Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2025, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Sacchi, PEC avvmariaelenasacchi@puntopec.it, e Roberto Catani, PEC roberto.catani@pec-ordineavvocatiancona.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto p.t., e Questura di Potenza, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.,
per l’annullamento del silenzio rigetto, formatosi il 19.10.2025, sull’istanza di accesso del 19.9.2025;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Potenza e della Questura di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il Cons. PA TR e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. -OMISSIS-, che ha prestato servizio con il grado di Colonnello Medico nell’Arma dei Carabinieri fino al 7.1.2019 (per tale servizio gli sono stati conferiti 3 Encomi, di cui 1 solenne, 3 Elogi e Croci commemorative per le missioni di pace in Kosovo ed Iraq) ed attualmente svolge la professione di Medico libero professionista, con Ric. n. -OMISSIS-, notificato il 15.11.2025 e depositato l’1.12.2025, ha impugnato 2 verbali della Questura di Potenza ex art. 39 R.D. n. 773/1931 del 17.9.2025, di ritiro cautelare amministrativo delle armi e munizioni, possedute dal dott. -OMISSIS- presso la sua abitazione di residenza, sita in -OMISSIS-(precisamente: 9 pistole, 6 revolver, 5 sciabole, 4 carabine, 23 fucili, 1 bastone animato, 1 moschetto, 365 munizioni e 1,35 kg. di polvere da sparo), e presso un altro immobile, sito nel Comune di -OMISSIS- (4 fucili, 1 carabina e 49 munizioni), nonché dei titoli autorizzativi, rilasciati al dott. -OMISSIS- (porto d’armi del -OMISSIS- e licenza di collezione dell’-OMISSIS-).
Nell’ambito di quel giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Potenza e la Questura di Potenza hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso, evidenziando che:
1) in data 15.9.2025 l’ex moglie del ricorrente lo aveva denunciato per il delitto di Atti Persecutori ex art. 612 bis C.P., specificando che la separazione era stata causata dall’insostenibilità della convivenza, per gli attacchi di ira, offese e turpiloqui, anche in presenza dei figli minori, del ricorrente, ossessionato da presunti tradimenti;
2) anche dopo la separazione giudiziale, il ricorrente aveva continuato con minacce ed aggressioni verbali, provocando uno stato di ansia e paura nella sua ex moglie.
Intanto, poiché i suddetti verbali della Questura di Potenza ex art. 39 R.D. n. 773/1931 del 17.9.2025 erano stati motivati esclusivamente con le parole “si dà atto che detto ritiro si è reso necessario, sussistendone i presupposti di legge”, il dott. -OMISSIS- con istanza del 19.9.2025 aveva chiesto alla Questura ed alla Prefettura di Potenza, di accedere: alle Relazioni istruttorie della Questura e della Prefettura di Potenza; alle eventuali segnalazioni o informative da parte delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, ecc.); alle eventuali segnalazioni o informative da parte di soggetti privati, siano essi persone fisiche e/o persone giuridiche; eventuali referti medici o relazioni dei servizi sociali, note interne che abbiano inciso sulla decisione; e ogni altro documento che abbia costituito presupposto per il presunto, quanto infondato, giudizio di inaffidabilità”.
E con il presente ricorso, notificato il 15.11.2025 e depositato l’1.12.2025, ha impugnato il silenzio rigetto, formatosi il 19.10.2025, sulla predetta istanza di accesso del 19.9.2025, deducendo, la violazione dell’art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, in quanto la conoscenza dei documenti richiesti è necessaria, per tutelarsi nel suddetto giudizio di impugnazione dei citati verbali della Questura di Potenza ex art. 39 R.D. n. 773/1931 del 17.9.2025.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Potenza e la Questura di Potenza, i quali hanno:
-eccepito: 1) l’inammissibilità del ricorso, in quanto avrebbe dovuto essere notificato alla ex moglie del ricorrente; 2) la cessazione della materia del contendere, in quanto in data 28.10.2025 la Prefettura di Potenza aveva inviato al difensore del ricorrente, avv. Roberto Catani, una nota della Questura di Potenza, nella quale si faceva riferimento a “gravi dissidi familiari”;
-dedotto l’infondatezza del gravame, in quanto gli atti richiesti, cioè la denuncia querela dell’ex coniuge per il delitto di Atti Persecutori ex art. 612 bis C.P. ed i conseguenti atti di indagini preliminari della Polizia Giudiziaria, sono coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p. e dal divieto di divulgazione ex art. 114 c.p.p..
Con memoria del 9.2.2026 il ricorrente ha replicato alle predette eccezioni ed argomentazioni difensive dell’Amministrazione resistente.
Nella Camera di Consiglio del 25.2.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va respinto.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni, sollevate dall’Amministrazione statale, in quanto:
-poiché nei suddetti verbali della Questura di Potenza ex art. 39 R.D. n. 773/1931 del 17.9.2025, motivati esclusivamente con le parole “si dà atto che detto ritiro si è reso necessario, sussistendone i presupposti di legge”, non è stato indicato alcun soggetto controinteressato, il ricorrente non poteva conoscere che i predetti verbali era stati adottati per i dissidi familiari con la sua ex moglie;
-il difensore del ricorrente, avv. Roberto Catani, ha provato di non aver ricevuto la suddetta pec della Prefettura di Potenza del 28.10.2025, in quanto era stata inviata ad un indirizzo di posta elettronica errato.
Non risulta necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’ex coniuge del ricorrente, perché, nel merito, il ricorso è infondato, in quanto l’art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 241/1990 esclude il diritto di accesso “nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge”, tra cui quello previsto dall’art. 329 c.p.p., ai sensi del quale gli atti di indagine, compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria, sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (sul punto cfr. TAR Umbria Sent. n. 36 del 30.1.2024; TAR Napoli Sez. VI Sent. n. 4210 del 20.6.2022; TAR Bari Sez. I Sent. n. 1486 del 21.11.2020).
Nella specie, va precisato che non è stato violato l’art. 24, comma 7, primo periodo, L. n. 241/1990, ai sensi del quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, in quanto il ricorrente può difendersi adeguatamente nel suddetto giudizio di impugnazione dei citati verbali della Questura di Potenza ex art. 39 R.D. n. 773/1931 del 17.9.2025, sapendo che tali verbali sono stati adottati, perché la sua ex moglie lo aveva denunciato per il delitto di Atti Persecutori ex art. 612 bis C.P..
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio, mentre le spese relative al Contributo Unificato rimangono a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate, con l’irripetibilità del Contributo Unificato.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all’oscuramento del nome e cognome del ricorrente e del suo ex coniuge, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI ER, Presidente
PA TR, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA TR | NI ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.