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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2146 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata pres- Parte_1
so lo studio dell'avv. Sanfilippo Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, nato a [...], l'[...], elettivamente domi- Controparte_1
ciliato presso lo studio dell'avv. Trovato Giancarlo, che lo rappresenta e di- fende giusta procura in atti.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 15 novembre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 19 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 2 agosto 2022, ha chiesto al Tribu- Parte_1
nale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Licata il 23 agosto 2004 – con , dalla cui unione era nato un Controparte_1
Per_ figlio, , minorenne.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 423 del 6 febbraio 2021 -
25 marzo 2021, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza. Per_ Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo del figlio , la previsione a cari- co del di corrisponderle un assegno mensile per il mantenimento del CP_1
minore, di importo pari ad euro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile in suo favore pari ad euro 300,00.
Costituitosi con memoria, depositata 17 novembre 2022, ha Controparte_1
aderito alla domanda principale, nonché alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio avanzata dalla , tuttavia, premettendo di essere privo di risorse Pt_1
economiche, sopravvivendo grazie all'aiuto economico della madre, percettri- ce di pensione di reversibilità del marito deceduto per un importo pari ad eu- ro 500,00, si è opposto alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente, chiedendo, in subordine, tenuto conto delle gravi difficoltà in cui versa, di ri- durre l'importo dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore del
- 2 - figlio.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente f.f. ha adottato i provvedimenti provisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c., ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con successivi atti ciascuna parte ha insistito nelle proprie difese, contestando le allegazioni avverse.
La causa, istruita mediante produzione documentale e richiesta di informazio- CP_ ni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. all' e all'Agenzia delle Entrate, sulle conclu- sioni degli Avvocati delle parti e del P.M. all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
15 novembre 2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare, la domanda proposta dalla ricorrente va qualificata come domanda di sciogli- mento del matrimonio, atteso che emerge dall'Atto di matrimonio prodotto, che le parti abbiano contratto un matrimonio civile, poiché trascritto nella parte I del registro degli Atti del Matrimonio del Comune di Licata.
Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridi- camente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapeti- zione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modifi- candone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e al- legata in giudizio dalle parti.
Nella presente fattispecie è chiara la volontà della parte di “ far meno il vinco- lo matrimoniale”, pertanto, la predetta qualificazione non costituisce un vizio
- 3 - di ultrapetizione, considerato che vi è piena identità di disciplina tra sciogli- mento e cessazione degli effetti civili e, quindi, non rileva che la domanda di divorzio sia stata proposta come cessazione del matrimonio civile, dovendo evidentemente il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostan- ziali ed effettivi (cfr. Cassazione n. 9236/2012).
Tanto premesso, nel merito, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 423 del 6 febbraio 2021 – 25 marzo 2021, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, innanzitutto nessuna statuizione va adottata in ordine Per_ all'affidamento del figlio , divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
Per quanto riguarda, invece, la questione relativa al mantenimento del mede-
- 4 - simo, va ricordato che i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei con- fronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria ca- pacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di perma- nenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Inoltre, va detto l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con l'immediato raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma – tenuto conto dell'età e nei casi diversi dal figlio “ adulto”- perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato po- sto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosuffi- ciente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Ebbene, applicando i summenzionati principi al caso di specie, tenuto conto Per_ della circostanza che ha appena 19 anni, che vive sostanzialmente con la madre, la quale ha dichiarato di riuscire a svolgere lavori saltuari e di percepire il reddito di cittadinanza e di percepire integralmente l'assegno unico erogato CP_ dall' per il nucleo;
considerato, tuttavia, che il risulta privo di red- CP_1
diti e che viene aiutato dalla madre, percettrice di una modesta pensione di re- versibilità del marito defunto;
tenuto conto dello stato di salute del medesimo, affetto, tra l'altro, da una insufficienza respiratoria cronica ( cfr. certificato medico allegato in atti del 21 agosto 2023 attestante “una insufficienza respiratoria cronica, grave obesità, artrosi diffusa con dolore e difficoltà alla deambulazione) e della circostanza che proprio in ragione di tale situazione lo stesso sarebbe nella possibilità di richiedere il riconoscimento di una invalidità e dei consequenziali emolumenti, osservato, infine, che il ha dichiarato di essere comunque CP_1
- 5 - nella condizione di corrispondere una minima somma a titolo di mantenimen- to del figlio grazie all'aiuto di una parrocchia, che si farebbe carico di corri- spondere il canone di locazione dell'immobile in cui vive, va previsto a carico del l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di mantenimento del CP_1 Pt_1
figlio , l'assegno mensile di€ 100,00, rivalutabili secondo gli indici CP_3
Istat, oltre al 30 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
Tenuto conto della grave situazione economica in cui versa il e CP_1
dell'assenza di uno squilibrio reddituale va disattesa la richiesta di assegno di- vorzile allegata dalla . Pt_1
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza ec- cezione e difesa;
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Licata il 23 agosto 2004 da e e trascritto nel registro degli atti di ma- Parte_1 Controparte_1
trimonio del Comune di Licata al n. 17, parte I, anno 2004; pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1
Per_ figlio , corrispondendo a un assegno di € 100,00, rivalu- Parte_1
tabili secondo gli indici Istat entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 30 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, prevedendo che CP_ l'assegno unico erogato dall' venga integralmente percepito dalla;
Pt_1
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
- 6 - dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'11 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 7 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2146 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata pres- Parte_1
so lo studio dell'avv. Sanfilippo Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, nato a [...], l'[...], elettivamente domi- Controparte_1
ciliato presso lo studio dell'avv. Trovato Giancarlo, che lo rappresenta e di- fende giusta procura in atti.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 15 novembre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 19 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 2 agosto 2022, ha chiesto al Tribu- Parte_1
nale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Licata il 23 agosto 2004 – con , dalla cui unione era nato un Controparte_1
Per_ figlio, , minorenne.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 423 del 6 febbraio 2021 -
25 marzo 2021, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza. Per_ Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo del figlio , la previsione a cari- co del di corrisponderle un assegno mensile per il mantenimento del CP_1
minore, di importo pari ad euro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile in suo favore pari ad euro 300,00.
Costituitosi con memoria, depositata 17 novembre 2022, ha Controparte_1
aderito alla domanda principale, nonché alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio avanzata dalla , tuttavia, premettendo di essere privo di risorse Pt_1
economiche, sopravvivendo grazie all'aiuto economico della madre, percettri- ce di pensione di reversibilità del marito deceduto per un importo pari ad eu- ro 500,00, si è opposto alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente, chiedendo, in subordine, tenuto conto delle gravi difficoltà in cui versa, di ri- durre l'importo dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore del
- 2 - figlio.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente f.f. ha adottato i provvedimenti provisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c., ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con successivi atti ciascuna parte ha insistito nelle proprie difese, contestando le allegazioni avverse.
La causa, istruita mediante produzione documentale e richiesta di informazio- CP_ ni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. all' e all'Agenzia delle Entrate, sulle conclu- sioni degli Avvocati delle parti e del P.M. all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
15 novembre 2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare, la domanda proposta dalla ricorrente va qualificata come domanda di sciogli- mento del matrimonio, atteso che emerge dall'Atto di matrimonio prodotto, che le parti abbiano contratto un matrimonio civile, poiché trascritto nella parte I del registro degli Atti del Matrimonio del Comune di Licata.
Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridi- camente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapeti- zione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modifi- candone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e al- legata in giudizio dalle parti.
Nella presente fattispecie è chiara la volontà della parte di “ far meno il vinco- lo matrimoniale”, pertanto, la predetta qualificazione non costituisce un vizio
- 3 - di ultrapetizione, considerato che vi è piena identità di disciplina tra sciogli- mento e cessazione degli effetti civili e, quindi, non rileva che la domanda di divorzio sia stata proposta come cessazione del matrimonio civile, dovendo evidentemente il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostan- ziali ed effettivi (cfr. Cassazione n. 9236/2012).
Tanto premesso, nel merito, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 423 del 6 febbraio 2021 – 25 marzo 2021, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, innanzitutto nessuna statuizione va adottata in ordine Per_ all'affidamento del figlio , divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
Per quanto riguarda, invece, la questione relativa al mantenimento del mede-
- 4 - simo, va ricordato che i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei con- fronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria ca- pacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di perma- nenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Inoltre, va detto l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con l'immediato raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma – tenuto conto dell'età e nei casi diversi dal figlio “ adulto”- perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato po- sto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosuffi- ciente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Ebbene, applicando i summenzionati principi al caso di specie, tenuto conto Per_ della circostanza che ha appena 19 anni, che vive sostanzialmente con la madre, la quale ha dichiarato di riuscire a svolgere lavori saltuari e di percepire il reddito di cittadinanza e di percepire integralmente l'assegno unico erogato CP_ dall' per il nucleo;
considerato, tuttavia, che il risulta privo di red- CP_1
diti e che viene aiutato dalla madre, percettrice di una modesta pensione di re- versibilità del marito defunto;
tenuto conto dello stato di salute del medesimo, affetto, tra l'altro, da una insufficienza respiratoria cronica ( cfr. certificato medico allegato in atti del 21 agosto 2023 attestante “una insufficienza respiratoria cronica, grave obesità, artrosi diffusa con dolore e difficoltà alla deambulazione) e della circostanza che proprio in ragione di tale situazione lo stesso sarebbe nella possibilità di richiedere il riconoscimento di una invalidità e dei consequenziali emolumenti, osservato, infine, che il ha dichiarato di essere comunque CP_1
- 5 - nella condizione di corrispondere una minima somma a titolo di mantenimen- to del figlio grazie all'aiuto di una parrocchia, che si farebbe carico di corri- spondere il canone di locazione dell'immobile in cui vive, va previsto a carico del l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di mantenimento del CP_1 Pt_1
figlio , l'assegno mensile di€ 100,00, rivalutabili secondo gli indici CP_3
Istat, oltre al 30 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
Tenuto conto della grave situazione economica in cui versa il e CP_1
dell'assenza di uno squilibrio reddituale va disattesa la richiesta di assegno di- vorzile allegata dalla . Pt_1
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza ec- cezione e difesa;
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Licata il 23 agosto 2004 da e e trascritto nel registro degli atti di ma- Parte_1 Controparte_1
trimonio del Comune di Licata al n. 17, parte I, anno 2004; pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1
Per_ figlio , corrispondendo a un assegno di € 100,00, rivalu- Parte_1
tabili secondo gli indici Istat entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 30 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, prevedendo che CP_ l'assegno unico erogato dall' venga integralmente percepito dalla;
Pt_1
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
- 6 - dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'11 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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