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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri ONsigliere dott. Nicola Mario ONdemi ONsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 127/2024 promossa da:
APPELLANTE
(CF: ) QUALE Parte_1 P.IVA_1
(CF: CF Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. MARCO BIANCHINI (CF: P.IVA_2
); C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(CF ) con il patrocinio ONtroparte_1 P.IVA_3 dell'Avv. FRANCESCO PARENTI (CF ) C.F._2
APPELLATO con l'intervento di (CF: ) con il ONtroparte_2 P.IVA_4 patrocinio dell'Avv. MARCO BIANCHINI (CF: ) C.F._1
INTERVENUTA
pagina 1 di 25 avverso la sentenza n. 2683/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
21/09/2023
CONCLUSIONI
In data 10/04/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante in qualità di Parte_1 mandataria di : Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali sopra esposte, nel merito, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello e riformare integralmente la sentenza n. 2683/2023 emessa dal Tribunale di Firenze nella causa civile R.G. 13981/2020 il 21/09/2023 e pubblicata il 21/09/2023, con conferma del decreto ingiuntivo n. 4158/2020 del Tribunale di Firenze;
in ipotesi e in via istruttoria si chiede rinnovarsi la CTU tecnico contabile, per i motivi tutti sopra esposti, in quanto erroneamente applicato il cosiddetto “saldo zero” e ricalcolato il saldo del conto con calcoli ultra-petitum, con ogni conseguenziale pronuncia in merito al dare avere tra le parti. ON vittoria di spese di lite di primo e secondo grado”.
Per la parte appellata ONtroparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) rigettare, per i motivi di cui in premessa, tutte le domande svolte dalla società
quale mandataria della società Parte_1 [...]
e, conseguentemente, confermare l'impugnata ONtroparte_3 sentenza n. 2683/2023 del Tribunale di Firenze;
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite e del compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio;
3) in via istruttoria, nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie come articolate nel giudizio di primo grado e non ammesse.”
Per l'intervenuta : ONtroparte_2
pagina 2 di 25 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali sopra esposte, nel merito, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello e riformare integralmente la sentenza n. 2683/2023 emessa dal Tribunale di Firenze nella causa civile R.G. 13981/2020 il 21/09/2023 e pubblicata il 21/09/2023, con conferma del decreto ingiuntivo n. 4158/2020 del Tribunale di Firenze;
in ipotesi e in via istruttoria si chiede rinnovarsi la CTU tecnico contabile, per i motivi tutti sopra esposti, in quanto erroneamente applicato il cosiddetto “saldo zero” e ricalcolato il saldo del conto con calcoli ultra-petitum, con ogni conseguenziale pronuncia in merito al dare avere tra le parti. ON vittoria di spese di lite di primo e secondo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ON sentenza n. 2683/2023 pubblicata il 21/09/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4158/2020, emesso dal Tribunale di Firenze, in data 22.10.2020;
- ACCERTA e DICHIARA che il saldo rettificato dei rapporti bancari oggetto di causa è il seguente: € 26.869,82;
- CONDANNA a rimborsare a Parte_3 le spese legali che LIQUIDA: per il ONtroparte_1 monitorio in € 1.814,75, e per questa fase in € 2.552,00, per la fase di studio;
€ 1.628,00, per la fase introduttiva;
€ 5.670,00, per la fase istruttoria/trattazione;
€ 3.500, per la fase decisionale, € 960,00 per la mediazione, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge ed esborsi di € 406,50 (cuf e marca);
- PONE le spese di CTU definitivamente a carico della CP_2
- COMPENSA le spese di CTP.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta dall'
[...] al D.I. n. 4158/2020, emesso dal Tribunale di ONtroparte_1
Firenze, in data 22.10.2020, con cui era stato ordinato all'ingiunto di pagare alla
(di seguito solo o la ONtroparte_2 CP_4 CP_2 somma di € 147.765,65, oltre interessi e spese, quale saldo debitore, comprensivo di interessi, commissioni e spese, del conto corrente bancario n.
pagina 3 di 25 16313.35 e dei conti tecnici accessori nn. 18203.94 e 18204.87.
A fondamento dell'opposizione l' aveva dedotto ONtroparte_1 che:
● La con nota raccomandata del 14.05.2015, gli aveva comunicato che CP_2 il conto corrente ordinario n. 16313.35 presentava un saldo debitore di €
118.149,82 e che il partitario anticipi SBF n. 18203.94 presentava (anch'esso) un saldo debitore di € 112.213,15 e, pertanto, aveva chiesto il pagamento, entro dieci giorni, dell'importo complessivo di € 230.362,97, oltre interessi dal
1.04.2015;
- dopo aver preso contatti con la allo scopo di risolvere la questione e di CP_2 evitare il contenzioso, ovvero di avviare trattative per un piano di rientro, in data
12.04.2016 e in data 21.07.2016, aveva effettuato due versamenti, rispettivamente di € 30.000,00 e di € 20.000,00;
- in data 12.9.2016, aveva contestato a l'applicazione di interessi superiori CP_4
a quelli di mercato e, previo ricalcolo dei medesimi, si era accordata per estinguere il debito tramite un primo versamento di € 20.000,00 e successivi versamenti mensili di € 5.000,00 cadauno fino alla totale estinzione;
- aveva quindi effettuato il primo pagamento (€ 20.000,.00) e chiesto, con nota del 25.11.2016, di formalizzare il suddetto accordo;
- in ragione dell'inerzia di aveva provveduto – nuovamente – a contestare, CP_4 con nota del 30.12.2016, gli interessi applicati e a chiedere di formalizzare il già intervenuto accordo e, nel (persistente) silenzio della aveva continuato CP_2 con l'esecuzione di quest'ultimo;
- con lettera raccomandata del 25.05.2017, inspiegabilmente aveva CP_4 comunicato la revoca delle linee di credito a suo tempo accordate, invitandolo a provvedere, nel termine di cinque giorni, alla copertura della posizione debitoria,
pagina 4 di 25 pari ad € 141.190,91 e che, in data 14.6.2017, era venuto a conoscenza della segnalazione “a sofferenza”, operata dalla CP_2
- ciononostante, dopo opportune verifiche, si era invero accorto che l'asserito sconfinamento era derivato da un'inesatta segnalazione dell'”Accordato” e dell'”Utilizzato” (risultava, difatti, un “Accordato” di € 320.000,00 ed un
“Utilizzato” di € 150.300,00, senza che – dunque – vi fossero i presupposti per una segnalazione) e, pertanto, aveva diffidato ad eliminare la segnalazione CP_4 entro il 19.6.2017;
- non avendo la provveduto, si era trovato costretto ad agire in giudizio in CP_2 via d'urgenza, ex art. 700 c.p.c. e con ordinanza del 24.12.2018 (R.G.
2932/2017), il Tribunale di Siena, aveva accolto il ricorso, mentre il giudizio di merito si era concluso con sentenza di rigetto, poi appellata. ON
aveva, quindi, concluso per la declaratoria di nullità/inefficacia del D.I. opposto, anche in relazione al contratto di conto corrente n. 18203.94 e al contratto di apertura di credito a valere sul conto corrente bancario n. 16313.35 da ritenere entrambi nulli, “sia perché sono stati applicati interessi sugli interessi
(anatocismo bancario), sia perché sono stati applicati interessi superiori alla soglia limite dell'usura”.
Si era costituita in giudizio la (di seguito Parte_1
ONtr
o ) quale mandataria di Pt_1 ONtroparte_3
(di seguito solo ) cessionaria del credito litigioso, eccependo la
[...] Pt_2 prescrizione e la nullità dell'opposizione per genericità, contestandola nel merito ed evidenziando, in punto di onere probatorio, l'insufficienza di quanto prodotto dall'opponente.
ON atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Pt_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello l'
[...]
ON (di seguito o anche o APPELLATO) ONtroparte_1 CP_1
pagina 5 di 25 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Errata applicazione del “saldo zero”;
2. Errate rettifiche operate dal CTU e mancate contestazioni di controparte.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
ON Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Intervenuta in giudizio (di seguito anche INTERVENUTA) ha fatto propri i CP_4 motivi di appello di , aderendo sostanzialmente a tutte le difese da questa Pt_1 svolte.
In data 10.04.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
ON il primo motivo di gravame, contesta l'azzeramento del saldo iniziale Pt_1 prospettato dal Giudice di primo grado, sostenendo che ciò non sarebbe potuto avvenire stante:
pagina 6 di 25 - l'avvenuto accertamento della legittimità della capitalizzazione trimestrale e l'assenza di alcun fenomeno usurario;
- la mancanza di contestazioni specifiche sulle competenze dei conti tecnici, nonché sulla illegittimità della CMS e degli interessi applicati;
- l'assenza di contestazioni in ordine alle girocontazioni sul conto corrente ordinario delle competenze maturate sui conti tecnici collegati.
L'APPELLANTE lamenta, quindi, l'erroneità della sentenza appellata, avendo il primo Giudice giustificato l'azzeramento del saldo iniziale anche sulla base della presunzione, a suo dire infondata, che il saldo debitore iniziale del c/c contenesse pregresse girocontazioni di addebiti illegittimi.
ON
replica a quanto addotto dall'APPELLANTE:
- rappresentando di aver mosso specifiche contestazioni in merito alla formazione delle competenze addebitate sui conti correnti, alla CMS ed al carattere ultralegale dei tassi d'interesse;
- affermando di aver ottemperato al proprio onere probatorio, ribadendo che graverebbe sull'istituto di credito l'onere di produrre l'intera documentazione dalla quale poter desumere gli effettivi rapporti di debito/credito e che, in difetto di prova relativamente alla posta creditoria registrata in apertura del conto, correttamente sarebbe stato applicato il criterio del c.d. saldo zero;
- negando che il CTU fosse incorso in ultra petita, essendosi attenuto al quesito postogli.
Il Giudice di prime cure, premesse alcune considerazioni in ordine all'onere probatorio gravante sulle parti, ha affermato quanto segue:
• “Venendo alla odierna fattispecie, è presente il contratto di conto corrente bancario relativo al conto ordinario n. 16313.35, in cui risultano peraltro già indicate le condizioni praticabili dalla per “sconfinamenti SBF” (sebbene gli CP_2
pagina 7 di 25 addebiti sul conto corrente ordinario delle competenze liquidate sui conti tecnici figurano a partire dal marzo 2009). Quanto, invece, al c/c n. 18203.94, le condizioni risultano pattuite nella comunicazione del 25 febbraio 2009, ma – come anticipato al par. 2 – non vi sono gli estratti conto integrali. Per quanto concerne, invece, il c/c n. 18204.87, risulta mancante sia la pattuizione sia gli estratti conto. A tal proposito, richiamate le considerazioni di cui al paragrafo 2, in punto di onere probatorio, è pacifico che un accordo inter partes, quantomeno verbale o per fatti concludenti, vi sia stato, atteso che i rapporti bancari di fatto hanno avuto esecuzione per molti anni”;
• “come emerge da CTU, sono stati prodotti i vari contratti de quibus (nello specifico, lo schema contrattuale relativo al conto corrente, il contratto di apertura di credito sul c/c n. 16313.35, del 14 maggio 2008, la richiesta di affidamento sul c/c 18203.94, del 25 febbraio 2009, il contratto di apertura di credito del 9 ottobre 2014 della MPS e la richiesta di fido del 18 febbraio 2015).
Quanto, invece, agli estratti conto, è stato possibile ricontrare “la presenza continuativa degli estratti conto, scalari e non, solo relativamente al conto corrente n. 16313 (conto principale) dal I trimestre del 2004 sino al III trimestre del 2017 (per complessivi n. 53 estratti conto); di conto in merito ai conti anticipi, per quanto concerne il conto corrente anticipi S.B.F. n. 18204.87, non risulta disponibile alcun estratto conto, in merito – invece – al conto corrente anticipi
S.B.F. n. 18203.94, sono stati acquisiti solo alcuni estratti conto (in particolare alcune parti delle mensilità di marzo, giugno, settembre e dicembre dal 2010 al
2017, in quanto riportano la liquidazione trimestrale delle competenze che vengono capitalizzate sul conto corrente ordinario). Detto ciò, nessuna ripetizione di indebito potrà dunque essere accertata, per difetto di prova, in relazione a quegli indebiti asseritamente effettuati nei periodi non coperti dagli EE.CC.; correttamente l'ausiliare ha quindi depurato il conto dall'applicazione di tassi,
pagina 8 di 25 competenze e spese illegittime, con conseguente ricalcolo, solo per i periodi in cui
l'onere della prova è stato rispettato”.
Ciò posto, rileva, in primo luogo, il Collegio che aveva chiesto in via CP_4
ON monitoria l'ingiunzione di pagamento nei confronti di della somma di €
147.765,65, oltre interessi e spese, quale saldo debitore, comprensivo di interessi, commissioni e spese, del conto corrente bancario n. 16313.35 e dei conti tecnici accessori nn. 18203.94 e 18204.87.
A sostegno della propria pretesa creditoria, la stessa in sede monitoria CP_2 aveva prodotto:
ON
• il contratto di conto corrente bancario n. 16313.35 acceso da in data
25/05/2004;
• il contratto concluso in data 09/10/2014, di apertura di credito di €
30.000,00 regolata sul precitato conto corrente e di conferma dell'anticipazione sbf per € 300.000,00, già concessa sul conto anticipi n. 18203.94;
• gli estratti del conto corrente n. n. 16313.35.
ON Dal canto proprio, con l'atto di opposizione a aveva eccepito la nullità del CP_2 contratto di conto corrente (anticipi) n. 18203.94 e del contratto di apertura di credito a valere sul conto corrente bancario n. 16313.35, “sia perché sono stati applicati interessi sugli interessi (anatocismo bancario), sia perché sono stati applicati interessi superiori alla soglia limite dell'usura”.
A fronte di tale contestazione - seppure poi rivelatasi poi infondata, sulla base della espletata CTU - la quale parte attrice in senso sostanziale, avrebbe CP_2 dovuto produrre gli estratti integrali di tutti i conti per cui è lite, atteso che la ON contestazione, da parte di , di alcune poste del rapporto bancario di conto corrente per cui è lite - seppure per voci (usura ed anatocismo) rivelatesi poi insussistenti - equivale a contestare il credito azionato in sede monitoria e quindi pagina 9 di 25 lo stesso saldo bancario.
Al riguardo il CTU ha precisato di aver potuto “riscontrare la presenza continuativa degli estratti conto, scalari e non, relativamente al conto corrente n.
16313 (conto principale) dal I trimestre del 2004 sino al III trimestre del 2017, così per complessivi n. 53 estratti conto” e che “di contro, con riguardo ai conti tecnici connessi al conto corrente principale e le cui competenze risultano addebitate/accreditate proprio su quest'ultimo, si segnala che: i) non risulta disponibile alcun estratto conto relativo al conto corrente anticipi S.B.F. n.
18204.87 ii) sono stati acquisiti solo alcuni estratti conto – in particolare alcune parti delle mensilità di marzo, giugno, settembre e dicembre dal 2010 al 2017 – del conto corrente anticipi S.B.F. n. 18203.94 in quanto riportano la liquidazione trimestrale delle competenze che, come detto, vengono capitalizzate sul conto corrente ordinario”.
In ossequio al quesito peritale, il CTU ha, quindi, “ricondotto a “zero” i saldi dei conti tecnici n. 18204.87 e 18203.94 e, conseguentemente, gli addebiti per competenze trimestrali sul conto corrente ordinario n. 16313.35 data
l'impossibilità, neppure induttivamente, di ricostruirne la movimentazione” ed ha provveduto ad eliminare (integralmente o parzialmente) dal conto n. 16313.35 gli addebiti per competenze liquidate sui conti tecnici n. 18204.87 e 18203.94.
ON Orbene, a giudizio del Collegio, a fronte delle contestazioni mosse da seppure soltanto in punto di applicazione di tassi usurari ed anatocistici, avrebbe CP_4
ON dovuto, in particolare, documentare le anticipazioni concesse a e, comunque, le movimentazioni dei conti tecnici seppure confluite nel conto corrente ordinario, posto che, come afferma la S.C., con Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018,
“nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano
pagina 10 di 25 gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”.
Giova, poi richiamare la pronuncia n. 1763/2024, con la quale la Corte di
Cassazione ha ritenuto che, quando non sia possibile ricostruire con esattezza i movimenti retrostanti alla precisa individuazione della somma oggetto della pretesa creditoria, il Giudice potrà utilizzare i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento di un risultato che rispecchi l'avvenuto effettivo sviluppo del rapporto bancario tra le parti (anche, eventualmente, applicando il criterio del saldo zero, uno degli strumenti mediante i quali possa esplicitarsi la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti ex art. 2697 c.c.).
La Corte di Cassazione, nella citata ordinanza, ha, inoltre, affermato che “in relazione, poi, alla determinazione del riparto degli oneri probatori relativi alla produzione integrale degli estratti, secondo i principi ormai consolidati in giurisprudenza, se ad agire per il pagamento dei saldi del conto corrente era la banca, doveva ritenersi quest'ultima ad essere gravata dell'onere di dimostrare come si fosse addivenuti alla formazione del saldo, mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, a partire dalla prima annotazione successiva al saldo zero iniziale, con la conseguenza che, qualora la non disponesse di CP_2
(ovvero non depositasse) tutti gli estratti conto, ma solo una parte di essi - che prendevano le mosse già da un saldo negativo per il cliente - non poteva dirsi provato il formarsi di quel primo saldo negativo, e, a fronte delle contestazioni del correntista circa la validità di singole clausole (come, nel caso, quelle riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi ovvero la loro misura), la ricostruzione doveva avvenire azzerando quella prima annotazione e ricostruendo
pagina 11 di 25 il rapporto come se fosse iniziato in quella data partendo da zero. Ove, invece, era il correntista ad agire per la ripetizione di somme a suo dire indebitamente percette dalla banca in costanza di rapporto, previa la rideterminazione del saldo sulla scorta dell'invocata nullità di talune clausole contrattuali che avevano a quel saldo condotto, l'onere probatorio – consistente egualmente nella produzione degli estratti – non poteva che gravare, in ossequio ai principi dettati dall'art.
2697 cod. civ., sul correntista stesso, sicché, qualora gli estratti erano prodotti a far data da un certo momento del rapporto, in cui vi erano appostazioni negative, in mancanza di diversa prova, occorreva prendere a riferimento, ai fini dell'effettuazione della c.t.u., proprio quel saldo”.
Dovendo, nella fattispecie, trovare applicazione gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, gravava, quindi, sulla l'onere di dimostrare la CP_2 propria pretesa, producendo la totalità degli estratti conto che avrebbero consentito di desumere, con esattezza, il quantum della pretesa azionata, a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente.
Nella pronuncia di legittimità richiamata (Sent. 1763/2024), la S.C. ha, infatti, ribadito che se ad agire per il pagamento dei saldi del conto corrente è la banca
(in quel caso in via riconvenzionale) la stessa deve ritenersi gravata “dell'onere di dimostrare come si fosse addivenuti alla formazione del saldo, mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, a partire dalla prima annotazione successiva al saldo zero iniziale, con la conseguenza che, qualora la banca non disponesse di (ovvero non depositasse) tutti gli estratti conto, ma solo una parte di essi - che prendevano le mosse già da un saldo negativo per il cliente - non poteva dirsi provato il formarsi di quel primo saldo negativo, e, a fronte delle contestazioni del correntista circa la validità di singole clausole (come, nel caso, quelle riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi ovvero la loro
pagina 12 di 25 misura), la ricostruzione doveva avvenire azzerando quella prima annotazione e ricostruendo il rapporto come se fosse iniziato in quella data partendo da zero”.
Nello stesso senso la Corte regolatrice, con Sentenza n. 7697/2023, ha chiarito che, nelle controversie tra banca e cliente, l'art. 2697 c.c. impone, quando la banca vanti un credito risultante dal saldo finale negativo del rapporto oggetto di causa, che l'istituto bancario fornisca piena prova della propria pretesa mediante allegazione degli estratti conto integrali afferenti al rapporto bancario, non potendosi altrimenti ritenere provato il credito.
Anche con la pronuncia n. 25417/2023, la S.C. ha chiarito che «il criterio del cd. saldo zero, che consente, nel caso in cui la mancata produzione di parte degli estratti conto impedisca di ricostruire l'intero andamento del rapporto, di determinare il saldo finale considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, è utilizzabile, in quanto più sfavorevole alla banca, soltanto nel caso in cui il giudizio sia stato promosso dalla stessa, e non possa provvedersi all'accertamento del dare e dello avere sulla base di altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periodo documentato, ovvero sulla base di ammissioni compiute dal correntista, idonee ad escludere quanto meno che, con riferimento al periodo non documentato, egli abbia maturato un credito d'imprecisato ammontare».
Giova richiamare anche la pronuncia n. 25417/2023, nella quale la Corte di
Legittimità ha perimetrato l'ambito applicativo del c.d. saldo zero affermando che
“è utilizzabile, in quanto più sfavorevole alla banca, soltanto nel caso in cui il giudizio sia stato promosso dalla stessa, e non possa provvedersi all'accertamento del dare e dello avere sulla base di altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periodo documentato, ovvero sulla base di ammissioni compiute dal correntista, idonee ad escludere
pagina 13 di 25 quanto meno che, con riferimento al periodo non documentato, egli abbia maturato un credito d'imprecisato ammontare”.
Recentemente la stessa Corte regolatrice (Ordinanza n. 11232 del 29/04/2025) ha, infine, ribadito – con riferimento – come nella fattispecie - ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - di aver “da tempo enunciato il principio che nei casi in cui sia accertata l'invalidità di talune pattuizioni presenti nei contratti bancari influenti nella determinazione del saldo, sebbene la produzione in giudizio degli estratti conto costituisca di regola una prova privilegiata, nondimeno la pretesa azionata, laddove si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, non possa per questo rigettarsi, all'individuazione del saldo finale, non essendo questa prova legale esclusiva, potendo infatti addivenirsi anche con
l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete
(Cass., Sez. I, 19/07/2021, n. 20621), che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass.,
Sez. I, 2/05/2019, n. 11543), a cominciare, tra l'altro, dalle contabili bancarie riferite alle singole operazioni o dalle altre risultanze comunque emergenti dalle scritture bancarie (Cass., Sez. I, 27/12/2022, n. 37800) e senza escludere gli argomenti di prova desunti pure dalla condotta processuale tenuta dalle parti
(Cass., Sez. I, 4/04/2019, n. 9526), il tutto nel quadro di quella più generale ripartizione dell'onere probatorio che identifica nel criterio dell'azzeramento del saldo un rimedio residuale a cui ricorrere solo quando il saldo non sia altrimenti documentabile (Cass., Sez. I, 17/01/2024, n. 1763)”.
Alla luce di tale orientamento della Corte di Cassazione, dal quale il Collegio ritiene di non dissociarsi, la mera assenza di ulteriori contestazioni specifiche sulle competenze che sarebbero maturate sui conti tecnici collegati, nonché sulle operazioni ad esse relative, girocontate sul conto corrente ordinario non può consentire di ritenere che la abbia fornito indicazioni “certe e complete” in CP_2
pagina 14 di 25 ordine all'ammontare del credito afferente al periodo non documentato, essendo ON sufficienti a tal fine le contestazioni svolte da in punto di anatocismo e usura, che si riflettono, per quanto detto, mettendolo in dubbio, sul saldo finale.
A ciò si aggiunga che nel c/c ordinario sono confluite anche le movimentazioni di entrambi i conti anticipi n. 18204.87 e 18203.94, il primo dei quali non è stato documentato, né come contratto, né in ordine allo svolgimento del relativo rapporto (estratti conto).
Ne discende che non può ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante su quale parte attrice in senso sostanziale nel procedimento di CP_4 opposizione al decreto ingiuntivo.
Non rileva, sul punto, che le poste negative, poi riversate sul conto corrente ordinario oggetto del presente giudizio, siano maturate in relazione a conti estranei a quello oggetto del avendo dovuto allo stesso modo CP_2 CP_4 dimostrare le movimentazioni retrostanti all'ammontare preteso alla luce dell'ampliamento del thema decidendum nel giudizio di opposizione a CP_2
Pertanto, correttamente il CTU ha precisato che il saldo ricalcolato del conto corrente ordinario – antecedentemente al passaggio a sofferenza – risulterebbe attivo (per il correntista) per l'importo di € 28.651,72, proprio per effetto dell'eliminazione degli addebiti effettuati sul c/c ordinario n. 16313.35 relativi a spese o interessi maturati sui conti tecnici nn. 18203.94 e 18204.87, data l'impossibilità, neppure induttivamente, di ricostruirne la completa movimentazione.
E' dato ritenere, in conclusione, che, nella fattispecie - a prescindere dalla ON infondatezza delle allegazioni della opponente inerenti soltanto all'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici e nonostante la mancanza di ulteriori contestazioni specifiche sulle competenze maturate sui conti tecnici de
pagina 15 di 25 quibus, sulla illegittimità della CMS ed in ordine alle girocontazioni delle competenze maturate sui conti tecnici collegati - la avrebbe dovuto CP_2 produrre gli estratti conto integrali, pena l'applicazione come correttamente avvenuto del saldo inziale pari a zero.
Il credito vantato da infatti, avrebbe dovuto essere dimostrato come certo CP_4 liquido ed esigibile, a maggior ragione nel giudizio di opposizione, tramite la prova delle movimentazioni precedenti al primo estratto conto, laddove prodotto e comunque di quelle non documentate da alcun estratto conto, che hanno dato luogo al saldo del conto ordinario.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata non potendo escludersi il ricorso da parte del Tribunale, in adesione alla CTU, al criterio del "saldo zero".
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
ON il secondo motivo d'appello critica la sentenza di prime cure, in Pt_1 primo luogo, per avere recepito le risultanze della CTU, per avere l'Ausiliario operato rettifiche extra petita, in quanto estranee alle doglianze presentate da ON
, denunciando, sul punto, violazione dell'art. 112 c.p.c, ed in secondo luogo, perché, anche se si ritenesse la necessità di accertamenti esplorativi, estranei alla domanda monitoria, in quanto estesi ai conti tecnici (i cui saldi sarebbero estranei ONtr al decreto ingiuntivo), le liquidazioni di (corrispettivo su accodato) e di CI
(commissione di istruttoria veloce) sarebbero da ritenere legittime, sin dalla prima annotazione in conto.
ON riferimento al primo profilo dedotto nel motivo di gravame, l'APPELLATA replica rappresentando di avere puntualmente contestato gli addebiti eseguiti dall'istituto di credito ed evidenzia al riguardo che:
pagina 16 di 25 - avendo denunciato l'esistenza di poste usurarie, la CMS assumerebbe rilevanza ai fini dell'accertamento del carattere usurario del tasso d'interesse, dovendo essere computata nel calcolo del tasso-soglia;
- ad ogni modo, stante la rilevabilità d'ufficio dell'usura, il Tribunale non sarebbe incorso in ultra petita nell'effettuare d'ufficio una verifica in ordine alla validità dell'applicazione della CMS, di altre competenze e tassi d'interesse ultralegali, ben potendo il giudice rilevare d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio sul punto, anche l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata.
Ad avviso del Collegio, entrambi i profili del motivo di gravame sono infondati.
In relazione al primo profilo sollevato da , si richiamano le considerazioni Pt_1 svolte in ordine al motivo che precede, rilevandosi, altresì, che contrariamente a ON quanto affermato dall'APPELLANTE, sin dall'atto di opposizione a aveva CP_2 specificamente eccepito la nullità del contratto di conto corrente n. 16313.35 e del contratto di apertura del credito, adducendo l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e/o usurari: nello specifico l'APPELLATO, nel lamentare il presunto fenomeno usurario, denunciando l'usurarietà, ex artt. 644 c.p. e 1815
c.c., dei contratti bancari in questione, aveva espressamente allegato l'esigenza di computare nel TEG la totalità delle somme addebitate dalla ivi CP_2 implicitamente inclusa la somma addebitata a titolo di CMS, oggetto di disamina da parte del CTU.
Sulla base di tali allegazioni, il Giudice di primo grado ha quindi, correttamente espressamente chiesto al CTU di procedere:
− preliminarmente ad elencare gli estratti conto in atti, indicando i documenti mancanti e le conseguenze che hanno generato sulle indagini delegate al CTU;
pagina 17 di 25 − nel caso in cui non siano stati depositati gli estratti conto fin dall'inizio del rapporto, provvederà il CTU al calcolo partendo dall'estratto più risalente e documentato, qualora sia comunque possibile, anche induttivamente, eseguire le rettifiche richieste ai punti successivi;
altrimenti parta dal primo estratto che consenta una verifica continuativa e regolare del rapporto, riconducendo “a zero” il saldo debitore iniziale.
Non può, quindi, ritenersi che l'attività peritale svolta in primo grado sia avvenuta oltre i limiti della domanda, né può ritenersi che la sentenza gravata sia stata pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sulla base del presupposto che la somma riconosciuta dal CTU fosse superiore a ON quella individuata dal Dott. consulente tecnico di , anche perché Per_1
l'opponente, aveva concluso, in tesi per la declaratoria di nullità ed inefficacia del
D.I. opposto e, in ipotesi, per sentir accertare l'esatto importo dovuto in relazione al contratto di conto corrente n. 18203.94 e al contratto di apertura di credito regolato sul conto corrente bancario n. 16313.35.
ON In altri termini, si era avvalso della relazione del proprio consulente quale strumento probatorio in ordine al carattere illegittimo degli addebiti lamentati e non, come prospettato da , al fine di quantificare puntualmente la propria Pt_1 pretesa, anche in un'ottica limitativa di quanto, coerentemente con il principio della domanda, potesse essergli riconosciuto.
Pertanto, come già argomentato, a fronte dell'ampliamento del thema decidendum anche ai conti anticipi, era onere della provare l'esistenza di CP_2 un credito certo, liquido ed esigibile, quale derivante dai contratti prodotti in causa e comunque di documentare lo sviluppo del rapporto di conto corrente ordinario nel quale era stata regolata l'apertura di credito documentata ed erano state accreditate le anticipazioni sbf, con corrispondente addebito sui conti tecnici.
Del resto, nello stesso contratto del 9.10.2014, prodotto dalla BANCA in sede monitoria, si conferma l'anticipazione sbf di € 300.000,00, già concessa in forza pagina 18 di 25 del conto anticipi n. 18203.94 (in data 25.02.2009), anche se poi tale contratto è ON stato prodotto dall'opponente , di talché l'istituto di credito, avendovi fatto riferimento, avrebbe dovuto documentare lo sviluppo integrale del relativo rapporto, anche in relazione al c/c ordinario in cui gli anticipi erano stati accreditati.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo al conto tecnico n. 18204.87, di cui il CTU ha rilevato l'esistenza e, al contempo, la mancata produzione degli estratti conto.
E' appena il caso di osservare che la Corte di legittimità, con riguardo all'onere della prova nel giudizio di opposizione a D.I., ha affermato che “la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Ex multis Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018).
pagina 19 di 25 Correttamente, dunque, il primo giudice si è attenuto all'anzidetto principio giurisprudenziale, avendo fatto proprie le risultanze della CTU, nella quale, come già argomentato, sono stati ricondotti a “zero” i saldi dei conti tecnici n. 18204.87
e 18203.94 e, conseguentemente, gli addebiti per competenze trimestrali sul conto corrente ordinario n. 16313.35, data l'impossibilità, neppure induttivamente, di ricostruirne la movimentazione.
Va rilevato, infine, che sull'applicazione della CMS non è stato proposto appello incidentale, di talché la questione è esaminabile esclusivamente sotto il profilo ON dell'avvenuta contestazione dell'usura da parte di (che, peraltro, nel primo grado del giudizio non aveva fatto alcun cenno alla illegittima applicazione di tale commissione perché non pattuita), ove si consideri che tale contestazione ha necessariamente comportato la verifica dell'usura partendo dal saldo zero, in quanto, a far data dal 1.01.2010, la CMS avrebbe dovuto essere conteggiata nel
TEG.
In ordine al secondo profilo del motivo di gravame, nello specifico, Pt_1 deduce che il CTU avrebbe erroneamente scomputato parte degli addebiti effettuati a titolo di CSA (corrispettivo su accodato) e di CI (commissione di istruttoria veloce), quando invece l'addebito di tali commissioni avrebbe dovuto essere ritenuto legittimo, sino dalla prima annotazione in conto.
Nel rilevare la legittima applicazione del CSA (corrispettivo su accodato),
l'APPELLANTE rappresenta che:
- l'art. 2 bis, D.L. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni nella L. n. 2 del 28/1/2009, aveva previsto due fattispecie distinte: la
Commissione di Massimo Scoperto, subordinata alla presenza di un saldo a debito per un periodo continuativo maggiore di 30 giorni ed alla sussistenza di apertura di credito;
la Commissione per il servizio di messa a disposizione somme, subordinata ad una serie di requisiti distinti (patto scritto non tacitamente pagina 20 di 25 rinnovabile, previsione di un corrispettivo riferito alla messa a disposizione delle somme - indipendentemente rispetto all'effettivo prelevamento -, etc.).
- la medesima disposizione, in relazione ai contratti in corso, ne avrebbe disposto l'obbligo di adeguamento, che sarebbe potuto avvenire con modifica unilaterale del contratto ex art. 118, comma 1, TUB;
- la banca non sarebbe stata, dunque, onerata di fornire alcuna prova in ordine alla sussistenza di un giustificato motivo per procedere all'adeguamento dei contratti in corso, cosa di fatto avvenuta ex art. 118 TUB.
Analogamente, in relazione alla CI (commissione di istruttoria veloce), Pt_1 evidenzia che la stessa sarebbe soggetta all'art. 4 D.M. n. 644 del 30/6/2012, che, disciplinando gli oneri in presenza di sconfinamento dall'affidamento concesso, ne prevede l'applicazione (congiuntamente ad un tasso d'interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento) e che tale D.M. prevede, altresì, l'adeguamento entro il 1/10/2012 dei contratti in corso al 1/07/2012, con l'introduzione di clausole conformi all'art. 117-bis TUB e allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 118 TUB.
Orbene, rileva il Collegio che il CTU, nell'adempimento del proprio incarico, ha correttamente riscontrato l'esistenza delle pattuizioni relative a CSA e CI, applicate all'APPELLATA, soltanto dal 24/11/2024, di talché la loro applicazione può ritenersi legittima solo a decorrere da tale data, avendo, in particolare - con valutazioni avallate dal Giudice di primo grado - rilevato quanto segue:
1) per la Commissione Disponibilità Fondi non risulta mai addebitato tale onere sul conto corrente ordinario ma lo scrivente ha assimilato tale onere al
Corrispettivo su Accordato e, come rilevato nel par. 4.5., si ha evidenza in atti di tale pattuizione solo con il contratto del 24 novembre 2014 e pertanto sono stati eliminati gli addebiti effettuati dal 30 settembre 2009 al 24 novembre 2014 per €
7.247,44;
pagina 21 di 25 2) per l'Indennità di Sconfinamento non risulta mai addebitato tale onere sul conto corrente ordinario e pertanto non è stata apportata alcuna rettifica;
3) per la Commissione d'Istruttoria Veloce si ha evidenza in atti di tale pattuizione solo con il contratto del 24 novembre 2014 e pertanto sono stati eliminati gli addebiti effettuati dal 31 dicembre 2012 al 24 novembre 2014 per € 1.060,00.
ON riguardo alle specifiche commissioni oggetto del profilo di critica in commento, lo stesso CTU, ha dichiarato di aver effettuato le seguenti rettifiche riguardo al c/c n. 16313.35:
1) Corrispettivo su accordato -> vi è evidenza in atti della pattuizione di tale onere solo con il contratto del 24 novembre 2014 e pertanto sono stati eliminati gli addebiti effettuati dal 30 settembre 2009 al 24 novembre 2014 per complessivi Euro 7.247,44;
2) Commissione d'Istruttoria Veloce -> vi è evidenza in atti della pattuizione di tale onere solo con il contratto del 24 novembre 2014 e pertanto sono stati eliminati gli addebiti effettuati dal 31 dicembre 2012 al 24 novembre 2014 per complessivi Euro 1.060,00.
Il Giudice di prime cure ha statuito che “l'ausiliare, quindi, ha – correttamente (v.
p. 31 della relazione peritale, che si intende condividere, poiché esaustivamente motivata, anche in punto di osservazioni dei CTP) – proceduto all'eliminazione delle commissioni dal 30 settembre 2009 al 24 novembre 2014, per quanto attiene la CD (per € 7.247,44), e dal 31 dicembre 2012 al 24 novembre 2014, circa la CI (per € 1.060,00).
In relazione a quanto sopra esposto, pur ritenendosi condivisibile quanto assunto dall'istituto bancario in relazione all'idoneità delle disposizioni normative succedutesi in materia a costituire “giusta causa”, per operare modifiche unilaterali del contratto ex art. 118 TUB, nella fattispecie, non è stata prodotta in pagina 22 di 25 giudizio prova relativa all'effettiva comunicazione al cliente di tali variazioni in adeguamento dei contratti in corso al 1° luglio 2012.
La sentenza appellata va dunque sul punto confermata.
III. In relazione alle spese processuali, l'APPELLANTE auspica che in riforma ON dell'impugnata sentenza dette spese siano poste a carico di e lamenta, ad ogni modo, che il Tribunale sarebbe pervenuto ad un calcolo erroneo, in quanto avrebbe applicato lo scaglione di riferimento di oltre € 3.000.000. eccepisce la nullità della parte dell'atto di citazione in appello relativa al CP_1 capo sulla condanna alle spese, in quanto vertente su un caso diverso da quello oggetto del giudizio di impugnazione (sia con riferimento alle parti coinvolte, che in relazione a petitum e causa petendi) e prospetta che, nell'assenza di una norma che consenta di dichiarare la parziale validità dell'atto di citazione, tale vizio travolgerebbe l'intero atto.
Il capo della sentenza di prime cure a cui allude l'APPELLANTE è il seguente:
“CONDANNA a rimborsare a Parte_3 le spese legali che : per il ONtroparte_1 CP_8 monitorio in € 1.814,75, e per questa fase in € 2.552,00, per la fase di studio;
€
1.628,00, per la fase introduttiva;
€ 5.670,00, per la fase istruttoria/trattazione;
€ 3.500, per la fase decisionale, € 960,00 per la mediazione, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge ed esborsi di € 406,50 (cuf e marca)”.
Il Collegio rileva la inconferenza della allegazione che, tuttavia, di per sé non rende nullo l'atto di appello, seppure siano errati l'indicazione del Tribunale e dello scaglione che sarebbe stato erroneamente applicato dal Giudice di primo grado, posto che in caso di riforma (auspicata dall'APPELLANTE) della sentenza impugnata – ipotesi non ricorrente nella fattispecie - dovrebbe trovare pagina 23 di 25 applicazione l'art. 336 c.p.c. che impone al giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata”, potere che “sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito
e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (In tal senso Cass.
Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019 ed in senso conforme Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito ON del giudizio complessivo (che vede vittorioso ) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di e in Pt_1 CP_4 solido tra loro, a fronte della loro medesima posizione processuale, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti in capo all'APPELLANTE di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da quale mandataria di Parte_1 [...] nei confronti dell' Parte_2 ONtroparte_1
con l'intervento di avverso la
[...] ONtroparte_2 sentenza n. 2683/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
21/09/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
pagina 24 di 25 2. CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore della società appellata delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 9.991,00 oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza, in capo all'APPELLANTE, dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri ONsigliere dott. Nicola Mario ONdemi ONsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 127/2024 promossa da:
APPELLANTE
(CF: ) QUALE Parte_1 P.IVA_1
(CF: CF Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. MARCO BIANCHINI (CF: P.IVA_2
); C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(CF ) con il patrocinio ONtroparte_1 P.IVA_3 dell'Avv. FRANCESCO PARENTI (CF ) C.F._2
APPELLATO con l'intervento di (CF: ) con il ONtroparte_2 P.IVA_4 patrocinio dell'Avv. MARCO BIANCHINI (CF: ) C.F._1
INTERVENUTA
pagina 1 di 25 avverso la sentenza n. 2683/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
21/09/2023
CONCLUSIONI
In data 10/04/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante in qualità di Parte_1 mandataria di : Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali sopra esposte, nel merito, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello e riformare integralmente la sentenza n. 2683/2023 emessa dal Tribunale di Firenze nella causa civile R.G. 13981/2020 il 21/09/2023 e pubblicata il 21/09/2023, con conferma del decreto ingiuntivo n. 4158/2020 del Tribunale di Firenze;
in ipotesi e in via istruttoria si chiede rinnovarsi la CTU tecnico contabile, per i motivi tutti sopra esposti, in quanto erroneamente applicato il cosiddetto “saldo zero” e ricalcolato il saldo del conto con calcoli ultra-petitum, con ogni conseguenziale pronuncia in merito al dare avere tra le parti. ON vittoria di spese di lite di primo e secondo grado”.
Per la parte appellata ONtroparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) rigettare, per i motivi di cui in premessa, tutte le domande svolte dalla società
quale mandataria della società Parte_1 [...]
e, conseguentemente, confermare l'impugnata ONtroparte_3 sentenza n. 2683/2023 del Tribunale di Firenze;
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite e del compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio;
3) in via istruttoria, nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie come articolate nel giudizio di primo grado e non ammesse.”
Per l'intervenuta : ONtroparte_2
pagina 2 di 25 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali sopra esposte, nel merito, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello e riformare integralmente la sentenza n. 2683/2023 emessa dal Tribunale di Firenze nella causa civile R.G. 13981/2020 il 21/09/2023 e pubblicata il 21/09/2023, con conferma del decreto ingiuntivo n. 4158/2020 del Tribunale di Firenze;
in ipotesi e in via istruttoria si chiede rinnovarsi la CTU tecnico contabile, per i motivi tutti sopra esposti, in quanto erroneamente applicato il cosiddetto “saldo zero” e ricalcolato il saldo del conto con calcoli ultra-petitum, con ogni conseguenziale pronuncia in merito al dare avere tra le parti. ON vittoria di spese di lite di primo e secondo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ON sentenza n. 2683/2023 pubblicata il 21/09/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4158/2020, emesso dal Tribunale di Firenze, in data 22.10.2020;
- ACCERTA e DICHIARA che il saldo rettificato dei rapporti bancari oggetto di causa è il seguente: € 26.869,82;
- CONDANNA a rimborsare a Parte_3 le spese legali che LIQUIDA: per il ONtroparte_1 monitorio in € 1.814,75, e per questa fase in € 2.552,00, per la fase di studio;
€ 1.628,00, per la fase introduttiva;
€ 5.670,00, per la fase istruttoria/trattazione;
€ 3.500, per la fase decisionale, € 960,00 per la mediazione, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge ed esborsi di € 406,50 (cuf e marca);
- PONE le spese di CTU definitivamente a carico della CP_2
- COMPENSA le spese di CTP.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta dall'
[...] al D.I. n. 4158/2020, emesso dal Tribunale di ONtroparte_1
Firenze, in data 22.10.2020, con cui era stato ordinato all'ingiunto di pagare alla
(di seguito solo o la ONtroparte_2 CP_4 CP_2 somma di € 147.765,65, oltre interessi e spese, quale saldo debitore, comprensivo di interessi, commissioni e spese, del conto corrente bancario n.
pagina 3 di 25 16313.35 e dei conti tecnici accessori nn. 18203.94 e 18204.87.
A fondamento dell'opposizione l' aveva dedotto ONtroparte_1 che:
● La con nota raccomandata del 14.05.2015, gli aveva comunicato che CP_2 il conto corrente ordinario n. 16313.35 presentava un saldo debitore di €
118.149,82 e che il partitario anticipi SBF n. 18203.94 presentava (anch'esso) un saldo debitore di € 112.213,15 e, pertanto, aveva chiesto il pagamento, entro dieci giorni, dell'importo complessivo di € 230.362,97, oltre interessi dal
1.04.2015;
- dopo aver preso contatti con la allo scopo di risolvere la questione e di CP_2 evitare il contenzioso, ovvero di avviare trattative per un piano di rientro, in data
12.04.2016 e in data 21.07.2016, aveva effettuato due versamenti, rispettivamente di € 30.000,00 e di € 20.000,00;
- in data 12.9.2016, aveva contestato a l'applicazione di interessi superiori CP_4
a quelli di mercato e, previo ricalcolo dei medesimi, si era accordata per estinguere il debito tramite un primo versamento di € 20.000,00 e successivi versamenti mensili di € 5.000,00 cadauno fino alla totale estinzione;
- aveva quindi effettuato il primo pagamento (€ 20.000,.00) e chiesto, con nota del 25.11.2016, di formalizzare il suddetto accordo;
- in ragione dell'inerzia di aveva provveduto – nuovamente – a contestare, CP_4 con nota del 30.12.2016, gli interessi applicati e a chiedere di formalizzare il già intervenuto accordo e, nel (persistente) silenzio della aveva continuato CP_2 con l'esecuzione di quest'ultimo;
- con lettera raccomandata del 25.05.2017, inspiegabilmente aveva CP_4 comunicato la revoca delle linee di credito a suo tempo accordate, invitandolo a provvedere, nel termine di cinque giorni, alla copertura della posizione debitoria,
pagina 4 di 25 pari ad € 141.190,91 e che, in data 14.6.2017, era venuto a conoscenza della segnalazione “a sofferenza”, operata dalla CP_2
- ciononostante, dopo opportune verifiche, si era invero accorto che l'asserito sconfinamento era derivato da un'inesatta segnalazione dell'”Accordato” e dell'”Utilizzato” (risultava, difatti, un “Accordato” di € 320.000,00 ed un
“Utilizzato” di € 150.300,00, senza che – dunque – vi fossero i presupposti per una segnalazione) e, pertanto, aveva diffidato ad eliminare la segnalazione CP_4 entro il 19.6.2017;
- non avendo la provveduto, si era trovato costretto ad agire in giudizio in CP_2 via d'urgenza, ex art. 700 c.p.c. e con ordinanza del 24.12.2018 (R.G.
2932/2017), il Tribunale di Siena, aveva accolto il ricorso, mentre il giudizio di merito si era concluso con sentenza di rigetto, poi appellata. ON
aveva, quindi, concluso per la declaratoria di nullità/inefficacia del D.I. opposto, anche in relazione al contratto di conto corrente n. 18203.94 e al contratto di apertura di credito a valere sul conto corrente bancario n. 16313.35 da ritenere entrambi nulli, “sia perché sono stati applicati interessi sugli interessi
(anatocismo bancario), sia perché sono stati applicati interessi superiori alla soglia limite dell'usura”.
Si era costituita in giudizio la (di seguito Parte_1
ONtr
o ) quale mandataria di Pt_1 ONtroparte_3
(di seguito solo ) cessionaria del credito litigioso, eccependo la
[...] Pt_2 prescrizione e la nullità dell'opposizione per genericità, contestandola nel merito ed evidenziando, in punto di onere probatorio, l'insufficienza di quanto prodotto dall'opponente.
ON atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Pt_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello l'
[...]
ON (di seguito o anche o APPELLATO) ONtroparte_1 CP_1
pagina 5 di 25 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Errata applicazione del “saldo zero”;
2. Errate rettifiche operate dal CTU e mancate contestazioni di controparte.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
ON Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Intervenuta in giudizio (di seguito anche INTERVENUTA) ha fatto propri i CP_4 motivi di appello di , aderendo sostanzialmente a tutte le difese da questa Pt_1 svolte.
In data 10.04.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
ON il primo motivo di gravame, contesta l'azzeramento del saldo iniziale Pt_1 prospettato dal Giudice di primo grado, sostenendo che ciò non sarebbe potuto avvenire stante:
pagina 6 di 25 - l'avvenuto accertamento della legittimità della capitalizzazione trimestrale e l'assenza di alcun fenomeno usurario;
- la mancanza di contestazioni specifiche sulle competenze dei conti tecnici, nonché sulla illegittimità della CMS e degli interessi applicati;
- l'assenza di contestazioni in ordine alle girocontazioni sul conto corrente ordinario delle competenze maturate sui conti tecnici collegati.
L'APPELLANTE lamenta, quindi, l'erroneità della sentenza appellata, avendo il primo Giudice giustificato l'azzeramento del saldo iniziale anche sulla base della presunzione, a suo dire infondata, che il saldo debitore iniziale del c/c contenesse pregresse girocontazioni di addebiti illegittimi.
ON
replica a quanto addotto dall'APPELLANTE:
- rappresentando di aver mosso specifiche contestazioni in merito alla formazione delle competenze addebitate sui conti correnti, alla CMS ed al carattere ultralegale dei tassi d'interesse;
- affermando di aver ottemperato al proprio onere probatorio, ribadendo che graverebbe sull'istituto di credito l'onere di produrre l'intera documentazione dalla quale poter desumere gli effettivi rapporti di debito/credito e che, in difetto di prova relativamente alla posta creditoria registrata in apertura del conto, correttamente sarebbe stato applicato il criterio del c.d. saldo zero;
- negando che il CTU fosse incorso in ultra petita, essendosi attenuto al quesito postogli.
Il Giudice di prime cure, premesse alcune considerazioni in ordine all'onere probatorio gravante sulle parti, ha affermato quanto segue:
• “Venendo alla odierna fattispecie, è presente il contratto di conto corrente bancario relativo al conto ordinario n. 16313.35, in cui risultano peraltro già indicate le condizioni praticabili dalla per “sconfinamenti SBF” (sebbene gli CP_2
pagina 7 di 25 addebiti sul conto corrente ordinario delle competenze liquidate sui conti tecnici figurano a partire dal marzo 2009). Quanto, invece, al c/c n. 18203.94, le condizioni risultano pattuite nella comunicazione del 25 febbraio 2009, ma – come anticipato al par. 2 – non vi sono gli estratti conto integrali. Per quanto concerne, invece, il c/c n. 18204.87, risulta mancante sia la pattuizione sia gli estratti conto. A tal proposito, richiamate le considerazioni di cui al paragrafo 2, in punto di onere probatorio, è pacifico che un accordo inter partes, quantomeno verbale o per fatti concludenti, vi sia stato, atteso che i rapporti bancari di fatto hanno avuto esecuzione per molti anni”;
• “come emerge da CTU, sono stati prodotti i vari contratti de quibus (nello specifico, lo schema contrattuale relativo al conto corrente, il contratto di apertura di credito sul c/c n. 16313.35, del 14 maggio 2008, la richiesta di affidamento sul c/c 18203.94, del 25 febbraio 2009, il contratto di apertura di credito del 9 ottobre 2014 della MPS e la richiesta di fido del 18 febbraio 2015).
Quanto, invece, agli estratti conto, è stato possibile ricontrare “la presenza continuativa degli estratti conto, scalari e non, solo relativamente al conto corrente n. 16313 (conto principale) dal I trimestre del 2004 sino al III trimestre del 2017 (per complessivi n. 53 estratti conto); di conto in merito ai conti anticipi, per quanto concerne il conto corrente anticipi S.B.F. n. 18204.87, non risulta disponibile alcun estratto conto, in merito – invece – al conto corrente anticipi
S.B.F. n. 18203.94, sono stati acquisiti solo alcuni estratti conto (in particolare alcune parti delle mensilità di marzo, giugno, settembre e dicembre dal 2010 al
2017, in quanto riportano la liquidazione trimestrale delle competenze che vengono capitalizzate sul conto corrente ordinario). Detto ciò, nessuna ripetizione di indebito potrà dunque essere accertata, per difetto di prova, in relazione a quegli indebiti asseritamente effettuati nei periodi non coperti dagli EE.CC.; correttamente l'ausiliare ha quindi depurato il conto dall'applicazione di tassi,
pagina 8 di 25 competenze e spese illegittime, con conseguente ricalcolo, solo per i periodi in cui
l'onere della prova è stato rispettato”.
Ciò posto, rileva, in primo luogo, il Collegio che aveva chiesto in via CP_4
ON monitoria l'ingiunzione di pagamento nei confronti di della somma di €
147.765,65, oltre interessi e spese, quale saldo debitore, comprensivo di interessi, commissioni e spese, del conto corrente bancario n. 16313.35 e dei conti tecnici accessori nn. 18203.94 e 18204.87.
A sostegno della propria pretesa creditoria, la stessa in sede monitoria CP_2 aveva prodotto:
ON
• il contratto di conto corrente bancario n. 16313.35 acceso da in data
25/05/2004;
• il contratto concluso in data 09/10/2014, di apertura di credito di €
30.000,00 regolata sul precitato conto corrente e di conferma dell'anticipazione sbf per € 300.000,00, già concessa sul conto anticipi n. 18203.94;
• gli estratti del conto corrente n. n. 16313.35.
ON Dal canto proprio, con l'atto di opposizione a aveva eccepito la nullità del CP_2 contratto di conto corrente (anticipi) n. 18203.94 e del contratto di apertura di credito a valere sul conto corrente bancario n. 16313.35, “sia perché sono stati applicati interessi sugli interessi (anatocismo bancario), sia perché sono stati applicati interessi superiori alla soglia limite dell'usura”.
A fronte di tale contestazione - seppure poi rivelatasi poi infondata, sulla base della espletata CTU - la quale parte attrice in senso sostanziale, avrebbe CP_2 dovuto produrre gli estratti integrali di tutti i conti per cui è lite, atteso che la ON contestazione, da parte di , di alcune poste del rapporto bancario di conto corrente per cui è lite - seppure per voci (usura ed anatocismo) rivelatesi poi insussistenti - equivale a contestare il credito azionato in sede monitoria e quindi pagina 9 di 25 lo stesso saldo bancario.
Al riguardo il CTU ha precisato di aver potuto “riscontrare la presenza continuativa degli estratti conto, scalari e non, relativamente al conto corrente n.
16313 (conto principale) dal I trimestre del 2004 sino al III trimestre del 2017, così per complessivi n. 53 estratti conto” e che “di contro, con riguardo ai conti tecnici connessi al conto corrente principale e le cui competenze risultano addebitate/accreditate proprio su quest'ultimo, si segnala che: i) non risulta disponibile alcun estratto conto relativo al conto corrente anticipi S.B.F. n.
18204.87 ii) sono stati acquisiti solo alcuni estratti conto – in particolare alcune parti delle mensilità di marzo, giugno, settembre e dicembre dal 2010 al 2017 – del conto corrente anticipi S.B.F. n. 18203.94 in quanto riportano la liquidazione trimestrale delle competenze che, come detto, vengono capitalizzate sul conto corrente ordinario”.
In ossequio al quesito peritale, il CTU ha, quindi, “ricondotto a “zero” i saldi dei conti tecnici n. 18204.87 e 18203.94 e, conseguentemente, gli addebiti per competenze trimestrali sul conto corrente ordinario n. 16313.35 data
l'impossibilità, neppure induttivamente, di ricostruirne la movimentazione” ed ha provveduto ad eliminare (integralmente o parzialmente) dal conto n. 16313.35 gli addebiti per competenze liquidate sui conti tecnici n. 18204.87 e 18203.94.
ON Orbene, a giudizio del Collegio, a fronte delle contestazioni mosse da seppure soltanto in punto di applicazione di tassi usurari ed anatocistici, avrebbe CP_4
ON dovuto, in particolare, documentare le anticipazioni concesse a e, comunque, le movimentazioni dei conti tecnici seppure confluite nel conto corrente ordinario, posto che, come afferma la S.C., con Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018,
“nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano
pagina 10 di 25 gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”.
Giova, poi richiamare la pronuncia n. 1763/2024, con la quale la Corte di
Cassazione ha ritenuto che, quando non sia possibile ricostruire con esattezza i movimenti retrostanti alla precisa individuazione della somma oggetto della pretesa creditoria, il Giudice potrà utilizzare i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento di un risultato che rispecchi l'avvenuto effettivo sviluppo del rapporto bancario tra le parti (anche, eventualmente, applicando il criterio del saldo zero, uno degli strumenti mediante i quali possa esplicitarsi la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti ex art. 2697 c.c.).
La Corte di Cassazione, nella citata ordinanza, ha, inoltre, affermato che “in relazione, poi, alla determinazione del riparto degli oneri probatori relativi alla produzione integrale degli estratti, secondo i principi ormai consolidati in giurisprudenza, se ad agire per il pagamento dei saldi del conto corrente era la banca, doveva ritenersi quest'ultima ad essere gravata dell'onere di dimostrare come si fosse addivenuti alla formazione del saldo, mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, a partire dalla prima annotazione successiva al saldo zero iniziale, con la conseguenza che, qualora la non disponesse di CP_2
(ovvero non depositasse) tutti gli estratti conto, ma solo una parte di essi - che prendevano le mosse già da un saldo negativo per il cliente - non poteva dirsi provato il formarsi di quel primo saldo negativo, e, a fronte delle contestazioni del correntista circa la validità di singole clausole (come, nel caso, quelle riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi ovvero la loro misura), la ricostruzione doveva avvenire azzerando quella prima annotazione e ricostruendo
pagina 11 di 25 il rapporto come se fosse iniziato in quella data partendo da zero. Ove, invece, era il correntista ad agire per la ripetizione di somme a suo dire indebitamente percette dalla banca in costanza di rapporto, previa la rideterminazione del saldo sulla scorta dell'invocata nullità di talune clausole contrattuali che avevano a quel saldo condotto, l'onere probatorio – consistente egualmente nella produzione degli estratti – non poteva che gravare, in ossequio ai principi dettati dall'art.
2697 cod. civ., sul correntista stesso, sicché, qualora gli estratti erano prodotti a far data da un certo momento del rapporto, in cui vi erano appostazioni negative, in mancanza di diversa prova, occorreva prendere a riferimento, ai fini dell'effettuazione della c.t.u., proprio quel saldo”.
Dovendo, nella fattispecie, trovare applicazione gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, gravava, quindi, sulla l'onere di dimostrare la CP_2 propria pretesa, producendo la totalità degli estratti conto che avrebbero consentito di desumere, con esattezza, il quantum della pretesa azionata, a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente.
Nella pronuncia di legittimità richiamata (Sent. 1763/2024), la S.C. ha, infatti, ribadito che se ad agire per il pagamento dei saldi del conto corrente è la banca
(in quel caso in via riconvenzionale) la stessa deve ritenersi gravata “dell'onere di dimostrare come si fosse addivenuti alla formazione del saldo, mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, a partire dalla prima annotazione successiva al saldo zero iniziale, con la conseguenza che, qualora la banca non disponesse di (ovvero non depositasse) tutti gli estratti conto, ma solo una parte di essi - che prendevano le mosse già da un saldo negativo per il cliente - non poteva dirsi provato il formarsi di quel primo saldo negativo, e, a fronte delle contestazioni del correntista circa la validità di singole clausole (come, nel caso, quelle riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi ovvero la loro
pagina 12 di 25 misura), la ricostruzione doveva avvenire azzerando quella prima annotazione e ricostruendo il rapporto come se fosse iniziato in quella data partendo da zero”.
Nello stesso senso la Corte regolatrice, con Sentenza n. 7697/2023, ha chiarito che, nelle controversie tra banca e cliente, l'art. 2697 c.c. impone, quando la banca vanti un credito risultante dal saldo finale negativo del rapporto oggetto di causa, che l'istituto bancario fornisca piena prova della propria pretesa mediante allegazione degli estratti conto integrali afferenti al rapporto bancario, non potendosi altrimenti ritenere provato il credito.
Anche con la pronuncia n. 25417/2023, la S.C. ha chiarito che «il criterio del cd. saldo zero, che consente, nel caso in cui la mancata produzione di parte degli estratti conto impedisca di ricostruire l'intero andamento del rapporto, di determinare il saldo finale considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, è utilizzabile, in quanto più sfavorevole alla banca, soltanto nel caso in cui il giudizio sia stato promosso dalla stessa, e non possa provvedersi all'accertamento del dare e dello avere sulla base di altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periodo documentato, ovvero sulla base di ammissioni compiute dal correntista, idonee ad escludere quanto meno che, con riferimento al periodo non documentato, egli abbia maturato un credito d'imprecisato ammontare».
Giova richiamare anche la pronuncia n. 25417/2023, nella quale la Corte di
Legittimità ha perimetrato l'ambito applicativo del c.d. saldo zero affermando che
“è utilizzabile, in quanto più sfavorevole alla banca, soltanto nel caso in cui il giudizio sia stato promosso dalla stessa, e non possa provvedersi all'accertamento del dare e dello avere sulla base di altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periodo documentato, ovvero sulla base di ammissioni compiute dal correntista, idonee ad escludere
pagina 13 di 25 quanto meno che, con riferimento al periodo non documentato, egli abbia maturato un credito d'imprecisato ammontare”.
Recentemente la stessa Corte regolatrice (Ordinanza n. 11232 del 29/04/2025) ha, infine, ribadito – con riferimento – come nella fattispecie - ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - di aver “da tempo enunciato il principio che nei casi in cui sia accertata l'invalidità di talune pattuizioni presenti nei contratti bancari influenti nella determinazione del saldo, sebbene la produzione in giudizio degli estratti conto costituisca di regola una prova privilegiata, nondimeno la pretesa azionata, laddove si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, non possa per questo rigettarsi, all'individuazione del saldo finale, non essendo questa prova legale esclusiva, potendo infatti addivenirsi anche con
l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete
(Cass., Sez. I, 19/07/2021, n. 20621), che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass.,
Sez. I, 2/05/2019, n. 11543), a cominciare, tra l'altro, dalle contabili bancarie riferite alle singole operazioni o dalle altre risultanze comunque emergenti dalle scritture bancarie (Cass., Sez. I, 27/12/2022, n. 37800) e senza escludere gli argomenti di prova desunti pure dalla condotta processuale tenuta dalle parti
(Cass., Sez. I, 4/04/2019, n. 9526), il tutto nel quadro di quella più generale ripartizione dell'onere probatorio che identifica nel criterio dell'azzeramento del saldo un rimedio residuale a cui ricorrere solo quando il saldo non sia altrimenti documentabile (Cass., Sez. I, 17/01/2024, n. 1763)”.
Alla luce di tale orientamento della Corte di Cassazione, dal quale il Collegio ritiene di non dissociarsi, la mera assenza di ulteriori contestazioni specifiche sulle competenze che sarebbero maturate sui conti tecnici collegati, nonché sulle operazioni ad esse relative, girocontate sul conto corrente ordinario non può consentire di ritenere che la abbia fornito indicazioni “certe e complete” in CP_2
pagina 14 di 25 ordine all'ammontare del credito afferente al periodo non documentato, essendo ON sufficienti a tal fine le contestazioni svolte da in punto di anatocismo e usura, che si riflettono, per quanto detto, mettendolo in dubbio, sul saldo finale.
A ciò si aggiunga che nel c/c ordinario sono confluite anche le movimentazioni di entrambi i conti anticipi n. 18204.87 e 18203.94, il primo dei quali non è stato documentato, né come contratto, né in ordine allo svolgimento del relativo rapporto (estratti conto).
Ne discende che non può ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante su quale parte attrice in senso sostanziale nel procedimento di CP_4 opposizione al decreto ingiuntivo.
Non rileva, sul punto, che le poste negative, poi riversate sul conto corrente ordinario oggetto del presente giudizio, siano maturate in relazione a conti estranei a quello oggetto del avendo dovuto allo stesso modo CP_2 CP_4 dimostrare le movimentazioni retrostanti all'ammontare preteso alla luce dell'ampliamento del thema decidendum nel giudizio di opposizione a CP_2
Pertanto, correttamente il CTU ha precisato che il saldo ricalcolato del conto corrente ordinario – antecedentemente al passaggio a sofferenza – risulterebbe attivo (per il correntista) per l'importo di € 28.651,72, proprio per effetto dell'eliminazione degli addebiti effettuati sul c/c ordinario n. 16313.35 relativi a spese o interessi maturati sui conti tecnici nn. 18203.94 e 18204.87, data l'impossibilità, neppure induttivamente, di ricostruirne la completa movimentazione.
E' dato ritenere, in conclusione, che, nella fattispecie - a prescindere dalla ON infondatezza delle allegazioni della opponente inerenti soltanto all'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici e nonostante la mancanza di ulteriori contestazioni specifiche sulle competenze maturate sui conti tecnici de
pagina 15 di 25 quibus, sulla illegittimità della CMS ed in ordine alle girocontazioni delle competenze maturate sui conti tecnici collegati - la avrebbe dovuto CP_2 produrre gli estratti conto integrali, pena l'applicazione come correttamente avvenuto del saldo inziale pari a zero.
Il credito vantato da infatti, avrebbe dovuto essere dimostrato come certo CP_4 liquido ed esigibile, a maggior ragione nel giudizio di opposizione, tramite la prova delle movimentazioni precedenti al primo estratto conto, laddove prodotto e comunque di quelle non documentate da alcun estratto conto, che hanno dato luogo al saldo del conto ordinario.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata non potendo escludersi il ricorso da parte del Tribunale, in adesione alla CTU, al criterio del "saldo zero".
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
ON il secondo motivo d'appello critica la sentenza di prime cure, in Pt_1 primo luogo, per avere recepito le risultanze della CTU, per avere l'Ausiliario operato rettifiche extra petita, in quanto estranee alle doglianze presentate da ON
, denunciando, sul punto, violazione dell'art. 112 c.p.c, ed in secondo luogo, perché, anche se si ritenesse la necessità di accertamenti esplorativi, estranei alla domanda monitoria, in quanto estesi ai conti tecnici (i cui saldi sarebbero estranei ONtr al decreto ingiuntivo), le liquidazioni di (corrispettivo su accodato) e di CI
(commissione di istruttoria veloce) sarebbero da ritenere legittime, sin dalla prima annotazione in conto.
ON riferimento al primo profilo dedotto nel motivo di gravame, l'APPELLATA replica rappresentando di avere puntualmente contestato gli addebiti eseguiti dall'istituto di credito ed evidenzia al riguardo che:
pagina 16 di 25 - avendo denunciato l'esistenza di poste usurarie, la CMS assumerebbe rilevanza ai fini dell'accertamento del carattere usurario del tasso d'interesse, dovendo essere computata nel calcolo del tasso-soglia;
- ad ogni modo, stante la rilevabilità d'ufficio dell'usura, il Tribunale non sarebbe incorso in ultra petita nell'effettuare d'ufficio una verifica in ordine alla validità dell'applicazione della CMS, di altre competenze e tassi d'interesse ultralegali, ben potendo il giudice rilevare d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio sul punto, anche l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata.
Ad avviso del Collegio, entrambi i profili del motivo di gravame sono infondati.
In relazione al primo profilo sollevato da , si richiamano le considerazioni Pt_1 svolte in ordine al motivo che precede, rilevandosi, altresì, che contrariamente a ON quanto affermato dall'APPELLANTE, sin dall'atto di opposizione a aveva CP_2 specificamente eccepito la nullità del contratto di conto corrente n. 16313.35 e del contratto di apertura del credito, adducendo l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e/o usurari: nello specifico l'APPELLATO, nel lamentare il presunto fenomeno usurario, denunciando l'usurarietà, ex artt. 644 c.p. e 1815
c.c., dei contratti bancari in questione, aveva espressamente allegato l'esigenza di computare nel TEG la totalità delle somme addebitate dalla ivi CP_2 implicitamente inclusa la somma addebitata a titolo di CMS, oggetto di disamina da parte del CTU.
Sulla base di tali allegazioni, il Giudice di primo grado ha quindi, correttamente espressamente chiesto al CTU di procedere:
− preliminarmente ad elencare gli estratti conto in atti, indicando i documenti mancanti e le conseguenze che hanno generato sulle indagini delegate al CTU;
pagina 17 di 25 − nel caso in cui non siano stati depositati gli estratti conto fin dall'inizio del rapporto, provvederà il CTU al calcolo partendo dall'estratto più risalente e documentato, qualora sia comunque possibile, anche induttivamente, eseguire le rettifiche richieste ai punti successivi;
altrimenti parta dal primo estratto che consenta una verifica continuativa e regolare del rapporto, riconducendo “a zero” il saldo debitore iniziale.
Non può, quindi, ritenersi che l'attività peritale svolta in primo grado sia avvenuta oltre i limiti della domanda, né può ritenersi che la sentenza gravata sia stata pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sulla base del presupposto che la somma riconosciuta dal CTU fosse superiore a ON quella individuata dal Dott. consulente tecnico di , anche perché Per_1
l'opponente, aveva concluso, in tesi per la declaratoria di nullità ed inefficacia del
D.I. opposto e, in ipotesi, per sentir accertare l'esatto importo dovuto in relazione al contratto di conto corrente n. 18203.94 e al contratto di apertura di credito regolato sul conto corrente bancario n. 16313.35.
ON In altri termini, si era avvalso della relazione del proprio consulente quale strumento probatorio in ordine al carattere illegittimo degli addebiti lamentati e non, come prospettato da , al fine di quantificare puntualmente la propria Pt_1 pretesa, anche in un'ottica limitativa di quanto, coerentemente con il principio della domanda, potesse essergli riconosciuto.
Pertanto, come già argomentato, a fronte dell'ampliamento del thema decidendum anche ai conti anticipi, era onere della provare l'esistenza di CP_2 un credito certo, liquido ed esigibile, quale derivante dai contratti prodotti in causa e comunque di documentare lo sviluppo del rapporto di conto corrente ordinario nel quale era stata regolata l'apertura di credito documentata ed erano state accreditate le anticipazioni sbf, con corrispondente addebito sui conti tecnici.
Del resto, nello stesso contratto del 9.10.2014, prodotto dalla BANCA in sede monitoria, si conferma l'anticipazione sbf di € 300.000,00, già concessa in forza pagina 18 di 25 del conto anticipi n. 18203.94 (in data 25.02.2009), anche se poi tale contratto è ON stato prodotto dall'opponente , di talché l'istituto di credito, avendovi fatto riferimento, avrebbe dovuto documentare lo sviluppo integrale del relativo rapporto, anche in relazione al c/c ordinario in cui gli anticipi erano stati accreditati.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo al conto tecnico n. 18204.87, di cui il CTU ha rilevato l'esistenza e, al contempo, la mancata produzione degli estratti conto.
E' appena il caso di osservare che la Corte di legittimità, con riguardo all'onere della prova nel giudizio di opposizione a D.I., ha affermato che “la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Ex multis Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018).
pagina 19 di 25 Correttamente, dunque, il primo giudice si è attenuto all'anzidetto principio giurisprudenziale, avendo fatto proprie le risultanze della CTU, nella quale, come già argomentato, sono stati ricondotti a “zero” i saldi dei conti tecnici n. 18204.87
e 18203.94 e, conseguentemente, gli addebiti per competenze trimestrali sul conto corrente ordinario n. 16313.35, data l'impossibilità, neppure induttivamente, di ricostruirne la movimentazione.
Va rilevato, infine, che sull'applicazione della CMS non è stato proposto appello incidentale, di talché la questione è esaminabile esclusivamente sotto il profilo ON dell'avvenuta contestazione dell'usura da parte di (che, peraltro, nel primo grado del giudizio non aveva fatto alcun cenno alla illegittima applicazione di tale commissione perché non pattuita), ove si consideri che tale contestazione ha necessariamente comportato la verifica dell'usura partendo dal saldo zero, in quanto, a far data dal 1.01.2010, la CMS avrebbe dovuto essere conteggiata nel
TEG.
In ordine al secondo profilo del motivo di gravame, nello specifico, Pt_1 deduce che il CTU avrebbe erroneamente scomputato parte degli addebiti effettuati a titolo di CSA (corrispettivo su accodato) e di CI (commissione di istruttoria veloce), quando invece l'addebito di tali commissioni avrebbe dovuto essere ritenuto legittimo, sino dalla prima annotazione in conto.
Nel rilevare la legittima applicazione del CSA (corrispettivo su accodato),
l'APPELLANTE rappresenta che:
- l'art. 2 bis, D.L. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni nella L. n. 2 del 28/1/2009, aveva previsto due fattispecie distinte: la
Commissione di Massimo Scoperto, subordinata alla presenza di un saldo a debito per un periodo continuativo maggiore di 30 giorni ed alla sussistenza di apertura di credito;
la Commissione per il servizio di messa a disposizione somme, subordinata ad una serie di requisiti distinti (patto scritto non tacitamente pagina 20 di 25 rinnovabile, previsione di un corrispettivo riferito alla messa a disposizione delle somme - indipendentemente rispetto all'effettivo prelevamento -, etc.).
- la medesima disposizione, in relazione ai contratti in corso, ne avrebbe disposto l'obbligo di adeguamento, che sarebbe potuto avvenire con modifica unilaterale del contratto ex art. 118, comma 1, TUB;
- la banca non sarebbe stata, dunque, onerata di fornire alcuna prova in ordine alla sussistenza di un giustificato motivo per procedere all'adeguamento dei contratti in corso, cosa di fatto avvenuta ex art. 118 TUB.
Analogamente, in relazione alla CI (commissione di istruttoria veloce), Pt_1 evidenzia che la stessa sarebbe soggetta all'art. 4 D.M. n. 644 del 30/6/2012, che, disciplinando gli oneri in presenza di sconfinamento dall'affidamento concesso, ne prevede l'applicazione (congiuntamente ad un tasso d'interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento) e che tale D.M. prevede, altresì, l'adeguamento entro il 1/10/2012 dei contratti in corso al 1/07/2012, con l'introduzione di clausole conformi all'art. 117-bis TUB e allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 118 TUB.
Orbene, rileva il Collegio che il CTU, nell'adempimento del proprio incarico, ha correttamente riscontrato l'esistenza delle pattuizioni relative a CSA e CI, applicate all'APPELLATA, soltanto dal 24/11/2024, di talché la loro applicazione può ritenersi legittima solo a decorrere da tale data, avendo, in particolare - con valutazioni avallate dal Giudice di primo grado - rilevato quanto segue:
1) per la Commissione Disponibilità Fondi non risulta mai addebitato tale onere sul conto corrente ordinario ma lo scrivente ha assimilato tale onere al
Corrispettivo su Accordato e, come rilevato nel par. 4.5., si ha evidenza in atti di tale pattuizione solo con il contratto del 24 novembre 2014 e pertanto sono stati eliminati gli addebiti effettuati dal 30 settembre 2009 al 24 novembre 2014 per €
7.247,44;
pagina 21 di 25 2) per l'Indennità di Sconfinamento non risulta mai addebitato tale onere sul conto corrente ordinario e pertanto non è stata apportata alcuna rettifica;
3) per la Commissione d'Istruttoria Veloce si ha evidenza in atti di tale pattuizione solo con il contratto del 24 novembre 2014 e pertanto sono stati eliminati gli addebiti effettuati dal 31 dicembre 2012 al 24 novembre 2014 per € 1.060,00.
ON riguardo alle specifiche commissioni oggetto del profilo di critica in commento, lo stesso CTU, ha dichiarato di aver effettuato le seguenti rettifiche riguardo al c/c n. 16313.35:
1) Corrispettivo su accordato -> vi è evidenza in atti della pattuizione di tale onere solo con il contratto del 24 novembre 2014 e pertanto sono stati eliminati gli addebiti effettuati dal 30 settembre 2009 al 24 novembre 2014 per complessivi Euro 7.247,44;
2) Commissione d'Istruttoria Veloce -> vi è evidenza in atti della pattuizione di tale onere solo con il contratto del 24 novembre 2014 e pertanto sono stati eliminati gli addebiti effettuati dal 31 dicembre 2012 al 24 novembre 2014 per complessivi Euro 1.060,00.
Il Giudice di prime cure ha statuito che “l'ausiliare, quindi, ha – correttamente (v.
p. 31 della relazione peritale, che si intende condividere, poiché esaustivamente motivata, anche in punto di osservazioni dei CTP) – proceduto all'eliminazione delle commissioni dal 30 settembre 2009 al 24 novembre 2014, per quanto attiene la CD (per € 7.247,44), e dal 31 dicembre 2012 al 24 novembre 2014, circa la CI (per € 1.060,00).
In relazione a quanto sopra esposto, pur ritenendosi condivisibile quanto assunto dall'istituto bancario in relazione all'idoneità delle disposizioni normative succedutesi in materia a costituire “giusta causa”, per operare modifiche unilaterali del contratto ex art. 118 TUB, nella fattispecie, non è stata prodotta in pagina 22 di 25 giudizio prova relativa all'effettiva comunicazione al cliente di tali variazioni in adeguamento dei contratti in corso al 1° luglio 2012.
La sentenza appellata va dunque sul punto confermata.
III. In relazione alle spese processuali, l'APPELLANTE auspica che in riforma ON dell'impugnata sentenza dette spese siano poste a carico di e lamenta, ad ogni modo, che il Tribunale sarebbe pervenuto ad un calcolo erroneo, in quanto avrebbe applicato lo scaglione di riferimento di oltre € 3.000.000. eccepisce la nullità della parte dell'atto di citazione in appello relativa al CP_1 capo sulla condanna alle spese, in quanto vertente su un caso diverso da quello oggetto del giudizio di impugnazione (sia con riferimento alle parti coinvolte, che in relazione a petitum e causa petendi) e prospetta che, nell'assenza di una norma che consenta di dichiarare la parziale validità dell'atto di citazione, tale vizio travolgerebbe l'intero atto.
Il capo della sentenza di prime cure a cui allude l'APPELLANTE è il seguente:
“CONDANNA a rimborsare a Parte_3 le spese legali che : per il ONtroparte_1 CP_8 monitorio in € 1.814,75, e per questa fase in € 2.552,00, per la fase di studio;
€
1.628,00, per la fase introduttiva;
€ 5.670,00, per la fase istruttoria/trattazione;
€ 3.500, per la fase decisionale, € 960,00 per la mediazione, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge ed esborsi di € 406,50 (cuf e marca)”.
Il Collegio rileva la inconferenza della allegazione che, tuttavia, di per sé non rende nullo l'atto di appello, seppure siano errati l'indicazione del Tribunale e dello scaglione che sarebbe stato erroneamente applicato dal Giudice di primo grado, posto che in caso di riforma (auspicata dall'APPELLANTE) della sentenza impugnata – ipotesi non ricorrente nella fattispecie - dovrebbe trovare pagina 23 di 25 applicazione l'art. 336 c.p.c. che impone al giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata”, potere che “sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito
e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (In tal senso Cass.
Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019 ed in senso conforme Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito ON del giudizio complessivo (che vede vittorioso ) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di e in Pt_1 CP_4 solido tra loro, a fronte della loro medesima posizione processuale, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti in capo all'APPELLANTE di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da quale mandataria di Parte_1 [...] nei confronti dell' Parte_2 ONtroparte_1
con l'intervento di avverso la
[...] ONtroparte_2 sentenza n. 2683/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
21/09/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
pagina 24 di 25 2. CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore della società appellata delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 9.991,00 oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza, in capo all'APPELLANTE, dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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