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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4787/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 aprile 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniele Consoletti e con l'Avv. Danila Mirabella, presso il quale ultimo ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Matteotti n. 29 con l'Avv. Daniele Consoletti e con l'Avv. Danila Mirabella, presso il quale ultimo ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Origgio (VA), in data 30 maggio 2009
(anno 2009, atto n. 4, reg. , parte 2, serie A) separati con sentenza del Tribunale di Milano su domanda congiunta n. 2861/2024, pubblicata il
14/03/2024, nell'ambito del procedimento r.g. n. 44597/2023, passata in giudicato il 14/03/2024
con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], residente a [...]; CP_1 codice fiscale , cittadina italiana, minore di età C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A) La casa coniugale, sita a VI (MI) in via Donizetti G. n. 22, di proprietà del signor Parte_2
verrà assegnata, insieme ai mobili ivi contenuti, alla signora che ci abiterà con
[...] Parte_1 la LI , fino all'autosufficienza economica da parte di quest'ultima. CP_1 CP_ B) La LI sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre, a VI (MI) in via Donizetti G. n. 22.
C) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il signor potrà vedere e tenere Parte_2 con sé la LI nei week-end a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9 sino alla domenica sera dopo cena.
Il padre terrà con sé la LI due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, compatibilmente con il periodo di chiusura delle scuole. Tale periodo verrà concordato dai coniugi entro il giorno 15 del mese di giugno di ogni anno.
Le giornate di Natale, santo Stefano, Capodanno, Epifania e Pasqua saranno organizzate dai coniugi secondo il criterio dell'alternanza annuale e così per i giorni relativi alle vacanze di Natale, Carnevale e
Pasqua, i quali saranno suddivisi equamente tra i genitori, compatibilmente con le esigenze della minore e il lavoro dei due coniugi.
D) Il signor si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 CP_ LI entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie
[...], la somma di € 300,00, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della LI;
E) il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci pagina 2 di 5 prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
F) I signori e danno atto che la vettura tipo Volkswagen Polo, targata Parte_1 Parte_2
GE430VP, è di esclusiva proprietà della signora e che la vettura tipo Volkswagen T- Parte_1
Roc, targata GR084TF, è di esclusiva proprietà del signor , e gli stessi si assumono in Parte_2 via esclusiva l'onere dei costi e qualsivoglia responsabilità in relazione al veicolo di cui risultano intestatari.
G) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e Parte_1 Parte_2 rinunciano pertanto alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
H) I signori e si rilasciano reciproco assenso ed autorizzazione al Parte_1 Parte_2 rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità e di qualsiasi altro documento necessario per il loro espatrio e per quello della LI minore.
I) I signori e dichiarano di avere regolato ogni questione, economica e Parte_1 Parte_2 non, relativa al loro matrimonio, non avendo più nulla a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto sopra esposto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. pagina 3 di 5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Origgio (VA), in data 30 maggio 2009 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Origgio (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
VI (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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