della vendita dell'immobile successivamente ceduto a terzi, ma tale ulteriore, successivo passaggio non incide sulla validità della domanda, in quanto l'obiettivo della revocatoria fallimentare è ripristinare la garanzia patrimoniale generica. In applicazione di tale principio: a) il giudice può condannare al pagamento dell'equivalente monetario se la restituzione del bene è impossibile, b) tale richiesta può essere proposta anche in appello, poiché implicitamente compresa nell'azione revocatoria (Cass. 14098/2009); c) in ogni caso, parte attrice ha tempestivamente formulato una domanda di risarcimento del danno. Deve qui ricordarsi che in memoria autorizzata
4 ai sensi dell'art. 183 c. 6 n. 1 cpc il fallimento ha precisato in questi termini la domanda, ma non l'ha poi riproposta nelle fasi successive, limitandosi alla domanda di dichiarazione di inefficacia dell'atto.
Sul punto giurisprudenza concorde esprime il principio ricordato dal fallimento – vedi in particolare
Cass. civ., n. 18369/2010” L'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria. Anche in tal caso, infatti, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirà all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente.”.
L'azione revocatoria fallimentare e quella ordinaria perseguono l'obiettivo di rendere inefficaci nei confronti dei creditori gli atti compiuti dal debitore che pregiudichino la garanzia patrimoniale.
Dunque, la legittimazione passiva spetta: a) al soggetto che ha ricevuto il bene o il diritto oggetto dell'atto impugnato (in questo caso, che ha acquistato il capannone); b) ai soggetti che CP_1
hanno beneficiato indirettamente dell'atto impugnato, laddove abbiano tratto vantaggi effettivi dalla disposizione patrimoniale del debitore fallito.
Nella fattispecie, ha acquistato l'immobile da – trattenendone inoltre parte del prezzo CP_1 Pt_1
per compensare un suo credito preesistente- e quindi è il principale destinatario dell'azione revocatoria.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza afferma che ai fini della legittimazione passiva nella revocatoria fallimentare e ordinaria, il soggetto passivo è colui che ha ricevuto il bene al momento dell'atto impugnato, indipendentemente da eventuali successivi trasferimenti. Attesa la funzione dell'azione, il trasferimento successivo non può escludere la legittimazione passiva del primo acquirente, così in particolare Cass. civ., n. 8352/2014.
Nella presente fattispecie la convenuta ha acquistato l'immobile in data 11 aprile 2017, il Parte_1
ha proposto l'azione revocatoria il 22 gennaio 2019, quando aveva già rivenduto l'immobile a CP_1
Crédit Agricole con atto del 22 novembre 2018, ma questo successivo passaggio non incide sulla sua legittimazione passiva.
Sul punto, la Cassazione ha più volte ribadito che: “L'acquirente che abbia beneficiato dell'atto dispositivo rimane legittimato passivamente anche se ha successivamente alienato il bene” (Cass. civ., n. 11892/2020, Cass. civ., n. 16582/2019).
5 Infine, va evidenziato che la revocatoria non colpisce il terzo acquirente in buona fede, ma l'acquirente originario ( può essere condannato alla restituzione dell'equivalente. Secondo CP_1
Cass. civ., n. 28920/2018 “Se il bene è stato trasferito a un terzo, l'acquirente originario può essere condannato a restituire l'equivalente monetario a favore della massa.” Questo implica la piena legittimazione passiva di che ben potrebbe essere condannata a restituire l'equivalente del CP_1
valore del capannone, anche se non ne è più proprietaria.
La difesa di eccepisce poi la carenza di legittimazione passiva sotto profili diversi, sostenendo CP_1
di andare esente dall'azione ai sensi dell'art. 67 l.f. e la retrodatazione degli effetti dell'atto al contratto preliminare del 6 agosto 2015 al fine della valutazione dei presupposti dell'azione, ma si tratta di profili che attengono più correttamente alla fondatezza della domanda e verranno esaminati in seguito.
Nel merito, sulla domanda.
Parte attrice ha esercitato l'azione revocatoria:
1. dell'atto di compravendita del capannone datato 11 aprile 2017;
2. del pagamento di euro 75.150,16 effettuato tramite compensazione di parte corrispondente del prezzo pattuito nell'atto di compravendita. In via preliminare appare opportuno ricordare la pronuncia della Suprema Corte, 36033/2021, che ha ben delineato le differenze tra l'azione di inefficacia di cui all'art. 66 lf e l'art. 2901 cc., la cui massima recita: “In tema di azione di inefficacia, l'art. 66, comma 1, L. fall. compie un rinvio alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c. Ne deriva che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unitamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti
a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale sicché essa non postula un atto in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza.”. In motivazione la Corte affronta il tema dei requisiti per l'esercizio dell'actio pauliana e in un passaggio precisa: “nel verificare i presupposti dell'azione sotto un profilo oggettivo,
(Il Tribunale) avrebbe dovuto esaminare “la situazione economico-patrimoniale della azienda fallita, così come si presentava alle parti all'epoca dell'atto dispositivo impugnato. la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che il curatore fallimentare che intenda promuovere
l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza
6 dell'eventus damni, costituite da: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa
l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (Cass.
26331/2008, Cass. 19515/2019)…”
Occorre dunque procedere nella valutazione degli elementi richiesti per l'esperimento dell'azione, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza.
Si è già sopra ampiamente trattato il profilo della rilevanza dell'alienazione dell'immobile, non più in proprietà della convenuta dal 22 novembre 2018: trova qui applicazione l'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., ai sensi del quale l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. Poiché la domanda è stata trascritta successivamente alla seconda compravendita e non sono state sollevate eccezioni relative allo stato soggettivo del terzo, la domanda investe solo il primo acquirente, convenuto in giudizio.
Prima di verificare la presenza dei presupposti dell'azione appare necessario affrontare le eccezioni sollevate dalla convenuta che escluderebbe la stessa proponibilità della revocatoria. Il riferimento
è al comma terzo dell'art. 2901 cc e all'art. 67 c. 3 lett. c) LF.
La difesa ha invocato l'esenzione dalla revocatoria nel caso di destinazione della somma al il CP_1
pagamento di debiti scaduti, evidenziando che la giurisprudenza ha confermato che l'alienazione di un bene utilizzata anche solo in parte per il pagamento di debiti scaduti non è revocabile (Cass. 2009
n. 14557; Cass. 2004 n. 13435; Cass. 2009 n. 11051; Cass. 2013 n. 14420; Cass. 2016 n. 7747).
L'attrice, tuttavia, sul punto evidenzia che:
- il pagamento di 180.000,00 euro a Equitalia è stato effettuato da e non da CP_1 Pt_1
- l'operazione non si configura come un pagamento di un debito del disponente ( , ma Pt_1 come un'operazione finalizzata a liberare il bene da iscrizioni pregiudizievoli nell'interesse dell'acquirente;
- l'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, cod. civ. non è suscettibile di interpretazione estensiva, così Cass. civ. n. 4244/2020, Cass. civ. n. 26927/2017; Cass. Civ. n. 28981/2008). Deve qui ricordarsi la giurisprudenza secondo la quale “l'adempimento di un debito scaduto, ex art.
2901 comma 3 c.c., deve riferirsi all'adempimento in senso tecnico, e non può avere riguardo a negozi riconducibili ad un atto discrezionale, non dovuto in senso proprio e per il quale l'estinzione
7 dell'obbligazione costituisce l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (Cass. civ. n. 4244/2020, Cass. civ. n.
26927/2017; Cass. Civ. n. 28981/2008).” Nella fattispecie di causa è intervenuta una delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), un'operazione discrezionale e non dovuta in senso proprio, che esclude l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 2901, c. 3 c.c. - vedi C. Cass. n. 15961/2011 e
4244/2020-. Se dunque è necessario un adempimento in senso tecnico tale non è la delegazione di pagamento che può ritenersi mezzo anomalo, fondato su una manifestazione di volontà della parte che provvede al pagamento. Devono poi rammentarsi quali sono le specifiche condizioni perché possa trovare applicazione l'esenzione di cui all'art. 2901 c. 3 cc. In particolare, la giurisprudenza afferma che deve essere “accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo per il debitore per procurarsi il danaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua.”, così C.Cass. n. 13435/2004 e 11051/2009.
Nel caso in esame il debito dell'Erario non è stato estinto con la compravendita e neppure è stato dimostrato, onere che incombeva a carico del convenuto, che la vendita fosse l'unica possibilità per di pagare il debito. Pt_1
ha poi invocato l'applicabilità dell'art. 67 comma 3 lett. c) LF, secondo cui la vendita di un CP_1
immobile destinato a costituire la sede principale dell'attività dell'impresa dell'acquirente è sottratta alla revocatoria fallimentare. Nella prospettazione difensiva di parte convenuta l'immobile acquistato da è la sede principale dell'impresa e, sin dalla dichiarazione di fallimento della CP_1
l'acquirente ha continuato ad esercitarvi la propria attività, effettuando ingenti investimenti Pt_1
per la sua ristrutturazione. La convenuta evidenzia che parte della dottrina sostiene che gli atti esclusi dalla revocatoria fallimentare sono immuni anche dalla revocatoria ordinaria., come affermato da Cass. civ., n. 2176/2023 e Cass. civ., ordinanza n. 20885/2024.
L'attrice argomenta in senso contrario che la giurisprudenza ha chiarito che le esenzioni previste per la revocatoria fallimentare non possono essere estese all'azione revocatoria ordinaria, come dichiarato da Cass. civ., n. 4340/2020, in cui si è affermato che “nell'ambito delle procedure concorsuali, le fattispecie di esenzione della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l. fall. hanno carattere eccezionale, sicché ne è esclusa l'estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate”. Analogamente, C. Cass., n. 3778/2019, Cass. civ., n. 4796/2020 e Cass. civ., n.
36033/2021 evidenziano che l'azione revocatoria ordinaria, anche se esercitata dal curatore, mantiene i presupposti e la finalità di conservazione della garanzia patrimoniale e non rileva la situazione di insolvenza del debitore. Anche la pronuncia ricordata in apertura di paragrafo, Corte
8 di cassazione n. 36033/2021, ha chiarito che, anche se esercitata nell'ambito di una procedura fallimentare, i principi sono quelli dell'azione ex art. 2901 cc.
In fatto parte attrice ha evidenziato: che l'immobile non è stato destinato a costituire la sede dell'attività dell'acquirente, ma è stato successivamente demolito e ricostruire;
che non detiene l'immobile in proprietà, bensì in locazione finanziaria;
CP_1
che l'esenzione è collegata alla vendita in senso proprio, cioè al trasferimento della proprietà, mentre in questo caso di tratta di una operazione di lease back, precisamente ha chiesto un CP_1
finanziamento vendendo il bene a Credit Agricole per poter costruire una nuova sede e se vi esercita l'attività non essendone più proprietaria ma conduttrice in leasing. propone una lettura in estensione della norma contenuta nell'art. 67 l.f. anche alla revocatoria CP_1
ordinaria. Ciò sembra non coerente con l'orientamento della Cassazione che la nega, giurisprudenza già richiamata da parte attrice e decisione n. 36033/2021.
Tuttavia, deve darsi conto di un orientamento conforme alla ricostruzione offerta dalla difesa della convenuta – di recente affermato da C. Cass. n. 2176/2023 – in base al quale “in tema di fallimento, le esenzioni previste dall' art. 67, comma 3, l. fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore”. Anche volendo accedere a questa impostazione, nel caso di specie non ne ricorrono, comunque, i presupposti applicativi. CP_1
non è più proprietaria dell'immobile – ceduto a Credit Agricole – con la conseguenza che non ricorre l'ipotesi prevista dal comma 3 lett. c) dell'art. 67 l.f., norma che deve essere di stretta interpretazione, e che indica che all'esito della vendita il bene debba essere utilizzato dal proprietario per l'esercizio della sua impresa. Ma, come già ricordato, ha rivenduto il bene in CP_1
data 22 novembre 2018 a Crédit Agricole e ha poi stipulato un contratto di leasing per un” immobile costruendo” il 24 maggio 2018 – prod. 1 e 2 parte convenuta-. Pertanto, attualmente, detiene CP_1
l'immobile a titolo di locazione finanziaria, e non come proprietaria e la giurisprudenza è chiara nell'affermare che l'esenzione dell'art. 67 l.f. sia applicabile solo se l'acquirente conserva la proprietà dell'immobile e lo utilizza come sede principale dell'impresa (Cass. Civ., n. 2013/2011).
Devono quindi respingersi le difese della convenuta volta ad escludere l'applicabilità dell'art. 2901 cc.
9 Dovendo dunque esaminare la presenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione con riguardo all'integrazione dell'elemento dell'eventus damni, in merito alla presenza di debiti in data anteriore all'atto del 2017, è sufficiente ricordare che le iscrizioni ipotecarie eseguite da Equitalia portano la data del 15.5.2014, REP. 2014/2014 registro generale 3619 e particolare 321 e REP 2014/2014 registro generale 3631 e particolare 322, come dalla stessa attestazione rilasciata a seguito del versamento da parte di della somma di euro 180.000 in sede di compravendita – doc. 14 parte CP_1
convenuta-. I titoli garantivano fino a euro 996.163,16 il debito di verso l'Erario per euro Pt_1
498.081,58. Dallo stato passivo depositato – doc. 17 citazione-, risulta che, su un totale di crediti privilegiati ammessi per euro 1.326.314,51, quello spettante all'Agenzia delle Entrate è pari ad euro
1.033.645,26 e, come dichiarato da parte attrice e mai contestato dalla convenuta, si tratta di debiti esistenti in data anteriore al 2017. Un altro elemento, direttamente a conoscenza della convenuta, emerge dalla data delle fatture poste a fondamento della compensazione operata in sede di pagamento del prezzo di vendita: l'esame della documentazione depositata dalla stessa parte - doc.
14 parte convenuta- evidenzia che il debito si era formato in un periodo di tempo di un anno circa, in quanto le prime forniture, per altro di valore più elevato, risalgono all'agosto e settembre 2016.
Quindi il fornitore acquirente dell'immobile, e non pare un caso che gli importi più elevati siano risalenti mentre dall'ottobre 2016 le forniture abbiano importi più contenuti, conosceva direttamente le difficoltà economiche gravanti sull'alienante. Prima dell'atto preesistevano debiti di importi rilevanti e a conoscenza della convenuta. In comparsa conclusionale parte convenuta ha sviluppato un argomento solo richiamato negli atti precedenti e volto a sostenere la necessità di tale conoscenza al momento già della scrittura preliminare. ha richiamato l'applicazione CP_1
dell'orientamento giurisprudenziale che afferma che la buona fede del terzo contraente va valutata al momento della stipula del preliminare (Cass. 2008 n. 9970; Cass. 2011 n. 17365; Cass. 2018 n.
15215; Cass. 2019 n. 17067). Sul punto, la difesa valorizza la circostanza che – a fronte della stipula del contratto definitivo in data 11 aprile 2017 – la cessione è avvenuta in esecuzione di un contratto preliminare regolarmente registrato in data 06/08/2015 -doc. 13-, con la conseguenza che dovrà verificarsi se in tale data il terzo acquirente era a conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere poteva arrecare alle ragioni dei creditori, così C.Cass., n. 2676/2011.
L'attrice ha replicato che la consapevolezza della difficoltà finanziaria emerge: dalla circostanza che, sebbene il contratto preliminare, art. 5 prod. 13 di controparte, prevedesse la stipula del definitivo entro il 31/03/2016, la vendita era avvenuta il 11/4/2017 a causa delle ipoteche iscritte per ingenti importi a favore dell'Erario, come già sopra ampiamente evidenziato, e dalla
10 circostanza che l'iscrizione era avvenuta il 15/5/2014, ben prima sia del rogito sia del preliminare ed erano, quindi, perfettamente conoscibili dall'acquirente.
Ritiene chi scrive che la consapevolezza deve ritenersi esistente a fronte della particolare situazione dell'immobile oggetto del negozio, precisamente l'esistenza di iscrizioni pregiudizievoli per importi di estremo rilievo, e quindi che deve concludersi per la presenza del presupposto anche facendo riferimento al 2015.
In merito poi all'ultimo elemento, legato alla variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio, certamente la monetizzazione di un cespite immobiliare comporta una modifica negativa ed in danno del debitore, sia per la possibilità, come avvenuto nel caso di specie, di pagamenti preferenziali, sia per il più facile occultamento delle somme. Ne deriva una più difficile soddisfazione per la massa dei creditori. Tuttavia, il caso in esame presenta una specificità legata all'intervenuto pagamento, a mezzo di delegazione ed all'interno dell'atto di compravendita, di una somma pari ad euro 180.000 a favore dell'allora Equitalia, con contestuale impegno alla cancellazione delle due ipoteche esistenti sul bene, garanzie, lo si ripete, in grado di assorbire il valore dello stesso.
Sul punto, ha sottolineato l'assenza di pregiudizio per la procedura derivante dall'operazione CP_1
attuata dalla società, in quanto in assenza della vendita le garanzie reali avrebbero comunque assorbito l'intero valore del cespite. Su questo punto la curatela non ha svolto argomenti difensivi specifici. L'attrice ha sollevato la questione, formalmente corretta, del pagamento non realizzato direttamente dal venditore – così comportando l'assenza della circostanza di cui all'art. 2901 c. 3 cc- ma non ha dimostrato il danno derivante alla massa dei creditori a fronte dell'assorbimento del valore dell'immobile conseguente alla presenza delle ipoteche. Il profilo quantitativo comporta la necessità di analizzare in senso che può definirsi atecnicamente “controfattuale” l'atto posto in essere: senza la cancellazione delle ipoteche cosa avrebbe potuto realizzare la procedura alienando il bene nell'ambito delle operazioni di liquidazione? Aveva altre possibilità di giungere ad una definizione agevolata e quindi ridurre il credito dell'Erario garantito dalle iscrizioni pregiudizievoli?
Parte attrice aveva l'onere specifico di fornire prova del danno in concreto cagionato alla massa dall'operazione attuata, ma non l'ha fornita.
Quindi, se pure sussistono gli altri elementi per l'accoglimento della domanda, il profilo ora evidenziato non può essere superato soltanto con difese formali, che pure hanno una loro validità ma solo per escludere l'applicazione di altri principi di diritto.
Al di là della diminuzione del debito verso l'Erario, l'aspetto rilevante per la circostanza qui in esame
è che la vendita è avvenuta con il consenso di Equitalia, presente alla sottoscrizione dell'atto, la
11 quale aveva iscritto ipoteche sugli immobili di per un debito di circa € 500.000,00 e, con la Pt_1
ricezione di euro 180.000,00, ha cancellato le garanzie. Se la vendita non fosse avvenuta i titoli pregiudizievoli sarebbe rimasti ad incidere l'effettivo valore positivo per la massa della vendita dell'immobile.
L'attrice ha argomentato che ha trattenuto dal prezzo d'acquisto la somma di euro 75.150,16 CP_1
per compensare un proprio credito da forniture non pagate, ma che tale pagamento, avvenuto in una situazione di dissesto, è stato effettuato con modalità anomale e ha avuto un effetto pregiudizievole per gli altri creditori. ha eccepito che l'attore non ha esposto i motivi di fatto su cui si basa questa ulteriore CP_1
domanda, rendendola nulla ai sensi dell'art. 164, IV comma, c.p.c.
La procedura non ha chiarito il titolo in forza del quale ha formulato la domanda, non avendo agito in revocatoria fallimentare, attesa la data dell'atto. Poiché parte convenuta ha comunque formulato eccezione riconvenzionale richiamando la compensazione ai sensi dell'art. 56 LF, tesi sulla quale il fallimento nulla ha opposto, deve comunque ritenersi fondata l'eccezione, in grado di bloccare la domanda. In questi termini anche questa richiesta va respinta.
Spese di lite
Le domande di parte attrice devono essere respinte. Tuttavia, poiché molte eccezioni sollevate da parte convenuta hanno dovuto essere esaminate e sono state respinte, è corretto pronunciare una compensazione nella misura della metà delle spese di lite. Queste devono essere liquidate applicando il parametro del valore dell'immobile oggetto di revocatoria, liquidate nella misura del minimo.
PQM
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice Dott.ssa Lorenza Calcagno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge le domande proposte da parte attrice;
dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite e pone il residuo, liquidato in euro
5.614,5 a carico di parte attrice, oltre spese generali, IVA se dovuta e oneri accessori di legge.
Genova, 12 aprile 2025
Il Giudice
Lorenza Calcagno
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