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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8451 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia MA, all'udienza del 17.11.2025 tenutasi ex 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3177.2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]al Vico Vincenzo Valente n.4, sc.C, elett.te domiciliato in Napoli, alla
Via Miano n.114, presso lo studio dell'avv. Armando Palma, c.f. C.F._2 che lo rapp.ta e difende
RICORRENTE
E
,( ), con sede legale in Napoli alla Via Controparte_1 CodiceFiscale_3
Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing.
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv Annalisa Intorcia ( tutti CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Comunale Del Principe 13/A presso il Servizio Contr Affari Legali della predetta
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
pagina1 di 12 - di essere dipendente della con la qualifica di Controparte_1 prof.funz.ex cps infermiere D, matricola 263240, in servizio presso distretto
48:Scampia;
- di avere svolto la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali dal 2019 al 2020 e di non aver beneficiato né del riposo compensativo né del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, così come disciplinato dal CCNL di categoria;
- di essere pertanto creditore nei confronti dell' resistente della CP_3 indennità per lavoro festivo infrasettimanale di cui all'art. 9 CCNL Comparto Sanità anno 1999, richiamato dall'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016/2018.
Riportava la disciplina prevista dagli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
C.C.N.L. 2016 – 2018. Richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi.
Allegava conteggi circa le giornate di effettivo servizio prestato, assumendo di essere creditore della complessiva somma di € 1.790,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Concludeva chiedendo:
“1) Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui in premessa ed il conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione della maggiorazione art.29, co.6,
CCNL 2016/18, così come previsto nel tempo con i vari CCNL a partire dal 22.04.2019 al
26.12.2020; 2) Conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dal ricorrente di Euro 1.790,70 oltre spettanze maturande, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o di quell'altra somma minore o maggiore che il Giudice riterrà opportuno;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario avv. Armando Palma”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la resistente eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso, la decadenza e la prescrizione quinquennale delle pretese maturate nel periodo antecedente al quinquennio dalla notifica del ricorso, nonché
l'infondatezza della domanda. Formulava, inoltre, eccezione di adempimento per le ore di straordinario festivo del 1/5/2020 e deduceva la non spettanza delle somme richieste per il pagina2 di 12 26/12/2020 in virtù della cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 1/9/2020 a seguito di recesso volontario dall'impiego.
All'udienza del 17/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità del ricorso introduttivo;
invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla
Suprema Corte e secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass. SS.UU. n. 6140/93; n.
14090/01), va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa, ed a consentire al
Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame.
Contr Inoltre, va disattesa l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dall' circa l'inadeguatezza dell'atto di diffida prodotto dal ricorrente a interrompere la prescrizione.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con la recentissima Ordinanza n. 7188 del 18/03/2025 ha statuito: “Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora…”
Nel caso di specie l'atto di diffida e messa in mora soddisfa il requisito soggettivo, individuando specificamente il soggetto obbligato, nonché il requisito oggettivo, riguardante la manifestazione di volontà non equivocabile di ottenere il pagamento delle maggiorazioni per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali.
Pertanto, essendo stato notificato l'atto di messa in mora in data 11/4/2024 e vantando il ricorrente la maggiorazione a partire dal 22/4/2019, i crediti azionati in questo giudizio non risultano prescritti.
pagina3 di 12 Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Ritiene questo G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del
CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34
CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
È utile riportare le norme rilevanti a fini decisionali.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L.
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre
1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella pagina4 di 12 festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall'
[...]
resistente. Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta CP_4 applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato.
Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 giorni” introduce invece un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
Ed invero, non è condivisibile ritenere che, attraverso la norma invocata, si sia inteso remunerare il lavoro straordinario se e in quanto prestato, con conseguente onere da parte del ricorrente di allegare di avere reso la prestazione nelle giornate festive, oltre l'orario ordinario di lavoro.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma sia in base alla sua finalità.
Tale trattamento, applicandosi pacificamente al personale non turnista, consente di escludere che realizzi un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende in realtà dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai
Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi dei turnisti, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022
pagina5 di 12 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n.
1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav.,
10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, l'ordinanza del 18/07/2023, n.20743.
È utile trascrivere, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale dei
Giudici di legittimità nella citata pronuncia n.20743/2023, i quali hanno ulteriormente ribadito che “la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire pagina6 di 12 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E
pagina7 di 12 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' , CP_3 secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7
e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
pagina8 di 12 La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del
CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL
21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”.
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità
pagina9 di 12 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Quanto affermato risulta confermato da plurime e recenti pronunce della Corte
d'Appello di Napoli che da ultimo, con Sentenza n. 158/2025 pubblicata il 17/01/2025, ha affermato: “La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo…..[…] sicché non ha alcuna rilevanza la circostanza valorizzata dal Tribunale che mancasse la prova e prima ancora l'allegazione del superamento dell'orario normale di lavoro, che non rappresenta l'elemento costitutivo pagina10 di 12 del diritto di fruire del compenso in esame. Il lavoratore ha prodotto cartellini marcatempo e buste paga, non contestati, dai quali risultano i giorni festivi infrasettimanali, in relazione ai quali ha chiesto il pagamento del compenso (senza che sia stata allegato e provato, da Cont parte della il godimento di riposo compensativo)”. Pertanto, non può trovare accoglimento quanto dedotto dalla resistente circa mancata allegazione e prova che il lavoro festivo infrasettimanale fosse stato prestato al di fuori dei turni prestabiliti e che la prestazione lavorativa resa avesse superato il normale orario di lavoro.
La parte ricorrente ha allegato di aver svolto attività lavorativa nelle seguenti giornate:
- nell'anno 2019: 22/4, 1/5, 15/8, 19/9, 1/11, 25/12, 26/12;
- nell'anno 2020: 1/1, 6/1, 25/4, 1/5, 2/6, 26/12
Va rivelato che alcuna somma è dovuta al ricorrente per il giorno 26/12/2020 in quanto, come da lui stesso documentato, il rapporto di lavoro è cessato con decorrenza
1/9/2020 a seguito di recesso volontario.
Sul punto il ricorrente, ottemperando l'invito del Giudice, precisava che: “in merito alla data del 26 dicembre 2020, la ricorrente tiene a precisare che tale giorno è stato erroneamente riportato in senso figurato, per mero errore materiale di trascrizione, senza in alcun modo incidere sui conteggi effettivi delle ore lavorate nei giorni festivi infrasettimanali per l'anno 2020. Tale inesattezza non ha avuto alcuna ripercussione sulle spettanze calcolate, le quali risultano esattamente corrispondenti ai dati riportati nel prospetto allegato al ricorso introduttivo, che si basa su 5 giornate festive effettivamente lavorate nell'anno 2020, come documentato dai cartellini sanitari depositati in atti”.
Tanto premesso, il ricorrente ha effettuato le prestazioni indicate, come emerge anche dai cartellini marcatempo versati agli atti e la parte convenuta non ha provato che egli abbia goduto dei riposi compensativi.
Rispetto al quantum debeatur, non può trovare accoglimento l'eccezione di parziale adempimento relativa alle ore lavorative svolte in data 1.5.2020 dal momento che lo straordinario pagato dalla non è riconducibile a quello reso nel giorno Controparte_1 festivo infrasettimanale bensì genericamente al lavoro straordinario reso nel mese, ed inoltre l non ha offerto in giudizio una più specifica prova dell'avvenuto CP_3 adempimento.
Pertanto, in ordine alla quantificazione del dovuto, trattandosi di maggiorazione prevista per lo straordinario festivo, deve operarsi mero calcolo matematico come fatto da pagina11 di 12 parte ricorrente a cui va detratto, per le ragioni esposte, quanto vantato dal ricorrente per il
26/12/2020.
Tanto premesso, deve riconoscersi al lavoratore la complessiva somma di € 1.790,70 oltre interessi sulle singole poste del credito dalla maturazione al soddisfo.
In ragione del contrasto di giurisprudenza insorto in materia e del parziale accoglimento, si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, dell'importo di € 1.790,70 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 17.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia MA
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