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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela R. Di
Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 830/2021
PROMOSSA DA
, CF: nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato, difeso dall'Avv. Ciaramella Salvatore, CF:
, presso cui è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di C.F._2 citazione
- attore-
CONTRO
1) CF: nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
02/04/1946, residente a [...];
2) , nata a [...] il [...], CF: e Controparte_2 C.F._4 residente a [...], int. 6;
3) , nato a [...] il [...], CF: Parte_2
e residente a [...]( Svizzera) Impasse de Mon-Idèe 14, 1226 Thonex;
C.F._5
4) , nata a [...] il [...], CF: , residente in Controparte_3 C.F._6
Catania nella via Gustavo Vagliasindi n. 9;
5) , nata a [...] il [...], CF: residente Controparte_4 C.F._7 in Mazzarino nella via Giovanni Verga n. 8;
6) , nata ad [...] il [...], CF: Controparte_5
, residente in [...], scala B C.F._8 tutti nella qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Maria Finocchiaro, CF: Persona_1
giusta procura alle liti C.F._9
-convenuti- Oggetto: Usucapione bene immobile.
Conclusioni per parte attrice: “Nel ritenere e dichiarare che l'attore da Parte_1 diversi anni ha sempre posseduto, coltivato e amministrato a suo piacimento e uti dominus da oltre vent'anni un terreno agricolo sito in Gela c.da Santa Lucia – Catarrosone confinante con i suoi appezzamenti di terreno di proprietà per successione degli odierni convenuti ,con tutti gli annessi e connessi censito al foglio di mappa 228 particella 1373 e per averlo coltivato ininterrottamente “uti dominus” per oltre vent'anni della defunta con annessa abitazione rurale foglio Persona_1
228 particella 1127 terreno foglio 228 particella 360, terreno Gela foglio 228 particella 591 ,nct foglio
228 particella 646 terreno nct foglio 228 particella 699 terreno foglio 239 particella 344;-ordinare la trascrizione nei registri immobiliari della sentenza che dispone l'acquisto dell'immobile censito al foglio di mappa n. 228 , part. 1373 abitazione rurale foglio 228 particella 1127 terreno foglio 228 particella 360, terreno Gela foglio 228 particella 591 ,nct foglio 228 particella 646 terreno nct foglio
228 particella 699 terreno foglio 239 particella 344 per usucapione a favore di . Parte_1
Con la compensazione delle spese del giudizio”.
I convenuti concludevano come da comparsa di costituzione e risposta.
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore citava i convenuti in epigrafe indicati allegando:
- di essere proprietario in agro di Gela, C.da Santa Lucia- Catarrosone, di diversi appezzamenti di terreno con annesso fabbricato rurale, identificati in catasto al foglio 228 particella 363, 569 e 449;
-di avere, da tantissimi anni, certamente più di venti, posseduto, coltivato e amministrato a suo piacimento e uti dominus un terreno agricolo sito in Gela c.da Santa Lucia – Catarrosone confinante con i suoi appezzamenti la cui proprietà formale si apparteneva agli odierni convenuti per successione della GN , loro madre;
Persona_1
-che il terreno in questione risultava identificato in catasto al foglio 228 particella 1373;
- di avere, negli anni, pagato tutti gli oneri di legge connessi all'uso ed utilizzo del terreno.
Concludeva chiedendo venisse dichiarato in suo favore l'usucapione sul tratto di terreno indicato. In data 4 novembre 2021, venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione di prima comparizione del 24 novembre 2021, si costituiva;
in data Controparte_2
15.11.2024 si costituivano tutti gli altri convenuti.
Esponeva i convenuti che, a seguito del decesso della loro madre, IG.ra , Persona_1
presentata la denuncia di successione, di seguito trascritta presso la competente
Conservatoria di Caltanissetta n. rep. 2488 del 2/2/2006, erano diventati proprietari pro quota, tra gli altri, dei seguenti immobili tutti siti in Gela:
a) Terreno Gela a.
4. ca. 20 (oggetto di domanda di usucapione) NCT Foglio 228 Particella
1373;
b) Abitazione di tipo Economico in Gela, NCEU Foglio 228 Particella 1127 Classe 3;
c) a.6 ca.89 al NCT Foglio 228 Particella 360; Parte_3
d) a.8 ca. 70 al NCT Foglio 228 Particella 591; Parte_3
e) a.6 ca.89 al NCT Foglio 228 Particella 646; Parte_3
f) a.6 ca.89 al NCT Foglio 228 Particella 699; Parte_3
g) Terreno Gela a.3 ca.60 al NCT Foglio 239 Particella 344;
- che i predetti beni non erano mai stati utilizzati dalla de cuius IG.ra Persona_1 che non se ne era mai interessata.
Allegavano che sino al decesso della GN gli stessi beni erano stati Persona_1
occupati senza titolo dal Sig. , che indisturbato li aveva coltivati e usati Parte_1 come ricovero di animali da cortile e deposito attrezzi.
Dopo il decesso della IG.ra , anche i sei eredi comproprietari, da parecchi Persona_1
anni residenti fuori Gela, non avendo alcun interesse ai beni sopra descritti ereditati dalla madre, avevano a loro volta consentito all'attore di continuare indisturbato, senza interruzione, ad utilizzarli come propri, tenendoli puliti, coltivandoli e depositandovi attrezzi e animali da cortile.
Concludevano, pertanto, gli attori chiedendo che venisse dichiarata l'usucapione in favore dell'attore e, stante la natura del giudizio e tenuto conto della condotta processuale delle parti, ricorrendone giusti motivi, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione, l'attore aderiva alle domande dei convenuti, integrando così la propria con l'aggiunta delle altre particelle indicate dai convenuti.
Nel corso del giudizio veniva assegnato termine per la produzione di documentazione ipocatastale e titolo di provenienza. Forniti, altresì, dall'attore i chiarimenti chiesti dal giudice in ordine ai frazionamenti che avevano interessato le particelle oggetto di usucapione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, l'azione di usucapione regolata dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena IGnoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/06).
Elementi imprescindibili per usucapire un immobile sono il trascorrere del tempo e il possesso della cosa. Quanto al primo, il possesso deve essere esercitato per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione. Quanto al secondo, per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa rilevabile in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e deve inoltre trattasi di possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena IGnoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. n.
18392/06 cit.).
L'azione di usucapione va proposta nei confronti dei proprietari formali del bene, ovvero nei confronti di coloro che dalle risultanze dei registri immobiliari risultano essere tali (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. II - 04/12/2023, n. 33767 che ribadisce l'orientamento consolidato secondo cui: "L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari" (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. (Omissis)60 del 04/10/2018, Rv. 651231 - 01)”. La legittimazione passiva dei convenuti ha trovato riscontro nella documentazione prodotta in atti: certificazione ipotecaria, titolo di provenienza di ovvero Persona_1
testamento in suo favore del fratello , visure catastali. Persona_2
I convenuti citati, non solo non hanno contestato la domanda attorea, ma vi hanno aderito, avendo interesse a far dichiarare l'usucapione in favore dell'attore, così da liberarsi dagli oneri tributari e fiscali, nonché dalle responsabilità civili conseguenti alla proprietà di un bene.
Va, pertanto, dichiarata l'usucapione in favore dell'attore e, tenuto conto della natura della controversia e della condotta processuale delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela Rita
Di Pietro, così provvede:
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di del tratto Parte_1
di terreno sito in Gela, contrada Santa Lucia-Catarrosone, identificato al catasto terreni al
Foglio di Mappa 228, particelle 1373, 360, 591, 646, 699, 344, con annessa abitazione identificata al NCEU al Foglio 228, particella 1127;
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari dell'Agenzia del
Territorio di Caltanissetta, ex art. 2643 n. 14 c.c., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- spese compensate.
Gela, lì 5/06/2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela R. Di
Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 830/2021
PROMOSSA DA
, CF: nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato, difeso dall'Avv. Ciaramella Salvatore, CF:
, presso cui è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di C.F._2 citazione
- attore-
CONTRO
1) CF: nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
02/04/1946, residente a [...];
2) , nata a [...] il [...], CF: e Controparte_2 C.F._4 residente a [...], int. 6;
3) , nato a [...] il [...], CF: Parte_2
e residente a [...]( Svizzera) Impasse de Mon-Idèe 14, 1226 Thonex;
C.F._5
4) , nata a [...] il [...], CF: , residente in Controparte_3 C.F._6
Catania nella via Gustavo Vagliasindi n. 9;
5) , nata a [...] il [...], CF: residente Controparte_4 C.F._7 in Mazzarino nella via Giovanni Verga n. 8;
6) , nata ad [...] il [...], CF: Controparte_5
, residente in [...], scala B C.F._8 tutti nella qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Maria Finocchiaro, CF: Persona_1
giusta procura alle liti C.F._9
-convenuti- Oggetto: Usucapione bene immobile.
Conclusioni per parte attrice: “Nel ritenere e dichiarare che l'attore da Parte_1 diversi anni ha sempre posseduto, coltivato e amministrato a suo piacimento e uti dominus da oltre vent'anni un terreno agricolo sito in Gela c.da Santa Lucia – Catarrosone confinante con i suoi appezzamenti di terreno di proprietà per successione degli odierni convenuti ,con tutti gli annessi e connessi censito al foglio di mappa 228 particella 1373 e per averlo coltivato ininterrottamente “uti dominus” per oltre vent'anni della defunta con annessa abitazione rurale foglio Persona_1
228 particella 1127 terreno foglio 228 particella 360, terreno Gela foglio 228 particella 591 ,nct foglio
228 particella 646 terreno nct foglio 228 particella 699 terreno foglio 239 particella 344;-ordinare la trascrizione nei registri immobiliari della sentenza che dispone l'acquisto dell'immobile censito al foglio di mappa n. 228 , part. 1373 abitazione rurale foglio 228 particella 1127 terreno foglio 228 particella 360, terreno Gela foglio 228 particella 591 ,nct foglio 228 particella 646 terreno nct foglio
228 particella 699 terreno foglio 239 particella 344 per usucapione a favore di . Parte_1
Con la compensazione delle spese del giudizio”.
I convenuti concludevano come da comparsa di costituzione e risposta.
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore citava i convenuti in epigrafe indicati allegando:
- di essere proprietario in agro di Gela, C.da Santa Lucia- Catarrosone, di diversi appezzamenti di terreno con annesso fabbricato rurale, identificati in catasto al foglio 228 particella 363, 569 e 449;
-di avere, da tantissimi anni, certamente più di venti, posseduto, coltivato e amministrato a suo piacimento e uti dominus un terreno agricolo sito in Gela c.da Santa Lucia – Catarrosone confinante con i suoi appezzamenti la cui proprietà formale si apparteneva agli odierni convenuti per successione della GN , loro madre;
Persona_1
-che il terreno in questione risultava identificato in catasto al foglio 228 particella 1373;
- di avere, negli anni, pagato tutti gli oneri di legge connessi all'uso ed utilizzo del terreno.
Concludeva chiedendo venisse dichiarato in suo favore l'usucapione sul tratto di terreno indicato. In data 4 novembre 2021, venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione di prima comparizione del 24 novembre 2021, si costituiva;
in data Controparte_2
15.11.2024 si costituivano tutti gli altri convenuti.
Esponeva i convenuti che, a seguito del decesso della loro madre, IG.ra , Persona_1
presentata la denuncia di successione, di seguito trascritta presso la competente
Conservatoria di Caltanissetta n. rep. 2488 del 2/2/2006, erano diventati proprietari pro quota, tra gli altri, dei seguenti immobili tutti siti in Gela:
a) Terreno Gela a.
4. ca. 20 (oggetto di domanda di usucapione) NCT Foglio 228 Particella
1373;
b) Abitazione di tipo Economico in Gela, NCEU Foglio 228 Particella 1127 Classe 3;
c) a.6 ca.89 al NCT Foglio 228 Particella 360; Parte_3
d) a.8 ca. 70 al NCT Foglio 228 Particella 591; Parte_3
e) a.6 ca.89 al NCT Foglio 228 Particella 646; Parte_3
f) a.6 ca.89 al NCT Foglio 228 Particella 699; Parte_3
g) Terreno Gela a.3 ca.60 al NCT Foglio 239 Particella 344;
- che i predetti beni non erano mai stati utilizzati dalla de cuius IG.ra Persona_1 che non se ne era mai interessata.
Allegavano che sino al decesso della GN gli stessi beni erano stati Persona_1
occupati senza titolo dal Sig. , che indisturbato li aveva coltivati e usati Parte_1 come ricovero di animali da cortile e deposito attrezzi.
Dopo il decesso della IG.ra , anche i sei eredi comproprietari, da parecchi Persona_1
anni residenti fuori Gela, non avendo alcun interesse ai beni sopra descritti ereditati dalla madre, avevano a loro volta consentito all'attore di continuare indisturbato, senza interruzione, ad utilizzarli come propri, tenendoli puliti, coltivandoli e depositandovi attrezzi e animali da cortile.
Concludevano, pertanto, gli attori chiedendo che venisse dichiarata l'usucapione in favore dell'attore e, stante la natura del giudizio e tenuto conto della condotta processuale delle parti, ricorrendone giusti motivi, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione, l'attore aderiva alle domande dei convenuti, integrando così la propria con l'aggiunta delle altre particelle indicate dai convenuti.
Nel corso del giudizio veniva assegnato termine per la produzione di documentazione ipocatastale e titolo di provenienza. Forniti, altresì, dall'attore i chiarimenti chiesti dal giudice in ordine ai frazionamenti che avevano interessato le particelle oggetto di usucapione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, l'azione di usucapione regolata dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena IGnoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/06).
Elementi imprescindibili per usucapire un immobile sono il trascorrere del tempo e il possesso della cosa. Quanto al primo, il possesso deve essere esercitato per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione. Quanto al secondo, per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa rilevabile in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e deve inoltre trattasi di possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena IGnoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. n.
18392/06 cit.).
L'azione di usucapione va proposta nei confronti dei proprietari formali del bene, ovvero nei confronti di coloro che dalle risultanze dei registri immobiliari risultano essere tali (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. II - 04/12/2023, n. 33767 che ribadisce l'orientamento consolidato secondo cui: "L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari" (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. (Omissis)60 del 04/10/2018, Rv. 651231 - 01)”. La legittimazione passiva dei convenuti ha trovato riscontro nella documentazione prodotta in atti: certificazione ipotecaria, titolo di provenienza di ovvero Persona_1
testamento in suo favore del fratello , visure catastali. Persona_2
I convenuti citati, non solo non hanno contestato la domanda attorea, ma vi hanno aderito, avendo interesse a far dichiarare l'usucapione in favore dell'attore, così da liberarsi dagli oneri tributari e fiscali, nonché dalle responsabilità civili conseguenti alla proprietà di un bene.
Va, pertanto, dichiarata l'usucapione in favore dell'attore e, tenuto conto della natura della controversia e della condotta processuale delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela Rita
Di Pietro, così provvede:
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di del tratto Parte_1
di terreno sito in Gela, contrada Santa Lucia-Catarrosone, identificato al catasto terreni al
Foglio di Mappa 228, particelle 1373, 360, 591, 646, 699, 344, con annessa abitazione identificata al NCEU al Foglio 228, particella 1127;
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari dell'Agenzia del
Territorio di Caltanissetta, ex art. 2643 n. 14 c.c., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- spese compensate.
Gela, lì 5/06/2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro