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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/09/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 295/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 397/2024 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 07.02.2024, notificata il 14.02.2024, promossa da:
Genova 24.3.1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Firriolo del Foro Parte_1 di Genova in forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiavari (GE), Via Tripoli n. 20 APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco pro tempore Dott. , Controparte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Squeri del Foro di Genova giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo difensore ( Email_1 APPELLATO
avente a oggetto: risarcimento danni da provvedimento illegittimo della PA nella quale le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello civile di Genova, respinta ogni contraria istanza, nella ritenuta opportunità, accogliere a) - Istanza di querela di falso ex art. 221 cpc, riferita al provvedimento amministrativo (doc. C fascicolo del primo grado di giudizio e dell'attuale di appello) della Commissione giudicatrice del di del 25.06.2012 Prot. 16972 RR di esito selezione pubblica assegnazione CP_1 CP_1 posteggi fuori mercato stagionale anno 2012/2013/2014/2015 e allegati: verbale commissione giudicatrice prima seduta del 19.06.2012, verbale commissione giudicatrice seconda seduta del 19.06.2012, verbale commissione giudicatrice terza seduta del 20.06.2012; e conseguentemente o in via autonoma, pur in omesso recepimento della procedura per querela di falso, b) Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello civile di Genova riformare l'impugnata sentenza n. 397/2024 emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Genova in data 07.02.2024 e per l'effetto, riconoscere e dichiarare la illiceità e quindi, nella ritenuta necessità, provvedere alla disapplicazione, della determina dirigenziale n. 449 del 22.06.2012 di approvazione della graduatoria emessa dal
con la quale è avvenuta la non assegnazione alla parte attrice sig. Controparte_1 Parte_1 i “un posteggio fuori mercato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nell'ambito
[...] del demanio marittimo per gli anni dal 2012 al 2015”, e/o riconoscere e dichiarare la responsabilità dolosa o gravemente colposa del dipendente del titolare del procedimento Controparte_1 nell'emissione dell'atto amministrativo con effetto sfavorevole per l'attore e conseguentemente, in autonoma valenza o in congiunzione delle anzidette premesse causali, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, riconoscere e dichiarare la responsabilità del - in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore – per l'attività amministrativa illegittima, ex art. 28 Costituzione,
1 per fatto illecito del proprio dipendente, ed in corrispondenza condannare detto al risarcimento CP_2 dei danni in favore della parte appellante Sig. per l'importo di E. 144.112,00,oltre Parte_1 interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o per l'importo maggiore o minore determinando in corso di causa secondo il criterio equitativo o con l'ausilio di apposita CTU contabile per la quale si insta. c) Si insta affinché l'Ecc.ma Corte adita, voglia disporre apposita CTU contabile per la determinazione del danno maturato a carico dell'appellante quale conseguenza diretta o indiretta dalla (illecita) mancata assegnazione del posteggio messo a concorso e per tutto il periodo di vigenza previsto. Vittoria delle spese legali oltre spese generali, cpa ed iva per ciascuno dei due gradi del giudizio oltre il rimborso degli importi versati per il contributo unificato in ogni fase e grado.” PER L'APPELLATO
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello In rito dichiarare inammissibili le domande e deduzioni nuove come specificate in atti e inammissibile la querela di falso per i motivi dedotti Nel merito, respingere l'appello avversario e in ogni caso, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto e diritto per i motivi dedotti e richiamati anche ex art. 346 cpc e comunque non provata neppure sul quantum;
In via istruttoria, ci si oppone alle istanze avversarie poiché inammissibili ed esplorative In ogni caso, con vittoria di spese di lite, onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 31.01.2019 conveniva in giudizio il Parte_1 [...] l Tribunale di Genova per vedersi risarcito il danno da lucro cessante (quantificato in CP_3 euro 144.112,00) connesso alla mancata assegnazione del posteggio fuori mercato, su Lungomare Labonia, sul presupposto che il danno fosse imputabile all'Ente locale in forza del comportamento preordinatamente doloso del preposto comunale, Geom. responsabile del procedimento CP_4 relativo alla gara di assegnazione svoltasi nel 2012 (previa disapplicazione della determina dirigenziale n. 449 del 22.6.12). La richiesta risarcitoria avanzata dall'attore traeva origine da un bando pubblicato dal Comune di volto all'aggiudicazione di n. 6 posteggi fuori mercato (4 su Lungomare Labonia CP_1 e 2 su Lungomare De La Penne) per la stagione estiva nel quadriennio 2012-2015. Il IC, in particolare, formulava domanda di partecipazione datata 16.04.12, regolarmente esaminata dalla Commissione giudicatrice, la quale gli assegnava un punteggio pari a “7”, collocando il richiedente in questione alla 5^ posizione in graduatoria, piazzamento non utile per l'assegnazione di uno dei quattro posti su Lungomare Labonia. A tal riguardo, l'allora attore, in particolare, come da atto introduttivo, assumeva:- “ 3) Che la suddetta graduatoria è a nostro parere il risultato di una attività amministrativa attuata dal Responsabile del procedimento geom. con il preordinato intento di escludere dal Controparte_5 diritto l'odierno attore al fine di garantire la posizione utile in graduatoria agli altri 4 candidati sopra menzionati;
4) Che la nostra considerazione si fonda sull'intero iter preparatorio della graduatoria stessa. Infatti, nel corso di questa fase, il geom. richiedeva al Sig. requisiti del tutto CP_4 Pt_1 illogici ed impossibili da conseguire e quindi da allegare. Peraltro, tale nostra prospettazione trova conferma in un elemento ultimativo caratterizzante la irregolare gestione amministrativa dell'intero complesso dell'attività concorsuale;
5) Infatti, per quanto sopra, in sede di indagine penale della Procura di Genova inerente le attività del e, tra l'altro, con riferimento alla Controparte_1 responsabilità penale (ex artt. 110 e 323 c.p. “Abuso di ufficio”) del geom. , è stato Controparte_5 effettuato il sequestro preventivo (anche) dei 4 “posteggi” oggetto del nostro esame. È doveroso sottolineare, tuttavia, che tale decreto non è stato convalidato dal GIP per soli motivi procedurali, perché “[…] rispetto alla nuova situazione non è in atti una contestazione di reato”. Invero, è altresì opportuno riscontrare che dalla relazione motivazionale viene evidenziato un “interesse” da parte del Geom.
a proseguire nel rendere sempre “illecitamente” più vantaggiosa la gestione dei Controparte_5 posteggi per gli assegnatari. In particolare, tra l'altro, il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Genova in data 25 giugno 2016 sulla richiesta di sequestro da parte della Procura, sul punto attinente la materia del nostro esame, precisa che: “Con riferimento ai chioschi sul lungomare Labonia, nel provvedimento di sequestro e nella relativa istanza di convalida, si fa riferimento all'illegittima autorizzazione ad
2 aumentare la superficie demaniale occupata dai predetti insediamenti ed alla continua omissione da parte della Pubblica Amministrazione all'adozione di sanzioni …” ed ancora “..ai gestori dei chioschi era stata autorizzata l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto alla stagione balneare del 2014.”…; 6) Che, alla luce di quanto è emerso in sede di procedimento penale, trova significato la (allora) incomprensibile condotta tenuta dal responsabile del procedimento geom. relativamente alla attuale parte attrice;
7) Che CP_4 per quanto sopra in effetti il sig. nella fase di valutazione amministrativa della Parte_1 procedura concorsuale, con nota datata 04.06.2013 inviata al Comune di ed ai servizi CP_1 competenti puntualizzava che : “Il 19.06.2012 la Commissione competente ha fissato i criteri di priorità per la redazione della graduatoria, dando atto allo scrivente che pur avendo barrato le caselle dei requisiti nella domanda le veniva limitatamente assegnato il seguente punteggio…”; 8) Che alla suddetta nota del sig. dava risposta il Comune di con atto datato 26.06.2013 Prot. N. 17539 Parte_1 CP_1 ove sui punti veniva precisato : “…la barratura delle caselle nella domanda non è e non era di per sé sufficiente in quanto come espressamente prescritto costituiva assunzione di impegno da documentare contestualmente (ns nota- sottolineatura del Comune) per ottenere l'attribuzione del punteggio. La commissione giudicatrice ha svolto rigorosamente in tale senso l'attribuzione dei punteggi a tutti i partecipanti valutando la documentazione prodotta, attribuendo conseguentemente il relativo punteggio nei limiti previsti dal bando valorizzando i soggetti che hanno documentato la dotazione o la disponibilità condizionata, questo per dare l'immediata fruibilità del servizio ai cittadini nella stagione balneare 2012 (presupposto del bando)…”…9) Che dal contenuto della “Risposta” del emerge, Controparte_1 da un lato, che la specificità e varietà delle modalità con cui si dovevano dimostrare i requisiti richiesti NON POTEVANO essere conosciuti dal sig. erché logicamente dovevano essere Parte_1 prescritti in tali termini in fase antecedente, nel bando o in atto integrativo. Dall'altro lato - posto che dette modalità attuative dei requisiti richiesti oggettivamente non erano conoscibili - come hanno potuto gli altri candidati darvi una corrispondente ottemperanza e, conseguentemente, acquisire il maggior punteggio per collocarsi in posizione utile in graduatoria? La risposta si rinviene solo nella possibilità che qualcuno avrà potuto fornire loro un adeguato suggerimento dal quale è stato volutamente esclusa parte attrice, che è stata diffusamente e puntigliosamente edotta nei minimi particolari SOLO a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva…”. L'allora attore, dunque deduceva che quanto sopra era stata lamentato al Geom. CP_4 già nella immediatezza, con lettera datata 22 luglio 2013, consegnata al protocollo del Comune di
, sebbene: “ … SOLO quanto emerso dal procedimento penale del 2016 ha potuto offrire presupposto CP_1 valido per supportare la attuale domanda risarcitoria…”, sì da lamentare ancora il fatto che tale missiva non fosse mai stata riscontrata ed ancora, segnatamente: “… 12) Che si ritiene di rinvenire un nesso causale tra la condotta amministrativa illecitamente dispiegata da geom. nella sua Controparte_5 funzione di Responsabile del procedimento inerente alla procedura concorsuale de qua, e la esclusione del sig. e, di conseguenza, matura la titolarità per richiedere ed Parte_1 ottenere un risarcimento del danno subito per non avere potuto esercitare l'attività commerciale prevista dal bando per tutti gli anni 2012-2103-2014-2015;13) Che, pertanto, si è proceduto alla determinazione del quantum…”. In merito, il Tribunale di Genova, prima Sezione, con sentenza datata 19.09.2020, pronunciava il proprio difetto di giurisdizione, compensando le spese di lite. Su gravame proposto dal circa detta pronuncia in rito, la Corte d'Appello di Genova, Pt_1 con sentenza datata 08.11.2022, accoglieva l'appello in punto giurisdizione e rimetteva gli atti davanti al giudice di primo grado. Il IC, dunque, riassumeva il giudizio con atto 13.1.23, citando il per Controparte_1 l'udienza del 06.06.2023, ribadendo la pretesa risarcitoria pari ad euro 144.112,00 e quanto già allegato in precedenza, allegando il doc. A bis, contenente, in realtà, il riscontro alla rammentata missiva del 22.7.13, come da nota 1.8.13 del . Controparte_1 Si costituiva in giudizio detto che contestava la domanda attorea sotto ogni Controparte_6 profilo, eccependo, in particolare, quanto segue:
la procedura di gara del 2012 e/o ogni atto presupposto, nonché atto conseguente, dovevano considerarsi cristallizzati nella loro “legittimità”, stante la mancata impugnazione di parte attrice;
con riferimento a un asserito “comportamento doloso del Geom. , da questi CP_4 tenuto in sede di gara, nel corso del 2012, controparte non aveva dedotto alcun elemento a prova
3 diretta, atteso che parte attrice si era limitata ad ipotizzare che l'apertura di un'indagine nel 2016, relativa a fatti, peraltro, inconferenti con la gara del 2012 (poiché, come anticipato, relativi ad un ampliamento di superficie riconosciuto a un assegnatario nel 2014) avrebbero dovuto far ritenere provato il dolo nel corso della gara del 2012;
il dolo in questione era, comunque, inesistente in capo al Geom.
considerato che
CP_4 il punteggio attribuito a non era stato assegnato dal responsabile del procedimento, bensì Pt_1 dalla Commissione giudicatrice (con efficacia causale assorbente), il cui operato era cristallizzato in termini di legittimità, stante la mancata impugnazione;
nessun elemento di prova, inoltre, su asserite carenze documentali relative alle domande degli altri concorrenti alla gara del 2012, era possibile trarsi dalla nota del 01.08.2013, con la quale il Geom. icordava agli assegnatari di autocertificare (a fine stagione e, quindi, a consuntivo) CP_4 l'avvenuto rispetto dei requisiti (su cui si erano impegnati ex ante in sede di gara), trattandosi di attestazioni/adempimenti inerenti al sinallagma funzionale del rapporto (protrattosi nel 2013, 2014 e così via), sì da nulla c'entrare con i documenti di cui alla procedura di gara in forza del quale era sorto il vincolo connesso all'assegnazione degli spazi;
il presunto comportamento doloso del Geom. peraltro, era risultato, in ogni caso, CP_4 insussistente anche con riferimento ai, diversi, eventi del 2014, essendo stato il predetto assolto “per non aver commesso il fatto”. Il convenuto in riassunzione, dunque, evidenziava come, più semplicemente, CP_1 mentre tutti gli altri candidati avevano inteso correttamente cosa il bando richiedesse, in punto allegazione documentale, parte attrice non lo aveva invece compreso, così da non produrre quanto occorrente per ottenere un maggior punteggio, il tutto esitato nella graduatoria posta, in termini fattuali, a base della domanda, rispetto ad una procedura amministrativa, peraltro, non oggetto di impugnazione di fronte al G.A. Concessi i termini per memorie ex art. 183 cpc, ad avvenuto deposito, il Giudice di prime cure riteneva la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, fissando udienza per discussione, ex art.281 sexies c.p.c. per il 7.2.24. In tale data, dunque, il Tribunale, all'esito di discussione, così statuiva:
“
P.Q.M.
- rigetta la domanda attorea;
- condanna lla rifusione, in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 procedimento, liquidate in euro 7.600 per spettanze professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Il Tribunale, in particolare, respingeva la domanda attorea affrontando i diversi argomenti spesi dall'allora attore ed escludendo la loro fondatezza. Nello specifico, il Giudice di primo grado:
- in merito alla prospettazione attorea secondo la quale - a parità di bando di gara – in tesi il Geom. aveva informato “solo” gli altri concorrenti della necessità di allegare CP_4 documentazione, ne escludeva la fondatezza, poiché la documentazione era richiesta espressamente dal bando e quindi nessun illecito in termini di quid pluris informativo
“verbale” era anche solo prospettabile;
- in merito all'assunto attoreo in base alla quale gli altri concorrenti, in tesi, avevano ottenuto punteggi aggiuntivi, pur non avendo prodotto i documenti richiesti, ne escludeva la fondatezza, poiché dal raffronto della valutazione compiuto dalla Commissione valutatrice emergeva, invece, come gli altri concorrenti avessero effettivamente depositato i documenti occorrenti, fermo restando che, peraltro, la correttezza dell'attività compiuta dalla Commissione Giudicatrice nel 2012 neppure era più censurabile considerato il giudicato formatosi per mancata impugnazione nanti il TAR Liguria. Il Tribunale affrontava, inoltre, l'ulteriore prospettazione attorea, circa la valenza della nota del Geom. datata 01.08.2013, inviata agli assegnatari dei posti, con la quale si chiedeva CP_4 di trasmettere, “al termine della stagione”, l'autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti di cui al bando, valenza che, in tesi dell'allora attore, era tale da costituire la “prova” del “dolo” del CP_4 medesimo e del fatto che, nell'anno 2012, in occasione della procedura di gara, gli altri assegnatari non avevano fornito i documenti necessari.
4 A riguardo, il primo Giudice reputava infondati detti argomenti, in particolare affermando quanto segue:
• i documenti richiesti riguardavano la conferma (seppur in termini di autocertificazione ex post e riservati i controlli di competenza) dell'avvenuto rispetto nel corso della stagione dei requisiti di cui all'originario bando;
• la documentazione richiesta per l'attestazione a consuntivo, nulla, dunque, rilevava rispetto alla prova dell'avvenuto deposito, un anno prima e in sede di gara, della documentazione richiesta dal bando, rispetto a quanto possibile rispetto a fatti futuri;
• il deposito effettivo dei documentati occorrenti, in occasione della gara del 2012, da parte degli altri concorrenti, risultava attestato dai verbali della Commissione giudicatrice, che facevano fede fino a querela di falso (profilo, inoltre, coperto dal giudicato per mancata impugnazione nanti il TAR Liguria nel 2012), dimostrando anche l'irrilevanza del richiamo alla condotta dolosa del Geom. visto e considerato che questi neppure era stato CP_4 membro della Commissione giudicatrice medesima. A fronte di quanto sopra, il Tribunale accertava, pertanto, l'impossibilità di prospettare una qualsiasi responsabilità in capo al Geom. il che costituiva la ragione più liquida, con CP_4 assorbimento di ogni ulteriore concorrente eccezione dell'Ente convenuto (mancata prova, prescrizione, quantum etc).
Nei confronti della predetta sentenza ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi, ripercorsi come segue. Motivo sub A. Con tale motivo l'appellante: - ha contestato la regolarità del bando di gara, muovendo dall'assunto che la procedura concorsuale esigesse documentazione che presupponeva una titolarità di assegnazione del posteggio;
- ha rilevato come la nota datata 01.08.2013 del RUP, Geom. avesse messo in dubbio l'adempimento dei partecipanti in merito agli oneri CP_4 documentali nel corso della gara del 2012. Il ha, dunque, concluso assumendo che l'adempimento di gara tramite una modalità Pt_1 così anomala, quale la dichiarazione di impegno condizionata, avrebbe necessariamente sottointeso un “suggerimento” riservato e di favore nei confronti di tutti gli altri partecipanti. Motivo sub B. Con tale motivo l'appellante ha posto in risalto come, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, il lamentato illecito, nel corso della gara pubblica tenutasi nel 2012, trovasse riscontro dirimente nel tenore letterale della nota datata 01.08.2013, inviata agli assegnatari dal RUP, afferente agli adempimenti “in corso di rapporto”, quale l'autocertificazione dell'avvenuto adempimento (a fine stagione nel 2013) di quanto era stato reso oggetto di impegno scritto (condizionato) in sede di gara nel 2012. In merito il IC ha evidenziato che l'utilizzo da parte del RUP, nella predetta nota, delle parole “come dichiarati”, anziché delle parole “come documentati”, costituiva la prova del fatto che i vincitori della gara non avevano depositato, nel 2012, i documenti previsti nel bando di gara. Sul punto, l'appellante ha, ancora, sottolineato come il CP_1
non avesse contestato specificamente detta circostanza ai sensi dell'articolo 115 c.p.c.
[...] Motivo sub C Sotto tale rubrica l'appellante ha formulato richiesta di querela di falso rispetto ai verbali della Commissione giudicatrice, assumendo la mancanza della documentazione richiesta e valutata dalla Commissione stessa. Motivo sub D) Con tale motivo il ha dedotto il fatto che il primo Giudice non avesse considerato Pt_1 come all'epoca dei fatti sussistesse una gestione dell'amministrazione comunale : “ …inquinata da ingerenze esterne”, dando atto di pretese infiltrazioni mafiose e del procedimento penale già indicato in primo grado, pur afferente a diverso profilo dell'aggiudicazione dei posti oggetto di controversia, con il coinvolgimento del Geom. , definito con l'assoluzione, sì da affermare: “ …Inoltre va CP_4 precisato che le decisioni assolutorie in sede penale del Geom. di cui riferisce il Controparte_5 convenuto NON attengono alle questioni di cui al giudizio de quo che non sono mai passati al vaglio del giudice penale…” Motivo sub E)
5 Il ha poi trattato il tema della prescrizione del diritto azionato, benchè non oggetto di Pt_1 specifica pronuncia del primo Giudice, anzi assumendo: “ Seppure la eccezione di prescrizione non ha avuto accoglimento vogliamo qui ribadire la insussistenza dei presupposti per la sua concretizzazione”, sì da ripercorrere le difese già svolte a riguardo in primo grado. Motivo sub F) Il IC, a fronte della pronuncia in ordine all'insussistenza dell' ” an” da parte del Tribunale, ha poi riproposto le difese afferenti al “ quantum”, rispetto alla contestazione avversaria. A fronte di tali doglianze, in via istruttoria, l'appellante ha insistito per il licenziamento di CTU volta all'accertamento del “quantum” del danno subito e nella querela di falso, come sopra indicata, sub motivo C).
Si è costituito in appello il , il quale ha contestato tutto quanto dedotto in Controparte_1 atto di appello ed ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto. In particolare, l'appellato ha eccepito quanto segue. Preliminarmente l in questione ha contestato l'ammissibilità della CTU Controparte_6 contabile, in quanto, nel caso di specie, non era, comunque, possibile lamentare un “mancato utile” (non trattandosi di un'azienda con un utile certo e storicizzato negli anni e, quindi, ragionevolmente proiettabile nelle annualità future), bensì, tutto al più, di una “perdita di chances”, fattispecie di cui, comunque, mancava la prova dei presupposti oggettivi, soggettivi ed del nesso casuale. Parte appellata ha contestato, altresì, l'ammissibilità della querela di falso, atteso che:
- la stessa era inconferente rispetto all'unica “causa petendi” dedotta (e cioè il comportamento asseritamente doloso del Geom. nel corso del 2012), poiché il CP_4 Geom. non era stato membro della Commissione giudicatrice, con l'effetto che la CP_4 pretesa della querela medesima aveva, di fatto, quale presupposto un'inammissibile “mutatio libelli”,su cui non vi era, in ogni caso, accettazione del contraddittorio;
- il documento, su cui avrebbe dovuto vertere la querela (verbale di
) era stato prodotto dalla stessa parte attrice, odierna appellante, al fine di CP_7 avvalersi dello stesso per dimostrare quanto dedotto quale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, afferente non ad un errore della , bensìall'azione dolosa, estranea CP_7 all'attività della medesima, del Geom. nella qualità di RUP. CP_7 CP_4 A tal riguardo il ha lamentato ed eccepito come solo in sede di appello Controparte_1 controparte avesse prospettato, per la prima volta, condotte illecite non solo del RUP, Geom.
ma anche di altri soggetti, assumendo, senza fondamento, come, una volta dedotta la CP_4 responsabilità dell'Ente ex art. 28 Cost., non dirimente fosse quale soggetto della P.A. avesse compiuto l'illecito, quindi anche i componenti la Commissione giudicatrice: Parte appellata, in merito, ha, invece, contestato come in tal modo l'appellante avesse allegato, inammissibilmente, ancora una volta, un “fatto costitutivo” nuovo, mai dedotto in causa nei precedenti cinque anni di giudizio. Passando, poi, ai singoli motivi di appello, è stato dedotto, in particolare, quanto segue:
-in merito al motivo sub A), il appellato ha rilevato come la procedura richiedesse CP_1 esclusivamente di depositare un atto scritto di impegno condizionato, ad esempio, alla futura assunzione del bagnino, piuttosto che alla futura organizzazione di eventi, come richiesto in bando. Circa poi la nota, datata 01.08.2013, ha confermato come con tale documento il RUP avesse ricordato agli aggiudicatari di depositare, alla fine della stagione, l'autocertificazione attestante l'avvenuto rispetto degli impegni, il tutto a fronte dell'ordinarietà del deposito di atti di impegno condizionato, secondo le prassi delle gare pubbliche, quanto scritto nel bando non potendo che - in buona fede e secondo buon senso – essere interpretato come avevano fatto tutti gli altri partecipanti;
-in merito al motivo sub B), l' Ente territoriale in esame ha rilevato come pretestuoso, specioso e anche temerario fosse stato il tentativo di controparte di dedurre/indurre la consumazione di un illecito (financo penale), nel corso della gara pubblica tenutasi nel 2012, dal tenore letterale della nota del 01.08.2013, inviata agli assegnatari dal RUP. Quanto, poi, alla pretesa mancata contestazione ex art.115 c.p.c., dedotta dal l'appellato ha eccepito che, per un verso, la Pt_1 prospettazione attorea di illecito extracontrattuale onerava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., parte attrice della prova di ciascun elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., e, per altro verso e in ogni caso, il significato lessicale, semantico e quindi giuridico, di uno scritto non poteva,
6 comunque, soggiacere alla regola della contestazione, competendo solo al Giudice, senza preclusioni, liberamente e doverosamente, interpretare un documento;
-in merito al motivo sub D), fermo quanto contestato circa la querela di falso, Parte appellata ha evidenziato la totale inconferenza delle deduzioni avversarie rispetto all'oggetto del processo, per, dunque, riproporre le difese svolte anche afferenti alle contestazioni in punto prescrizione e
“quantum”, come da motivi sub E) ed F). Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 25.09.2024, previa designazione di nuovo Consigliere relatore, la Corte fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 22.04.2025, assegnando alle Parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. Detta udienza, a termini scaduti per il deposito, veniva differita, per la sola rimessione al Collegio, all'udienza del 16.9.25, in esito alla quale sì è proceduto all'incombente e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre, in primo luogo, pronunciare sulla querela di falso, sub punto C dell'atto di appello, afferente alle operazioni della Commissione di gara, di cui , va rammentato, è pacifico che il RUP, in persona del Geom. non abbia fatto parte. CP_4 Orbene, a riguardo la Corte, in via assorbente di ogni altra considerazione, anche di tipo formale, ex artt. 221 e segg. c.p.c., deve rilevare come la querela medesima si appalesi inammissibile, poiché ha quale presupposto la ricerca della prova di condotte illecite, in concreto l'assegnazione arbitraria di punteggi, in forza di documenti in realtà non prodotti dai partecipanti, del tutto eterogenee da quelle dedotte nel giudizio di primo grado, sia in termini soggettivi, che oggettivi. Non vi è, dubbio, infatti, come il attore ex art.2043 c.c., abbia dedotto, quale fatto Pt_1 costitutivo delle sue pretese, asserite condotte di abuso da parte del RUB, che avrebbe suggerito agli altri partecipanti alla gara cosa e come documentare quanto previsto dal bando, in sede di istanza, ciò al fine di favorire tutti, salvo il medesimo, fatti che non riguardano, dunque, Pt_1 qualsivoglia possibile falsità degli atti redatti dalla Commissione, in sede di disamina delle istanze e aggiudicazione dei punteggi. Del tutto condivisibile è, pertanto, la difesa del appellato che ha evidenziato come CP_1 tale richiesta formulata in sede di gravame abbia, quale presupposto necessario, una , del tutto inammissibile, “ mutatio libelli”, al di fine di ampliare, atteso l'esito della sentenza di merito in primo grado, i fatti, alternativi, costituivi della domanda di danno, il che è, tuttavia, del tutto precluso in appello e già lo era, devesi osservare, anche di fronte al Tribunale. La semplice disamina dei punti della citazione originaria sub nn.3, 4 e 6, sopra non a caso riportati, offrono un riscontro inequivoco alla conclusione ora espressa. Nello stesso senso, non può tacersi, depongono d'altra parte, il contenuto della prima memoria ex art.183 c.p.c. dell'allora attore, ove si legge: “ …La condotta del funzionario , CP_4 in base alle deduzioni proposte in citazione, integra una fattispecie astratta del reato di “abuso di ufficio” art. 323 c.p.c. a cui deve riferirsi il computo del termine prescrizionale ai sensi del comma 3 dell'art. 2947 cpc “, così come le deduzioni di cui alla seconda memoria ex art.183 c.p.c., a fronte di una pregressa sentenza, in punto giurisdizione ordinaria, come da pronuncia della Corte di Appello di Genova, n. 1169/22, da cui origina il giudizio odierno, ove si legge: “ …Nel caso in esame la domanda è relativa alla responsabilità dell'ente non per violazione del procedimento o per i vizi tipici dell'atto amministrativo, ma per la condotta tenuta dal dipendente in occasione del procedimento come già sopra indicato…”, sul presupposto, si noti, di cui all'incipit della medesima pagina della sentenza “ de qua”, che vi fosse stato: “… il preordinato intento di escludere l'istante per favorire altri candidati…”, sì che era in contestazione : “ …la condotta del funzionario che ha portato all'adozione di un provvedimento asseritamente viziato…”.
Va aggiunto che qualsivoglia assunto per cui, invocata la responsabilità dell'Ente ex art.28 Cost., il preteso danneggiato potrebbe mutare , di fatto, liberamente i fatti posti a fondamento della sua domanda, ove, comunque, nell'alveo applicativo di tale norma, non trova alcun fondamento giuridico e si pone in franca violazione del diritto di difesa e dell'art.111 Cost., in modo ancor più irragionevole a fronte di un'ipotesi di responsabilità civile indiretta, quale quella “ de qua”, che, non a caso, sussiste in ragione di specifici presupposti determinanti, si noti, gli elementi costitutivi della domanda ( vedasi , in ultimo, Cass. sez. 3, n. 20141, 19.7.25, secondo cui: “ Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto illecito del suo dipendente, anche 7 quando questo ha approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.”). Dalle considerazioni che precedono, in conclusione, discende la necessità di dichiarare inammissibile la querela di falso proposta. Passando alla disamina dei motivi di gravame, devesi porre in risalto quanto segue. Circa il motivo sub A , osserva la Corte come lo stesso sia del tutto infondato. Il Giudice di primo grado ha, infatti, correttamente stabilito che, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, dagli atti di gara emergeva l'espressa indicazione dell'onere, a carico dei concorrenti, di documentare le condizioni necessarie all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi, tanto che lo stesso modulo di domanda compilato dal richiedeva al punto F) l'allegazione di Pt_1
“documentazione per l'attribuzione di punteggi e/o di priorità”. In cosa consistesse, poi, tale documentazione, merita di essere sottolineato, si evince dallo stesso bando di gara, peraltro non sottoscritto dal ma dal Dirigente ing. ove CP_4 CP_8 all'ultima pagina si legge: “ Qualora siano accertate difformità rispetto alle dichiarazioni – certificazioni – impegni assunti che hanno consentito l'attribuzione dei punteggi di priorità, l'assegnazione -affido sarà revocata in qualunque tempo…”.: ciò smentisce ogni doglianza circa il fatto che per documenti si facesse riferimento a elementi fattuali già esistenti e non anche futuri. Discende, allora, da tale constatazione documentale che costituisce una mera suggestione che il Geom. abbia abusivamente “ suggerito” agli altri partecipanti alla gara cosa produrre, CP_4 la mancanza di “ documentazione”, nel senso citato, riscontrata dalla Commissione giudicatrice quanto al essendo , in realtà, addebitabile ad una lettura sommaria ed imprudente del Pt_1 bando da parte del medesimo, fermo restando, peraltro, che non è, e non è stato, oggetto Pt_1 di contestazione il contenuto del bando stesso per come redatto ( si torna a dire, in ogni caso, da terzo soggetto). Gli argomenti di cui sopra acclarano fin d'ora l'inconsistenza della valenza riconosciuta dall'attuale appellante alla missiva 1.8.13, prot. 21288, a firma del Geom. doc. A bis, di cui CP_4 si dirà anche in seguito, missiva rispetto alla quale, comunque, non può omettersi di considerare come la stessa fosse destinata principalmente proprio al Difensore del a seguito di esposto, Pt_1 il che rende davvero inverosimile che, nello stesso documento, secondo la tesi sostanziale dell'appellante, detto funzionario infedele avrebbe negato ogni irregolarità, sollecitando, peraltro, i “ beneficiari” dei suoi illeciti “ suggerimenti”, a “ sanare” le mancanze documentali pregresse. Circa il motivo sub B, rileva, parimenti, la Corte l'infondatezza dello stesso. Il Giudice di primo grado ha, infatti, correttamente respinto la tesi secondo cui la prova dell'omessa presentazione dei documenti da parte dei concorrenti fosse costituita, come anticipato, dalla missiva datata 01.08.13, inviata dallo stesso anche ai vincitori del bando, poiché in CP_4 tale documento si legge che: “…Si ricorda ai soggetti assegnatari, che leggono per conoscenza, che al termine della stagione balneare dovranno in forma di autocertificazione attestare (…) le presenze, le dotazioni e gli eventi svolti come dichiarati nel procedimento concorsuale fatti salvi ovviamente i controlli di competenza”. A tal riguardo si è , infatti, già detto in cosa consistesse l'onere di documentazione dei partecipanti alla gara , documentazione , dunque, perfettamente suscettibile di essere confermata, ex post, in esito all'esercizio dell'aggiudicazione, con l'onere di documentare, anche con autocertificazioni, a pena di comminatoria penale e salvo controlli concreti, l'effettivo rispetto degli impegni assunti in sede di domanda. La doglianza dell'appellante, pertanto, si fonda su una nozione di “ documentazione” errata, da cui si vorrebbe far discendere l'assunto per cui il tenore della missiva del 1.8.13, ove si parla di dichiarazioni rese in sede di bando, attesterebbe la mancanza della documentazione stessa, il tutto, però, in forza di un'interpretazione tendenziosa e partigiana delle risultanze. Ciò assorbe, financo, l'assunto del Tribunale, parimenti del tutto corretto, secondo cui la presenza di documentazione per ottenere punteggi aggiuntivi da parte degli altri partecipanti alla gara, al di là di cosa si fosse inteso per “documentazione”, era attestata dal verbale del 19.06.12 8 della Commissione giudicatrice comunale, ciò fino a querela di falso, ponendosi, peraltro e comunque, semmai, un problema di illecito della stessa, non dedotto in causa, CP_7
di cui il non aveva fatto parte. CP_7 CP_4 Quanto sopra ben spiega, in termini di strategia difensiva attorea, la proposizione della querela di falso, come da atto di appello, su cui si è già detto, confermando, peraltro, l'intendimento del di “ mutare” la sua domanda, Pt_1 Ogni pretesa, altresì, di riportare all'ambito della responsabilità del nella sua qualità CP_4 di responsabile del procedimento, gli illeciti , asseriti, dei membri della Commissione giudicatrice, risulta privo di fondamento giuridico e mira, come già argomentato, ad un'applicazione arbitraria dell'art.28 Cost. Non può tacersi, infine, per quanto occorra, che rispetto ad una gara per sfruttamento di spazi pubblici in rapporto a specifiche esigenze della P.A., a favore della collettività, al di là dei convincimenti personali del non è ravvisabile alcuna anomalia nel prevedere di Pt_1 documentare la propria richiesta mediante impegni a rispettare determinate prescrizioni , salva la documentazione e verifica successiva, circa ciò che è stato attuato, sì che il contenuto della missiva 01.08.2013, già più volte citata, risulta del tutto privo da qualsivoglia anomalia “ confessoria”. Merita di essere , in ultimo, osservato che del tutto errato ed artificioso è il richiamo all'art.115 c.p.c., rispetto ad una pretesa omessa contestazione specifica afferente alla mancanza di documentazione in sede di gara, poiché ciò attiene, in realtà, non a un fatto storico, ma all'interpretazione del bando e di ciò che la , peraltro, e non il abbiamo CP_7 CP_4 ritenuto integrasse la “documentazione” in questione, ferma, peraltro la valenza probatoria dei verbali, su cui si è già detto, e, allo stesso tempo, il tenore del contenuto del bando richiamato dal
CP_1
Circa, poi, il motivo sub D, osserva la Corte come il medesimo sia del tutto infondato, se non ai limiti dell'inammissibilità. Non può , infatti, a riguardo tacersi che il con argomentazioni anche contraddittorie, Pt_1 da un lato ha lamentato che il primo Giudice non avesse valutato il contesto di gestione generale del , dall'altro ha, tuttavia, sottolineato che il Geom. era stato coinvolto Controparte_1 CP_4 in un procedimento penale solo connesso all'esecuzione dell'assegnazione dei posti “ de quibus”, venendo assolto, per poi concludere che tale esito del processo penale fosse, comunque, irrilevante, in tesi, proprio perché relativo a fatti diversi a quelli contestati nel presente giudizio, mai valutati in sede penale. Orbene, anche in questo caso, allora, il a ben vedere, ha cercato di sfuggire Pt_1 all'onere di specifica allegazione e prova delle condotte illecite , su di lui gravante, dimenticando i fatti costitutivi effettivi della sua domanda, che certo non trovano , nelle infiltrazioni della criminalità organizzata nel Comune di , alcun elemento di prova idoneo, per carenza, manifesta, di CP_1 specificità. A tal riguardo, in realtà, occorre, financo, porre in risalto come il fatto che il sia stato CP_4 assolto rispetto a fatti comunque contigui a quelli in esame, vertendosi, peraltro, in materia di reati procedibili d'ufficio ( nonostante, ancora, le innumerevoli sedi in cui l'appellante ha rivolto con veemenza le proprie doglianze sulla gara in questione), non rafforza affatto l'ipotesi dell'appellante, risultando financo tale da indebolire la stessa, considerato che l'attività di detto funzionario pubblico, devesi presumere, sia stata , in ogni caso, attenzionata in toto dall'A.G. inquirente, ancor più in presenza delle criticità prospettate in ordine alle gestione generale dell'Ente. Il motivo, pertanto, non coglie nel segno, giustamente il primo Giudice non avendo valorizzato la situazione generale del Comune di . CP_1 Ciò detto, in rapporto ai motivi sub E) ed F), essi si risolvono, in realtà, nella riproposizione di argomenti già spesi in primo grado e, peraltro, assorbiti, sia nella decisione di primo grado, che in questa sede, dalla pronuncia afferente alla mancanza radicale di prova del fatto illecito.
In conclusione, osserva questa A.G. , le doglianze dell'appellante si appalesano infondate, non mutando tale valutazione qualsivoglia prospettazione, non a caso rimasta del tutto fumosa, se non di stile, in termini di colpa grave del funzionario pubblico in esame, ciò anche in rapporto al contenuto della sentenza appellata e dei motivi di gravame. Le difese finali, merita di essere sottolineato, non giovano al atteso che le stesse Pt_1 non offrono elementi meritevoli di ulteriore argomentazione, tentando di riproporre l'eterogeneità dei 9 potenziali profili di responsabilità del RUP, rispetto alla Commissione esaminatrice di cui il RUP stesso, autore del preteso fatto illecito, non era membro, onde ignorare la valenza, comunque, assorbente, in termini, altresì, eziologici, dell'attività della medesima, non oggetto del CP_7 presente giudizio, per le ragioni già esposte. Tale considerazione assorbe, va detto, anche ogni ulteriore questione circa l'onere della prova della condotta illecita, che, a ben vedere, l'appellante continua solo ad ipotizzare, per sua stessa ammissione, sì da pretendere, di fatto, del tutto inammissibilmente, una condanna risarcitoria fondata su “ ragioni di sospetto”, al di là della valenza “confessoria” attribuita, in modo del tutto abnorme, ai sospetti stessi ( si legga, in particolare, come da conclusionale: “ …Si constata quindi che il funzionario del Comune ha utilizzato due criteri diversi nella valutazione di assegnazione dei posteggi commerciali nel senso che, ove per il Sig. erano stati richiesti requisiti: “[…] da documentare Pt_1 contestualmente per ottenere l'attribuzione del punteggio”, per gli altri candidati era stata ritenuta sufficiente una mera dichiarazione da confermare sempre nella modalità autocertificativa da rendere a fine stagione balneare. (pag. XXVI Comparsa di Riassunzione). Pertanto le anzidette ragioni di sospetto e di rilievo di illogicità hanno acquisito forma di prova confessoria nelle affermazioni espresse dal RUP (responsabile unico del procedimento) con la suddetta missiva….”). Nello stesso senso depongono le deduzioni di cui alla memoria di replica dell'appellante, ove, da un lato, si assume, in forza di una mera ipotesi, a ritroso, rispetto alla missiva del 2013, che il avesse suggerito quale documentazione produrre, a fronte di un bando anomalo, CP_4 contestualmente, tuttavia, alla pretesa di contestare la liceità dell'attività della , che CP_7 avrebbe verbalizzato il falso, circa i documenti stessi, per , ancora, assumere che il RUP, quale portavoce della , avrebbe comunque dovuto rispondere dell'attività di quest'ultima CP_7 (vedasi punto 7, lett.A, e lett. B di tale atto difensivo, ove non ripetitivo di argomenti già spesi). Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza e devono essere determinate come richiesto con nota spese del appellato, datata 4.3.25, in € 5.097,00, oltre accessori CP_1 di legge, detto importo essendo del tutto conforme, financo in termini riduttivi, ai parametri applicabili di cui al DM 55/14, per le cause in appello di valore compreso fra € 52.001 ed € 260.000,00. Il totale rigetto dell'appello impone, infine, di dare atto del fatto che ricorrono in capo a Parte_1 i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater , DPR 115/02 per il pagamento del doppio
[...] contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 397/2024 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 07.02.2024, notificata il 14.02.2024, la Corte così provvede:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'istanza di querela di falso;
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA al pagamento delle spese di lite del grado in Parte_1 favore del di , spese che liquida in complessivi € 5.097,00, oltre al 15% ex art.2 CP_1 CP_1 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che sussistono, in capo a Parte appellante, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 17.9.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 397/2024 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 07.02.2024, notificata il 14.02.2024, promossa da:
Genova 24.3.1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Firriolo del Foro Parte_1 di Genova in forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiavari (GE), Via Tripoli n. 20 APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco pro tempore Dott. , Controparte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Squeri del Foro di Genova giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo difensore ( Email_1 APPELLATO
avente a oggetto: risarcimento danni da provvedimento illegittimo della PA nella quale le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello civile di Genova, respinta ogni contraria istanza, nella ritenuta opportunità, accogliere a) - Istanza di querela di falso ex art. 221 cpc, riferita al provvedimento amministrativo (doc. C fascicolo del primo grado di giudizio e dell'attuale di appello) della Commissione giudicatrice del di del 25.06.2012 Prot. 16972 RR di esito selezione pubblica assegnazione CP_1 CP_1 posteggi fuori mercato stagionale anno 2012/2013/2014/2015 e allegati: verbale commissione giudicatrice prima seduta del 19.06.2012, verbale commissione giudicatrice seconda seduta del 19.06.2012, verbale commissione giudicatrice terza seduta del 20.06.2012; e conseguentemente o in via autonoma, pur in omesso recepimento della procedura per querela di falso, b) Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello civile di Genova riformare l'impugnata sentenza n. 397/2024 emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Genova in data 07.02.2024 e per l'effetto, riconoscere e dichiarare la illiceità e quindi, nella ritenuta necessità, provvedere alla disapplicazione, della determina dirigenziale n. 449 del 22.06.2012 di approvazione della graduatoria emessa dal
con la quale è avvenuta la non assegnazione alla parte attrice sig. Controparte_1 Parte_1 i “un posteggio fuori mercato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nell'ambito
[...] del demanio marittimo per gli anni dal 2012 al 2015”, e/o riconoscere e dichiarare la responsabilità dolosa o gravemente colposa del dipendente del titolare del procedimento Controparte_1 nell'emissione dell'atto amministrativo con effetto sfavorevole per l'attore e conseguentemente, in autonoma valenza o in congiunzione delle anzidette premesse causali, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, riconoscere e dichiarare la responsabilità del - in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore – per l'attività amministrativa illegittima, ex art. 28 Costituzione,
1 per fatto illecito del proprio dipendente, ed in corrispondenza condannare detto al risarcimento CP_2 dei danni in favore della parte appellante Sig. per l'importo di E. 144.112,00,oltre Parte_1 interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o per l'importo maggiore o minore determinando in corso di causa secondo il criterio equitativo o con l'ausilio di apposita CTU contabile per la quale si insta. c) Si insta affinché l'Ecc.ma Corte adita, voglia disporre apposita CTU contabile per la determinazione del danno maturato a carico dell'appellante quale conseguenza diretta o indiretta dalla (illecita) mancata assegnazione del posteggio messo a concorso e per tutto il periodo di vigenza previsto. Vittoria delle spese legali oltre spese generali, cpa ed iva per ciascuno dei due gradi del giudizio oltre il rimborso degli importi versati per il contributo unificato in ogni fase e grado.” PER L'APPELLATO
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello In rito dichiarare inammissibili le domande e deduzioni nuove come specificate in atti e inammissibile la querela di falso per i motivi dedotti Nel merito, respingere l'appello avversario e in ogni caso, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto e diritto per i motivi dedotti e richiamati anche ex art. 346 cpc e comunque non provata neppure sul quantum;
In via istruttoria, ci si oppone alle istanze avversarie poiché inammissibili ed esplorative In ogni caso, con vittoria di spese di lite, onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 31.01.2019 conveniva in giudizio il Parte_1 [...] l Tribunale di Genova per vedersi risarcito il danno da lucro cessante (quantificato in CP_3 euro 144.112,00) connesso alla mancata assegnazione del posteggio fuori mercato, su Lungomare Labonia, sul presupposto che il danno fosse imputabile all'Ente locale in forza del comportamento preordinatamente doloso del preposto comunale, Geom. responsabile del procedimento CP_4 relativo alla gara di assegnazione svoltasi nel 2012 (previa disapplicazione della determina dirigenziale n. 449 del 22.6.12). La richiesta risarcitoria avanzata dall'attore traeva origine da un bando pubblicato dal Comune di volto all'aggiudicazione di n. 6 posteggi fuori mercato (4 su Lungomare Labonia CP_1 e 2 su Lungomare De La Penne) per la stagione estiva nel quadriennio 2012-2015. Il IC, in particolare, formulava domanda di partecipazione datata 16.04.12, regolarmente esaminata dalla Commissione giudicatrice, la quale gli assegnava un punteggio pari a “7”, collocando il richiedente in questione alla 5^ posizione in graduatoria, piazzamento non utile per l'assegnazione di uno dei quattro posti su Lungomare Labonia. A tal riguardo, l'allora attore, in particolare, come da atto introduttivo, assumeva:- “ 3) Che la suddetta graduatoria è a nostro parere il risultato di una attività amministrativa attuata dal Responsabile del procedimento geom. con il preordinato intento di escludere dal Controparte_5 diritto l'odierno attore al fine di garantire la posizione utile in graduatoria agli altri 4 candidati sopra menzionati;
4) Che la nostra considerazione si fonda sull'intero iter preparatorio della graduatoria stessa. Infatti, nel corso di questa fase, il geom. richiedeva al Sig. requisiti del tutto CP_4 Pt_1 illogici ed impossibili da conseguire e quindi da allegare. Peraltro, tale nostra prospettazione trova conferma in un elemento ultimativo caratterizzante la irregolare gestione amministrativa dell'intero complesso dell'attività concorsuale;
5) Infatti, per quanto sopra, in sede di indagine penale della Procura di Genova inerente le attività del e, tra l'altro, con riferimento alla Controparte_1 responsabilità penale (ex artt. 110 e 323 c.p. “Abuso di ufficio”) del geom. , è stato Controparte_5 effettuato il sequestro preventivo (anche) dei 4 “posteggi” oggetto del nostro esame. È doveroso sottolineare, tuttavia, che tale decreto non è stato convalidato dal GIP per soli motivi procedurali, perché “[…] rispetto alla nuova situazione non è in atti una contestazione di reato”. Invero, è altresì opportuno riscontrare che dalla relazione motivazionale viene evidenziato un “interesse” da parte del Geom.
a proseguire nel rendere sempre “illecitamente” più vantaggiosa la gestione dei Controparte_5 posteggi per gli assegnatari. In particolare, tra l'altro, il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Genova in data 25 giugno 2016 sulla richiesta di sequestro da parte della Procura, sul punto attinente la materia del nostro esame, precisa che: “Con riferimento ai chioschi sul lungomare Labonia, nel provvedimento di sequestro e nella relativa istanza di convalida, si fa riferimento all'illegittima autorizzazione ad
2 aumentare la superficie demaniale occupata dai predetti insediamenti ed alla continua omissione da parte della Pubblica Amministrazione all'adozione di sanzioni …” ed ancora “..ai gestori dei chioschi era stata autorizzata l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto alla stagione balneare del 2014.”…; 6) Che, alla luce di quanto è emerso in sede di procedimento penale, trova significato la (allora) incomprensibile condotta tenuta dal responsabile del procedimento geom. relativamente alla attuale parte attrice;
7) Che CP_4 per quanto sopra in effetti il sig. nella fase di valutazione amministrativa della Parte_1 procedura concorsuale, con nota datata 04.06.2013 inviata al Comune di ed ai servizi CP_1 competenti puntualizzava che : “Il 19.06.2012 la Commissione competente ha fissato i criteri di priorità per la redazione della graduatoria, dando atto allo scrivente che pur avendo barrato le caselle dei requisiti nella domanda le veniva limitatamente assegnato il seguente punteggio…”; 8) Che alla suddetta nota del sig. dava risposta il Comune di con atto datato 26.06.2013 Prot. N. 17539 Parte_1 CP_1 ove sui punti veniva precisato : “…la barratura delle caselle nella domanda non è e non era di per sé sufficiente in quanto come espressamente prescritto costituiva assunzione di impegno da documentare contestualmente (ns nota- sottolineatura del Comune) per ottenere l'attribuzione del punteggio. La commissione giudicatrice ha svolto rigorosamente in tale senso l'attribuzione dei punteggi a tutti i partecipanti valutando la documentazione prodotta, attribuendo conseguentemente il relativo punteggio nei limiti previsti dal bando valorizzando i soggetti che hanno documentato la dotazione o la disponibilità condizionata, questo per dare l'immediata fruibilità del servizio ai cittadini nella stagione balneare 2012 (presupposto del bando)…”…9) Che dal contenuto della “Risposta” del emerge, Controparte_1 da un lato, che la specificità e varietà delle modalità con cui si dovevano dimostrare i requisiti richiesti NON POTEVANO essere conosciuti dal sig. erché logicamente dovevano essere Parte_1 prescritti in tali termini in fase antecedente, nel bando o in atto integrativo. Dall'altro lato - posto che dette modalità attuative dei requisiti richiesti oggettivamente non erano conoscibili - come hanno potuto gli altri candidati darvi una corrispondente ottemperanza e, conseguentemente, acquisire il maggior punteggio per collocarsi in posizione utile in graduatoria? La risposta si rinviene solo nella possibilità che qualcuno avrà potuto fornire loro un adeguato suggerimento dal quale è stato volutamente esclusa parte attrice, che è stata diffusamente e puntigliosamente edotta nei minimi particolari SOLO a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva…”. L'allora attore, dunque deduceva che quanto sopra era stata lamentato al Geom. CP_4 già nella immediatezza, con lettera datata 22 luglio 2013, consegnata al protocollo del Comune di
, sebbene: “ … SOLO quanto emerso dal procedimento penale del 2016 ha potuto offrire presupposto CP_1 valido per supportare la attuale domanda risarcitoria…”, sì da lamentare ancora il fatto che tale missiva non fosse mai stata riscontrata ed ancora, segnatamente: “… 12) Che si ritiene di rinvenire un nesso causale tra la condotta amministrativa illecitamente dispiegata da geom. nella sua Controparte_5 funzione di Responsabile del procedimento inerente alla procedura concorsuale de qua, e la esclusione del sig. e, di conseguenza, matura la titolarità per richiedere ed Parte_1 ottenere un risarcimento del danno subito per non avere potuto esercitare l'attività commerciale prevista dal bando per tutti gli anni 2012-2103-2014-2015;13) Che, pertanto, si è proceduto alla determinazione del quantum…”. In merito, il Tribunale di Genova, prima Sezione, con sentenza datata 19.09.2020, pronunciava il proprio difetto di giurisdizione, compensando le spese di lite. Su gravame proposto dal circa detta pronuncia in rito, la Corte d'Appello di Genova, Pt_1 con sentenza datata 08.11.2022, accoglieva l'appello in punto giurisdizione e rimetteva gli atti davanti al giudice di primo grado. Il IC, dunque, riassumeva il giudizio con atto 13.1.23, citando il per Controparte_1 l'udienza del 06.06.2023, ribadendo la pretesa risarcitoria pari ad euro 144.112,00 e quanto già allegato in precedenza, allegando il doc. A bis, contenente, in realtà, il riscontro alla rammentata missiva del 22.7.13, come da nota 1.8.13 del . Controparte_1 Si costituiva in giudizio detto che contestava la domanda attorea sotto ogni Controparte_6 profilo, eccependo, in particolare, quanto segue:
la procedura di gara del 2012 e/o ogni atto presupposto, nonché atto conseguente, dovevano considerarsi cristallizzati nella loro “legittimità”, stante la mancata impugnazione di parte attrice;
con riferimento a un asserito “comportamento doloso del Geom. , da questi CP_4 tenuto in sede di gara, nel corso del 2012, controparte non aveva dedotto alcun elemento a prova
3 diretta, atteso che parte attrice si era limitata ad ipotizzare che l'apertura di un'indagine nel 2016, relativa a fatti, peraltro, inconferenti con la gara del 2012 (poiché, come anticipato, relativi ad un ampliamento di superficie riconosciuto a un assegnatario nel 2014) avrebbero dovuto far ritenere provato il dolo nel corso della gara del 2012;
il dolo in questione era, comunque, inesistente in capo al Geom.
considerato che
CP_4 il punteggio attribuito a non era stato assegnato dal responsabile del procedimento, bensì Pt_1 dalla Commissione giudicatrice (con efficacia causale assorbente), il cui operato era cristallizzato in termini di legittimità, stante la mancata impugnazione;
nessun elemento di prova, inoltre, su asserite carenze documentali relative alle domande degli altri concorrenti alla gara del 2012, era possibile trarsi dalla nota del 01.08.2013, con la quale il Geom. icordava agli assegnatari di autocertificare (a fine stagione e, quindi, a consuntivo) CP_4 l'avvenuto rispetto dei requisiti (su cui si erano impegnati ex ante in sede di gara), trattandosi di attestazioni/adempimenti inerenti al sinallagma funzionale del rapporto (protrattosi nel 2013, 2014 e così via), sì da nulla c'entrare con i documenti di cui alla procedura di gara in forza del quale era sorto il vincolo connesso all'assegnazione degli spazi;
il presunto comportamento doloso del Geom. peraltro, era risultato, in ogni caso, CP_4 insussistente anche con riferimento ai, diversi, eventi del 2014, essendo stato il predetto assolto “per non aver commesso il fatto”. Il convenuto in riassunzione, dunque, evidenziava come, più semplicemente, CP_1 mentre tutti gli altri candidati avevano inteso correttamente cosa il bando richiedesse, in punto allegazione documentale, parte attrice non lo aveva invece compreso, così da non produrre quanto occorrente per ottenere un maggior punteggio, il tutto esitato nella graduatoria posta, in termini fattuali, a base della domanda, rispetto ad una procedura amministrativa, peraltro, non oggetto di impugnazione di fronte al G.A. Concessi i termini per memorie ex art. 183 cpc, ad avvenuto deposito, il Giudice di prime cure riteneva la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, fissando udienza per discussione, ex art.281 sexies c.p.c. per il 7.2.24. In tale data, dunque, il Tribunale, all'esito di discussione, così statuiva:
“
P.Q.M.
- rigetta la domanda attorea;
- condanna lla rifusione, in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 procedimento, liquidate in euro 7.600 per spettanze professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Il Tribunale, in particolare, respingeva la domanda attorea affrontando i diversi argomenti spesi dall'allora attore ed escludendo la loro fondatezza. Nello specifico, il Giudice di primo grado:
- in merito alla prospettazione attorea secondo la quale - a parità di bando di gara – in tesi il Geom. aveva informato “solo” gli altri concorrenti della necessità di allegare CP_4 documentazione, ne escludeva la fondatezza, poiché la documentazione era richiesta espressamente dal bando e quindi nessun illecito in termini di quid pluris informativo
“verbale” era anche solo prospettabile;
- in merito all'assunto attoreo in base alla quale gli altri concorrenti, in tesi, avevano ottenuto punteggi aggiuntivi, pur non avendo prodotto i documenti richiesti, ne escludeva la fondatezza, poiché dal raffronto della valutazione compiuto dalla Commissione valutatrice emergeva, invece, come gli altri concorrenti avessero effettivamente depositato i documenti occorrenti, fermo restando che, peraltro, la correttezza dell'attività compiuta dalla Commissione Giudicatrice nel 2012 neppure era più censurabile considerato il giudicato formatosi per mancata impugnazione nanti il TAR Liguria. Il Tribunale affrontava, inoltre, l'ulteriore prospettazione attorea, circa la valenza della nota del Geom. datata 01.08.2013, inviata agli assegnatari dei posti, con la quale si chiedeva CP_4 di trasmettere, “al termine della stagione”, l'autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti di cui al bando, valenza che, in tesi dell'allora attore, era tale da costituire la “prova” del “dolo” del CP_4 medesimo e del fatto che, nell'anno 2012, in occasione della procedura di gara, gli altri assegnatari non avevano fornito i documenti necessari.
4 A riguardo, il primo Giudice reputava infondati detti argomenti, in particolare affermando quanto segue:
• i documenti richiesti riguardavano la conferma (seppur in termini di autocertificazione ex post e riservati i controlli di competenza) dell'avvenuto rispetto nel corso della stagione dei requisiti di cui all'originario bando;
• la documentazione richiesta per l'attestazione a consuntivo, nulla, dunque, rilevava rispetto alla prova dell'avvenuto deposito, un anno prima e in sede di gara, della documentazione richiesta dal bando, rispetto a quanto possibile rispetto a fatti futuri;
• il deposito effettivo dei documentati occorrenti, in occasione della gara del 2012, da parte degli altri concorrenti, risultava attestato dai verbali della Commissione giudicatrice, che facevano fede fino a querela di falso (profilo, inoltre, coperto dal giudicato per mancata impugnazione nanti il TAR Liguria nel 2012), dimostrando anche l'irrilevanza del richiamo alla condotta dolosa del Geom. visto e considerato che questi neppure era stato CP_4 membro della Commissione giudicatrice medesima. A fronte di quanto sopra, il Tribunale accertava, pertanto, l'impossibilità di prospettare una qualsiasi responsabilità in capo al Geom. il che costituiva la ragione più liquida, con CP_4 assorbimento di ogni ulteriore concorrente eccezione dell'Ente convenuto (mancata prova, prescrizione, quantum etc).
Nei confronti della predetta sentenza ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi, ripercorsi come segue. Motivo sub A. Con tale motivo l'appellante: - ha contestato la regolarità del bando di gara, muovendo dall'assunto che la procedura concorsuale esigesse documentazione che presupponeva una titolarità di assegnazione del posteggio;
- ha rilevato come la nota datata 01.08.2013 del RUP, Geom. avesse messo in dubbio l'adempimento dei partecipanti in merito agli oneri CP_4 documentali nel corso della gara del 2012. Il ha, dunque, concluso assumendo che l'adempimento di gara tramite una modalità Pt_1 così anomala, quale la dichiarazione di impegno condizionata, avrebbe necessariamente sottointeso un “suggerimento” riservato e di favore nei confronti di tutti gli altri partecipanti. Motivo sub B. Con tale motivo l'appellante ha posto in risalto come, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, il lamentato illecito, nel corso della gara pubblica tenutasi nel 2012, trovasse riscontro dirimente nel tenore letterale della nota datata 01.08.2013, inviata agli assegnatari dal RUP, afferente agli adempimenti “in corso di rapporto”, quale l'autocertificazione dell'avvenuto adempimento (a fine stagione nel 2013) di quanto era stato reso oggetto di impegno scritto (condizionato) in sede di gara nel 2012. In merito il IC ha evidenziato che l'utilizzo da parte del RUP, nella predetta nota, delle parole “come dichiarati”, anziché delle parole “come documentati”, costituiva la prova del fatto che i vincitori della gara non avevano depositato, nel 2012, i documenti previsti nel bando di gara. Sul punto, l'appellante ha, ancora, sottolineato come il CP_1
non avesse contestato specificamente detta circostanza ai sensi dell'articolo 115 c.p.c.
[...] Motivo sub C Sotto tale rubrica l'appellante ha formulato richiesta di querela di falso rispetto ai verbali della Commissione giudicatrice, assumendo la mancanza della documentazione richiesta e valutata dalla Commissione stessa. Motivo sub D) Con tale motivo il ha dedotto il fatto che il primo Giudice non avesse considerato Pt_1 come all'epoca dei fatti sussistesse una gestione dell'amministrazione comunale : “ …inquinata da ingerenze esterne”, dando atto di pretese infiltrazioni mafiose e del procedimento penale già indicato in primo grado, pur afferente a diverso profilo dell'aggiudicazione dei posti oggetto di controversia, con il coinvolgimento del Geom. , definito con l'assoluzione, sì da affermare: “ …Inoltre va CP_4 precisato che le decisioni assolutorie in sede penale del Geom. di cui riferisce il Controparte_5 convenuto NON attengono alle questioni di cui al giudizio de quo che non sono mai passati al vaglio del giudice penale…” Motivo sub E)
5 Il ha poi trattato il tema della prescrizione del diritto azionato, benchè non oggetto di Pt_1 specifica pronuncia del primo Giudice, anzi assumendo: “ Seppure la eccezione di prescrizione non ha avuto accoglimento vogliamo qui ribadire la insussistenza dei presupposti per la sua concretizzazione”, sì da ripercorrere le difese già svolte a riguardo in primo grado. Motivo sub F) Il IC, a fronte della pronuncia in ordine all'insussistenza dell' ” an” da parte del Tribunale, ha poi riproposto le difese afferenti al “ quantum”, rispetto alla contestazione avversaria. A fronte di tali doglianze, in via istruttoria, l'appellante ha insistito per il licenziamento di CTU volta all'accertamento del “quantum” del danno subito e nella querela di falso, come sopra indicata, sub motivo C).
Si è costituito in appello il , il quale ha contestato tutto quanto dedotto in Controparte_1 atto di appello ed ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto. In particolare, l'appellato ha eccepito quanto segue. Preliminarmente l in questione ha contestato l'ammissibilità della CTU Controparte_6 contabile, in quanto, nel caso di specie, non era, comunque, possibile lamentare un “mancato utile” (non trattandosi di un'azienda con un utile certo e storicizzato negli anni e, quindi, ragionevolmente proiettabile nelle annualità future), bensì, tutto al più, di una “perdita di chances”, fattispecie di cui, comunque, mancava la prova dei presupposti oggettivi, soggettivi ed del nesso casuale. Parte appellata ha contestato, altresì, l'ammissibilità della querela di falso, atteso che:
- la stessa era inconferente rispetto all'unica “causa petendi” dedotta (e cioè il comportamento asseritamente doloso del Geom. nel corso del 2012), poiché il CP_4 Geom. non era stato membro della Commissione giudicatrice, con l'effetto che la CP_4 pretesa della querela medesima aveva, di fatto, quale presupposto un'inammissibile “mutatio libelli”,su cui non vi era, in ogni caso, accettazione del contraddittorio;
- il documento, su cui avrebbe dovuto vertere la querela (verbale di
) era stato prodotto dalla stessa parte attrice, odierna appellante, al fine di CP_7 avvalersi dello stesso per dimostrare quanto dedotto quale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, afferente non ad un errore della , bensìall'azione dolosa, estranea CP_7 all'attività della medesima, del Geom. nella qualità di RUP. CP_7 CP_4 A tal riguardo il ha lamentato ed eccepito come solo in sede di appello Controparte_1 controparte avesse prospettato, per la prima volta, condotte illecite non solo del RUP, Geom.
ma anche di altri soggetti, assumendo, senza fondamento, come, una volta dedotta la CP_4 responsabilità dell'Ente ex art. 28 Cost., non dirimente fosse quale soggetto della P.A. avesse compiuto l'illecito, quindi anche i componenti la Commissione giudicatrice: Parte appellata, in merito, ha, invece, contestato come in tal modo l'appellante avesse allegato, inammissibilmente, ancora una volta, un “fatto costitutivo” nuovo, mai dedotto in causa nei precedenti cinque anni di giudizio. Passando, poi, ai singoli motivi di appello, è stato dedotto, in particolare, quanto segue:
-in merito al motivo sub A), il appellato ha rilevato come la procedura richiedesse CP_1 esclusivamente di depositare un atto scritto di impegno condizionato, ad esempio, alla futura assunzione del bagnino, piuttosto che alla futura organizzazione di eventi, come richiesto in bando. Circa poi la nota, datata 01.08.2013, ha confermato come con tale documento il RUP avesse ricordato agli aggiudicatari di depositare, alla fine della stagione, l'autocertificazione attestante l'avvenuto rispetto degli impegni, il tutto a fronte dell'ordinarietà del deposito di atti di impegno condizionato, secondo le prassi delle gare pubbliche, quanto scritto nel bando non potendo che - in buona fede e secondo buon senso – essere interpretato come avevano fatto tutti gli altri partecipanti;
-in merito al motivo sub B), l' Ente territoriale in esame ha rilevato come pretestuoso, specioso e anche temerario fosse stato il tentativo di controparte di dedurre/indurre la consumazione di un illecito (financo penale), nel corso della gara pubblica tenutasi nel 2012, dal tenore letterale della nota del 01.08.2013, inviata agli assegnatari dal RUP. Quanto, poi, alla pretesa mancata contestazione ex art.115 c.p.c., dedotta dal l'appellato ha eccepito che, per un verso, la Pt_1 prospettazione attorea di illecito extracontrattuale onerava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., parte attrice della prova di ciascun elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., e, per altro verso e in ogni caso, il significato lessicale, semantico e quindi giuridico, di uno scritto non poteva,
6 comunque, soggiacere alla regola della contestazione, competendo solo al Giudice, senza preclusioni, liberamente e doverosamente, interpretare un documento;
-in merito al motivo sub D), fermo quanto contestato circa la querela di falso, Parte appellata ha evidenziato la totale inconferenza delle deduzioni avversarie rispetto all'oggetto del processo, per, dunque, riproporre le difese svolte anche afferenti alle contestazioni in punto prescrizione e
“quantum”, come da motivi sub E) ed F). Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 25.09.2024, previa designazione di nuovo Consigliere relatore, la Corte fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 22.04.2025, assegnando alle Parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. Detta udienza, a termini scaduti per il deposito, veniva differita, per la sola rimessione al Collegio, all'udienza del 16.9.25, in esito alla quale sì è proceduto all'incombente e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre, in primo luogo, pronunciare sulla querela di falso, sub punto C dell'atto di appello, afferente alle operazioni della Commissione di gara, di cui , va rammentato, è pacifico che il RUP, in persona del Geom. non abbia fatto parte. CP_4 Orbene, a riguardo la Corte, in via assorbente di ogni altra considerazione, anche di tipo formale, ex artt. 221 e segg. c.p.c., deve rilevare come la querela medesima si appalesi inammissibile, poiché ha quale presupposto la ricerca della prova di condotte illecite, in concreto l'assegnazione arbitraria di punteggi, in forza di documenti in realtà non prodotti dai partecipanti, del tutto eterogenee da quelle dedotte nel giudizio di primo grado, sia in termini soggettivi, che oggettivi. Non vi è, dubbio, infatti, come il attore ex art.2043 c.c., abbia dedotto, quale fatto Pt_1 costitutivo delle sue pretese, asserite condotte di abuso da parte del RUB, che avrebbe suggerito agli altri partecipanti alla gara cosa e come documentare quanto previsto dal bando, in sede di istanza, ciò al fine di favorire tutti, salvo il medesimo, fatti che non riguardano, dunque, Pt_1 qualsivoglia possibile falsità degli atti redatti dalla Commissione, in sede di disamina delle istanze e aggiudicazione dei punteggi. Del tutto condivisibile è, pertanto, la difesa del appellato che ha evidenziato come CP_1 tale richiesta formulata in sede di gravame abbia, quale presupposto necessario, una , del tutto inammissibile, “ mutatio libelli”, al di fine di ampliare, atteso l'esito della sentenza di merito in primo grado, i fatti, alternativi, costituivi della domanda di danno, il che è, tuttavia, del tutto precluso in appello e già lo era, devesi osservare, anche di fronte al Tribunale. La semplice disamina dei punti della citazione originaria sub nn.3, 4 e 6, sopra non a caso riportati, offrono un riscontro inequivoco alla conclusione ora espressa. Nello stesso senso, non può tacersi, depongono d'altra parte, il contenuto della prima memoria ex art.183 c.p.c. dell'allora attore, ove si legge: “ …La condotta del funzionario , CP_4 in base alle deduzioni proposte in citazione, integra una fattispecie astratta del reato di “abuso di ufficio” art. 323 c.p.c. a cui deve riferirsi il computo del termine prescrizionale ai sensi del comma 3 dell'art. 2947 cpc “, così come le deduzioni di cui alla seconda memoria ex art.183 c.p.c., a fronte di una pregressa sentenza, in punto giurisdizione ordinaria, come da pronuncia della Corte di Appello di Genova, n. 1169/22, da cui origina il giudizio odierno, ove si legge: “ …Nel caso in esame la domanda è relativa alla responsabilità dell'ente non per violazione del procedimento o per i vizi tipici dell'atto amministrativo, ma per la condotta tenuta dal dipendente in occasione del procedimento come già sopra indicato…”, sul presupposto, si noti, di cui all'incipit della medesima pagina della sentenza “ de qua”, che vi fosse stato: “… il preordinato intento di escludere l'istante per favorire altri candidati…”, sì che era in contestazione : “ …la condotta del funzionario che ha portato all'adozione di un provvedimento asseritamente viziato…”.
Va aggiunto che qualsivoglia assunto per cui, invocata la responsabilità dell'Ente ex art.28 Cost., il preteso danneggiato potrebbe mutare , di fatto, liberamente i fatti posti a fondamento della sua domanda, ove, comunque, nell'alveo applicativo di tale norma, non trova alcun fondamento giuridico e si pone in franca violazione del diritto di difesa e dell'art.111 Cost., in modo ancor più irragionevole a fronte di un'ipotesi di responsabilità civile indiretta, quale quella “ de qua”, che, non a caso, sussiste in ragione di specifici presupposti determinanti, si noti, gli elementi costitutivi della domanda ( vedasi , in ultimo, Cass. sez. 3, n. 20141, 19.7.25, secondo cui: “ Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto illecito del suo dipendente, anche 7 quando questo ha approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.”). Dalle considerazioni che precedono, in conclusione, discende la necessità di dichiarare inammissibile la querela di falso proposta. Passando alla disamina dei motivi di gravame, devesi porre in risalto quanto segue. Circa il motivo sub A , osserva la Corte come lo stesso sia del tutto infondato. Il Giudice di primo grado ha, infatti, correttamente stabilito che, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, dagli atti di gara emergeva l'espressa indicazione dell'onere, a carico dei concorrenti, di documentare le condizioni necessarie all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi, tanto che lo stesso modulo di domanda compilato dal richiedeva al punto F) l'allegazione di Pt_1
“documentazione per l'attribuzione di punteggi e/o di priorità”. In cosa consistesse, poi, tale documentazione, merita di essere sottolineato, si evince dallo stesso bando di gara, peraltro non sottoscritto dal ma dal Dirigente ing. ove CP_4 CP_8 all'ultima pagina si legge: “ Qualora siano accertate difformità rispetto alle dichiarazioni – certificazioni – impegni assunti che hanno consentito l'attribuzione dei punteggi di priorità, l'assegnazione -affido sarà revocata in qualunque tempo…”.: ciò smentisce ogni doglianza circa il fatto che per documenti si facesse riferimento a elementi fattuali già esistenti e non anche futuri. Discende, allora, da tale constatazione documentale che costituisce una mera suggestione che il Geom. abbia abusivamente “ suggerito” agli altri partecipanti alla gara cosa produrre, CP_4 la mancanza di “ documentazione”, nel senso citato, riscontrata dalla Commissione giudicatrice quanto al essendo , in realtà, addebitabile ad una lettura sommaria ed imprudente del Pt_1 bando da parte del medesimo, fermo restando, peraltro, che non è, e non è stato, oggetto Pt_1 di contestazione il contenuto del bando stesso per come redatto ( si torna a dire, in ogni caso, da terzo soggetto). Gli argomenti di cui sopra acclarano fin d'ora l'inconsistenza della valenza riconosciuta dall'attuale appellante alla missiva 1.8.13, prot. 21288, a firma del Geom. doc. A bis, di cui CP_4 si dirà anche in seguito, missiva rispetto alla quale, comunque, non può omettersi di considerare come la stessa fosse destinata principalmente proprio al Difensore del a seguito di esposto, Pt_1 il che rende davvero inverosimile che, nello stesso documento, secondo la tesi sostanziale dell'appellante, detto funzionario infedele avrebbe negato ogni irregolarità, sollecitando, peraltro, i “ beneficiari” dei suoi illeciti “ suggerimenti”, a “ sanare” le mancanze documentali pregresse. Circa il motivo sub B, rileva, parimenti, la Corte l'infondatezza dello stesso. Il Giudice di primo grado ha, infatti, correttamente respinto la tesi secondo cui la prova dell'omessa presentazione dei documenti da parte dei concorrenti fosse costituita, come anticipato, dalla missiva datata 01.08.13, inviata dallo stesso anche ai vincitori del bando, poiché in CP_4 tale documento si legge che: “…Si ricorda ai soggetti assegnatari, che leggono per conoscenza, che al termine della stagione balneare dovranno in forma di autocertificazione attestare (…) le presenze, le dotazioni e gli eventi svolti come dichiarati nel procedimento concorsuale fatti salvi ovviamente i controlli di competenza”. A tal riguardo si è , infatti, già detto in cosa consistesse l'onere di documentazione dei partecipanti alla gara , documentazione , dunque, perfettamente suscettibile di essere confermata, ex post, in esito all'esercizio dell'aggiudicazione, con l'onere di documentare, anche con autocertificazioni, a pena di comminatoria penale e salvo controlli concreti, l'effettivo rispetto degli impegni assunti in sede di domanda. La doglianza dell'appellante, pertanto, si fonda su una nozione di “ documentazione” errata, da cui si vorrebbe far discendere l'assunto per cui il tenore della missiva del 1.8.13, ove si parla di dichiarazioni rese in sede di bando, attesterebbe la mancanza della documentazione stessa, il tutto, però, in forza di un'interpretazione tendenziosa e partigiana delle risultanze. Ciò assorbe, financo, l'assunto del Tribunale, parimenti del tutto corretto, secondo cui la presenza di documentazione per ottenere punteggi aggiuntivi da parte degli altri partecipanti alla gara, al di là di cosa si fosse inteso per “documentazione”, era attestata dal verbale del 19.06.12 8 della Commissione giudicatrice comunale, ciò fino a querela di falso, ponendosi, peraltro e comunque, semmai, un problema di illecito della stessa, non dedotto in causa, CP_7
di cui il non aveva fatto parte. CP_7 CP_4 Quanto sopra ben spiega, in termini di strategia difensiva attorea, la proposizione della querela di falso, come da atto di appello, su cui si è già detto, confermando, peraltro, l'intendimento del di “ mutare” la sua domanda, Pt_1 Ogni pretesa, altresì, di riportare all'ambito della responsabilità del nella sua qualità CP_4 di responsabile del procedimento, gli illeciti , asseriti, dei membri della Commissione giudicatrice, risulta privo di fondamento giuridico e mira, come già argomentato, ad un'applicazione arbitraria dell'art.28 Cost. Non può tacersi, infine, per quanto occorra, che rispetto ad una gara per sfruttamento di spazi pubblici in rapporto a specifiche esigenze della P.A., a favore della collettività, al di là dei convincimenti personali del non è ravvisabile alcuna anomalia nel prevedere di Pt_1 documentare la propria richiesta mediante impegni a rispettare determinate prescrizioni , salva la documentazione e verifica successiva, circa ciò che è stato attuato, sì che il contenuto della missiva 01.08.2013, già più volte citata, risulta del tutto privo da qualsivoglia anomalia “ confessoria”. Merita di essere , in ultimo, osservato che del tutto errato ed artificioso è il richiamo all'art.115 c.p.c., rispetto ad una pretesa omessa contestazione specifica afferente alla mancanza di documentazione in sede di gara, poiché ciò attiene, in realtà, non a un fatto storico, ma all'interpretazione del bando e di ciò che la , peraltro, e non il abbiamo CP_7 CP_4 ritenuto integrasse la “documentazione” in questione, ferma, peraltro la valenza probatoria dei verbali, su cui si è già detto, e, allo stesso tempo, il tenore del contenuto del bando richiamato dal
CP_1
Circa, poi, il motivo sub D, osserva la Corte come il medesimo sia del tutto infondato, se non ai limiti dell'inammissibilità. Non può , infatti, a riguardo tacersi che il con argomentazioni anche contraddittorie, Pt_1 da un lato ha lamentato che il primo Giudice non avesse valutato il contesto di gestione generale del , dall'altro ha, tuttavia, sottolineato che il Geom. era stato coinvolto Controparte_1 CP_4 in un procedimento penale solo connesso all'esecuzione dell'assegnazione dei posti “ de quibus”, venendo assolto, per poi concludere che tale esito del processo penale fosse, comunque, irrilevante, in tesi, proprio perché relativo a fatti diversi a quelli contestati nel presente giudizio, mai valutati in sede penale. Orbene, anche in questo caso, allora, il a ben vedere, ha cercato di sfuggire Pt_1 all'onere di specifica allegazione e prova delle condotte illecite , su di lui gravante, dimenticando i fatti costitutivi effettivi della sua domanda, che certo non trovano , nelle infiltrazioni della criminalità organizzata nel Comune di , alcun elemento di prova idoneo, per carenza, manifesta, di CP_1 specificità. A tal riguardo, in realtà, occorre, financo, porre in risalto come il fatto che il sia stato CP_4 assolto rispetto a fatti comunque contigui a quelli in esame, vertendosi, peraltro, in materia di reati procedibili d'ufficio ( nonostante, ancora, le innumerevoli sedi in cui l'appellante ha rivolto con veemenza le proprie doglianze sulla gara in questione), non rafforza affatto l'ipotesi dell'appellante, risultando financo tale da indebolire la stessa, considerato che l'attività di detto funzionario pubblico, devesi presumere, sia stata , in ogni caso, attenzionata in toto dall'A.G. inquirente, ancor più in presenza delle criticità prospettate in ordine alle gestione generale dell'Ente. Il motivo, pertanto, non coglie nel segno, giustamente il primo Giudice non avendo valorizzato la situazione generale del Comune di . CP_1 Ciò detto, in rapporto ai motivi sub E) ed F), essi si risolvono, in realtà, nella riproposizione di argomenti già spesi in primo grado e, peraltro, assorbiti, sia nella decisione di primo grado, che in questa sede, dalla pronuncia afferente alla mancanza radicale di prova del fatto illecito.
In conclusione, osserva questa A.G. , le doglianze dell'appellante si appalesano infondate, non mutando tale valutazione qualsivoglia prospettazione, non a caso rimasta del tutto fumosa, se non di stile, in termini di colpa grave del funzionario pubblico in esame, ciò anche in rapporto al contenuto della sentenza appellata e dei motivi di gravame. Le difese finali, merita di essere sottolineato, non giovano al atteso che le stesse Pt_1 non offrono elementi meritevoli di ulteriore argomentazione, tentando di riproporre l'eterogeneità dei 9 potenziali profili di responsabilità del RUP, rispetto alla Commissione esaminatrice di cui il RUP stesso, autore del preteso fatto illecito, non era membro, onde ignorare la valenza, comunque, assorbente, in termini, altresì, eziologici, dell'attività della medesima, non oggetto del CP_7 presente giudizio, per le ragioni già esposte. Tale considerazione assorbe, va detto, anche ogni ulteriore questione circa l'onere della prova della condotta illecita, che, a ben vedere, l'appellante continua solo ad ipotizzare, per sua stessa ammissione, sì da pretendere, di fatto, del tutto inammissibilmente, una condanna risarcitoria fondata su “ ragioni di sospetto”, al di là della valenza “confessoria” attribuita, in modo del tutto abnorme, ai sospetti stessi ( si legga, in particolare, come da conclusionale: “ …Si constata quindi che il funzionario del Comune ha utilizzato due criteri diversi nella valutazione di assegnazione dei posteggi commerciali nel senso che, ove per il Sig. erano stati richiesti requisiti: “[…] da documentare Pt_1 contestualmente per ottenere l'attribuzione del punteggio”, per gli altri candidati era stata ritenuta sufficiente una mera dichiarazione da confermare sempre nella modalità autocertificativa da rendere a fine stagione balneare. (pag. XXVI Comparsa di Riassunzione). Pertanto le anzidette ragioni di sospetto e di rilievo di illogicità hanno acquisito forma di prova confessoria nelle affermazioni espresse dal RUP (responsabile unico del procedimento) con la suddetta missiva….”). Nello stesso senso depongono le deduzioni di cui alla memoria di replica dell'appellante, ove, da un lato, si assume, in forza di una mera ipotesi, a ritroso, rispetto alla missiva del 2013, che il avesse suggerito quale documentazione produrre, a fronte di un bando anomalo, CP_4 contestualmente, tuttavia, alla pretesa di contestare la liceità dell'attività della , che CP_7 avrebbe verbalizzato il falso, circa i documenti stessi, per , ancora, assumere che il RUP, quale portavoce della , avrebbe comunque dovuto rispondere dell'attività di quest'ultima CP_7 (vedasi punto 7, lett.A, e lett. B di tale atto difensivo, ove non ripetitivo di argomenti già spesi). Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza e devono essere determinate come richiesto con nota spese del appellato, datata 4.3.25, in € 5.097,00, oltre accessori CP_1 di legge, detto importo essendo del tutto conforme, financo in termini riduttivi, ai parametri applicabili di cui al DM 55/14, per le cause in appello di valore compreso fra € 52.001 ed € 260.000,00. Il totale rigetto dell'appello impone, infine, di dare atto del fatto che ricorrono in capo a Parte_1 i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater , DPR 115/02 per il pagamento del doppio
[...] contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 397/2024 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 07.02.2024, notificata il 14.02.2024, la Corte così provvede:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'istanza di querela di falso;
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA al pagamento delle spese di lite del grado in Parte_1 favore del di , spese che liquida in complessivi € 5.097,00, oltre al 15% ex art.2 CP_1 CP_1 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che sussistono, in capo a Parte appellante, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 17.9.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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