Art. 23. Parchi naturali regionali 1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonche' i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonche' con comunioni familiari montane.
Nota all'art. 23:
- Per il titolo della legge n. 142/1990 si veda in nota all'art. 22.
Nota all'art. 23:
- Per il titolo della legge n. 142/1990 si veda in nota all'art. 22.