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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 4687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4687 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3659/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato RA TA, a seguito dell'udienza del
25/9/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3659/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto del 18/02/2025 con cui il Tribunale di Palermo, Sezione
Lavoro, ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di
[...]
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del CP_2
1 procedimento per ATP ex art. 445 bis, 1° comma, c.p.c., n. 8676/23 R.G. e al successivo procedimento di opposizione n. 5093/2024 R.G.; considerato che si è costituito il , il quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso ritenendo che il compenso liquidato dal giudice, pari a € 1.850,00 (oltre spese, IVA e C.P.A.), sia conforme al Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili del 26/06/2024, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Palermo e dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 1.850,00 (già ridotta ex art. 130 DPR n. 115/2002), deduce la violazione dei criteri fissati per la determinazione dei compensi e delle spese processuali dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al DM 37/2018, per essere stato ridotto immotivatamente il compenso al di sotto della soglia minima inderogabile;
ritenuto che
il ricorso sia fondato;
premesso che l'art. 4 comma 1 del decreto n.55/2014 stabilisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; considerato, inoltre, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, impone un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; rilevato peraltro che, “in tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra
Presidente del Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati,
Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli
2 avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt.
12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa” (Cass. civ. Ordinanza n.
29184/2023); rilevato che nel caso in specie, il compenso liquidato sulla base del
“Protocollo” ha determinato la violazione dei minimi inderogabili, cioè dei parametri generali diminuiti del 50%; rilevato che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., come accaduto nel caso di specie, può articolarsi concretamente in due fasi: la prima, che rientra tra i procedimenti di istruzione preventiva e va dunque remunerata secondo il parametro di liquidazione di cui al n. 9, “procedimenti di istruzione preventiva”, dell'allegato al D.M. n. 55/2014: cioè con un compenso diversificato per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
la seconda, solo eventuale, che va remunerata a termini del parametro n. 4 “cause di previdenza” per tutte e quattro le fasi;
rilevato che ciò, come precisato dalla Cass. 6457/2017, determina una liquidazione omnicomprensiva, che deve tenere conto però di entrambe le fasi;
considerato che
, per quanto riguarda la individuazione degli scaglioni applicabili, alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite n. 10545/2015, da cui lo scrivente non ha motivo di discostarsi, per determinare il valore della causa nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13, comma primo, cpc, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni;
rilevato, pertanto, che nel caso in esame il valore della causa va individuato tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (due annualità della pensione di inabilità richiesta); che vanno applicati i parametri minimi stabiliti per tale scaglione (tenuto conto dell'esito del giudizio e delle questioni giuridiche e di fatto trattate) per tutte le fasi svolte (tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito - sono, per il procedimento di istruzione preventiva, € 585,00 (somma già ridotta del 50%) e per il giudizio di merito € 1.348,50 (somma già ridotta del 50%), (cfr. Cass. n. 6457 cit.);
3 rilevato che, in conclusione, il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidata in favore del ricorrente, la somma di € 1.933,50; rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione fino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta: €
1.933,50 – € 1.850,00), valori minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) ed esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta.
P.Q.M.
In riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, in data 18/02/2025, liquida a beneficio dell'Avv. a Parte_1
titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore di
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del Controparte_2
procedimento per ATP ex art. 445 bis, 1° comma, c.p.c., n. 8676/23 R.G. e al successivo procedimento di opposizione n. 5093/2024 R.G. - la somma di €
1.933,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 232,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 21/11/2025.
Il Giudice
RA TA
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato RA TA, a seguito dell'udienza del
25/9/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3659/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto del 18/02/2025 con cui il Tribunale di Palermo, Sezione
Lavoro, ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di
[...]
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del CP_2
1 procedimento per ATP ex art. 445 bis, 1° comma, c.p.c., n. 8676/23 R.G. e al successivo procedimento di opposizione n. 5093/2024 R.G.; considerato che si è costituito il , il quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso ritenendo che il compenso liquidato dal giudice, pari a € 1.850,00 (oltre spese, IVA e C.P.A.), sia conforme al Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili del 26/06/2024, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Palermo e dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 1.850,00 (già ridotta ex art. 130 DPR n. 115/2002), deduce la violazione dei criteri fissati per la determinazione dei compensi e delle spese processuali dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al DM 37/2018, per essere stato ridotto immotivatamente il compenso al di sotto della soglia minima inderogabile;
ritenuto che
il ricorso sia fondato;
premesso che l'art. 4 comma 1 del decreto n.55/2014 stabilisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; considerato, inoltre, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, impone un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; rilevato peraltro che, “in tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra
Presidente del Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati,
Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli
2 avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt.
12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa” (Cass. civ. Ordinanza n.
29184/2023); rilevato che nel caso in specie, il compenso liquidato sulla base del
“Protocollo” ha determinato la violazione dei minimi inderogabili, cioè dei parametri generali diminuiti del 50%; rilevato che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., come accaduto nel caso di specie, può articolarsi concretamente in due fasi: la prima, che rientra tra i procedimenti di istruzione preventiva e va dunque remunerata secondo il parametro di liquidazione di cui al n. 9, “procedimenti di istruzione preventiva”, dell'allegato al D.M. n. 55/2014: cioè con un compenso diversificato per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
la seconda, solo eventuale, che va remunerata a termini del parametro n. 4 “cause di previdenza” per tutte e quattro le fasi;
rilevato che ciò, come precisato dalla Cass. 6457/2017, determina una liquidazione omnicomprensiva, che deve tenere conto però di entrambe le fasi;
considerato che
, per quanto riguarda la individuazione degli scaglioni applicabili, alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite n. 10545/2015, da cui lo scrivente non ha motivo di discostarsi, per determinare il valore della causa nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13, comma primo, cpc, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni;
rilevato, pertanto, che nel caso in esame il valore della causa va individuato tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (due annualità della pensione di inabilità richiesta); che vanno applicati i parametri minimi stabiliti per tale scaglione (tenuto conto dell'esito del giudizio e delle questioni giuridiche e di fatto trattate) per tutte le fasi svolte (tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito - sono, per il procedimento di istruzione preventiva, € 585,00 (somma già ridotta del 50%) e per il giudizio di merito € 1.348,50 (somma già ridotta del 50%), (cfr. Cass. n. 6457 cit.);
3 rilevato che, in conclusione, il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidata in favore del ricorrente, la somma di € 1.933,50; rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione fino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta: €
1.933,50 – € 1.850,00), valori minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) ed esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta.
P.Q.M.
In riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, in data 18/02/2025, liquida a beneficio dell'Avv. a Parte_1
titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore di
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del Controparte_2
procedimento per ATP ex art. 445 bis, 1° comma, c.p.c., n. 8676/23 R.G. e al successivo procedimento di opposizione n. 5093/2024 R.G. - la somma di €
1.933,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 232,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 21/11/2025.
Il Giudice
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