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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
UDIENZA del 19.2.'25
tenuta dal giudice dr.ssa Maria Teresa Cusumano.
Alle ore 12 compaiono:
• per parte ricorrente, anche in sostituzione dell'avv. LANDO GIAMPAOLO, l'avv. ALLEGRO
• per parte resistente l'avv. VANZO GIOVANNI e Controparte_1
L'avv. ALLEGRO evidenzia che c'è stata una tardiva produzione di un documento da parte della resistente, in uno con il deposito delle note conclusive, per il quale non è stata nemmeno chiesta alcuna autorizzazione.
Detto documento doveva esser prodotto dalla società ai sensi e nei termini dell'art. 416 cpc. Trattasi,
comunque, di un documento privo di data certa e che non indica né il sospetto che legittima l'indagine né, nominativamente, i soggetti che hanno eseguito l'investigazione (solo e non gli altri CP_2
due).
Quanto alla violazione della privacy, si osserva che manca un mandato scritto o che autorizzi i soggetti a svolgere l'investigazione. Il codice deontologico è oggi contenuto nella delibera del Garante Privacy n.
512/18. La Cassazione ha dichiarato nulla l'indagine ove manchi un mandato scritto. O manchino nominativamente i soggetti che hanno condotto le indagini.
È stato poi violato l'obbligo di informativa all'interessato. Non da esplicare prima o durante l'indagine, ma al termine della stessa (art. 14 in materia di privacy: l'informativa va data al più tardi entro la comunicazione della violazione disciplinare). La conseguenza è l'inutilizzabilità dei dati. I fatti devono considerarsi insussistenti in mancanza di utilizzabilità dei dati. Quod nullum est nullum producit effectum. Si richiama Cass. n. 8459/2020
Quanto alle condotte oggetto di contestazione disciplinare, si evidenzia che non è vero che il ricorrente è
stato osservato per 7 giorni: sette giorni sono quelli in cui è uscito di casa mentre gli altri è stato a casa.
In quei sette giorni ha compiuto atti della vita quotidiana. Atti che non certo hanno inciso sulla patologia al piede.
Tale attività non ha nulla di paragonabile con una attività lavorativa di 8 ore al giorno con scarpa antinfortunistica.
Nelle note controparte contesta la guida, ma questa condotta non è stata contestata e valorizzata in sede di contestazione disciplinare.
È stata contestata dal ricorrente la validità probatoria con riferimento al risultato della investigazione. È
stato anche contestato il giudizio valutativo espresso qui e là dagli investigatori. Tribunale di Treviso
Quanto alla durata dell'infortunio, nell'anno e nove mesi dello stesso ci sono stati tre mesi di ripresa dell'attività lavorativa, e sono stati proprio questi a provocare la ricaduta a causa della scarpa con il puntale in acciaio (che si contesta che fosse più grande di un numero).
Quanto al cambio di scarpa e all'utilizzo di tutte e due le scarpe, se ne ricava che il lavoratore ha utilizzato una cautela in più.
Aveva entrambe le scarpe: al piede quella normale e in mani quella ortopedica, e certo non voleva nascondere che vi fosse l'alternanza di scarpe. In azienda aveva la scarpa antinfortunistica ma in quel caso è stato accompagnato in macchina dalla figlia per cui non aveva bisogno di cambiarsi le scarpe per guidare.
Si ribadisce tutto quanto in atti già illustrato.
I procuratori di espongono le conclusioni come da memoria di costituzione e discutono la Pt_1 causa riportandosi agli scritti difensivi. L'eccezione relativa alla mancanza di mandato è stata fatta solo in prima udienza e la produzione documentale che oggi la parte ricorrente contesta è stata fatta solo ad
abundantiam. Controparte basa le proprie difese esclusivamente sul tema della inutilizzabilità della documentazione investigativa. Le condotte addebitate non le ha contestate in sede di contestazione disciplinare e nemmeno in questa sede. Per cui i fatti contestati e addebitati sono provati.
La scarpa medica è usata solo per recarsi alle visite o in azienda. Si ricorda Trib Ve 473/22. La si esibisce. Quanto alla prestazione lavorativa del saldatore in azienda, si richiama quanto già detto (il saldatore sta in posizione seduta senza carico sugli arti inferiori).
Si evidenzia poi, con riferimento alla sentenza veneziana prodotta, che molto conta la mancata contestazione dei fatti materiali addebitati. Mai controparte ha allegato che i fatti contestati non sono nella loro materialità avvenuti. Controparte ha solo giustificato i comportamenti contestati.
Inoltre la lunghezza dell'infortunio ha fondato il sospetto dell'azienda. Emerge pacificamente che un ricorrente in grado di camminare senza difficoltà, guidare, piegarsi sul piede destro etc. sarebbe anche capace di stare fermo a saldare.
Il procuratore attoreo sottolinea che i fatti contestati sono stati in ricorso definiti come
INSUSSISTENTI. Non solo irrilevanti ma a monte anche insussistenti.
Il procuratore della resistente replica che a pag. 8 del ricorso una riga dopo della insussistenza genericamente contestata si entra nel merito dei fatti che non integrano giusta causa di recesso. C'è tutt'al più contestazione del fatto giuridico, ma non della materialità del fatto.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula senza chiedere di assistere alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura e allegandola a verbale.
Il giudice dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 2 - Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
all'udienza del 19/02/2025 il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa n. 1424 /2024 tra le parti:
Ricorrente:
• , Controparte_3
con l'avv. LANDO GIAMPAOLO, l'avv. ALLEGRO CRISTINA
Resistente:
• Controparte_4
con l'avv. GIOVANNI VANZO, l'avv. Controparte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
- Accertata e dichiarata, per i motivi di cui in premessa, la nullità/illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, a reintegrare il sig. nel posto di lavoro e a corrispondergli l'indennità Controparte_3 risarcitoria parametrata alla retribuzione globale di fatto di euro 2.084,34, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali o, in subordine, a corrispondergli la sola indennità risarcitoria con riferimento alla medesima retribuzione di fatto pari a euro 2.084,34.
- In ulteriore subordine, condannare, per i motivi di cui premessa, la società in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. la somma Controparte_3 di euro 3.358,10 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
- Con rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori ex art. 429 c.p.c. e art. 1284, 4° comma,
c.c. dalla data di deposito del ricorso;
- 3 - Tribunale di Treviso
- Con rifusione integrale del compenso professionale per il presente giudizio, e distrazione in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso professionale.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova:
- acquisirsi presso l' tutta la certificazione medica relativa all'infortunio sul lavoro occorso al CP_5 sig. in data 15/9/2022; Controparte_3
- ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai punti 31 e 37 della premessa da intendersi precedute dalla locuzione “vero che” indicando a teste la sig.ra e la sig.ra Testimone_1 Per_1
;
[...]
- ove necessario, assumersi informazioni presso la legione carabinieri della stazione di Treviso e, in particolare, presso il vice brigadiere in ordine alle caratteristiche tecniche e titolarità Persona_2 del dispositivo acquisito dall'ufficio medesimo.
PARTE RESISTENTE
Nel merito, in via principale:
- rigettare integralmente tutte le domande proposte dalla ricorrente, in via principale, subordinata ed ulteriormente subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque sfornite di supporto probatorio, per tutte le ragioni ampiamente dedotte nella presente memoria.
- In ogni caso: con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni e con condanna del ricorrente all'integrale rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria
Rigettare le istanze ex adverso formulate e in particolare:
- l'acquisizione presso l della documentazione inerente al preteso infortunio del ricorrente, la CP_5 quale risulta ultronea sul presupposto che i certificati medici sono già stati prodotti dalla CP_5 difesa avversaria e dallo scrivente patrocinio;
- si contesta recisamente l'assunzione di informazioni presso la “legione carabinieri della stazione di
Treviso […..] in ordine alle caratteristiche tecniche e titolarità del dispositivo acquisto dall'ufficio medesimo” a fronte della sua acclarata irrilevanza (sul punto ci si riporta, onde evitare ridondanze, a quanto già ampiamente dedotto nella presente memoria) e, oltretutto, attesa la decadenza del ricorrente da ogni ulteriore produzione documentale che ben avrebbe potuto procurarsi prima del deposito del ricorso.
Andranno parimenti rigettate le prove per testi ex adverso formulate, seppur per relationem, in quanto:
- la circostanza di cui al punto 31 è manifestamente inconferente;
- la circostanza di cui al punto 37 è parimenti manifestamente irrilevante, attesa l'estraneità di
- 4 - Tribunale di Treviso
dal preteso ritrovamento di un gps in un'auto non di proprietà del ricorrente, utilizzata da Pt_1 tutta la sua famiglia per stessa ammissione avversaria, in un periodo diverso e successivo a quello oggetto dell'indagine e del presente giudizio.
Ci si oppone fermamente all'ammissione dei testimoni indicati dal ricorrente, trattandosi della figlia
) e della moglie ) del signor , verosimilmente a suo carico: sul Testimone_1 Persona_1 CP_3 presupposto del loro vincolo di parentela e di coniugio con la parte processuale e del loro interesse economico all'esito del procedimento, si appalesano inattendibili. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle prove per testi avversarie, ammettere a prova contraria con i testimoni Pt_1 appresso indicati a prova diretta.
Senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ammettersi i seguenti capitoli di prova testimoniale:
(per i capitoli di prova si rinvia per relationem alla memoria di costituzione).
Si richiama inoltre, per ambo le parti, il contenuto delle note conclusive autorizzate
Motivi della decisione
In primis è opportuno richiamare il recente orientamento della giurisprudenza, per cui al datore di lavoro non è precluso il ricorso ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria (riservata, dall'art. 3 St. lav., direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori1); inoltre, l'intervento di agenzie investigative non è solo giustificato per l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (Cass., n. 3590/2011).
Proprio in tema di licenziamento per giusta causa è stato anche osservato (Cass. S.L. ord. 11697/2020
– RV 657976) che le disposizioni dell'art. 5 st. lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza.
Nella fattispecie per cui è causa, stante l'esorbitante prolungarsi dei giorni di assenza posti in correlazione con i postumi di un infortunio di per sé ritenuto di gravità non eccessiva (e a fronte Tribunale di Treviso
peraltro di due giudizi intermedi di riacquisto della totale idoneità fisica al lavoro2), la società si è legittimamente rivolta a un'agenzia investigativa al fine di appurare se lo stato di incapacità lavorativa del dipendente perdurasse realmente, oppure se esso fosse simulato.
A conferma della corretta iniziativa dell'azienda, si sottolinea il consolidato orientamento giurisprudenziale che afferma il principio di diritto per cui “le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 2 Appare efficace, ai fini motivazionali, riportare di seguito la doviziosa ricostruzione offerta dalla parte datoriale nella propria memoria di costituzione:
“(…) 6. Come innanzi anticipato, dopo il preteso infortunio il ricorrente si asteneva dall'attività lavorativa, con soluzione di continuità, per ben 2 anni: un tanto per un semplice trauma da “schiacciamento con ferita L-C e frattura falange distale” al dito alluce del piede destro.
Segnatamente, il ricorrente:
- si asteneva dall'attività lavorativa dal 15.09.2022 al 08.12.2022 a fronte di certificati (doc. 8); CP_5CP_
- con certificato recante data 02.12.2022, l' chiudeva l'infortunio e accertava l'idoneità totale al lavoro del ricorrente (doc. 9), che avrebbe potuto rientrare in servizio (così come è rientrato) il 9.12.2022;
- in ossequio all'art. 41 D.lgs. 81/2008, la resistente ordinava al signor la visita dal Medico del CP_3 Lavoro prodromica al rientro e tesa a verificarne l'idoneità alla mansione di saldatore di carpenteria (doc. 10);
- il Medico del Lavoro, dott. , attestava l'idoneità totale (id est senza limitazioni) del ricorrente Persona_3 alla sua mansione di saldatore di carpenteria (circostanza, si guardi il caso, surrettiziamente omessa dalla ricostruzione fattuale e dalle allegazioni offerte dal lavoratore). Occorre peraltro porre l'attenzione sull'innanzi menzionato certificato (v. doc. 10) anche laddove reca i rischi correlati alla mansione specifica del signor id est “Rumore 90,6 Lex dB. Vibrazioni HAV 2,2 m/sec2. CP_3 ROA. MMC. Chimico”: nessuna menzione al rischio di movimentazione manuale dei carichi, a sostegno delle argomentazioni sopra esposte secondo cui la prestazione lavorativa resa dal ricorrente non comporta alcun sovraccarico, men che meno degli arti inferiori e dei piedi;
- il ricorrente prestava attività lavorativa dal 09.12.2022 al 29.01.2023 (con soluzione di continuità considerando le ferie natalizie): in tale lasso temporale non si doleva né manifestava alcuna difficoltà nello svolgimento della sua mansione. Tantomeno lamentava o estrinsecava dolori all'alluce “infortunato”. Difatti, nemmeno i colleghi che lavoravano con il ricorrente medesimo notavano alcuna anomalia nell'esecuzione della mansione resa dal signor;
CP_3
- ex abrupto, dal 30.01.2023 al 28.02.2023 il Lavoratore si asteneva nuovamente dal servizio per una pretesa
“lombalgia acuta”, in forza di certificati di malattia del Servizio Sanitario Nazionale (non - doc. 11). CP_5 Siffatta lombalgia nulla aveva a che vedere con il preteso e pregresso infortunio;
men che meno può affermarsi che avesse un'eziologia professionale, tant'è che lo stesso medico – in tutti i certificati dimessi sub doc. 12 – non barrava la casella “Malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizi”, così disconoscendo qualsivoglia nesso causale tra l'asserito infortunio (e in generale tra la prestazione lavorativa) e la malattia de qua;
- cessata l'asserita malattia, in data 28.02.2023 il signor , su sua richiesta, veniva sottoposto CP_3 all'ennesima visita dell , che inspiegabilmente decideva di riaprire l'infortunio (si presume basandosi CP_5 sulla sintomatologia lamentata dal ricorrente);
- seguiva un lungo periodo di astensione dalla prestazione lavorativa, dal 28.02.2023 al 03.09.2023 (doc. 12);
- a seguito della chiusura dell'infortunio (doc. 13), il ricorrente sarebbe potuto tornare a lavoro il CP_5 04.09.2023, anche a fronte del (secondo) giudizio di idoneità totale alla mansione del medico competente (doc. 14). Sia concesso evidenziare che, per la seconda volta, il Medico del Lavoro individuava i seguenti rischi specifici correlati all'attività lavorativa di saldatore di carpenteria: “Rumore 90,6 Lex dB. Vibrazioni HAV 2,2 m/sec2. ROA. MMC. Chimico”. Un tanto a fondamento dell'assenza di rischi inerenti al sovraccarico, anche degli arti inferiori e dei piedi;
- dal 05.9.2023 al 15.09.2023 il Lavoratore ha dovuto necessariamente fruire di una decina di giorni di ferie avendone maturate più del dovuto (considerando, tra le altre cose, i noti obblighi incombenti sul datore di lavoro, che deve necessariamente far godere ai suoi dipendenti le ferie maturate nei termini previsti dal CCNL);
- rientrato dalle ferie il 18.09.2023, il signor prestava la propria mansione di saldatore di carpenteria CP_3 fino al 03 ottobre 2023, ancora una volta dimostrando di poter rendere normalmente siffatta prestazione senza alcuna difficoltà fisica, nemmeno mai espressa verbalmente dal ricorrente;
- di nuovo, inspiegabilmente, l' riapriva l'infortunio in data 04.10.2023: il ricorrente rimaneva quindi CP_5 assente dal lavoro senza soluzione di continuità fino al 03.06.2024 (doc. 15), data in cui il Parte_2 licenziamento per giusta causa ex adverso impugnato (per le ragioni che di seguito verranno addotte)”.
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maggio 1970, n. 300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza” (ex multis, Cass. n. 25162/2014; Cass. n. 8709/2016).
In applicazione del suddetto principio, nel caso di specie si ritiene legittimo il ricorso del datore di lavoro a un'agenzia investigativa al fine di accertare e dimostrare, con foto e/o riprese video,
l'insussistenza della malattia e, dunque, l'intento simulatorio del lavoratore.
Circa le modalità con cui è stata condotta l'indagine investigativa e in considerazione del fine ultimo dell'azienda (teso ad accertare eventuali illeciti del lavoratore), si ritiene che le attività d'indagine non siano state invasive né lesive delle garanzie di libertà e dignità del ricorrente, neppure sotto il profilo della violazione della privacy;
il controllo è stato ispirato alla necessità di tutelare il patrimonio aziendale contro possibili illeciti diversi dal mero adempimento della prestazione lavorativa.
Pertanto, stante la particolarità dell'accertamento devoluto all'agenzia investigativa, il pedinamento del ricorrente e lo stazionamento in luoghi adiacenti allo stabile condominiale in cui è ubicata la sua residenza abitativa era necessario al fine di stabilire la sussistenza o meno della malattia (nonché per consentire di raccogliere dati utili alla valutazione dell'attitudine professionale del dipendente).
Ciò detto, a parere del Tribunale, la condotta della convenuta non integra violazione dell'art. 8 St. Lav.
o della normativa della privacy, ragion per cui l'eccezione di parte ricorrente, in parte qua, va respinta.
Per le medesime ragioni si reputa insussistente qualsivoglia intento discriminatorio: il controllo dell'azienda era funzionale alla verifica della veridicità dello stato di malattia del dipendente e, lo si ribadisce, è legittimo il ricorso del datore di lavoro a un'agenzia investigativa per verificare l'insussistenza o meno di uno stato d'incapacità lavorativa che giustifichi l'assenza (Cass. n.
18507/2016).
*
Sull'asserita insussistenza del fatto e conseguente illegittimità della sanzione espulsiva comminata al ricorrente, si osserva quanto segue.
La difesa del ricorrente, in prima udienza, ha contestato senza ulteriori specificazioni “la veridicità e la valenza e la data certa della documentazione collegata alla investigazione”.
A prescindere dal fatto che in materia di prova civile la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico documentato non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020), nel caso di specie, avendo il patrocinio attoreo fatto riferimento alla documentazione collegata all'investigazione, appare necessario
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soffermarsi sulle fotografie contenute nella relazione investigativa, fotografie in cui compare, in sovraimpressione, la data e l'ora dello scatto.
Orbene: è noto che la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, e che chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità (cfr. Cass. 8682/'09)3.
Deve ritenersi che ciò valga anche con riferimento alla data e all'ora dello scatto sovrimpressi sulla foto: chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria deve disconoscere la conformità alla data e all'ora effettiva in cui lo scatto è avvenuto, e questo deve avvenire (cfr. Cass. 9526/2010) nella prima udienza successiva alla rituale acquisizione della riproduzione (riproduzione che, nel caso di specie, era allegata alla memoria di costituzione).
Non essendo ciò avvenuto alla prima udienza di comparizione delle parti, deve ritenersi che le fotografie contenute nella relazione investigativa integrino un'ipotesi di prova legale (a prescindere dal valore che debba essere dato alla relazione investigativa in sé) in ordine a quanto hanno documentato e alla riferibilità degli scatti all'ora e alla data in esse indicati.
Nella lettera di contestazione disciplinare del 22.5.'24, l'odierna resistente contestava al ricorrente questi fatti documentati dalle foto in atti:
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La datrice di lavoro evidenziava poi, nella stessa lettera di contestazione, come la relazione investigativa dell'agenzia documentasse che nei periodi contestati il ricorrente aveva quotidianamente posto in essere una vita invero priva di limitazioni, guidando l'automobile, andando regolarmente a fare la spesa, sollevando e trasportando pesi, andando in bicicletta. Aveva vissuto, insomma, una vita normale che non avrebbe dovuto impedirgli di andare a rendere la sua prestazione lavorativa.
In definitiva, al ricorrente era legittimamente da contestare, alla luce della suddetta documentazione investigativa, una gravissima lesione del vincolo fiduciario con la propria datrice di lavoro.
Ricostruita, attraverso le fotografie e la lettera di contestazione disciplinare, la vicenda che ha portato al licenziamento del ricorrente per giusta causa, si osserva che la questione oggetto di giudizio, oltre ad essere attinente alla fondatezza degli addebiti in ragione delle condotte non tali da integrare fatti illeciti o antigiuridici, concerne indirettamente anche la valutazione della loro gravità in relazione a giudizio di proporzionalità rispetto alla massima sanzione irrogata al lavoratore.
Non possono esservi invero dubbi sulla fondatezza degli addebiti attribuiti al ricorrente, alla luce di quanto emerge dalle fotografie in atti, posto che dalle stesse emerge che le condotte contestate si sono verificate nella loro materialità.
Secondo costante giurisprudenza, il licenziamento comminato al lavoratore che, durante l'assenza per malattia, si dedichi al compimento di altre attività (lavorative ed extralavorative) è legittimo quando l'attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia (intento fraudolento).
Nel caso di specie, gli spostamenti in autovettura e in bicicletta, le passeggiate, il sollevamento di pesi e, soprattutto, lo stazionamento prolungato e ripetuto in pose tali da determinare una flessione delle dita del piede infortunato nei giorni di protrazione di malattia, costituiscono sicuramente indice sintomatico dell'inesistenza e/o comunque mancanza di gravità dello stato di “malattia”, oltre che violazione dei doveri del lavoratore assente per malattia (tra i quali c'è anche quello di osservare tutte
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le cautele necessarie per la guarigione della malattia e il ripristino delle proprie energie, così da poter riprendere quanto prima la propria attività lavorativa).
La giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore assente per malattia viola l'obbligo di fedeltà, di correttezza e di buona fede nei confronti del datore di lavoro nel caso in cui l'eventuale attività extra lavorativa svolta, quale che sia la sua natura, sia incompatibile con il suo stato di infermità tanto da essere indice di simulazione fraudolenta (Cassazione Civile, sez. lav.
7.10.2015 n. 20090).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, ritiene il giudicante che il quadro delle attività svolte dal ricorrente durante l'assenza per malattia sia, di per sé, sufficiente a far dubitare della stessa esistenza della malattia (con conseguente sua fraudolenta simulazione) o quanto meno, a tutto concedere, dimostra che non fosse di gravità tale da impedire lo svolgimento di attività lavorativa in favore della resistente.
Né il ricorrente, che pure in ricorso ha asserito di non aver “mai svolto alcuna attività incompatibile con lo stato di infortunio o attività contraria alle prescrizioni mediche;
le attività descritte nella lettera di contestazione disciplinare non sono neppure astrattamente incompatibili con lo stato di infortunio relativo al piede destro del ricorrente e non hanno nulla a che vedere con le diagnosi effettuate dai medici”, ha assolto all'onere di avanzare una valida richiesta di prova della compatibilità dell'attività svolta con la malattia impeditiva, invece, della prestazione lavorativa – onere che grava sul dipendente (cfr. ex plurimis Cass. N. 3647/99; 16735/2012).
Quanto fin qui emerso rende superfluo e ultroneo disquisire dell'imputabilità o meno, alla datrice di lavoro, dell'infortunio occorso al ricorrente. La simulazione fraudolenta del perdurare di uno stato morboso nel periodo oggetto di contestazione è quanto ha causato e giustificato il licenziamento, e priva di ogni rilevanza, assorbendola, ogni indagine sull'eziologia dell'infortunio pregresso.
L'esito della lite giustifica la condanna del ricorrente a rifondere alla resistente le spese del procedimento, previa tuttavia compensazione per un mezzo. Ciò tenuto conto dell'onere e della disponibilità della prova in capo alla parte vittoriosa (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018 la quale oltre a dichiarare “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 [...] convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ha affermato che da detta dichiarazione di illegittimità costituzionale comunque consegue che qualora “il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, debba [...] promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro (cosiddetto contenzioso a controprova), costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una situazione di assoluta incertezza in ordine a
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questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite”).
Nella liquidazione delle spese per la parte non oggetto di compensazione si è tenuto conto - con riferimento alla causa di valore indeterminato di complessità media - del fatto che la stessa non ha richiesto istruzione ed è stata prontamente definita.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa definitivamente respinta:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, la residua metà liquidata, limitatamente a tale residua frazione, in complessivi euro 3.500,00= oltre accessori di legge.
Treviso, 19/02/2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa Cusumano
- 12 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il controllo delle guardie giurate o di un'agenzia investigativa non può riguardare in nessun caso l'adempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera. Il divieto di controllo occulto non opera però quando il ricorso alle investigazioni private sia diretto alla verifica di comportamenti che possono configurare condotte illecite o anche solo il sospetto della loro realizzazione (ex plurimis Cass. 04.03.2014, n. 4984; Cass. 11 giugno 2018, n. 15094).
- 5 - 3 ai sensi dell'art. 2712 c.c., “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti
e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
UDIENZA del 19.2.'25
tenuta dal giudice dr.ssa Maria Teresa Cusumano.
Alle ore 12 compaiono:
• per parte ricorrente, anche in sostituzione dell'avv. LANDO GIAMPAOLO, l'avv. ALLEGRO
• per parte resistente l'avv. VANZO GIOVANNI e Controparte_1
L'avv. ALLEGRO evidenzia che c'è stata una tardiva produzione di un documento da parte della resistente, in uno con il deposito delle note conclusive, per il quale non è stata nemmeno chiesta alcuna autorizzazione.
Detto documento doveva esser prodotto dalla società ai sensi e nei termini dell'art. 416 cpc. Trattasi,
comunque, di un documento privo di data certa e che non indica né il sospetto che legittima l'indagine né, nominativamente, i soggetti che hanno eseguito l'investigazione (solo e non gli altri CP_2
due).
Quanto alla violazione della privacy, si osserva che manca un mandato scritto o che autorizzi i soggetti a svolgere l'investigazione. Il codice deontologico è oggi contenuto nella delibera del Garante Privacy n.
512/18. La Cassazione ha dichiarato nulla l'indagine ove manchi un mandato scritto. O manchino nominativamente i soggetti che hanno condotto le indagini.
È stato poi violato l'obbligo di informativa all'interessato. Non da esplicare prima o durante l'indagine, ma al termine della stessa (art. 14 in materia di privacy: l'informativa va data al più tardi entro la comunicazione della violazione disciplinare). La conseguenza è l'inutilizzabilità dei dati. I fatti devono considerarsi insussistenti in mancanza di utilizzabilità dei dati. Quod nullum est nullum producit effectum. Si richiama Cass. n. 8459/2020
Quanto alle condotte oggetto di contestazione disciplinare, si evidenzia che non è vero che il ricorrente è
stato osservato per 7 giorni: sette giorni sono quelli in cui è uscito di casa mentre gli altri è stato a casa.
In quei sette giorni ha compiuto atti della vita quotidiana. Atti che non certo hanno inciso sulla patologia al piede.
Tale attività non ha nulla di paragonabile con una attività lavorativa di 8 ore al giorno con scarpa antinfortunistica.
Nelle note controparte contesta la guida, ma questa condotta non è stata contestata e valorizzata in sede di contestazione disciplinare.
È stata contestata dal ricorrente la validità probatoria con riferimento al risultato della investigazione. È
stato anche contestato il giudizio valutativo espresso qui e là dagli investigatori. Tribunale di Treviso
Quanto alla durata dell'infortunio, nell'anno e nove mesi dello stesso ci sono stati tre mesi di ripresa dell'attività lavorativa, e sono stati proprio questi a provocare la ricaduta a causa della scarpa con il puntale in acciaio (che si contesta che fosse più grande di un numero).
Quanto al cambio di scarpa e all'utilizzo di tutte e due le scarpe, se ne ricava che il lavoratore ha utilizzato una cautela in più.
Aveva entrambe le scarpe: al piede quella normale e in mani quella ortopedica, e certo non voleva nascondere che vi fosse l'alternanza di scarpe. In azienda aveva la scarpa antinfortunistica ma in quel caso è stato accompagnato in macchina dalla figlia per cui non aveva bisogno di cambiarsi le scarpe per guidare.
Si ribadisce tutto quanto in atti già illustrato.
I procuratori di espongono le conclusioni come da memoria di costituzione e discutono la Pt_1 causa riportandosi agli scritti difensivi. L'eccezione relativa alla mancanza di mandato è stata fatta solo in prima udienza e la produzione documentale che oggi la parte ricorrente contesta è stata fatta solo ad
abundantiam. Controparte basa le proprie difese esclusivamente sul tema della inutilizzabilità della documentazione investigativa. Le condotte addebitate non le ha contestate in sede di contestazione disciplinare e nemmeno in questa sede. Per cui i fatti contestati e addebitati sono provati.
La scarpa medica è usata solo per recarsi alle visite o in azienda. Si ricorda Trib Ve 473/22. La si esibisce. Quanto alla prestazione lavorativa del saldatore in azienda, si richiama quanto già detto (il saldatore sta in posizione seduta senza carico sugli arti inferiori).
Si evidenzia poi, con riferimento alla sentenza veneziana prodotta, che molto conta la mancata contestazione dei fatti materiali addebitati. Mai controparte ha allegato che i fatti contestati non sono nella loro materialità avvenuti. Controparte ha solo giustificato i comportamenti contestati.
Inoltre la lunghezza dell'infortunio ha fondato il sospetto dell'azienda. Emerge pacificamente che un ricorrente in grado di camminare senza difficoltà, guidare, piegarsi sul piede destro etc. sarebbe anche capace di stare fermo a saldare.
Il procuratore attoreo sottolinea che i fatti contestati sono stati in ricorso definiti come
INSUSSISTENTI. Non solo irrilevanti ma a monte anche insussistenti.
Il procuratore della resistente replica che a pag. 8 del ricorso una riga dopo della insussistenza genericamente contestata si entra nel merito dei fatti che non integrano giusta causa di recesso. C'è tutt'al più contestazione del fatto giuridico, ma non della materialità del fatto.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula senza chiedere di assistere alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura e allegandola a verbale.
Il giudice dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 2 - Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
all'udienza del 19/02/2025 il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa n. 1424 /2024 tra le parti:
Ricorrente:
• , Controparte_3
con l'avv. LANDO GIAMPAOLO, l'avv. ALLEGRO CRISTINA
Resistente:
• Controparte_4
con l'avv. GIOVANNI VANZO, l'avv. Controparte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
- Accertata e dichiarata, per i motivi di cui in premessa, la nullità/illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, a reintegrare il sig. nel posto di lavoro e a corrispondergli l'indennità Controparte_3 risarcitoria parametrata alla retribuzione globale di fatto di euro 2.084,34, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali o, in subordine, a corrispondergli la sola indennità risarcitoria con riferimento alla medesima retribuzione di fatto pari a euro 2.084,34.
- In ulteriore subordine, condannare, per i motivi di cui premessa, la società in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. la somma Controparte_3 di euro 3.358,10 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
- Con rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori ex art. 429 c.p.c. e art. 1284, 4° comma,
c.c. dalla data di deposito del ricorso;
- 3 - Tribunale di Treviso
- Con rifusione integrale del compenso professionale per il presente giudizio, e distrazione in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso professionale.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova:
- acquisirsi presso l' tutta la certificazione medica relativa all'infortunio sul lavoro occorso al CP_5 sig. in data 15/9/2022; Controparte_3
- ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai punti 31 e 37 della premessa da intendersi precedute dalla locuzione “vero che” indicando a teste la sig.ra e la sig.ra Testimone_1 Per_1
;
[...]
- ove necessario, assumersi informazioni presso la legione carabinieri della stazione di Treviso e, in particolare, presso il vice brigadiere in ordine alle caratteristiche tecniche e titolarità Persona_2 del dispositivo acquisito dall'ufficio medesimo.
PARTE RESISTENTE
Nel merito, in via principale:
- rigettare integralmente tutte le domande proposte dalla ricorrente, in via principale, subordinata ed ulteriormente subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque sfornite di supporto probatorio, per tutte le ragioni ampiamente dedotte nella presente memoria.
- In ogni caso: con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni e con condanna del ricorrente all'integrale rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria
Rigettare le istanze ex adverso formulate e in particolare:
- l'acquisizione presso l della documentazione inerente al preteso infortunio del ricorrente, la CP_5 quale risulta ultronea sul presupposto che i certificati medici sono già stati prodotti dalla CP_5 difesa avversaria e dallo scrivente patrocinio;
- si contesta recisamente l'assunzione di informazioni presso la “legione carabinieri della stazione di
Treviso […..] in ordine alle caratteristiche tecniche e titolarità del dispositivo acquisto dall'ufficio medesimo” a fronte della sua acclarata irrilevanza (sul punto ci si riporta, onde evitare ridondanze, a quanto già ampiamente dedotto nella presente memoria) e, oltretutto, attesa la decadenza del ricorrente da ogni ulteriore produzione documentale che ben avrebbe potuto procurarsi prima del deposito del ricorso.
Andranno parimenti rigettate le prove per testi ex adverso formulate, seppur per relationem, in quanto:
- la circostanza di cui al punto 31 è manifestamente inconferente;
- la circostanza di cui al punto 37 è parimenti manifestamente irrilevante, attesa l'estraneità di
- 4 - Tribunale di Treviso
dal preteso ritrovamento di un gps in un'auto non di proprietà del ricorrente, utilizzata da Pt_1 tutta la sua famiglia per stessa ammissione avversaria, in un periodo diverso e successivo a quello oggetto dell'indagine e del presente giudizio.
Ci si oppone fermamente all'ammissione dei testimoni indicati dal ricorrente, trattandosi della figlia
) e della moglie ) del signor , verosimilmente a suo carico: sul Testimone_1 Persona_1 CP_3 presupposto del loro vincolo di parentela e di coniugio con la parte processuale e del loro interesse economico all'esito del procedimento, si appalesano inattendibili. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle prove per testi avversarie, ammettere a prova contraria con i testimoni Pt_1 appresso indicati a prova diretta.
Senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ammettersi i seguenti capitoli di prova testimoniale:
(per i capitoli di prova si rinvia per relationem alla memoria di costituzione).
Si richiama inoltre, per ambo le parti, il contenuto delle note conclusive autorizzate
Motivi della decisione
In primis è opportuno richiamare il recente orientamento della giurisprudenza, per cui al datore di lavoro non è precluso il ricorso ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria (riservata, dall'art. 3 St. lav., direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori1); inoltre, l'intervento di agenzie investigative non è solo giustificato per l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (Cass., n. 3590/2011).
Proprio in tema di licenziamento per giusta causa è stato anche osservato (Cass. S.L. ord. 11697/2020
– RV 657976) che le disposizioni dell'art. 5 st. lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza.
Nella fattispecie per cui è causa, stante l'esorbitante prolungarsi dei giorni di assenza posti in correlazione con i postumi di un infortunio di per sé ritenuto di gravità non eccessiva (e a fronte Tribunale di Treviso
peraltro di due giudizi intermedi di riacquisto della totale idoneità fisica al lavoro2), la società si è legittimamente rivolta a un'agenzia investigativa al fine di appurare se lo stato di incapacità lavorativa del dipendente perdurasse realmente, oppure se esso fosse simulato.
A conferma della corretta iniziativa dell'azienda, si sottolinea il consolidato orientamento giurisprudenziale che afferma il principio di diritto per cui “le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 2 Appare efficace, ai fini motivazionali, riportare di seguito la doviziosa ricostruzione offerta dalla parte datoriale nella propria memoria di costituzione:
“(…) 6. Come innanzi anticipato, dopo il preteso infortunio il ricorrente si asteneva dall'attività lavorativa, con soluzione di continuità, per ben 2 anni: un tanto per un semplice trauma da “schiacciamento con ferita L-C e frattura falange distale” al dito alluce del piede destro.
Segnatamente, il ricorrente:
- si asteneva dall'attività lavorativa dal 15.09.2022 al 08.12.2022 a fronte di certificati (doc. 8); CP_5CP_
- con certificato recante data 02.12.2022, l' chiudeva l'infortunio e accertava l'idoneità totale al lavoro del ricorrente (doc. 9), che avrebbe potuto rientrare in servizio (così come è rientrato) il 9.12.2022;
- in ossequio all'art. 41 D.lgs. 81/2008, la resistente ordinava al signor la visita dal Medico del CP_3 Lavoro prodromica al rientro e tesa a verificarne l'idoneità alla mansione di saldatore di carpenteria (doc. 10);
- il Medico del Lavoro, dott. , attestava l'idoneità totale (id est senza limitazioni) del ricorrente Persona_3 alla sua mansione di saldatore di carpenteria (circostanza, si guardi il caso, surrettiziamente omessa dalla ricostruzione fattuale e dalle allegazioni offerte dal lavoratore). Occorre peraltro porre l'attenzione sull'innanzi menzionato certificato (v. doc. 10) anche laddove reca i rischi correlati alla mansione specifica del signor id est “Rumore 90,6 Lex dB. Vibrazioni HAV 2,2 m/sec2. CP_3 ROA. MMC. Chimico”: nessuna menzione al rischio di movimentazione manuale dei carichi, a sostegno delle argomentazioni sopra esposte secondo cui la prestazione lavorativa resa dal ricorrente non comporta alcun sovraccarico, men che meno degli arti inferiori e dei piedi;
- il ricorrente prestava attività lavorativa dal 09.12.2022 al 29.01.2023 (con soluzione di continuità considerando le ferie natalizie): in tale lasso temporale non si doleva né manifestava alcuna difficoltà nello svolgimento della sua mansione. Tantomeno lamentava o estrinsecava dolori all'alluce “infortunato”. Difatti, nemmeno i colleghi che lavoravano con il ricorrente medesimo notavano alcuna anomalia nell'esecuzione della mansione resa dal signor;
CP_3
- ex abrupto, dal 30.01.2023 al 28.02.2023 il Lavoratore si asteneva nuovamente dal servizio per una pretesa
“lombalgia acuta”, in forza di certificati di malattia del Servizio Sanitario Nazionale (non - doc. 11). CP_5 Siffatta lombalgia nulla aveva a che vedere con il preteso e pregresso infortunio;
men che meno può affermarsi che avesse un'eziologia professionale, tant'è che lo stesso medico – in tutti i certificati dimessi sub doc. 12 – non barrava la casella “Malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizi”, così disconoscendo qualsivoglia nesso causale tra l'asserito infortunio (e in generale tra la prestazione lavorativa) e la malattia de qua;
- cessata l'asserita malattia, in data 28.02.2023 il signor , su sua richiesta, veniva sottoposto CP_3 all'ennesima visita dell , che inspiegabilmente decideva di riaprire l'infortunio (si presume basandosi CP_5 sulla sintomatologia lamentata dal ricorrente);
- seguiva un lungo periodo di astensione dalla prestazione lavorativa, dal 28.02.2023 al 03.09.2023 (doc. 12);
- a seguito della chiusura dell'infortunio (doc. 13), il ricorrente sarebbe potuto tornare a lavoro il CP_5 04.09.2023, anche a fronte del (secondo) giudizio di idoneità totale alla mansione del medico competente (doc. 14). Sia concesso evidenziare che, per la seconda volta, il Medico del Lavoro individuava i seguenti rischi specifici correlati all'attività lavorativa di saldatore di carpenteria: “Rumore 90,6 Lex dB. Vibrazioni HAV 2,2 m/sec2. ROA. MMC. Chimico”. Un tanto a fondamento dell'assenza di rischi inerenti al sovraccarico, anche degli arti inferiori e dei piedi;
- dal 05.9.2023 al 15.09.2023 il Lavoratore ha dovuto necessariamente fruire di una decina di giorni di ferie avendone maturate più del dovuto (considerando, tra le altre cose, i noti obblighi incombenti sul datore di lavoro, che deve necessariamente far godere ai suoi dipendenti le ferie maturate nei termini previsti dal CCNL);
- rientrato dalle ferie il 18.09.2023, il signor prestava la propria mansione di saldatore di carpenteria CP_3 fino al 03 ottobre 2023, ancora una volta dimostrando di poter rendere normalmente siffatta prestazione senza alcuna difficoltà fisica, nemmeno mai espressa verbalmente dal ricorrente;
- di nuovo, inspiegabilmente, l' riapriva l'infortunio in data 04.10.2023: il ricorrente rimaneva quindi CP_5 assente dal lavoro senza soluzione di continuità fino al 03.06.2024 (doc. 15), data in cui il Parte_2 licenziamento per giusta causa ex adverso impugnato (per le ragioni che di seguito verranno addotte)”.
- 6 - Tribunale di Treviso
maggio 1970, n. 300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza” (ex multis, Cass. n. 25162/2014; Cass. n. 8709/2016).
In applicazione del suddetto principio, nel caso di specie si ritiene legittimo il ricorso del datore di lavoro a un'agenzia investigativa al fine di accertare e dimostrare, con foto e/o riprese video,
l'insussistenza della malattia e, dunque, l'intento simulatorio del lavoratore.
Circa le modalità con cui è stata condotta l'indagine investigativa e in considerazione del fine ultimo dell'azienda (teso ad accertare eventuali illeciti del lavoratore), si ritiene che le attività d'indagine non siano state invasive né lesive delle garanzie di libertà e dignità del ricorrente, neppure sotto il profilo della violazione della privacy;
il controllo è stato ispirato alla necessità di tutelare il patrimonio aziendale contro possibili illeciti diversi dal mero adempimento della prestazione lavorativa.
Pertanto, stante la particolarità dell'accertamento devoluto all'agenzia investigativa, il pedinamento del ricorrente e lo stazionamento in luoghi adiacenti allo stabile condominiale in cui è ubicata la sua residenza abitativa era necessario al fine di stabilire la sussistenza o meno della malattia (nonché per consentire di raccogliere dati utili alla valutazione dell'attitudine professionale del dipendente).
Ciò detto, a parere del Tribunale, la condotta della convenuta non integra violazione dell'art. 8 St. Lav.
o della normativa della privacy, ragion per cui l'eccezione di parte ricorrente, in parte qua, va respinta.
Per le medesime ragioni si reputa insussistente qualsivoglia intento discriminatorio: il controllo dell'azienda era funzionale alla verifica della veridicità dello stato di malattia del dipendente e, lo si ribadisce, è legittimo il ricorso del datore di lavoro a un'agenzia investigativa per verificare l'insussistenza o meno di uno stato d'incapacità lavorativa che giustifichi l'assenza (Cass. n.
18507/2016).
*
Sull'asserita insussistenza del fatto e conseguente illegittimità della sanzione espulsiva comminata al ricorrente, si osserva quanto segue.
La difesa del ricorrente, in prima udienza, ha contestato senza ulteriori specificazioni “la veridicità e la valenza e la data certa della documentazione collegata alla investigazione”.
A prescindere dal fatto che in materia di prova civile la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico documentato non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020), nel caso di specie, avendo il patrocinio attoreo fatto riferimento alla documentazione collegata all'investigazione, appare necessario
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soffermarsi sulle fotografie contenute nella relazione investigativa, fotografie in cui compare, in sovraimpressione, la data e l'ora dello scatto.
Orbene: è noto che la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, e che chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità (cfr. Cass. 8682/'09)3.
Deve ritenersi che ciò valga anche con riferimento alla data e all'ora dello scatto sovrimpressi sulla foto: chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria deve disconoscere la conformità alla data e all'ora effettiva in cui lo scatto è avvenuto, e questo deve avvenire (cfr. Cass. 9526/2010) nella prima udienza successiva alla rituale acquisizione della riproduzione (riproduzione che, nel caso di specie, era allegata alla memoria di costituzione).
Non essendo ciò avvenuto alla prima udienza di comparizione delle parti, deve ritenersi che le fotografie contenute nella relazione investigativa integrino un'ipotesi di prova legale (a prescindere dal valore che debba essere dato alla relazione investigativa in sé) in ordine a quanto hanno documentato e alla riferibilità degli scatti all'ora e alla data in esse indicati.
Nella lettera di contestazione disciplinare del 22.5.'24, l'odierna resistente contestava al ricorrente questi fatti documentati dalle foto in atti:
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La datrice di lavoro evidenziava poi, nella stessa lettera di contestazione, come la relazione investigativa dell'agenzia documentasse che nei periodi contestati il ricorrente aveva quotidianamente posto in essere una vita invero priva di limitazioni, guidando l'automobile, andando regolarmente a fare la spesa, sollevando e trasportando pesi, andando in bicicletta. Aveva vissuto, insomma, una vita normale che non avrebbe dovuto impedirgli di andare a rendere la sua prestazione lavorativa.
In definitiva, al ricorrente era legittimamente da contestare, alla luce della suddetta documentazione investigativa, una gravissima lesione del vincolo fiduciario con la propria datrice di lavoro.
Ricostruita, attraverso le fotografie e la lettera di contestazione disciplinare, la vicenda che ha portato al licenziamento del ricorrente per giusta causa, si osserva che la questione oggetto di giudizio, oltre ad essere attinente alla fondatezza degli addebiti in ragione delle condotte non tali da integrare fatti illeciti o antigiuridici, concerne indirettamente anche la valutazione della loro gravità in relazione a giudizio di proporzionalità rispetto alla massima sanzione irrogata al lavoratore.
Non possono esservi invero dubbi sulla fondatezza degli addebiti attribuiti al ricorrente, alla luce di quanto emerge dalle fotografie in atti, posto che dalle stesse emerge che le condotte contestate si sono verificate nella loro materialità.
Secondo costante giurisprudenza, il licenziamento comminato al lavoratore che, durante l'assenza per malattia, si dedichi al compimento di altre attività (lavorative ed extralavorative) è legittimo quando l'attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia (intento fraudolento).
Nel caso di specie, gli spostamenti in autovettura e in bicicletta, le passeggiate, il sollevamento di pesi e, soprattutto, lo stazionamento prolungato e ripetuto in pose tali da determinare una flessione delle dita del piede infortunato nei giorni di protrazione di malattia, costituiscono sicuramente indice sintomatico dell'inesistenza e/o comunque mancanza di gravità dello stato di “malattia”, oltre che violazione dei doveri del lavoratore assente per malattia (tra i quali c'è anche quello di osservare tutte
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le cautele necessarie per la guarigione della malattia e il ripristino delle proprie energie, così da poter riprendere quanto prima la propria attività lavorativa).
La giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore assente per malattia viola l'obbligo di fedeltà, di correttezza e di buona fede nei confronti del datore di lavoro nel caso in cui l'eventuale attività extra lavorativa svolta, quale che sia la sua natura, sia incompatibile con il suo stato di infermità tanto da essere indice di simulazione fraudolenta (Cassazione Civile, sez. lav.
7.10.2015 n. 20090).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, ritiene il giudicante che il quadro delle attività svolte dal ricorrente durante l'assenza per malattia sia, di per sé, sufficiente a far dubitare della stessa esistenza della malattia (con conseguente sua fraudolenta simulazione) o quanto meno, a tutto concedere, dimostra che non fosse di gravità tale da impedire lo svolgimento di attività lavorativa in favore della resistente.
Né il ricorrente, che pure in ricorso ha asserito di non aver “mai svolto alcuna attività incompatibile con lo stato di infortunio o attività contraria alle prescrizioni mediche;
le attività descritte nella lettera di contestazione disciplinare non sono neppure astrattamente incompatibili con lo stato di infortunio relativo al piede destro del ricorrente e non hanno nulla a che vedere con le diagnosi effettuate dai medici”, ha assolto all'onere di avanzare una valida richiesta di prova della compatibilità dell'attività svolta con la malattia impeditiva, invece, della prestazione lavorativa – onere che grava sul dipendente (cfr. ex plurimis Cass. N. 3647/99; 16735/2012).
Quanto fin qui emerso rende superfluo e ultroneo disquisire dell'imputabilità o meno, alla datrice di lavoro, dell'infortunio occorso al ricorrente. La simulazione fraudolenta del perdurare di uno stato morboso nel periodo oggetto di contestazione è quanto ha causato e giustificato il licenziamento, e priva di ogni rilevanza, assorbendola, ogni indagine sull'eziologia dell'infortunio pregresso.
L'esito della lite giustifica la condanna del ricorrente a rifondere alla resistente le spese del procedimento, previa tuttavia compensazione per un mezzo. Ciò tenuto conto dell'onere e della disponibilità della prova in capo alla parte vittoriosa (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018 la quale oltre a dichiarare “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 [...] convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ha affermato che da detta dichiarazione di illegittimità costituzionale comunque consegue che qualora “il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, debba [...] promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro (cosiddetto contenzioso a controprova), costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una situazione di assoluta incertezza in ordine a
- 11 - Tribunale di Treviso
questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite”).
Nella liquidazione delle spese per la parte non oggetto di compensazione si è tenuto conto - con riferimento alla causa di valore indeterminato di complessità media - del fatto che la stessa non ha richiesto istruzione ed è stata prontamente definita.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa definitivamente respinta:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, la residua metà liquidata, limitatamente a tale residua frazione, in complessivi euro 3.500,00= oltre accessori di legge.
Treviso, 19/02/2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa Cusumano
- 12 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il controllo delle guardie giurate o di un'agenzia investigativa non può riguardare in nessun caso l'adempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera. Il divieto di controllo occulto non opera però quando il ricorso alle investigazioni private sia diretto alla verifica di comportamenti che possono configurare condotte illecite o anche solo il sospetto della loro realizzazione (ex plurimis Cass. 04.03.2014, n. 4984; Cass. 11 giugno 2018, n. 15094).
- 5 - 3 ai sensi dell'art. 2712 c.c., “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti
e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.