Articolo 23 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Articolo 22Articolo 24
Versione
15 gennaio 1992
Art. 23. Parchi naturali regionali 1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonche' i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonche' con comunioni familiari montane.
Nota all'art. 23:
- Per il titolo della legge n. 142/1990 si veda in nota all'art. 22.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1992
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