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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai Sig.ri magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 125/2024 R.G. promosso da
EN TO, (C.F.: ), nata a Bagno a [...] il [...], residente a C.F._1
Firenze, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Piemonte del foro di Milano presso lo studio del quale in Milano, al Largo Augusto n. 1, con domicilio digitale all'indirizzo PEC
è elettivamente domiciliata come da mandato allegato al ricorso Email_1
- parte attrice - nei confronti del
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze
- parte convenuta necessaria -
Oggetto: rettificazione del sesso ai sensi della L. 14 aprile 1982 n. 164
Conclusioni per la parte attrice: “precisa le conclusioni come in atti e chiede l'accoglimento della domanda, secondo le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
EN TO, di stato civile libero, ha esposto di essere nata con caratteri biologici-anatomici di tipo femminile ma di aver sempre manifestato la propria identità psico-sessuale come maschio per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica, di avere una forte e permanente identificazione nel genere maschile rispetto al quale la connotazione sessuale attribuita alla nascita si pone come impedimento ad una completa realizzazione personale e al benessere. Ha dedotto anche di presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile ST, di tenere comportamenti e atteggiamenti da maschio e di indossare abbigliamento tipicamente maschile e che a causa del proprio disagio si è rivolto ad una psicologa-psicoterapeuta, esperta in Sessuologia e
Psicotraumatologia, che con relazione psicologica del 15/06/2023 ha diagnosticato la “Disforia di genere” con esclusione di altre diagnosi differenziali e identificazione stabile del paziente nel genere maschile. Successivamente alla diagnosi, dall'agosto 2023 si è sottoposta ad una terapia ormonale per l'assegnazione del sesso maschile su prescrizione del medico specialista in
Endocrinologia e Andrologia. Ha poi asserito che la parte attrice subisce per il proprio aspetto fisico ormai difforme a quello anagrafico la lesione di diritti costituzionalmente protetti soprattutto nei momenti in cui si rende necessario esibire i documenti di riconoscimento durante gli spostamenti o nell'espletamento di affari burocratici.
Rilevato che la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale e la giurisprudenza di merito sono ormai univoci nel ritenere che, ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non
è obbligatorio e necessario sottoporsi ad intervento chirurgico per modificare i caratteri sessuali anatomici primari e che nel caso di specie, parte ricorrente richiede comunque l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico e ritenuta la sussistenza di tutti presupposti per l'accertamento giudiziale del cambio del sesso così come individuati dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015), ossia la «serietà» e «univocità» del percorso scelto, oltreché la «definitività» e
«irreversibilità» personale della scelta, la parte attrice ha concluso chiedendo la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di Firenze dove è stato compilato l'atto di nascita di parte ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome IS in sostituzione del nome EN e di ordinare alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile.
All'udienza del 27.11.2024 è comparsa personalmente la parte attrice che è stata liberamente interrogata. EN (ST) TO che ha aspetto, peluria, voce ed abbigliamento maschile, ha riferito che sin dai suoi primi ricordi di infanzia ha sempre avuto atteggiamenti maschili, che nel periodo di adolescenza e pubertà provava disagio, soprattutto in pubblico o al mare quando doveva esporre il proprio corpo, ed ha affrontato il suo sentire per la prima volta a quindici anni nel percorso di counseling intrapreso in conseguenza del proprio malessere e dei problemi scolastici.
Ha riferito di aver poi iniziato, su indicazione del professionista a cui si era rivolto, un percorso con una psicoterapeuta, che ha fatto la diagnosi di disforia. Ha spiegato che inizialmente si era rivolto a professionisti privati in quanto all'Ospedale Careggi i tempi del percorso psicologico erano lunghi. Ha
poi riferito che nel 2022 dopo aver capito il proprio bisogno di iniziare la terapia ormonale, si è rivolto sempre privatamente ad un medico endocrinologo di Torino che ha prescritto la terapia ormonale mascolinizzante che ha iniziato ad assumere il 4.07.2023 e nel 27.12.2023 ha fatto privatamente l'intervento di mastectomia. Nel frattempo aveva cominciato il percorso anche presso il Centro Disforia di genere dell'Ospedale Universitario di Careggi dove ha cominciare un ulteriore percorso psicologico a seguito del quale nel marzo 2024 è stata confermato la diagnosi di disforia di genere e la prescrizione degli ormoni mascolinizzanti che già stava assumendo e tutt'oggi assume. Ha riferito che a seguito del percorso di transizione, durante il quale è stato sostenuto dai propri genitori, ha raggiunto il proprio benessere, serenità e stabilità emotiva. Ha riferito che tutti lo chiamano ST e che ha dovuto affrontare dei casi singoli di “discriminazione”, ma non ho mai avuto problemi in classe e a scuola dove ho avuto una carriera “alias”. Ha infine riferito che al momento non è una sua priorità procedere con le operazioni chirurgiche di riattribuzione del sesso ma che non è escluso che in futuro le possa affrontare.
La causa è stata istruita documentalmente. Rassegnate le conclusioni all'udienza cartolare del
19.12.2024 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che all'art. 1 stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D. Lgs n. 150 del
2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che – in adesione ai supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Va comunque rilevato come la parte attrice abbia già effettuato l'intervento di mastectomia.
Dalla documentazione medica prodotta ed in particolare da quella proveniente dal Centro Disforia di Careggi risulta certificata che la parte attrice “svolge una presa in carico psicologica e psicoterapeutica da novembre 2021 focalizzata anche sulla tematica relativa all'identità di genere. Nel corso di tale presa in carico è emersa la necessità di avviare un percorso medico di affermazione di genere al fine del benessere psicologico di ST. Dalla valutazione psicologica compiuta mediante vari colloqui clinici, è emersa un'identità di genere maschile ed espressione di genere maschile in tutti gli ambiti di vita. ST, infatti, parla di sé al maschile e richiede stabilmente di essere riconosciuto al maschile da tre anni con riferito benessere. Non si riscontrano, inoltre, concomitanti condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere. Si certifica infine che la presa in carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva in termini di funzionamento psicologico per cui oltre alla presa in carico psicologica, ST ha iniziato anche una presa in carico endocrinologica. In particolare, da luglio 2023
ST assume terapia ormonale di affermazione di genere con testosterone (su prescrizione della Dr.ssa
Chiara Manieri;
Specialista in Endocrinologia, Torino), a seguito della quale riporta miglioramento del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita ("Mi sento euforico"). Alla luce del desiderio di ST di proseguire la presa in carico multidisciplinare presso il Centro, ST ha effettuato una visita specialistica endocrinologica presso la SOD Andrologia, Endocrinologia femminile e Incongruenza di Genere, AOU
Careggi in data 06.02.2024 che ha permesso di confermare che criteri endocrinologici alla terapia con
Testosterone risultano soddisfatti. Inoltre, alla luce del forte disagio per il seno, ST ha effettuato intervento di mastectomia creazione del torace maschile a dicembre 2023 in Spagna (Dr. Fabrizio
Moscatiello). Tuttavia, dai colloqui psicologici emerge forte persistenza della disforia secondaria al fatto che documenti anagrafici di ST non rispecchiano correttamente la sua identità di genere e i caratteri fenotipici ottenuti con la terapia ormonale di affermazione di genere con testosterone. Tale disagio psicologico rischia di compromettere il funzionamento psicologico do ST nella vita quotidiana...
In conclusione e sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni, si certifica che ST
(all'anagrafe EN) TO presenta quadro di Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice
HA60) e DSM 5 (codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che ST vive stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica appare del tutto motivata e coerente. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile avrebbe un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico (anche alla luce della stabile identificazione maschile di ST). Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità maschile potrebbe risultare dannoso e comprometterne il funzionamento psicologico”.
Alla luce delle risultanze processuali risulta provato la convinta appartenenza della parte attrice al genere femminile, che costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche e il compimento del percorso di affermazione di genere mediante trattamenti ormonali e il sostegno psicologico – comportamentale. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nelle cure tali da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Riguardo agli interventi chirurgici di riassegnazione di genere e all'autorizzazione del Tribunale, che invero non è stata richiesta espressamente nelle conclusioni della parte, si rileva in ogni caso che la Corte Costituzione con sentenza n. 143 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica. Pertanto, nulla osta alla sottoposizione della parte attrice a tali trattamenti.
Alla luce di quanto esposto, la domanda avanzata da EN TO per la rettificazione del sesso anagrafico e dei dati del registro di stato civile è fondata e deve essere accolta.
Nulla va disposto sulle spese di lite in quanto, seppure il presente procedimento camerale abbia natura contenziosa potendo esservi quali litisconsorzi necessari il coniuge o i figli dell'interessato, nel caso esaminato non ricorre questa ultima ipotesi cosicché non vi è una parte soccombente, tanto meno può essere considerato soccombente il PM parte necessaria del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- dispone la rettificazione dell'atto di nascita di EN TO (CF: ), nato a C.F._1
Bagno a Ripoli (FI) il 16.09.2005, residente a [...], trascritto presso il Comune di Firenze al n.
55, Parte II, Serie B2, anno 2005, mediante attribuzione di sesso da maschile a femminile e contestuale rettificazione del prenome da “EN” a IS.
- Ordina all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Firenze di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.02.2025 su relazione del Giudice Serena
Lorenzetti
La Giudice on. rel. La Presidente
Dott.ssa Serena Lorenzetti Dott.ssa Silvia Governatori