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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/11/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 55/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 55/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Parte_1 C.F._1 Via G. D'Annunzio n. 20/A, presso lo studio dell'avv. Rosa Cilea che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
), presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è domiciliato P.IVA_2
Resistente
NONCHÉ
Controparte_3
Resistente contumace
Oggetto: 'inserimento prima fascia degli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali per le supplenze.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione;
Con ricorso depositato in data 07.01.2022 con contestuale istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 cpc,
deduceva : - di aver depositato in data 10/09/2021, unitamente ad altri ricorrenti, Parte_1 ricorso ex art. 40 c.p.a. con contestuale istanza cautelare monocratica e collegiale ex artt. 56 e 55
c.p.a., presso il Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria contro il
[...]
, Controparte_4 finalizzato all'accertamento del proprio diritto all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali per le supplenze per l'a.s. 2021/2022 per la provincia di Reggio
Calabria; - che il giudizio assumeva il numero di R.G. 456/2021 e, nell'immediatezza, con Decreto
Cautelare monocratico n. 263/2021 del 14.09.2021, veniva accolta l'istanza ex art. 56 c.p.a. e per l'effetto ordinato “alle amministrazioni intimate di procedere all'inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria per le supplenze del personale docente ed educativo, per l'anno scolastico 2021/2022, relative alle classi di concorso di interesse di ciascuno”; - che la Camera di Consiglio per la successiva trattazione collegiale veniva fissata alla data del 06.10.2021; - che nelle more della trattazione collegiale richiamata, il menzionato decreto monocratico veniva eseguito dall'Amministrazione con provvedimento prot. n. 11312 del 25.09.2021 e, per l'effetto, veniva reinserito nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS di Reggio Calabria;
- che all'udienza del 06.10.2021 il Collegio del TAR adito avvisava della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e, così, in data 11.10.2021 pubblicava la sentenza breve n. 777/2021, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione;
- che riassumeva il giudizio davanti a questo Tribunale rappresentando di aver conseguito entro il 31 luglio 2021 l'abilitazione all'insegnamento per l'esercizio della professione didattica nell'insegnamento pre-universitario obbligatorio rilasciata dall'Università << Dimitrie
Cantemir>> di AR ES (Romania), come da documentazione trasmessa al
[...] il riconoscimento ed il rilascio del decreto di equipollenza ed acquisita al seguente Controparte_4 protocollo: domanda n. 12029 del 22.07.2021; - che in attesa di tale Parte_1 provvedimento di equipollenza, avendo titolo e diritto in qualità di docente abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria, proponeva, ai sensi dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 e D.M. 51/2021, domanda di partecipazione agli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso A022-ITALIANO,
E nella Scuola secondaria di I grado;
- che con provvedimento prot. n. 8688 Per_1 Per_2 del 06.08.2021, pubblicato in data 10.08.2021, l' pubblicava le GPS di ogni Controparte_5 ordine e grado valide per l'a.s. 2021/2022 e comprensive degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, dove risultava correttamente inserito per le classi di concorso richiesta;
- che con successiva istanza telematica inoltrata entro il 21.08.2021, partecipava inoltre alla procedura di informatizzazione nomine finalizzata ad esprimere le preferenze per la scelta delle sedi scolastiche per la stipula di contratti a tempo determinato nonché, per l'assunzione in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.L.
73/2021; - che in data 24.08.2021, l'articolazione territoriale competente del
[...]
, comunicava sulla posizione personale della piattaforma di “istanze online”, Controparte_1
l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Prima Fascia, per la provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso di riferimento, così disponendo <<
CANDIDATO ESCLUSO ai sensi del D.M. n. 51 del 03.03.2020 art. 1 comma 1 (posto comune) e art. 2, comma 1 (posto sostegno)……………>>; - che successivamente, in data 27.08.2021 l'
[...]
competente pubblicava il provvedimento prot. n. 9802 con il quale notificava a tutti gli CP_4 effetti di legge l'elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS;
- che avverso tale esclusione, operata dapprima con il provvedimento del 24.08.2021 già menzionato, e successivamente con quello generale del 27.08.2021, proponeva tempestiva impugnativa, rimasta disattesa;
- che il provvedimento adottato era da considerarsi illegittimo per violazione e falsa applicazione della L. 241/90, per insufficiente ed inadeguata motivazione del provvedimento di esclusione, per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «.. IN VIA CAUTELARE Verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora¸ siccome descritti in atti, anche mediante decreto inaudita altera parte per le ragioni su esposte, ovvero, in subordine, in contraddittorio tra le parti, e NEL MERITO 1. IN VIA PRINCIPALE: accertare, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reinserito/confermato negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio Calabria per l'a.s.
2021/2022 per la classe di concorso A022 - , STORIA E GEOGRAFIA NELLA SC. Per_3
SECOND. , con ogni consequenziale effetto discendente per Legge quale, ex multis, la CP_6 partecipazione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021. PER L'EFFETTO: condannare il resistente, all'adozione delle più CP_1 idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio.
2. IN
VIA PRINCIPALE: ANNULLARE/DISAPPLICARE nei confronti del ricorrente i provvedimenti amministrativi impugnati e segnatamente: o provvedimento del 24 agosto 2021, privo di protocollo, comunicato al ricorrente mediante upload sulla posizione personale nella piattaforma di istanze Cont online, con il quale l' ( di seguito ) di Reggio Calabria lo ha esclusi Controparte_4 dagli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito GPS) di Prima
Fascia, per la provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso A022 - ITALIANO, STORIA E
GEOGRAFIA NELLA SC. SECOND. DI I GRADO;
o provvedimento m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO
UFFICIALE.U.0009802 del 27.08.2021 con il quale l' ha pubblicato sul Controparte_5 proprio sito istituzionale, con valore di notifica, l'elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle
GPS del personale docente di cui al D.M. n. 51/2021, istituiti in applicazione dell'art. 10 dell'O.M.
n. 60/2020 nella parte in cui, appunto, esclude il ricorrente dalle suddette graduatorie;
o provvedimento m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE.U.0009816 del 27.08.2021, con il quale l' ha ripubblicato le GPS di I fascia valevoli per l'a.s. 2021/2022 e utili ai Controparte_5 fini della procedura di reclutamento straordinaria attuata ai sensi dell'art. 59, cm 4, D.L. n. 73/2021, nella parte in cui non include il ricorrente;
o graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Reggio Calabria del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado nella parte in cui per il biennio 2021-2022, non include il ricorrente negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per la classe di concorso di relativa spettanza e come sopra specificata;
o tutti gli altri atti connessi, prodromici, pregressi - quale il D.M. n. 51/2021-, successivi, collegati, presupposti e consequenziali
- quale il decreto prot. N. 10104 del 04.09.2021 dell'ATP di Reggio Calabria di conferimento degli incarichi a tempo determinato e successivo annullamento e ripubblicazione -, ancorché non conosciuti o non conoscibili da parte ricorrente, se e nella misura in cui hanno contribuito alla formazione degli atti impugnati;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto eccependo CP_1 preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alle doglianze nuove, concernenti il decreto del Capo del Controparte_7 dell'intimato n. 916 del 15 giugno 2021 mai impugnato avanti al Giudice Amministrativo, CP_1
e nel merito la correttezza dell'operato dell'Amministrazione che ha provveduto alla esclusione dagli elenchi aggiuntivi alle GPS stante l'assenza dell'omologa ministeriale del titolo conseguito all'estero.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda avversaria siccome inammissibile e infondato con vittoria di spese di entrambe le fasi del giudizio (TAR e Tribunale Ordinario).
Non si costituiva invece in giudizio , nonostante la rituale notifica degli atti e della Controparte_3 stessa veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 28.04.2022.
La domanda cautelare proposta dal ricorrente veniva accolta, venendo successivamente rigettato anche il reclamo proposto avverso la relativa ordinanza.
Con provvedimento del 18.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestiva mente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento anche nel merito.
Dall'esame di quanto dedotto e documentato da parte ricorrente, l'ordinanza cautelare adottata da questo giudice in data 28.04.2022 risulta eseguita dal resistente, in quanto il ricorrente CP_1
è stato individuato quale avente titolo alla nomina in ruolo ex art. 59 comma 4, del decreto- Pt_1 legge 25 maggio 2021, n. 73 e successivamente immesso in ruolo (v. allegato comparsa del ricorrente del 10.12.2022 e allegato note del 12.06.2025).
Per quanto in particolare attiene la domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad essere reinserito/confermato negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze per la provincia di Reggio Calabria per l'a.s. 2021/2022 per la classe di concorso A022 -
ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SC. SECOND. DI I GRADO, nonché di condanna del resistente, all'adozione delle più idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della CP_1 situazione giuridica dedotta anche con disapplicazione dei provvedimenti amministrativi impugnati;
si richiama integralmente la motivazione già posta a fondamento dell'ordinanza cautelare che di seguito si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della resistente , non risultando la costituzione della medesima Controparte_3 nonostante la rituale notifica. Va poi superata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione convenuta. Parte resistente, infatti, fonda l'eccezione suddetta sul presupposto C della mancata impugnazione, in sede amministrativa, del decreto del Capo del per CP_7 sistema dell'intimato n. 916 del 15 giugno 2021; detto Controparte_7 CP_1 riferimento non sembra però trovare alcun riscontro negli atti di causa in quanto parte ricorrente, nei propri scritti difensivi, non ha richiamato detto provvedimento. Dall'esame della memoria di costituzione, in verità, sembra che l'Amministrazione resistente intendesse muovere la suddetta censura con riferimento al D.M. 51/2021, dovendosi sul punto rilevare che dall'esame di quanto dedotto e prodotto in atti dal ricorrente , il suddetto decreto risulta essere stato oggetto Parte_1 di impugnazione davanti al Tar di Reggio Calabria (v. allegato 1 ricorso). Ciò considerato l'eccezione sollevata dalla resistente appare infondata nei suoi stessi presupposti e deve conseguentemente essere rigettata. Sul punto, si osserva altresì, più in generale, che la valutazione circa la sussistenza, nel singolo caso concreto, della giurisdizione del giudice ordinario o di quella del giudice amministrativo, deve essere fatta con riferimento a quello che è l'oggetto della domanda, così come sostanzialmente rappresentato dalla parte nel proprio atto introduttivo;
dovendosi fare riferimento al giudice amministrativo quando oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo mentre quando viene chiesto, in via principale e diretta, l'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria, con eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo ostativo, la giurisdizione è quella del giudice ordinario (v. sul punto, tra le altre, Cass. sent. 8098/2020 – Cass. sent. 8775/2021 – T.A.R. Bologna sent. 587/2021 – T.A.R. Bari
1423/2020). Premesso quanto sopra, pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi correttamente individuata la giurisdizione del giudice ordinario;
il ricorrente, infatti, chiede l'accertamento del suo diritto al reinserimento/conferma negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio Calabria per l'a. s. 2021/2022 per la classe di concorso A022. Fermo quanto sopra, nel giudizio che ci occupa, occorre prima di tutto considerare quali sono i presupposti per fare ricorso alla tutela sommaria di cui all'art. 700 c.p.c. che si caratterizza per la sua atipicità e presuppone la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris, inteso quale apprezzamento in termini probabilistici di fondatezza della pretesa illustrata (v.
Tribunale di Roma 27.01.2017) e del periculum in mora, quale pericolo di verificazione di un pregiudizio irreparabile di beni e interessi primari, in attesa dei tempi del giudizio ordinario. 1 – Sul fumus boni iuris Le doglianze di parte ricorrente, allo stato, appaiono fondate, avendo trovato riscontro negli atti del giudizio. , in data 22.07.2021, ha presentato domanda per Parte_1 l'emissione di decreto di equipollenza al fine di ottenere il pieno riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento da lui conseguito in Romania in data 16.07.2021, così come previsto dalla Dir.
2005/36/CE recepita nell'ambito del nostro Ordinamento con il decreto n. 206/2007. In ragione della presentazione della suddetta domanda, il ricorrente ha avanzato altresì quella di inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio Calabria, per la classe di concorso A022 (art. 10 O.M. n. 60/2020); con apposita istanza telematica, ha inoltre partecipato alla procedura di informatizzazione nomine al fine di esprimere le preferenze per la scelta delle sedi scolastiche per la stipula di contratti a tempo determinato nonché ai fini dell'assunzione in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021 ( per chi in possesso del requisito di tre anni di servizio sullo specifico posto). A seguito dell'iniziale inserimento nei suddetti elenchi, l' , con provvedimento del 24.08.2021, Controparte_4 comunicava l'esclusione dagli stessi mediante upload sulla posizione personale sulla piattaforma on line, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 51/2020, cui faceva seguito, in data 27.08.2021, la pubblicazione dell'elenco dei candidati esclusi avente valore di notifica. La decisione dell'Amministrazione in ordine alla esclusione, tra gli altri, del ricorrente, si fonda essenzialmente su quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della O.M. n. 60/2020 e sul D.M. 51/2021: “ ….. VISTO
l'art. 7, comma 8, dell'O.M. 60/2020, a norma del quale “L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”; ….. ATTESO che ai fini dell'inclusione negli elenchi aggiuntivi di cui sopra i candidati
– ai sensi del menzionato D.M. 51/2021 - devono aver già acquisito, alla data del 20.07.2021 oppure, in base alla disposta proroga, alla data del 31.07.2021, il titolo di abilitazione oppure il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado;
CONSIDERATO, che secondo le disposizioni sopra illustrate, i candidati di cui all'allegato elenco, non sono in possesso del relativo titolo di accesso agli elenchi aggiuntivi richiesto a norma del D.M. n. 51/2021; TENUTO CONTO delle disposizioni in materia dei dati sensibili;
DISPONE Per le ragioni giuridiche e i motivi di fatto, in premessa esplicitati, l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di cui al D.M. n. 51/2020, istituiti in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020, dei candidati inseriti con riserva e indicati nell'elenco allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento”. Parte ricorrente ritiene che i provvedimenti adottati dall'Amministrazione, volti all'esclusione dai suddetti elenchi aggiuntivi siano illegittimi, sia in quanto adottati in violazione delle disposizioni di cui alla legge 241/1990 e non sufficientemente motivati sia in quanto determinanti una disparità di trattamento ingiustificata tra coloro che sono inseriti negli elenchi sulla base di un titolo abilitante conseguito in Italia e coloro che lo hanno conseguito all'estero, in questo specifico caso in Romania, in quanto ciò che differenzia in concreto le due posizioni non è legato al conseguimento in sé del titolo abilitante, ottenuto in entrambi i casi prima del termine di scadenza indicato per la presentazione della domanda,
20.07.2021/31.07.2021, quanto piuttosto ad un dato ulteriore, quello dell'emissione del decreto di equipollenza da parte del competente. Proprio quest'ultimo profilo, ad avviso di questo CP_1 giudicante, assume rilievo centrale al fine di valutare, allo stato, la fondatezza delle pretese avanzate dalla ricorrente, occorre considerare, in particolare se l'esclusione praticata possa ritenersi conforme al dato normativo o se di esso sia stata data un'interpretazione errata, vista anche la finalità ultima delle disposizioni normative richiamate, che mirano ad assicurare personale scolastico sufficiente a garantire lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica sia comune che di sostegno;
esigenza da ritenersi rafforzata in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid 19.
Disposizione cardine alla quale fare riferimento nel caso di specie è l'art. 10 della O.M. n. 60/2020 in base al quale: “Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini di cui al comma 1, secondo modalità specificate nell'apposito decreto di cui al comma 4. 3.
Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui al comma 1: a) il titolo di abilitazione eventualmente acquisito è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze da seconda fascia per i soggetti che vi sono inseriti. b) il titolo di specializzazione sul sostegno è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze su posto di sostegno per il relativo grado.
4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema”. Detta norma, unitamente al DM
51/2021, secondo l'Amministrazione resistente, deve essere considerata speciale rispetto a quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lett. e) secondo il quale “ ….. 4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: ….. e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli CP_1 estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;
…..”. Tale interpretazione difensiva non può essere accolta in quanto si pone in contrasto con la ratio generale della O.M. 60/2020 ed altresì in quanto foriera di una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che hanno conseguito il titolo abilitante la funzione didattica in Italia e chi lo ha conseguito all'estero, in un paese UE. In particolare, occorre evidenziare che è sì vero che testualmente l'art. 10 non prevede l'estensione applicativa in favore di coloro che hanno conseguito il titolo all'estero, ma siano ancora sprovvisti del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente ma è in ogni caso necessario dare alla norma, così come al D.M. 51/2021, un'applicazione che sia costituzionalmente orientata e che non si traduca, in pratica, in un ingiustificato trattamento differenziato di situazioni fondate su presupposti analoghi. Se è infatti legittimo riservare un trattamento diverso a situazioni che presentano peculiarità e quindi oggettive differenze, nel caso di specie questa giustificazione non sembra sussistere, ciò andando a discapito delle ragioni e dei diritti del ricorrente. Appare quindi condivisibile, allo stato, la tesi interpretativa sostenuta dalla parte ricorrente secondo la quale l'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 deve essere letto ed applicato in combinato disposto con l'art. 7 comma 4 lett. e) della medesima ordinanza, conseguentemente così come è riconosciuto il diritto alla partecipazione ai fini dell'inserimento, con riserva, nelle GPS ai sensi dell'art. 7 comma 4, sulla base del possesso di titolo abilitante anche conseguito all'estero laddove entro i termini fissati dalla normativa di riferimento sia stata depositata la domanda volta ad ottenere il decreto di equipollenza, allo stesso modo deve essere riconosciuto il diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi di cui all'art. 10 O.M. 60/2020. Tale conclusione interpretativa appare peraltro la più coerente in considerazione anche dell'obbiettivo che si intende perseguire attraverso la predisposizione dei sopra citati elenchi;
obbiettivo che si evince anche da quanto previsto dal D.M. 51/2021 che esplicitamente fa riferimento alle esigenze derivanti dal dilagare dell'emergenza epidemiologica
Covid 19 e quindi alla necessità di assicurare il corretto svolgimento dell'attività scolastica, comune e di sostegno, incrementando il numero dei docenti che possono essere chiamati a svolgere l'attività in supplenza. In particolare all'art. 1 il predetto decreto così prevede: “ …. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle
GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente …..”. Alla luce di tali presupposti, non appare condivisibile un'interpretazione restrittiva dell'art. 10 O.M. n. 60/2020, andando inevitabilmente a limitare il numero dei soggetti legittimati all'inserimento in detti elenchi, non tenendo in debito conto il fatto che questi candidati hanno già conseguito il titolo che li abilita all'insegnamento, essendo in attesa solo del decreto di equipollenza da parte del competente Ministero, è quindi corretto operare un distinguo tra coloro che hanno conseguito il tiolo in Italia o anche all'estero già muniti di decreto di equipollenza e coloro che detto riconoscimento non hanno ancora ottenuto ma a tal fine è sufficiente precisare che l'inserimento è fatto con riserva. Un ulteriore riscontro alla tesi interpretativa sin qui esposta, deve altresì ravvisarsi in quanto previsto dall'art. 59 del D.L. n.
73/2021 – conv. l. 106/2021, secondo il quale: “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente: a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il
31 luglio 2021; b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”. Alla luce di quanto sin qui esposto, allo stato, le ragioni fatte valere dal ricorrente appaiono fondate e deve quindi concludersi per la sussistenza del requisito del fumus boni iuris. 2 – Sul periculum in mora Ovviamente, perché possa concedersi la tutela cautelare atipica ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non basta la verosimiglianza del diritto fatto valere in giudizio o prospettato ma deve configurarsi anche il cosiddetto periculum in mora ovvero la ricorrenza di una situazione di pericolo che faccia paventare la verificazione di un danno imminente ed irreparabile.
Occorre, pertanto, stabilire se nel caso in esame il periculum in mora sussista e, quindi, se per effetto della esclusione dagli elenchi aggiuntivi per cui è causa, il ricorrente possa subire (e potesse subire al momento della proposizione del ricorso) un pregiudizio con le connotazioni della imminenza ed irreparabilità. Anche sotto questo profilo, le doglianze di sembrano trovare riscontro. Parte_1
Occorre infatti considerare che in base a quanto previsto dall'art. 59 comma 4 D.L. n. 73/2021, le graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Reggio Calabria di prima fascia sono utili al conferimento di incarichi a tempo determinato annuali i quali, per chi ne ha i requisiti, potranno essere trasformati in contratti a tempo indeterminato a seguito dell'eventuale superamento dell'anno di prova;
l'esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi per cui è causa determina quindi per lo stesso anche la preclusione del conferimento di incarichi a tempo determinato che a loro volta, unitamente al superamento di un anno di prova, consentono l'accesso a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ciò considerato il periculum in mora in questo caso sussiste vista anche la natura straordinaria della suddetta procedura, prevista eccezionalmente solo per l'a. s. 2021/2022.
Parte resistente ritiene invece che nel caso in esame il requisito del periculum difetti sotto il profilo dell'urgenza in quanto il ricorrente ha comunque stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 13 settembre 2021 e fino al 31 agosto 2022, per la classe di concorso
A022 presso l'ICS RCMM84501B - ISTITUTO PRIMO GRADO BOVALINO. Tale assunto difensivo però non può essere condiviso alla luce di quanto sopra esposto circa la necessità di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi GPS prima fascia, per le corrispondenti classi di interesse, al fine di poter beneficiare di quanto previsto dall'art. 59 comma 4 D.L. 73/2021, quindi della procedura di reclutamento straordinaria dallo stesso prevista per l'a. s. 2021/2022. In particolare, in assenza di tutela cautelare, il mancato soddisfacimento del diritto al reinserimento negli elenchi aggiuntivi di cui all'art. 10 dell'O.M.60/2020, seppure con riserva, per la durata del processo ordinario, potrebbe causare danni non integralmente ristorabili, neppure in via equitativa. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, pertanto, ritenendosi sussistenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, l'istanza cautelare deve essere accolta. La regolamentazione delle spese di lite è rinviata alla definizione del giudizio di merito. …”.
Le suddette argomentazioni devono ad oggi essere integralmente confermate non solo in considerazione della conformazione alle stesse da parte del resistente, le cui ragioni sono CP_1 state altresì disattese in sede di reclamo ma anche in ragione dell'assenza di elementi di novità di segno contrario da parte del resistente.
Per tutti i suddetti motivi, in accoglimento del ricorso, deve essere confermato il diritto del ricorrente al reinserimento, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze per la provincia di Reggio Calabria per l'a. s. 2021/2022, per la classe di concorso A022, con ogni effetto di legge.
Le spese di lite, complessivamente considerate, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i valori tariffari minimi, stante l'assenza di questioni di fatto e /o di diritto spiccatamente complesse e di istruttoria nonché valutata la serialità del contenzioso (v. D.M. 55/2014
e succ. modif.).
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Locri, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione dei seguenti provvedimenti: - provvedimento 24 agosto 2021
– provvedimento m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO Controparte_4
UFFICIALE.U.0009802 del 27.08.2021 – Controparte_4 provvedimento m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE.U.0009816 del 27.08.2021, con il quale l' ha ripubblicato le GPS di I fascia valevoli per l'a. s. 2021/2022 e utili ai Controparte_5 fini della procedura di reclutamento straordinaria attuata ai sensi dell'art. 59, cm 4, D.L. n. 73/2021
– la graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Reggio Calabria del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, nella parte in cui per il biennio 2021-2022, non includeva il ricorrente negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per la classe di concorso di relativa spettanza - gli altri atti connessi, prodromici, pregressi, successivi, collegati, presupposti e consequenziali, per quanto hanno concorso alla formazione degli atti impugnati;
- accerta e dichiara il diritto di , come sopra identificato, ad essere Parte_1 reinserito/confermato, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze per la provincia di Reggio Calabria per l'a. s. 2021/2022, per la classe di concorso A022, con ogni consequenziale effetto di legge;
- condanna l'Amministrazione convenuta, come in epigrafe identificata, al reinserimento/alla conferma di , negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali Parte_1 per le Supplenze per la provincia di Reggio Calabria per l'a. s. 2021/2022 per la classe di concorso
A022;
- condanna il resistente, in persona del Ministro pro tempore, alla refusione delle spese di CP_1 lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 4.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Locri, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli